TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14774/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14774/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CARIOLA SALVATORE
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FURNARI GIUSEPPE
CONVENUTI
E contro pagina 1 di 9 (C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._7 CP_5
, (C.F. ) C.F._8 Controparte_7 C.F._9
CONVENUTI contumaci e nei confronti di
(C.F. ) e , ( CF Controparte_8 C.F._10 Controparte_9
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARIOLA MARIA C.F._11
ADRIANA;
INTERVENUTI
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita
All'udienza del 20.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'ottobre 2019, l'attore in epigrafe, riferiva che in data 31.1.2001 i coniugi e , avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita Controparte_8 Controparte_9
avente ad oggetto un immobile urbano sito nel Comune di Biancavilla con i signori: CP_6
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...],
[...] CP_5 [...]
nata a [...] il [...] che interveniva anche in qualità di genitore CP_7
esercente la potestà genitoriale su nato a [...] il [...] e nato a Controparte_1 CP_2
Paternò il 19.2.1989 nonché in rappresentanza della figlia nata a [...] il Controparte_3
26.4.1974 e res. in Oberursel (D) Usastrasse n.12 c.f. nato a C.F._4 Controparte_4
Santa Maria di Licodia il 27.1.1976 e nata a [...] il [...]; CP_5
riferiva che il prezzo della vendita veniva concordato in Lire 24.000.000, di cui:
1. la somma di Lire
5.000.000 era stata già versata in data 30.12.2000, a mezzo assegno bancario n. 0327483127, tratto sul pagina 2 di 9 Banco di Sicilia s.p.a Ag. di , intestato a 2. la somma di Lire 10.000.000 CP_10 CP_5
veniva versata contestualmente alla stipula del preliminare a mezzo assegno bancario n. 0327483933-
10, tratto sul Banco di Sicilia s.p.a Ag. di , intestato a 3. il residuo prezzo, CP_10 CP_5
pari a lire 9.000.000, avrebbe dovuto essere versato entro la data di stipula del rogito notarile, prevista entro e non oltre il 31.12.2001; veniva inoltre concordato che in caso di inadempimento, la parte responsabile avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, una penale a titolo di risarcimento del danni, per un importo già determinato pari a L. 15.000.000; riferiva, ancora, che il possesso del bene immobile era stato concesso al momento della stipula del preliminare e che la parte promittente acquirente era stata autorizzata ad eseguire tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato;
riferiva che, poiché il bene apparteneva in comproprietà ai minori e Controparte_1
, (quali coeredi di ), genitore esercente la potestà CP_2 Persona_1 Controparte_7
genitoriale, aveva richiesto l'autorizzazione a vendere al Tribunale di Catania e che il provvedimento di autorizzazione era stato emesso in data 31.5.2001 dalla III° Sezione civile, previa produzione di relazione tecnica estimativa;
riferiva ancora che alla data concordata, non era stato stipulato l'atto definitivo a causa di problemi amministrativi, inerenti l'erroneità dei dati catastali, sebbene nel frattempo gli acquirenti, avessero adempiuto al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, mediante il versamento della restante somma di L 9.000.000. Deduceva che, nonostante si fosse provveduto alla rettifica dei dati catastali, l'atto pubblico era stato più volte rinviato a causa di impedimenti frapposti dai convenuti e ciò anche nonostante la diffida ex art. 1454 cc a presentarsi per la stipula dell'atto pubblico, innanzi al notaio con studio in Biancavilla, per la data del 28.2.2017, ove si Persona_2
erano presentate soltanto le sig.re e . CP_5 Controparte_6
pagina 3 di 9 Riferiva che in data 30.5.2017 a mezzo preliminare di compravendita, aveva Controparte_8
ceduto ad esso attore tutti i diritti nascenti dall'originario contratto preliminare;
allegando l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2932 cc, chiedeva ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata -
contratto preliminare di compravendita - del 31.1.2001, i convenuti avevano promesso di vendere ai coniugi , o a persona da nominare, l'immobile sito nel Comune di Biancavilla via S. Controparte_11
Michele n.14, confinante con proprietà e proprietà , Persona_3 Persona_4 Persona_5
