TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa IA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1151 2021 promossa da:
(P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante sig.a con sede in 105005 Parte_2
CA (Federazione Russa) Starokirochnyj Pereulok civico 16/2 Edificio 1/II Interno
5E/4E ma elettivamente domiciliata in Firenze alla P.zza G. Vieusseux n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Melani (C.F. CodiceFiscale_1
giusta procura speciale alle liti rilasciata in data Email_1
13.3.2021 autenticata Notaro di CA, registrata al n. Rep. Persona_1
n. 77/2171-H/77-2021-5-217, munita di Apostille il 2.4.2021 Rep. 77/9484-21, tradotta dal russo presso il Consolato Generaled'Italia a CA il 13.4.2021 con visto del giorno
14.4.2021 n. Reg. 3647 ed allegata all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 sig. o chi per esso sia con sede in Calenzano (Fi) alla via G. Garibaldi n. Controparte_2
84/86, rappresentato e difeso dall'Avv.Andrea Vaccari (CF ) del C.F._2
pagina 1 di 24 foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà Barche 26 giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione con chiamata in causa di terzo;
CONVENUTA
e contro
residente in [...], 3 CA Russia Controparte_3
121352, con l'Avv. Alagna del Foro di Firenze
TE AM
CONCLUSIONI
Vi sono CONCLUSIONI solo per la causa tra e Controparte_1 CP_3
, giacchè quella tra e è stata separata dalla
[...] Controparte_4 Controparte_1 presente ed ha preso in numero di RG 1171\25 ed è stata dichiarata estinta per mancata riassunzione.
Per parte convenuta Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: revocarsi l'ordinanza 5.06.25 dichiarando non scindibili, essendo espressis verbis fondate sugli stessi identici presupposti fattuali e giuridici e vertenti sul medesimo petitum e sulla stessa stessa causa petendi, la causa tra l'attrice e la convenuta e la causa tra detta Controparte_4 CP_1 convenuta e la terza chiamata , indimostrata allo stato CP_1 CP_5
l'effettiva titolarità e legittimazione di o di delle stesse Controparte_4 CP_5 identiche domande da quest'ultime azionate dichiarandosi per l'effetto interrotta ex art 300
Cpc l'intera causa 1151/2021 RGNR per effetto DE dichiarazione ex art. 300 Cpc del procuratore di di cui alla terza memoria 183 VI c Cpc n 3 e di cui CP_4 all'udienza 5.06.25; IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: revocarsi l'ordinanza
5.06.25 e decreto 6.06.25 rimettendosi la causa in istruttoria ammettendo, per i motivi dedotti nell'istanza 10.06.2025, i capitoli di prova formulati da nella CP_1 memoria ex art 183 VI Cpc n 2 ammettendoli quanto ai Capp 13, 43, 44, 45, da 23 a 35, 46,
e da 56 a 59 fissando l'udienza per l'assunzione delle prove orali;
IN VIA
SUBORDINATA DI MERITO: dichiararsi ritualmente notificata a in data CP_5
pagina 2 di 24 4.02.2022, sulla scorta delle attestazioni di cui alle relazioni di Notificazione redatte dal competente Ministero di Giustizia DE federazione Russa e del Tribunale di CA
(pedisseque all'atto di chiamata di terzo depositato in atti il 16.11.2022 con traduzione asseverata in copia conforme pagg da 117 a 130), l'atto di chiamata di terzo depositato in atti (con traduzione asseverata) il 16.11.2022 per l'udienza del 21.11.2022 ed attesa l'omessa costituzione DE terza chiamata nei termini di cui all'art. 166 Cpc CP_5 dichiararsi la stessa decaduta ex art 167 Cpc dalla proposizione di domande riconvenzionali
IN SUBORDINE NEL MERITO: rigettata ogni ex adversa deduzione, eccezione istanza o domanda in quanto infondate in fatto ed in diritto pronunciarsi, come rassegnate in comparsa di risposta con domanda riconvenzionale tempestivamente depositata in atti il
16.07.2021 (per effetto del differimento al 7.09.2021, ex art 168 Bis c 5 Cpc di cui al
Decreto Cron 3619/2021 del 3.05.21, dell'udienza indicata dall'attrice in citazione per il
28.07.2021), emendate in Memoria 183 VI c Cpc n 1 ed ulteriormente emendate, attesa la dichiarata interruzione DE causa tra ed Controparte_4 CP_1 eliminando ogni riferimento a senza che ciò comporti acquiescenza o Controparte_4 rinuncia alcuna alle deduzioni, eccezioni istanze e domande formulate in atti contro essa, le seguenti conclusioni: - dichiararsi la decadenza ex art 38 e 167 Cpc DE terza chiamata dalla proposizione di domande riconvenzionali attesa Controparte_3
l'omessa costituzione in giudizio entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata da codesto Giudice per il 22.11.2022 in forza del decreto Cron 5971/2021 del 27.07.2021 richiamato nell'atto di citazione per chiamata di terzo con domanda riconvenzionale notificato ex lege a in data 4.02.2022 come attestato Controparte_3 dalla relazione di notificazione proveniente dall'autorità competente depositata agli atti con traduzione asseverata in copia conforme (depositato in atti il 16.11.2022, pag da 117 a
130); - in subordine nel merito: rigettarsi le domande formulate da CP_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
– in via riconvenzionale e nei
[...] confronti del terzo chiamato: sentir accertato e dichiarato che CP_3
ha concordato con gli obblighi e diritti derivanti dal contratto
[...] CP_1 partnership Agreement per cui è causa, benchè formalmente intestato a CP_4
su espressa richiesta di , assumendone in proprio ed in via
[...] CP_3 esclusiva ogni obbligo e diritto di cui al contratto svolgendo autonomamente, benchè
pagina 3 di 24 limitatamente ad alcuni atti formali tramite , l'attività commerciale Controparte_4 relativa alla gestione del denominato provvedendo Controparte_6 CP_7 personalmente all'acquisto di mobili sostenendone in proprio il pagamento, CP_1 benchè su proforma formalmente intestati a , gestendo personalmente l'attività di CP_4 promozione al pubblico e vendita, tramite dei mobili nonché CP_7 CP_1 assumendo gli obblighi afferenti l'esclusiva esposizione del marchio CP_1 nell'attività esercitata sia nel Flagship store gestito da sia tramite il sito internet CP_7
-ulteriormente nel merito e nei confronti DE terza chiamata: accertarsi e CP_7 dichiararsi che nella gestione del flagship Controparte_3 [...]
con la denominazione ha violato gli obblighi di esclusiva discendenti dal CP_6 CP_7 contratto proponendo al pubblico cataloghi riportanti il marchio Controparte_8
ma raffiguranti anche mobili di produzione altrui, esponendo nel flagship store CP_1
marchi di aziende concorrenti, organizzando eventi promozionali all'interno del CP_1
di produzioni di Aziende concorrenti pubblicando le relative Controparte_6 fotografie sull'account Flagship store gestito da essa CP_1 CP_3 dichiarandosi per l'effetto legittima la risoluzione del contratto notificata da in CP_1 data 6.02.2020; – accertarsi e dichiararsi che successivamente alla risoluzione del contratto
Partnership Agreement, e quindi dal 6.02.2020, , tramite la Pagina CP_3
Facebook dalla stessa gestita, ha utilizzato il marchio a fini commerciali in CP_1 assenza di autorizzazione da parte dell'azienda; - condannarsi per l'effetto
[...]
