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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2598/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2598/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. VIGGIANIELLO ELEONORA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. LEZZI ROBERTA.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2598/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VIGGIANIELLO ELEONORA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZI ROBERTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a mancati versamenti pagina 2 di 6 contributivi nella gestione separata relativi al periodo 12/2008, già chiesti da CP_1
con un avviso di addebito notificato il 5 febbraio 2014.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione, considerando che quest'ultima è stata notificata oltre dieci anni dopo la notifica dell'Avviso di addebito dell' CP_1
resistente.
Si costituiva , eccependo l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Svolta istruttoria documentale tramite ordine di esibizione all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, di tutti gli adempimenti eventualmente svolti nel procedimento, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2- Nel merito, parte resistente ha dimostrato documentalmente la notifica CP_1
dell'Avviso di addebito oggetto dell'intimazione (cfr., doc. 2 e 2bis, fasc. ), CP_1
circostanze che, in ogni modo, non è stata espressamente contestata dal ricorrente.
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con deposito oltre il termine concesso dal giudice, ha depositato gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla stessa nel periodo intercorrente dalla notifica dell'avviso di addebito a quella dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione.
Sul punto, parte ricorrente ha contestato il valore probatorio della documentazione depositata, rilevando che le varie notifiche degli atti interruttivi non sarebbero state validamente perfezionate, risultando mancanti alcuni adempimenti.
In particolare, la difesa del contesta variamente il mancato secondo Parte_1
tentativo di invio tramite PEC, la mancanza dell'attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti, il mancato o non corretto invio della raccomandata.
3- l'art. 60 co. 7 d.P.R. 600/1973 (normativa poi trasfusa nell'art. 60ter) dispone che
«la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o
pagina 3 di 6 elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa».
Dal testo emerge chiaramente che il secondo invio tramite PEC è imposto all'Amministrazione procedente solo nel caso di casella di posta satura, circostanza che non rileva in questa sede, in cui l'impossibilità di notifica con tale modalità è dovuta ad “indirizzo invalido”.
Ne deriva che la relativa eccezione, spiegata dal ricorrente nei confronti di tutte le notifiche, non può essere accolta.
pagina 4 di 6 4- Per quanto concerne l'intimazione n. 02020169007942024000, la notifica risulta completa, in quanto dopo il tentativo via PEC è stata comunicata la pubblicazione effettuata tramite deposito al contribuente, oltre l'invio della raccomandata, rispetto al quale è irrilevante l'esito a norma della disciplina richiamata al punto precedente.
Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all' Avviso di intimazione n. 02020179007240358000.
Per i successivi atti è presente anche l'attestazione di deposito telematico e pubblicazione.
Ne deriva che, anche volendo ritenere essenziale l'attestazione suddetta e, dunque, volendo ritenere non genuine le notifiche dei primi due atti, la prescrizione sarebbe, in ogni modo, validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 notificata il 15/06/2018 e poi dai successivi atti, considerando che «Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa», tutti adempimenti per cui è stata fornita prova attraverso l'ordine di esibizione tempestivamente chiesto da (anche se eseguito in ritardo dal terzo interessato). CP_1
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_1
liquidate, in euro 3.450,00, oltre accessori se dovuti.
Bologna il 02/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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