salvo migliori confini, distinto al catasto terreni del comune di Biancavilla al foglio 46, particella 169,
sub 2, cat. A/5, cl. 2, cons. 1, vani 3 - R.C. L. 54.000, ora individuato al foglio 46, particella 169, sub 3,
cat. C/6, cl. 4, cons. 32 mq., Rend. € 76,02 , unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
chiedeva ritenere e dichiarare il proprio diritto, in virtù del successivo contratto di cessione dell'originario contratto preliminare, stipulato il 30.5.2017, ad acquistare l'immobile ex art. 2932 cc e ,
in conseguenza, emettere sentenza costitutiva sostitutiva del contratto non concluso, trasferendo ad esso attore la proprietà del citato immobile, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di effettuare la relativa trascrizione ex art. 2652 n. 2 cc, con vittoria di spese e compensi nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di e . CP_5 Controparte_6
Si costituivano ( nt il 27.1.1976), ( nt il 29.8.1978), ( Controparte_4 CP_5 Controparte_1
nt il 19.2.1989) e ( nt il 19.2.1989), che, in qualità di eredi legittimi di CP_2 Per_1
riferivano di essere comproprietari - unitamente alle zie paterne ( 1949)
[...] Controparte_6
e ( 1955) – dell'immobile urbano oggetto di causa;
e CP_5 Controparte_4 CP_5
disconoscevano le firme apposte alla scrittura privata del 31.1.2011; e CP_2 Controparte_1
riferivano di non aver mai stipulato alcun preliminare con i sig.ri e , così come alcun CP_8 CP_9
preliminare era stato stipulato dalla di loro madre riferivano che Controparte_7 Controparte_3
pagina 4 di 9 non aveva conferito alcuna procura alla madre per stipulare atti di compravendita e Controparte_7
precisavano che quest'ultima, alla data del 31.1.2001 era cieca ed impossibilitata a firmare, eccependo dunque la falsità di detta firma;
riferivano che, venuti a conoscenza della scrittura soltanto nel dicembre
2015, avevano prontamente notiziato i promittenti venditori del proprio disconoscimento. Eccepivano
l'infondatezza della domanda attorea, non essendo stata assunta l'obbligazione di vendere da parte di essi convenuti, da cui derivava la nullità della scrittura del 30.5.2017 intervenuta tra i sig.ri e l'odierno attore;
eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere, evidenziando Controparte_11
che la scrittura era stata sottoscritta il 31.12.2001 e che dunque il diritto era già prescritto alla data in cui era stato stipulato il contratto di cessione;
allegando poi il proprio diritto ad ottenere l'immediato rilascio e la restituzione dell'immobile ed evidenziando che l'attore deteneva l'immobile sine titulo,
chiedevano accertarsi l'infondatezza della domanda attorea per inesistenza ed invalidità del titolo,
ritenersi la prescrizione della stessa e, in via riconvenzionale dichiarare la detenzione sine titulo in capo all'attore e condannarlo all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per mancato godimento, quantificato in € 5000,00 o nella somma maggiore o minore accertata a mezzo ctu o ritenuta in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva deducendo di non aver mai conferito alla propria madre Controparte_3 [...]
alcuna procura speciale per stipulare un contratto di compravendita e precisando che alla data CP_7
della sottoscrizione ( 31.1.2001) , quest'ultima era cieca e non in grado di firmare;
deducendo anch'essa di essere venuta a conoscenza della scrittura per il tramite dei fratelli nell'anno 2015, riferiva dunque di non aver mai assunto alcun impegno a vendere, con insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2932 cc e conseguente nullità della scrittura di cessione intervenuta tra i sig.ri e l'odierno attore;
eccependo poi la prescrizione del diritto attoreo, chiedeva Controparte_12
pagina 5 di 9 accertarsi l'infondatezza della domanda attorea per inesistenza ed invalidità del titolo, ritenersi la prescrizione della stessa e, in via riconvenzionale dichiarare la detenzione sine titulo in capo all'attore e condannarlo all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per mancato godimento,
quantificato in € 5000,00 o nella somma maggiore o minore accertata a mezzo ctu o ritenuta in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
, ( cl 1955) e non si costituivano e vanno dichiarati Controparte_6 CP_5 Controparte_7
contumaci.