, a rifondere ad i costi per la progettazione del Controparte_3 CP_1 negozio i costi del materiale fornito e del personale inviato dall'Italia da CP_7
per la realizzazione del negozio il rimborso parziale dei costi CP_1 CP_7 sostenuti per la campagna pubblicitaria sulla rivista AD, il rimborso dei costi sostenuti da per la partecipazione del designer all'evento programmato nel CP_1 Pt_3 negozio annullato all'ultimo momento da , il tutto per un CP_7 CP_3 importo, salva miglior stima, di Euro 15.000,00 previa compensazione con la somma di
Euro 11.570,85 già nelle disponibilità di;
– condannarsi inoltre CP_1 CP_3
al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza delle
[...] CP_1 violazioni contrattuali all'esclusiva in suo favore, all'utilizzo del marchio in CP_1 assenza di autorizzazione da parte di nonché dei danni subiti per effetto CP_1
pagina 4 di 24 DE comunicazione formulata da in danno di sul presupposto DE CP_9 CP_1 rappresentazione a quest'ultima di fatti infondati per un importo da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma che allo stato si quantifica in una somma tra gli 80.000,00 ed i
100.000,00; – Condannarsi alla integrale rifusione in Controparte_3 favore di delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: CP_1 rimettersi la causa in istruttoria, ammettendosi i capitoli di prova formulati da CP_1 nella memoria ex art 183 VI Cpc n 2 dei Capp 13, 43, 44, 45, da 23 a 35, 46, e da 56 a 59 fissando l'udienza per l'assunzione delle prove orali. In ogni caso con vittoria di spese compensi ed onorari.
Per la terza chiamata : Controparte_3
Voglia il Tribunale: 1) Rigettare tutte le domande, istanze e conclusioni formulate da nei confronti DE sig.ra nel Controparte_1 Controparte_3 proprio atto titolato “Atto di citazione del terzo in causa” perché infondate in fatto ed in diritto. 2) accertato e dichiarato che i è resa gravemente inadempiente Controparte_1 agli obblighi ad essa facenti carico nelle forniture di mobili, in particolare consegnando materiale difettoso e/o viziato e non consegnando affatto i materiali di cui all'ordine901569 trasmesso il 17.1.2020, accettato il successivo giorno 18 ed integralmente pagato. 3)
Accertato e dichiarato che si è resa gravemente inadempiente agli Controparte_1 obblighi ad essa facenti carico dal contratto titolato “Partnership agreement”, in particolare risolvendolo unilateralmente, anticipatamente ed illegittimamente e comunque tenendo, durante il periodo di vigenza, comportamenti in violazione di quanto contrattualmente convenuto ed in ogni caso contrari a buona fede e correttezza. Conseguentemente si compiaccia anche in via riconvenzionale: 4) condannare a Controparte_1 restituire/risarcire/indennizzare/rimborsare alla sig.a Controparte_3 tutti gli importi da questa direttamente od indirettamente corrisposti e di tutti i danni da questa subiti che si indicano come di seguito: l'importo di €. 11.570,85 da questa esborsati per i mobili oggetto dell'ordine 901569 trasmesso 17.1.2020 ed accettato il successivo giorno 18 mai eseguito da tutti i danni materiali subiti da Controparte_1 [...]
in conseguenza DE dolosa mancata consegna dei mobili Controparte_3 oggetto del predetto ordine 901569 e pari ad €. 83.749,60 corrispondente a quanto da pagina 5 di 24 questa rimborsato e/o risarcito ai clienti, ovvero in quella somma anche diversa che dovesse risultare in corso di causa od altrimenti ritenuta di Giustizia anche avvalendosi codesto
Ecc.mo Tribunale dei poteri ad Esso concessi ex art. 1226 c.c. (iii) previo accertamento del minor valore dei mobili consegnati da a cagione dei vizi in essi Controparte_1 riscontrati, stabilirne la relativa riduzione del prezzo e conseguentemente condannare alla restituzione indicata a favore DE sig.A Controparte_1 CP_3
DE somma data dalla differenza fra quanto corrisposto per tali forniture
[...]
e pari ad €. 91.730,19, ed il minor prezzo come accertato e determinato, riduzione DE quale si chiede la determinazione nella misura che risulterà in corso di causa od altrimenti ritenuta di Giustizia anche avvalendosi codesto Ecc.mo Tribunale dei poteri ad Esso concessi ex art. 1226 c.c. e che par congruo indicare in importo non inferiore al 40% di quanto esborsato dalla sig.a per tali forniture (iv) tutti i danni da Controparte_3 questa subiti a cagione dell'unilaterale, anticipata ed illegittima risoluzione del contratto di partnership da parte di e pari ad €. 50.884,53 (corrispondenti a 4.625.866,43 CP_1 rubli russi) pari alle spese sostenute, ovvero in quella somma anche diversa che risulterà in corso di causa od altrimenti ritenuta di giustizia anche avvalendosi codesto Ecc.mo
Tribunale dei poteri ad Esso concessi ex art. 1226 c.c., il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in tesi al tasso bancario di sconto o in ipotesi al tasso legale, sulle somme come annualmente rivalutate da oggi al dì dell'effettivo soddisfo.
Ragioni di fatto e di diritto DE decisione
Con atto di citazione del 26.04.2021 regolarmente notificato, la
[...]
Pa
(da ora in poi ) ha citato in giudizio Parte_4 CP_1
(da ora in poi ).
