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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3323/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 30.12.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RI EO, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 dom. Paolo Bevilacqua, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi. pagina 1 di 4 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale: - accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pronunciarne la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monte
Sant'Angelo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando termine alla sig.ra fino al 30/09/2025 per rilasciare l'immobile coniugale, di CP_1 esclusiva proprietà del sig. ; - stabilire che il sig. , Pt_1 Parte_1 in ragione della sua maggior disponibilità economica, provveda a versare mediante bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento a favore della stessa di € 300,00; - il sig. si Parte_1 fa carico esclusivo delle spese mediche straordinarie, come definite dal
“Protocollo d'intesa in relazione alle spese necessarie per la prole” del
28/8/2015 del Tribunale di Udine e delle spese di formazione, con ciò intendendosi la retta per la frequentazione del corso universitario, della figlia;
- nessun assegno di mantenimento per i coniugi, essendo Per_1 entrambi economicamente autosufficienti;
- spese e compensi del giudizio interamente compensati tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha evocato in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la moglie , sposata il Controparte_1
23.9.2004 nel Comune di MONTE T'EL (FG), dove il relativo atto di matrimonio era stato trascritto al n. 14 parte 1 – anno 2004, per sentir pronunciare la sua separazione personale dalla coniuge con addebito in capo a quest'ultima ed esclusione per la stessa di ogni mantenimento, salva la quantificazione di un assegno di € 200,00 mensili per , figlia maggiorenne non ancora autosufficiente. Per_1 pagina 2 di 4 Ritualmente costituitasi, , nulla opponendo Controparte_1 in ordine alla richiesta di separazione, ha insistito, invece, per il rigetto della domanda di addebito e, alternativamente, per ottenere un contributo di mantenimento a suo favore, con suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie della figlia, ovvero nessun contributo di mantenimento per sé, fermo il mantenimento a favore della figlia ed assunzione in capo al ricorrente di tutte le spese ordinarie e straordinarie.
Nel corso della prima udienza di comparizione del 29.4.2025, le parti rappresentavano la pendenza di trattative, comunicando il poi sopravvenuto accordo ed insistendo per la trattazione cartolare della udienza successiva, sulla base delle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della vicenda al vaglio, va quindi effettivamente dichiarata, nell'ordine, la separazione tra
[...] ed , essendosi appurato l'irreversibile Pt_1 Controparte_1 venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi.
La rinuncia attorea a coltivare la domanda di addebito, inizialmente formulata, il Tribunale esime da prendere posizione sul punto.
La separazione sarà regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio non contrarie all'ordinamento e comunque conformi anche agli interessi della figlia , oggi ventunenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Le spese di lite, come da richiesta, trovano integrale compensazione tra le parti predette.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1
, uniti in matrimonio il 23.9.2004 a MONTE Controparte_1
T'EL (FG);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE pagina 3 di 4 T'EL (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno 2004, Parte 1^ n. 14);
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, assegnando termine alla sig.ra fino al 30.9.2025 per rilasciare Controparte_1
l'immobile coniugale, di esclusiva proprietà del sig. ; Parte_1
4) DISPONE che , in ragione della sua maggior Parte_1 disponibilità economica, provveda a versare mediante bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della figlia Per_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente,
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento a favore della stessa di € 300,00; il sig. si farà altresì Parte_1 carico esclusivo delle spese mediche straordinarie, come definite dal
“Protocollo d'intesa in relazione alle spese necessarie per la prole” del
28/8/2015 del Tribunale di UDINE e delle spese di formazione, con ciò intendendosi la retta per la frequentazione del corso universitario, della figlia;
Per_1
5) a titolo di mantenimento per i coniugi, essendo entrambi CP_2 economicamente autosufficienti;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
IL PRESIDENTE
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3323/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 30.12.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
RI EO, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 dom. Paolo Bevilacqua, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi. pagina 1 di 4 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale: - accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pronunciarne la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monte
Sant'Angelo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando termine alla sig.ra fino al 30/09/2025 per rilasciare l'immobile coniugale, di CP_1 esclusiva proprietà del sig. ; - stabilire che il sig. , Pt_1 Parte_1 in ragione della sua maggior disponibilità economica, provveda a versare mediante bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento a favore della stessa di € 300,00; - il sig. si Parte_1 fa carico esclusivo delle spese mediche straordinarie, come definite dal
“Protocollo d'intesa in relazione alle spese necessarie per la prole” del
28/8/2015 del Tribunale di Udine e delle spese di formazione, con ciò intendendosi la retta per la frequentazione del corso universitario, della figlia;
- nessun assegno di mantenimento per i coniugi, essendo Per_1 entrambi economicamente autosufficienti;
- spese e compensi del giudizio interamente compensati tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha evocato in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la moglie , sposata il Controparte_1
23.9.2004 nel Comune di MONTE T'EL (FG), dove il relativo atto di matrimonio era stato trascritto al n. 14 parte 1 – anno 2004, per sentir pronunciare la sua separazione personale dalla coniuge con addebito in capo a quest'ultima ed esclusione per la stessa di ogni mantenimento, salva la quantificazione di un assegno di € 200,00 mensili per , figlia maggiorenne non ancora autosufficiente. Per_1 pagina 2 di 4 Ritualmente costituitasi, , nulla opponendo Controparte_1 in ordine alla richiesta di separazione, ha insistito, invece, per il rigetto della domanda di addebito e, alternativamente, per ottenere un contributo di mantenimento a suo favore, con suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie della figlia, ovvero nessun contributo di mantenimento per sé, fermo il mantenimento a favore della figlia ed assunzione in capo al ricorrente di tutte le spese ordinarie e straordinarie.
Nel corso della prima udienza di comparizione del 29.4.2025, le parti rappresentavano la pendenza di trattative, comunicando il poi sopravvenuto accordo ed insistendo per la trattazione cartolare della udienza successiva, sulla base delle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della vicenda al vaglio, va quindi effettivamente dichiarata, nell'ordine, la separazione tra
[...] ed , essendosi appurato l'irreversibile Pt_1 Controparte_1 venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi.
La rinuncia attorea a coltivare la domanda di addebito, inizialmente formulata, il Tribunale esime da prendere posizione sul punto.
La separazione sarà regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio non contrarie all'ordinamento e comunque conformi anche agli interessi della figlia , oggi ventunenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Le spese di lite, come da richiesta, trovano integrale compensazione tra le parti predette.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1
, uniti in matrimonio il 23.9.2004 a MONTE Controparte_1
T'EL (FG);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE pagina 3 di 4 T'EL (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno 2004, Parte 1^ n. 14);
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, assegnando termine alla sig.ra fino al 30.9.2025 per rilasciare Controparte_1
l'immobile coniugale, di esclusiva proprietà del sig. ; Parte_1
4) DISPONE che , in ragione della sua maggior Parte_1 disponibilità economica, provveda a versare mediante bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della figlia Per_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente,
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di mantenimento a favore della stessa di € 300,00; il sig. si farà altresì Parte_1 carico esclusivo delle spese mediche straordinarie, come definite dal
“Protocollo d'intesa in relazione alle spese necessarie per la prole” del
28/8/2015 del Tribunale di UDINE e delle spese di formazione, con ciò intendendosi la retta per la frequentazione del corso universitario, della figlia;
Per_1
5) a titolo di mantenimento per i coniugi, essendo entrambi CP_2 economicamente autosufficienti;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
IL PRESIDENTE
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4