Svolgevano intervento volontario a sostegno delle ragioni attoree, e Controparte_8 CP_9
, precisando che la sottoscrizione del preliminare era avvenuta presso l'abitazione di
[...] CP_5
alla presenza della sorella e della cognata (vedova di
[...] CP_6 Controparte_7 Per_1
), che era interveniva all'atto assumendosi gli obblighi contrattuali dei minori
[...] CP_1
e , nonché della figlia già allora residente in [...], nonché alla presenza
[...] CP_2 CP_3
di (accompagnato dalla fidanzata) e di ribadendo tutto quanto già Controparte_4 CP_5
affermato dall'attore, chiedevano ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata del 31.1.2001 i convenuti avevano promesso di vendere l'immobile ivi descritto;
chiedevano dichiarare il diritto dell'attore, giusto contratto di cessione dell'originario contratto preliminare, stipulato in data
30.5.2017, ad acquistare l'immobile ex 2932 cod. civ. ed emettere sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 20.6.2024 sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione alla parte dei termini per il deposito delle comparse conclusionale di cui all'art. 190 cpc.
pagina 6 di 9 Occorre anzitutto rilevare che alla prima udienza del 29.1.2020, sebbene non costituita, era presente
( cl 1955) che dichiarava di riconoscere come fondate le ragioni attoree, precisando che CP_5
gli originari promittenti acquirenti avevano corrisposto l'intera somma pattuita, ripartita tra tutti i comproprietari e dichiarandosi disponibile ad eseguire il contratto.
Con ordinanza del 29.4.2022 veniva evidenziato quanto segue: “ rilevato che secondo quanto risulta dagli atti, la scrittura privata avente ad oggetto il contratto preliminare di compravendita del 31.1.2001
è stata sottoscritta da , ( 1978), ( 1955), Controparte_4 CP_5 CP_5 CP_6
e quest'ultima n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] Controparte_7
minori e nonché n.q di procuratrice della figlia;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
considerato che ( 1955), presenziando all'udienza del 29.1.2020 ha riconosciuto la CP_5
fondatezza delle pretese attoree, deducendo peraltro il pagamento del prezzo pattuito;
rilevato che i convenuti e ( 1978) hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta al Controparte_4 CP_5
contratto preliminare di compravendita del 31.1.2001;
considerato che
la falsità della sottoscrizione di può essere invece soltanto da quest'ultima denunziata, si che – avendo ella scelto il Controparte_7
silenzio della contumacia – non rilevano allo stato le allegazioni inerenti lo stato di salute della stessa,
rilevandosi peraltro che il documento d'identità depositato in atti quale allegato sub 4, è stato rilasciato nell'anno 2010 , si che nulla può da esso ricavarsi rispetto ad una impossibilità di firmare nell'anno
2001; considerato, piuttosto, che allo stato la scrittura, ex art. 215 cpc, va ritenuta come riconosciuta da e rimaste contumaci;
ritenuto che
parte attrice, dichiarando di Controparte_7 Controparte_6
volersi avvalere del documento, ne ha chiesto la verificazione ex art. 216 cpc;
considerato che
occorre dunque nominare CTU cui va conferito l'incarico di accertare se le firme sul contratto preliminare del
31.1.2001 siano state apposte da ( 1978) e , tenendo conto della CP_5 Controparte_4
pagina 7 di 9 documentazione in atti, delle scritture di comparazione offerte dalle parti, nonché degli eventuali saggi di scrittura ed accertamenti che il CTU intenderà disporre;
rilevato che le parti dovranno produrre al
CTU in sede di operazioni peritali, l'originale del documento denunziato di falso e le scritture di comparazione indicate;
considerato che
occorre tuttavia altresì invitare parte attrice ad interloquire sulla questione di difetto della qualità di rappresentante in capo a , non essendo stata depositata Parte_2
in atti alcuna procura che legittimava la stessa a promettere in vendita un bene nell'interesse della figlia
”. Controparte_3
Veniva dunque espletata consulenza tecnica d'ufficio ed il ctu, a seguito degli accertamenti effettuati ha così concluso : “ le sottoscrizioni in verifica apposte sul Contratto preliminare del 31.01.2001 sono rispettivamente riconducibili alla mano della signora (1978) e del signor CP_5 CP_4
e alla loro gestualità grafomotoria”.