[...] CP_1
A sostegno DE domanda ha dedotto: - di essere una società avente quale oggetto sociale l'import-export di componenti d'arredo di gran pregio;
- di aver sviluppato rapporti commerciali stringenti con , azienda produttrice di mobilio;
- di aver stipulato, in CP_1 previsione dell'apertura di uno show room monomarca a CA, in data 30.4.2019, un contratto di sub locazione con la Società per i locali che avrebbero CP_10 ospitato lo show-room, contratto che prevedeva una durata minima fino al 30.12.2020, e pagina 6 di 24 successivamente, in data 1.9.2019 , sempre con , altro contratto per la Controparte_11 locazione del terreno adibito a posteggio per i locali del punto vendita;
di aver quindi acquistato fra il giugno ed il luglio 2019 mobili per un importo di oltre 60.000,00 €uro; di aver formalizzato in data 04.7.2019 l'accordo (con atto titolato “Partnership agreement) vero e proprio per l'apertura dello show-room, il quale prevedeva: la concessione da parte di a FT, fino al termine del 31.12.2020 eventualmente prorogabile di anno in CP_1 anno, del diritto di vendere e distribuire i prodotti a marchio sul mercato russo;
CP_1
l'obbligazione per FT di tenere una “permanente, rappresentativa ed aggiornata esposizione dei prodotti , da rinnovarsi ogni anno, e di non esporre, in quell'area, prodotti CP_1
Pa concorrenti;
l'obbligazione per di fornire a i materiali che questa avrebbe CP_1 venduto ai propri clienti russi e di praticarle uno sconto (50% + una percentuale variabile a seconda dei casi oltre ad un ulteriore bonus del 3% al raggiungimento di almeno
100.000,00 €.) la cui differenza, rispetto al prezzo di vendita al pubblico, avrebbe costituito Pa Pa l'utile di;
un'ulteriore obbligazione per di inserire il nome di (o dello show CP_1 room) in tutta la campagna pubblicitaria che l'azienda italiana avrebbe svolto in Russia e di indicarlo, nel proprio sito web, come “nostro primo referente per la richiesta in arrivo dei prodotti”, elemento che ad avviso DE società attrice sarebbe assimilabile ad un diritto di esclusiva;
non era previsto un fatturato minimo (se non ai fini del bonus del 3%) in quanto il budget sarebbe stato “discusso anno per anno”; di aver, poche settimane dopo la stipula del contratto di cui sopra, acquistato ulteriori mobili per un importo di 30.000,00 €uro; di aver, tuttavia riscontrato numerosi e visibili difetti nella merce acquistata alla consegna DE stessa;
il materiale era oggetto di successiva perizia da parte dell'Organismo ufficiale Pa di certificazione DE qualità fatta eseguire a cura, onere e spese di;
nel dicembre 2019 Pa
ha stipulato con propri clienti russi due contratti per una serie di mobili di produzione che questa avrebbe quindi dovuto fornire a richiesta;
nel dettaglio, contratto n. CP_1
PA-00012 dell'1.12.2019 con il sig. per l'importo di €. Persona_2
11.347,70 e contratto n. PA-00013 del 3.12.2019 con AN DU KO per l'importo di €. 29.727,10; tali contratti, in conformità con le leggi russe a tutela del consumatore prevedevano pesantissime penali in ipotesi di ritardo nella consegna DE merce;
di aver, quindi, inoltrato ad la richiesta per la fornitura dei mobili CP_1 acquistati dai propri clienti e aver ricevuto dalla ditta produttrice il documento n. 901569
pagina 7 di 24 datato 9.12.2019 titolato “proposta d'ordine – proforma” per l'importo di €. 8.502,30 con pagamento del 30% alla conferma ed il residuo prima del carico DE merce la cui consegna veniva garantita al 31.1.2020; di aver poi richiesto l'aggiunta di ulteriori componenti e, attesa l'urgenza, data dalla necessità di dover a sua volta rispettare i tassativi tempi di consegna con i propri clienti, ancor prima di ricevere l'ordine completo, provveduto a bonificare il 30% dell'importo di cui alla proposta che sarebbe aumentato attesa la richiesta di altri mobili;
ha inviato il 17.1.2020 un secondo documento CP_1
(ugualmente numerato, datato, titolato e con medesimi termini di pagamento) che comprendeva l'ulteriore materiale richiesto per il maggior importo di €. 11.570,85, con consegna garantita al 6.3.2020: la proposta d'ordine è stata accettata il successivo giorno 18
e, contestualmente, è stata corrisposta la somma che, aggiunta a quanto precedentemente versato, corrispondeva al 30% dell'importo portato nel maggior ordine accettato;
CP_1 ha trasmesso, il 29 e il 30.1.2020 una terza ed una quarta proposta d'ordine (ancora con stesso numero, titolazione, termini di pagamento e soprattutto identico elenco DE merce) dell'importo, stavolta, rispettivamente di €. 13.558,50 ed €. 14.581,35, con consegna ulteriormente differita al 13.3.2020; di avere- pur in pendenza delle reciproche contestazioni, approssimandosi il termine del 6 marzo previsto nell'ordine per la consegna dei mobili da parte di ed attesa la necessità di doverlo a sua volta rispettare con i CP_1 propri clienti, provveduto a saldare integralmente l'importo di cui all'ordine 17.1.2020; decorso un periodo di copiosa corrispondenza tra le odierne parti, il 15.05.2020 CP_1 ha fatto pervenire la seguente comunicazione:“Confermo che, allo stato, dei documenti l'unico ordine che poteva ritenersi validamente confermato era quello del proforma
9.12.2019, relativo ai beni ivi indicati con i relativi prezzi esposti e determinanti un totale complessivo di Euro 11.570,85, che la mia mandante è pronta a mettere in produzione non appena confermi per iscritto di ricondurre il proprio ordine a detto proforma”; a CP_12 seguito di quanto sopra, i clienti che avevano stipulato i contratti sopra riferiti hanno Pa deciso di risolverli per non aver potuto rispettare i termini convenuti per la consegna DE merce e, oltre alla ripetizione degli importi di cui ai contratti, hanno preteso ed ottenuto il pagamento delle pesantissime penali previste nei contratti stessi;
nel dettaglio, Pa
avrebbe subito, a cagione dell'inadempimento doloso di , un danno (fra lucro CP_1 cessante e danno emergente) per €. 83.749,60; nelle more, , con comunicazione del CP_1
pagina 8 di 24 6.2.2020 ha risolto unilateralmente ed anticipatamente il contratto del 4.7.2019 che avrebbe dovuto rimanere in vigore quantomeno fino al 31.12.2020, di fatto senza motivazione, lamentando una generica diminuzione DE collaborazione tra le aziende e Pa una inadeguatezza delle azioni di nella promozione del marchio;
vi sono state anche altre violazioni da parte di alle obbligazioni previste dall'accordo di partnership, CP_1 ovvero aver fornito a compratori ed aziende russe i propri mobili ad un prezzo inferiore Pa rispetto a quello accordato a che avrebbe dovuto esserne il flagship store all'interno dell'intera Federazione, così consentendosi – e consentendo a competitors terzi - di praticare sconti che l'attrice non poteva permettersi di praticare, e non aver indirizzato Pa architetti, designers e clienti verso nonostante si fosse in tal senso espressamente Pa impegnata, ma avrebbe trattato direttamente con questi;
allorquando ha richiesto la restituzione dell'importo pacificamente corrisposto per l'ordine 901569 del 17/18.1.2020 non evaso (il termine di consegna dei mobili era ormai scaduto da tempo e l'attrice aveva già dovuto pagare le penali ai propri clienti russi) ha dedotto per la prima volta, e CP_1 dopo una corrispondenza protrattasi per mesi, un controcredito di Euro 9.712,51 in forza delle spese per i beni di allestimento del negozio di cui all'allegato A DE risoluzione del
6.02.2020, oltre a chiedere riconvenzionalmente il ristoro di tutti i danni subiti per effetto Pa delle condotte di , anche in merito all'annullamento di un evento promozionale, e il ristoro per tutte le spese dell'allestimento negozio, le spese per gli effetti CP_1 eventualmente non restituiti e oltre a danni di immagine.
In diritto, l'attrice ha ritenuto la responsabilità contrattuale di controparte per mancata fornitura di merci, vizi DE merce consegnata, mancato rispetto delle obbligazioni previste nell' accordo di partnership;
tutte circostanze sorrette da elementi probatori, come i danni riportati dalla società attrice sia in termini patrimoniali che di danno all'immagine commerciale.
Si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, la nullità CP_1 del mandato conferito da nell'interesse di Parte_2 CP_4
; come da visura camerale, è stata legale
[...] Parte_2 rappresentante di a far data dal 24 marzo 2021 mentre la procura alle liti in CP_4 atti attesta che il mandato difensivo è stato conferito in data 13 marzo 2021 e pertanto in data antecedente all'assunzione dei poteri rappresentativi DE società; è, peraltro, attestato pagina 9 di 24 dallo stesso testo DE procura notarile che essa era priva Parte_2
Pa dei poteri necessari al conferimento del mandato giudiziale nell'interesse di , tanto da ricondurre il potere di conferirlo alla “decisione del Socio Unico n 1 del 16 marzo 2021 registrata il 30 marzo 2021 (che non è stata allegata); non poteva sussistere, alla data del 13 marzo 2021, un documento che il redattore dell'atto afferma formato in data 16 marzo;
da ciò deriva per parte convenuta la carenza dei poteri rappresentativi di Parte_2
e la radicale nullità DE procura nonché, per l'effetto, DE chiamata in giudizio
[...] di Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti per come CP_1 CP_1 operata da parte attrice, deducendo innanzitutto di aver mai intrattenuto contatto o confronto alcuno con FT fino al 14 giugno 2019; FT sarebbe solo una società fittizia, con un capitale inconsistente, con sede fittizia in un edificio popolare, mentre la controparte di nella vicenda descritta in citazione sarebbe stata sempre e solo un soggetto CP_1 individuale, ovvero;
quest'ultima risulterebbe direttore Controparte_3 generale DE società a sua volta titolare del marchio pushastore: la CP_13 circostanza rileva in quanto molte delle comunicazioni pervenute ad nella CP_1 vicenda di interesse provengono da tramite l'account @pushastore (le CP_3
Pa altre dall'account @2shades) che è anche lo stesso indirizzo email dichiarato da in calce ai contratti di sublocazione ex adverso prodotti. , inoltre, opera a CP_3 tutt'oggi quale titolare del negozio denominazione priva di soggettività giuridica, CP_7 con cui è stato aperto e gestito il flagship store oggetto del Partnership Agreement CP_1
Pa invocato da in citazione, come la stessa ha confermato in una conversazione con CP_3
, versata in atti;
gli account @pushastore e @2shades condividono lo Controparte_2 stesso indirizzo IP, il che implica che sono stati generati e collocati nello stesso dispositivo di accesso a internet;
a sua volta come attestato dalle schermate del sito web CP_7 versate in atti, va ricondotta alla società , ovvero la società che nei CP_10
Pa documenti prodotti da parte attrice avrebbe concesso in sublocazione a i locali in cui veniva aperto il a CA. Legale rappresentante di Controparte_6
è il Sig. compagno di Persona_3 Persona_4 CP_3
Pa nonché esecutore di diversi bonifici di pagamento di proforma formalmente intestati a;
Pa tutti i bonifici di pagamento ricevuti da per i proforma prodotti agli atti da CP_1
Pa sono stati pagati da o da ma non da;
per CP_3 Persona_4
pagina 10 di 24 come si erano sviluppati i contatti tra i due soggetti commerciali, il Sig. , Controparte_2
Pa legale rappresentante di , era fermamente convinto che fosse una società di CP_1
o che quantomeno che la medesima la rappresentasse a pieno e legittimo CP_3 titolo. Allo stato, invece, non risulta collegamento di ruolo o rappresentativo intercorrente Pa tra e la , trattandosi evidentemente di due soggetti indipendenti ed CP_3 autonomi;
è stata la a comunicare ad il nome del negozio a CA CP_3 CP_1
( , ad attivare la pagina arketipomoscow su instagram e facebook associandolo al CP_7 nome del negozio , a confrontarsi con per la stampa dei biglietti da CP_7 CP_1 visita del flagship store di CA, comunicando il 4 luglio 2019 i dati esatti del negozio a comunicare il 15 luglio i dati di tradotti in russo per inserirli nella CP_7 CP_7 campagna pubblicitaria di a CA e a confrontarsi con per la CP_1 CP_1 realizzazione interna dello Show room, nonché a organizzare un evento promozionale per poi annullarlo a pochi giorni dal suo svolgimento;
anche i due acquirenti di cui controparte lamenta la risoluzione dei contratti, nel sollecitare la consegna dei mobili risultano aver Pa indirizzato i propri solleciti e reclami a 2shades di Polina Surina, e non a;
in Pa conclusione, il soggetto attivo dei rapporti dedotti dall'attrice è la sig.ra , CP_3
Pa che solo formalmente avrebbe utilizzato la società per l'intestazione dei proforma e per l'intestazione del Partenrship Agreement avente ad oggetto attività dalla stessa gestite, dirette ed eseguite in prima persona come quanto, invece, alle modalità operative CP_7 di , parte convenuta ha contestato la sussistenza di reiterate violazioni al CP_3
Partenrship Agreement con riferimento alla esclusività DE esposizione di prodotti di produzione nel flagship store;
più che un semplice punto vendita, requisito CP_1 indispensabile è che nel flagship store non possa esservi riferimento alcuno ad altri marchi o brand;
invece nel caso di specie fin da subito avrebbe esibito altri marchi e CP_3 brand in concorrenza con , organizzato due eventi all'interno del flagship store CP_1
Co CP_1
per i concorrenti e , pubblicandone poi le immagini sugli account social CP_1
; è proprio in seguito al riscontro di quanto sopra che il 6.02.2020 Parte_6
avrebbe formalizzato la risoluzione del contratto ex adverso prodotta, CP_1 confermandola nella PEC 26.02.2020 con conseguente richiesta di cessazione dell'utilizzo del nome , di consegna dei codici di accesso agli account e di CP_1 Parte_7 restituzione di tutto il materiale ricevuto per la realizzazione del negozio e gestione del pagina 11 di 24 medesimo;
ha altresì contestato, altresì, validità e ammissibilità di un documento prodotto da parte attrice accompagnato da una asserita traduzione riferita a contratti di sublocazione Pa che ha concluso con;
ha prodotto la traduzione DE prima parte del CP_10 contratto 8bis, dalla quale si evince che il documento in russo sarebbe in realtà un contratto di locazione concluso il 29.04.19 tra la proprietaria dell'immobile e , in CP_16 persona di (la stessa persona che aveva pagato buona parte Persona_4 dei bonifici per il pagamento dei proforma di FT); ha chiesto, quindi, che controparte producesse il contratto originale con traduzione asseverata, munito di data certa, avente ad oggetto il sedicente contratto di sublocazione in merito al quale comunque ha eccepito fin dalla comparsa la nullità in quanto ex art 615 comma 2 del codice civile DE federazione
Russa il locatario può concedere l'immobile in sublocazione solo con l'espresso consenso del proprietario, mentre tutti ì contratti di locazione e sublocazione di durata superiore ad un anno (nel caso di specie si prospetta la durata da aprile 2019 a dicembre 2020) e per qualunque durata se almeno una delle parti è persona giuridica deve, ex art 609 cc federazione Russa, essere registrato: entrambi requisiti non sussistono nel caso specifico;
a contestazione DE richiesta di risarcimento del danno per la stipulazione dei contratti sopra citati, ha dedotto che la società aveva deciso di sottoscrivere il contratto CP_16 di locazione il 29.04.19 a prescindere da qualsivoglia accordo con , fatto sostenuto CP_1 dalla stessa e confermato dal fatto che al 20.05.2021 il negozio oggetto del CP_3 contratto di locazione era ancora occupato e gestito da di;
, CP_7 CP_3 CP_1 invece, si sarebbe impegnata attivamente nel promuovere il negozio come proprio CP_7 esclusivo referente a CA, anche con campagne pubblicitarie a mezzo stampa;
ha contestato, infine, nel dettaglio le risultanze DE relazione prodotta da controparte sugli asseriti vizi DE mobilia consegnata. In diritto, ha evidenziao come i fatti dedotti ed i Pa documenti offerti in comunicazione dimostrino inconfutabilmente che sia solo l'apparente titolare dei rapporti derivanti dal Partenrship Agreement, in realtà da ricondurre alla persona di le attività poste in essere dalla stessa sono Controparte_3 caratteristiche DE figura dell'imprenditore, avendo essa organizzato i mezzi ai fini dello svolgimento di attività di impresa, dovendo per l'effetto risponderne a titolo personale nonostante, per alcuni limitati ambiti esclusivamente formali e strumentali, abbia Pa demandato a la formale intestazione dei proforma per i mobili che lei stessa acquistava,
pagina 12 di 24 pagava ad , proponeva al pubblico incassandone i proventi e gestendo il CP_1 CP_6
; ribadiva come fossero da ricondurre a le violazioni CP_6 CP_3 all'esclusiva di cui al contratto partnership agreement, avendo proposto al pubblico offerte con il marchio comprensiva però di mobili di produzione DE concorrenza, CP_1
l'aver organizzato eventi all'interno del flag ship store promuovendo prodotti e CP_1 marchi di aziende concorrenti diffondendoli sul web tramite l'account dedicato al flagship store e l'aver utilizzato il marchio registrato successivamente, e per CP_1 CP_1 lungo tempo, alla risoluzione del contratto e diffida ad astenersi dall'utilizzo; è da Pa ricondursi sia a sia a la rappresentazione a di fatti CP_3 CP_17 denigratori nei confronti di tali da incidere negativamente sul proprio buon nome CP_1
e prestigio nei confronti di tutti gli addetti ai lavori associati ad potenziali clienti di CP_9
), con un danno di immagine quantificato in Euro 100.000,00 da liquidarsi anche CP_1 equitativamente in favore di;
ha chiesto, quindi, oltre alla dichiarazione di nullità CP_1 del mandato rilasciato e lo spostamento DE prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in giudizio del terzo , il rigetto Controparte_3 nel merito delle domande avversarie ed ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato.