[...]
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, emerge che la scrittura del 31.1.2001 può dirsi riconosciuta e vincolante nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di che essendo Controparte_3
maggiorenne all'epoca dei fatti e non avendo rilasciato alcuna procura in favore della madre
[...]
non si è mai impegnata a vendere la propria quota dell'immobile in favore degli originari CP_7
promissari acquirenti e danti causa dell'odierno attore.
Non venendo in considerazione la questione della nullità o meno del preliminare di vendita di cosa altrui, vi è che, in ogni caso, la domanda attorea non può trovare accoglimento, perché una delle parti comproprietarie – – non ha mai assunto l'obbligazione di vendere il bene Controparte_3
immobile di che trattasi;
non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 2932 cc.
pagina 8 di 9 Va ritenuta la fondatezza della domanda di rilascio del bene immobile, atteso che – in assenza di valido titolo di trasferimento – lo stesso appartiene agli originari comproprietari che, tuttavia, non hanno diritto ad alcuna somma a titolo di risarcimento poiché, tenuto conto delle rispettive allegazioni e di quanto dichiarato da ( cl 1955) all'udienza del 29.1.2020, può ritenersi dimostrato che CP_5
gli originari promittenti acquirenti abbiano versato il prezzo convenuto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della reciproca e parziale soccombenza, sussistono ragioni per compensare le spese del procedimento.
Le spese della ctu, sono poste in via definitiva a carico di ( cl. 1978) e . CP_5 Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attore all'immediato rilascio del bene immobile;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra tutte le parti le spese del procedimento;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di ( cl 1978) e di . CP_5 Controparte_4
Così deciso in Catania, il 2.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14774/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CARIOLA SALVATORE
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FURNARI GIUSEPPE
CONVENUTI
E contro pagina 1 di 9 (C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._7 CP_5
, (C.F. ) C.F._8 Controparte_7 C.F._9
CONVENUTI contumaci e nei confronti di
(C.F. ) e , ( CF Controparte_8 C.F._10 Controparte_9
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARIOLA MARIA C.F._11
ADRIANA;
INTERVENUTI
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita
All'udienza del 20.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'ottobre 2019, l'attore in epigrafe, riferiva che in data 31.1.2001 i coniugi e , avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita Controparte_8 Controparte_9
avente ad oggetto un immobile urbano sito nel Comune di Biancavilla con i signori: CP_6
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...],
[...] CP_5 [...]
nata a [...] il [...] che interveniva anche in qualità di genitore CP_7
esercente la potestà genitoriale su nato a [...] il [...] e nato a Controparte_1 CP_2
Paternò il 19.2.1989 nonché in rappresentanza della figlia nata a [...] il Controparte_3
26.4.1974 e res. in Oberursel (D) Usastrasse n.12 c.f. nato a C.F._4 Controparte_4
Santa Maria di Licodia il 27.1.1976 e nata a [...] il [...]; CP_5
riferiva che il prezzo della vendita veniva concordato in Lire 24.000.000, di cui:
1. la somma di Lire
5.000.000 era stata già versata in data 30.12.2000, a mezzo assegno bancario n. 0327483127, tratto sul pagina 2 di 9 Banco di Sicilia s.p.a Ag. di , intestato a 2. la somma di Lire 10.000.000 CP_10 CP_5
veniva versata contestualmente alla stipula del preliminare a mezzo assegno bancario n. 0327483933-
10, tratto sul Banco di Sicilia s.p.a Ag. di , intestato a 3. il residuo prezzo, CP_10 CP_5
pari a lire 9.000.000, avrebbe dovuto essere versato entro la data di stipula del rogito notarile, prevista entro e non oltre il 31.12.2001; veniva inoltre concordato che in caso di inadempimento, la parte responsabile avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, una penale a titolo di risarcimento del danni, per un importo già determinato pari a L. 15.000.000; riferiva, ancora, che il possesso del bene immobile era stato concesso al momento della stipula del preliminare e che la parte promittente acquirente era stata autorizzata ad eseguire tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato;