Dopo diversi rinvii dovuti prima ad istanze di differimento depositate da per CP_1 consentire la chiamata in causa di terzo, alla prima udienza in data 21-11-2021, sentite le parti comparse personalmente, il Giudice, a scioglimento DE riserva, decideva che “ letta la Convenzione tra lo stato italiano e la Russia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, rilevato che l'art. 5 lett. A) DE Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965, citato nei moduli utilizzati per
l'incombente, indica che l'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
considerato che
non sono state fornite indicazioni sulla disciplina relativa alle notificazioni vigente in Russia;
ritenuto che
la dicitura utilizzata nella certificazione redatta dal
Tribunale di CA secondo la quale l'atto viene restituito in quanto non adempiuto per
pagina 13 di 24 circostanze indipendenti dalla volontà del tribunale induce a dubitare sul regolare perfezionamento DE notificazione;
rinviava ulteriormente la causa all'udienza del 18 dicembre 2023, autorizzando parte convenuta alla rinnovazione DE notificazione dell'atto di chiamata in causa del terzo.” La parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza.
All'udienza del 18 dicembre 2023 il difensore di parte convenuta ha rappresentato che da una ricerca fatta al nome DE società FIRST TRADE in internet non era emersa alcuna risposta e che inserendo quale parametro di ricerca la partita IVA o Codice Fiscale di era comparsa la notizia di avvenuta Parte_1 liquidazione e cancellazione DE società dal registro delle persone giuridiche dello Stato DE Russia;
ha esibito, a riscontro, pagine stampate da Internet e si è riportato, altresì, all'istanza depositata il 25 luglio 2023, con la quale aveva chiesto la revoca dell'ordinanza del Giudice emessa il 18.12.2022.
La difesa di pare attrice ha dedotto la mancanza di valore probatorio e sostanziale DE documentazione esibita da controparte e il difetto di traduzione giurata in lingua italiana. Il
Giudice, rilevato necessario verificare quanto esposto dal procuratore di parte convenuta e considerato che al fine di verificare la eventuale perdita DE capacità processuale DE società attrice occorre acquisire risultanze dotate di valore legale con allegata traduzione, ha disposto il rinvio DE causa all'udienza del 29 aprile 2024, onerando la parte con interesse al deposito DE documentazione suddetta e lasciando impregiudicata ogni decisione sulla revoca dell'ordinanza emessa in data 18.12.2022. Nelle more, il difensore di parte attrice ha prodotto estratti e schermate tratte da siti russi assimilabili a Camera di commercio e tradotti automaticamente per comprovare l'avvenuta cancellazione di FT.
In data 23.04-2024 si è costituita comunque in giudizio ed ha Controparte_3 contestato ogni deduzione, produzione ed eccezione formulata da e ha dichiarato CP_1 di voler intervenire volontariamente nel procedimento con intervento in via autonoma ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; ha contestato che il sig. (legale rappresentante di CP_2
) fosse perfettamente a conoscenza del coinvolgimento diretto DE sig. CP_1 [...] che conosceva e stimava e la cui presenza era ritenuta di maggior Controparte_3 garanzia per i rapporti e le operazioni fra le due compagini. Ma contestava recisamente che Pa controparte fosse addirittura all'oscuro dell'esistenza di , anche solo a voler considerare pagina 14 di 24 Pa gli ordini, le fatture, la corrispondenza e quant'altro intercorsa fra ed , senza CP_1 che mai quest'ultima deducesse l'estraneità DE prima o la legittimazione esclusiva DE
; ha dichiarato, altresì, di accettare il procedimento nello stato in Controparte_3 cui si trovava e di accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni formulate da Pa
nei confronti suoi e DE , domande ed eccezioni tutte che comunque ha CP_1 integralmente contestato in fatto ed in diritto, facendo proprie tutte le tesi, domande, Part eccezioni, conclusioni, istanze anche istruttorie e documenti dedotte in atti e versati da Pa
All'udienza del 29 aprile 2024, all'esito del deposito da parte DE difesa di dell'estratto del Registro Unico delle persone giuridiche, corredato da traduzione giurata ed Pa apostille, dal quale risulta la cancellazione dal suddetto registro DE società e la cessazione DE stessa, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo che, in data
15.07.2024, è stato riassunto ex art. 303 c.p.c. da Con note Controparte_3 scritte autorizzate come sopra, la difesa DE terza chiamata ha Controparte_3 confermato di ritenere inammissibile l'istanza proposta da di revoca CP_1 dell'ordinanza 18.12.2022 con la quale il Giudice, ritenuto non provato il perfezionamento DE prima notifica alla ha autorizzato la convenuta alla rinnovazione DE CP_3 notifica stessa rinviando per l'adempimento di tale incombente all'udienza 18.12.2023 (un anno dopo esatto). l'istanza di revoca dell'ordinanza sarebbe stata depositata da controparte il 25.7.2023, quando cioè non poteva più notificare alcunché, essendo già spirato il termine di 150 giorni liberi (rispetto alla già fissata udienza del 18.12.2023) per la notifica all'estero; ha rilevato altresì una contraddittorietà nella condotta processuale di Pa controparte nel lamentare prima come fosse un mero schermo DE terza chiamata poi intervenuta, per poi in seguito dedurre che “parrebbe emergere la sopravvivenza DE persona fisica autorizzata ad agire in nome DE persona giuridica;
il che farebbe presumere l'esistenza di una sorta di liquidatore o curatore DE società ancora in carica
e che comunque possa ancora agire e rappresentare la società”, cosa che tuttavia avrebbe impedito la interruzione del processo dichiarata aprendo semmai a una nuova richiesta di notifica. La difesa DE convenuta nelle stesse note ha confermato, invece, le CP_1 eccezioni formulate in atti, con particolare riferimento alla eccepita nullità DE procura alle liti che per tabulas era stata conferita al difensore in data 13.03.2021;l'eccezione si fonda, infatti, sulle risultanze DE Visura Camerale di , mai Controparte_4
pagina 15 di 24 contestata da controparte, che firmataria DE Procura alle Parte_2 liti in atti, è stata investita dei poteri rappresentativi DE società, nonché CP_4 evidentemente del potere di rilasciare valide procure alle liti nell'interesse DE stessa
[...]
, solamente a decorrere dal 24.03.2021, ossia 11 giorni dopo il conferimento CP_4 DE procura alle liti agli atti del giudizio;
ha insistito anche nell' accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 18.12.2022; risultando attestato dal Controparte_18
e dal Tribunale di CA (autorità designate dalla Russia per
[...]
l'esecuzione DE rogatoria), che è stata regolarmente chiamata Controparte_3 in causa e non si è presentata all'udienza, senza comunicare i motivi DE mancata comparizione davanti al Tribunale;
l'Art 101 del Decreto DE federazione Russa 2000/75 sulle regole per la fornitura dei servizi postali, sancisce che in caso di assenza del destinatario viene rilasciato un avviso con invito a recarsi presso l'impianto postale per ricevere l'atto; si è sottratta a detto invito visto che il “Modello di visione” CP_3 attesta che il 13.01.2022, ossia 14 giorni dopo il tentativo di consegna del 30.12.2021, era scaduto il termine di giacenza. L'Ente postale, tuttavia ha rimesso in lavorazione la raccomandata e dopo un ulteriore tentativo fallito in data 17.01.2022 si è arrivati al
22.01.2022 (Riga 24 del Modello) quando l'atto è stato “consegnato al destinatario dal postino” perfezionandosi così la notifica DE citazione da parte del Tribunale;
la determinazione di di costituirsi in giudizio è scaturita dalla consapevolezza CP_3 delle conseguenze dell'imminente declaratoria di interruzione, come dimostra la piena conoscenza degli atti di causa e delle precedenti incombenze, pur in assenza di un accesso agli atti del procedimento ai fini DE visibilità del fascicolo;
sennonchè, per effetto dell'avvenuta notifica dell'atto di chiamata e conseguente revoca dell'ordinanza 28.12.22, la terza chiamata , non costituitasi per l'udienza del 21.11.22 indicata CP_3 nell'atto ritualmente notificatole e non comparsa è decaduta dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali, di cui pertanto ha eccepito la nullità. In diritto, a sostegno DE sopravvivenza di soggettività per FT, ha fatto riferimento all' art. 2495 cc e al CP_1 conseguente principio interpretativo più volte ribadito dalla Cassazione, a mente del quale, anche dopo l'estinzione e cancellazione DE società, i rapporti pendenti non si estinguono ma continuano nei confronti dei soci;
lo stesso principio che stabilisce come i rapporti DE società cancellata si trasferiscano in capo ai soci si porrebbe in aperto contrasto con la pagina 16 di 24 affermata pretesa di di appropriarsi di detti rapporti intestando a Controparte_3
Pa se stessa le domande formulate in atto di citazione da . In data 15.02.2025 il magistrato nuovo assegnatario del procedimento, “-ritenuto preliminarmente che dovesse essere rimessa alla sentenza la decisione sull'istanza, proposta da in data Controparte_1
25/07/2023, di revoca dell'ordinanza emessa il 18/12/2022, con cui è stata rilevata la nullità DE notificazione DE citazione a e ne è stata Controparte_3 ordinata la rinnovazione, pur dovendosi rilevare sin da ora, da un lato, che tale istanza non può ritenersi inammissibile per tardività, in quanto l'art. 177 c.p.c. non prescrive alcun termine di decadenza;
- dall'altro lato che è dubbio il potere del giudice dello Stato richiedente la notificazione di sindacare il contenuto formale dell'attestazione rilasciata dall'Autorità Centrale dello Stato richiesto ai sensi dell'art. 6 DE Convenzione dell'Aja del 15/11/1965; - rilevato che, per orientamento costante DE giurisprudenza di legittimità, la cancellazione DE società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa DE capacità di stare in giudizio, determinando così, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita, un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione DE regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale (Cass., 25/01/2024, n.
2439); - che invece all'udienza del 29/04/2024, a fronte dell'informazione circa la cancellazione DE società attrice dal registro delle imprese fornita dal difensore di il procuratore di non ha reso una dichiarazione ai sensi Controparte_1 CP_4 dell'art. 300 c.p.c. che, avendo natura negoziale, deve consistere in una manifestazione di volontà, anche implicita, di conseguire l'effetto interruttivo, finalità che non emerge dalle difese dell'avv. Melani;
-ritenuto, pertanto, che non dovesse essere esaminata la questione relativa alla Pa notificazione del ricorso in riassunzione ai successori di rilevato infine, in via pregiudiziale, che l'eventuale nullità DE procura alle liti rilasciata all'avv. Gabriele
Melani da , prodotta con la costituzione in giudizio Parte_2 dell'attrice, appare essere stata sanata ex art. 182 c.p.c. dalla produzione, in data
pagina 17 di 24 13/11/2022, di una procura speciale alle liti rilasciata allo stesso avv. Melani il
31/03/2021, successiva alla data (24/03/2021) in cui la sig.ra , in base Parte_2 all'estratto del registro delle imprese prodotto dalla convenuta risulterebbe avere assunto i poteri di direttore generale DE società attrice;
” con ordinanza ha rimesso alla sentenza l'esame dell'istanza ex art. 177 c.p.c. proposta dalla convenuta in data 25/07/2023, avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 18/12/2022 con cui è stata disposta la rinnovazione DE notificazione DE citazione alla terza chiamata
[...]
ha revocato l'ordinanza emessa all'udienza del 29/04/2024, con cui è Controparte_3 stata dichiarata l'interruzione del processo;
accertata la validità DE procura alle liti Pa conferita da al difensore prodotta dall'attrice il 13/11/2022, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., decorrenti dalla comunicazione DE stessa, per il deposito delle relative memorie e visto l'art. 127-ter c.p.c., e alle parti termine fino al
19/05/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza destinata all'ammissione delle prove. Con le memorie ex art. 183 VI comma la difesa di parte attrice ha ritenuto Pa insostenibile la tesi DE convenuta sull'esser soggetto di comodo, giacchè ordini e Pa fatture sono tutti di provenienza ed a questa ha sempre fatto riferimento;
ha CP_1 precisato le conclusioni come da atto di citazione e chiesto l'ammissione di prova per testi ed interpello DE sig.a , con i testi Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
, , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
AN DU KO, Testimone_6 Persona_2
; per i testi residenti all'estero ha chiesto l'ammissione DE testimonianza
[...] scritta;
ha dato atto DE cancellazione di dal Parte_1 registro unico delle persone giuridiche russe. La difesa DE ha confermato le CP_3 conclusioni tutte, anche in via istruttoria, già formulate nel proprio atto introduttivo;
ga insistito, quindi, nell'accoglimento DE prova per testi capitolata in atto di intervento;
rinunciava alla testimonianza DE, stante il suo intervento in giudizio. La difesa di parte convenuta invece, con le memorie ha eccepito che l'assunto difensivo CP_1 delineato in comparsa di risposta con il quale si è rappresentata la carenza di ogni Pa presupposto giustificativo delle domande formulate dall'attrice , mero paravento formale utilizzato dalla per attività in realtà tutte intraprese ed eseguite nel suo CP_3 esclusivo interesse, ha trovato piena, puntuale ed incontestabile conferma proprio nelle pagina 18 di 24 chiare parole DE terza chiamata che, nel costituirsi, pur tardivamente, in giudizio ha esplicitamente rivendicato come proprie tutte le circostanze ed i fatti ad essa attribuiti in comparsa di risposta dalla convenuta . CP_1
Quanto alla difesa di cui alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale DE terza chiamata , ne ha eccepito la decadenza per effetto DE costituzione in CP_5 giudizio avvenuta in data 23.04.24, all'abbondante spirare ex art 167 Cpc del termine dei
20 giorni prima dell'udienza del 22.11.2022 di cui al decreto 5917/21 del 27.07.21 come da rituale espresso avvertimento formalizzato nell'atto di citazione di terzo notificato ex lege a in data 4.02.2022; la natura e portata delle domande spiegate da CP_5 CP_5 sono tali da escludere che l'iniziativa processuale DE terza chiamata possa risultare riconducibile nell'alveo dell'intervento di cui all'art 105; ha ribadito, altresì, alcune contestazioni dei fatti per come esposti da parte attrice, soprattutto in relazione ai vizi del mobilio venduto e ai pagamenti dei pro forma. In diritto, ha richiamato l'art 1474 cc, che prevede che “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo ... si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”; poiché la , contravvenendo all'art. CP_3
1474 cc, si è rifiutata di confermare il proforma con tutti i prezzi esposti, pretendendo invece la consegna gratuita anche dei beni per i quali nel primo proforma non v'era alcuna indicazione del prezzo, il contratto di acquisto dei beni di cui al proforma 901569 del
30.01.20 (l'unico contenente i prezzi di tutti beni) non si è concluso per il rifiuto di controparte di accettare la proposta, e pertanto tutte le conseguenze DE mancata consegna dei beni di cui al proforma (restituzione delle somme pagate dai clienti russi, penali se ed in quanto pagate, danni di immagine strumentalmente sbandierati), anche alla luce dei contratti firmati dai clienti finali con restano a carico di;
ha chiesto CP_7 CP_5
l'ammissione di prova per testi inidcandoli in , Tes_7 Testimone_2 Tes_8
, , opponendosi all'ammissione di tutte le prove orali dedotte dalle
[...] Testimone_9 controparti,e poi ha chiesto ex art. 210 cpc l'esibizione di scritture contabili. Con ordinanza del 22.05.2025 la Giudice, si è pronunciato come segue: “-rilevato che il difensore dell'attrice, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., aveva dato atto DE cancellazione di dal registro unico delle persone Parte_1 giuridiche russe, - che tale affermazione seguiva l'ordinanza del precedente assegnatario
pagina 19 di 24 di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. a causa dell'evento sopra indicato, di cui aveva dato notizia il difensore DE convenuta all'udienza del 29/04/2024, e la successiva ordinanza di questo giudice, emessa il 15/02/2025, di revoca del provvedimento precedente, sul presupposto che l'interruzione del processo non si fosse verificata;
- che in tale contesto, appariva necessario invitare il difensore dell'attrice a chiarire, in osservanza del dovere di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c., la finalità DE dichiarazione sopra riportata;
- ritenendo dover fissare all'uopo apposita udienza, all'esito DE quale, se del caso, previa separazione delle cause, dichiarare l'interruzione del processo limitatamente alla causa tra e Parte_1 potendo la causa tra e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
proseguire con l'ammissione dei mezzi di prova” e ha fissato l'udienza per gli
[...] incombenti di cui sopra.
All'esito, a scioglimento DE riserva assunta, il magistrato: - ritenuto che la cessazione DE capacità giuridica DE società attrice a seguito DE cancellazione dal registro delle imprese comporti la perdita DE capacità DE stessa di stare in giudizio;
- rilevato che il difensore dell'attrice aveva dichiarato tale evento espressamente, ai sensi dell'art.
300 c.p.c.; -rilevato che la causa tra attrice e convenuta, da un lato, e la causa tra convenuta e terza chiamata, dall'altro lato, sono tra loro scindibili;
- ritenuto, pertanto, che rispetto alla (sola) causa tra dovesse essere dichiarata l'interruzione del CP_19 processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; - ritenuto opportuno, al fine di scongiurare un ritardo nella trattazione DE causa tra E , Controparte_1 Controparte_3 separare le due cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c.;- osservato che, rispetto alla causa che prosegue, dovessero essere esaminate le istanze istruttorie;
- ritenute non ammissibili la prova per testi e per interrogatorio formale dedotta da Controparte_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto i capitoli, 1, 2, 3, 17, 21, 22, 47-
55, 57, 58, 59 sarebbero attinenti a fatti non specificamente contestati, i capitoli 4, 5, 6, 7-
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 36-42 riguarderebbero fatti suscettibili di prova documentale, i capitoli 13, 43, 44, 45 sarebbero formulati in modo generico, i capitoli 23-35, 46, 56-59 verterebbero su circostanze irrilevanti;
-ritenuti inammissibili gli ordini di esibizione richiesti nella stessa memoria in quanto i primi tre avrebbero finalità esplorativa, mentre il quarto non sarebbe necessario;
- ritenuto non doversi ammettere neppure la prova per testi
pagina 20 di 24 e per interrogatorio formale richiesta da nella comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta in quanto i capitoli a), b), i) avrebbero ad oggetto fatti suscettibili di prova documentale, i capitoli c), d), e) atterrebbero a fatti non specificamente contestati,
i capitoli f), g), h), m) sarebbero formulati in modo generico o conterrebbero valutazioni, il capitolo l) riguarderebbe fatti irrilevanti;
” e ritenuta la causa matura per la decisione, ha Pa disposto la separazione DE causa tra e e ne dichiarava l'interruzione ai sensi CP_1 dell'art. 300 c.p.c.; ha rigettato altresì le istanze istruttorie nella causa tra e CP_1 CP_3
, al quale veniva dato R.G. n. 1151/2021, e ha rinviato per la precisazione delle
[...] conclusioni. La difesa di , tuttavia, ha presentato istanza per la revoca e/o CP_1 modifica ex art 177 cpc dell'ordinanza del 5.06 del successivo decreto del 6.06, opponendosi alla separazione dei procedimenti sul presupposto che essa sarebbe giustificata solo quando, pur in presenza di comunanza di oggetto o titolo o identità di questioni giuridiche, i rapporti giuridici dedotti dalle parti siano distinti ed autonomi, ciò che nell'attuale procedimento non si sarebbe verificato, risultando anzi per tabulas che
[...]
hanno formulato espressis verbis esattamente le stesse identiche Controparte_20 domande, vertenti sul medesimo petitum e causa petendi. Risulterebbe quindi per tabulas che le domande formulate dall'attrice e dalla terza chiamata, lungi dal potersi ritenere
“connesse per oggetto o titolo” nell'accezione di cui all'art 103 Cpc, consistano invece nella stessa identica domanda. Vertendo le domande di sullo stesso identico Parte_8 diritto, fondato sugli stessi identici presupposti, la presente controversia appare al di fuori dell'alveo del litisconsorzio necessario o volontario e/o dall'alveo dell'intervento del terzo in giudizio e comunque carente dei presupposti giuridici idonei a giustificare la separazione delle cause, dovendosi per l'effetto dichiarare, previa revoca dell'ordinanza 5.06.25,
l'interruzione anche DE causa tra e e revocando anche la fissazione di CP_1 CP_3 udienza per la precisazione delle conclusioni. Anzi, attesa la piena coincidenza formale e sostanziale delle domande formulate da e da parte di CP_4 CP_5
ha ritenuto che oggetto di controversia fosse anche la effettiva titolarità CP_1 dell'identico diritto e rapporto contemporaneamente rivendicato dalle parti precitate, dovendo il Giudice, preliminarmente alla ipotesi di decisione favorevole a parte avversa, Pa dichiarare secundum alligata e probata chi, tra e , fosse la legittima titolare dei CP_3 rapporti dedotti in giudizio e conseguentemente legittimata attiva alla domanda.La difesa di pagina 21 di 24 ha depositato le proprie osservazioni, opponendosi alle richieste di CP_3 controparte. Il Giudice, ritenuto di condividere integralmente l'ordinanza del giudice precedente, ha rigettato l'istanza, confermando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. e autorizzando le parti al deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni. I difensori delle parti vi hanno provveduto e, in data 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. con termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda di revoca dell'interruzione nei confronti di . CP_4
La domanda in oggetto non può essere accolta.
Ed infatti, in data 5 giugno 2025, il giudice istruttore ha separato la causa tra
[...]
e da quella tra e Parte_1 Controparte_1 CP_21 CP_3
e, di conseguenza, per la prima è stato creato il procedimento 1171\25; in data
[...]
9 ottobre 2025, il giudice di quella causa ha dichiarato l'estinzione del giudizio, giacchè la causa non è stata riassunta nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e, dunque, le cause non possono più essere riunite.
In ogni caso, la ragione dell'interruzione (cancellazione DE società dal registro delle imprese e conseguente perdita DE capacità DE stessa di stare in giudizio) risultava pienamente fondata, così come la separazione delle cause;
nel caso di specie, infatti, la situazione giuridica non richiede una decisione collettiva per garantire la tutela dei diritti e non si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Le domande oggetto DE presente decisione sono, dunque, quelle tra e Controparte_1
e le riconvenzionali di quest'ultima. Controparte_3
La richiesta di di ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi. Controparte_1
La richiesta non può essere ammessa per le stesse ragioni indicate dal giudice istruttore: la prova per testi e per interrogatorio formale dedotta da nella memoria ex art. Controparte_1
183, comma 6, n. 2, c.p.c. non possa essere ammessa in quanto i capitoli, 1, 2, 3, 17, 21, 22,
47-55, 57, 58, 59 attengono a fatti non specificamente contestati, i capitoli 4, 5, 6, 7-12, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 36-42 riguardano fatti suscettibili di prova documentale, i capitoli 13, 43,
44, 45 sono formulati in modo generico, i capitoli 23-35, 46, 56-59 vertono su circostanze irrilevanti;
pagina 22 di 24 La rituale notifica DE chiamata in causa a . CP_3
Il giudice assegnatario DE causa, sciogliendo la riserva del 21 novembre 2022, ha ritenuto non provata la regolare notifica DE chiamata in causa DE terzo CP_3
Al contrario, questo Giudice ritiene che la notifica si sia regolarmente
[...] perfezionata. Ed infatti, dalla notifica prodotta in atti, risulta che, in data 21 gennaio 2022 a
è stata consegnata la comunicazione di presentarsi al Tribunale del quartiere CP_3 di CA per ricevere il plico contenente la citazione;
il 4 febbraio 2022, il Tribunale di
CA dà atto che, senza giustificazione alcuna, la non si è presentata per CP_3 ricevere il plico. L'atto non compiuto, dunque, non risulta essere l'informazione DE citazione bensì la consegna del plico;
risultano, tuttavia, rispettate tutte le forme di legge per la regolarità DE notifica.
Le domande di Controparte_1
Costituendosi a seguito DE citazione da parte di . Parte_1 ha dedotto che “ era fermamente convinto che Controparte_1 Controparte_2 CP_4
fosse una società di o che quantomeno la rappresentasse
[...] CP_3 CP_3
a pieno legittimo titolo”. Tanto, infatti, e l' ritenevano di trattare con CP_2 Controparte_1 la che ad essa hanno intestato il Partner Agreement e le fatture di vendita. CP_4
Da questa ricostruzione, dunque, la sarebbe stata considerata amministratrice, CP_3
Pa ancorchè di fatto, DE . Per l'ipotesi che si è verificata, che la abbia cessato CP_4 la propria attività, non è fondato il salto logico che la assuma in proprio le CP_3
Pa responsabilità DE;
la avrebbe piuttosto potuto essere destinataria di un'azione CP_3 di responsabilità, nella sua qualità di amministratore di fatto, per atti compiuti in nome e per conto di . Non risulta, infatti, da alcun elemento che la abbia CP_4 CP_3 assunto in proprio le obbligazioni di cui è causa, quanto piuttosto che abbia agito per conto Pa DE , che era una società effettivamente esistente e con la quale ha stipulato CP_1
Pa accordi (contratto di Partnership Agrement è stato sottoscritto da e il 4 luglio CP_1
2019 così come tutte le proposte di acquisto sono dalla stessa richieste). Lo stesso vale per tutte le condotte successivamente tenute.
Le domande di parte convenuta devono, dunque, essere rigettate.
Le domande di . Controparte_3
pagina 23 di 24 Considerato che la notifica DE chiamata di terzo le è stata regolarmente notificata, la terza chiamata si è tardivamente costituita il 23 marzo 2024; ne consegue che sono inammissibili tutte le domande riconvenzionali dalla medesima proposte contro Controparte_1
Nel merito, in ogni caso, per le ragioni già sopra spiegate, la non avrebbe CP_3 legittimazione attiva a promuovere le azioni proposte. Negli stessi atti difensivi DE CP_3 si legge, infatti, che , legale rappresentante di , era perfettamente a CP_2 CP_1 conoscenza e anzi ben lieto del coinvolgimento DE che conosceva e stimava, la cui CP_3 presenza era ritenuta di maggiore garanzia per i rapporti e le operazioni tra le due compagini;
nulla si dice in ordine all'assunzione di un ruolo all'interno DE società o di un'assunzione di reciproche obbligazioni in proprio.
Le spese del presente giudizio.
In considerazione DE reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande di nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_3
-dichiara inammissibili le domande di nei confronti di Controparte_3 CP_1
[...]
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, il 27 ottobre 2025
Il Giudice
IA TI
pagina 24 di 24