riferiva che, poiché il bene apparteneva in comproprietà ai minori e Controparte_1
, (quali coeredi di ), genitore esercente la potestà CP_2 Persona_1 Controparte_7
genitoriale, aveva richiesto l'autorizzazione a vendere al Tribunale di Catania e che il provvedimento di autorizzazione era stato emesso in data 31.5.2001 dalla III° Sezione civile, previa produzione di relazione tecnica estimativa;
riferiva ancora che alla data concordata, non era stato stipulato l'atto definitivo a causa di problemi amministrativi, inerenti l'erroneità dei dati catastali, sebbene nel frattempo gli acquirenti, avessero adempiuto al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, mediante il versamento della restante somma di L 9.000.000. Deduceva che, nonostante si fosse provveduto alla rettifica dei dati catastali, l'atto pubblico era stato più volte rinviato a causa di impedimenti frapposti dai convenuti e ciò anche nonostante la diffida ex art. 1454 cc a presentarsi per la stipula dell'atto pubblico, innanzi al notaio con studio in Biancavilla, per la data del 28.2.2017, ove si Persona_2
erano presentate soltanto le sig.re e . CP_5 Controparte_6
pagina 3 di 9 Riferiva che in data 30.5.2017 a mezzo preliminare di compravendita, aveva Controparte_8
ceduto ad esso attore tutti i diritti nascenti dall'originario contratto preliminare;
allegando l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2932 cc, chiedeva ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata -
contratto preliminare di compravendita - del 31.1.2001, i convenuti avevano promesso di vendere ai coniugi , o a persona da nominare, l'immobile sito nel Comune di Biancavilla via S. Controparte_11
Michele n.14, confinante con proprietà e proprietà , Persona_3 Persona_4 Persona_5
salvo migliori confini, distinto al catasto terreni del comune di Biancavilla al foglio 46, particella 169,
sub 2, cat. A/5, cl. 2, cons. 1, vani 3 - R.C. L. 54.000, ora individuato al foglio 46, particella 169, sub 3,
cat. C/6, cl. 4, cons. 32 mq., Rend. € 76,02 , unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
chiedeva ritenere e dichiarare il proprio diritto, in virtù del successivo contratto di cessione dell'originario contratto preliminare, stipulato il 30.5.2017, ad acquistare l'immobile ex art. 2932 cc e ,
in conseguenza, emettere sentenza costitutiva sostitutiva del contratto non concluso, trasferendo ad esso attore la proprietà del citato immobile, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di effettuare la relativa trascrizione ex art. 2652 n. 2 cc, con vittoria di spese e compensi nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di e . CP_5 Controparte_6
Si costituivano ( nt il 27.1.1976), ( nt il 29.8.1978), ( Controparte_4 CP_5 Controparte_1
nt il 19.2.1989) e ( nt il 19.2.1989), che, in qualità di eredi legittimi di CP_2 Per_1
riferivano di essere comproprietari - unitamente alle zie paterne ( 1949)
[...] Controparte_6
e ( 1955) – dell'immobile urbano oggetto di causa;
e CP_5 Controparte_4 CP_5
disconoscevano le firme apposte alla scrittura privata del 31.1.2011; e CP_2 Controparte_1
riferivano di non aver mai stipulato alcun preliminare con i sig.ri e , così come alcun CP_8 CP_9
preliminare era stato stipulato dalla di loro madre riferivano che Controparte_7 Controparte_3
pagina 4 di 9 non aveva conferito alcuna procura alla madre per stipulare atti di compravendita e Controparte_7
precisavano che quest'ultima, alla data del 31.1.2001 era cieca ed impossibilitata a firmare, eccependo dunque la falsità di detta firma;
riferivano che, venuti a conoscenza della scrittura soltanto nel dicembre
2015, avevano prontamente notiziato i promittenti venditori del proprio disconoscimento. Eccepivano
l'infondatezza della domanda attorea, non essendo stata assunta l'obbligazione di vendere da parte di essi convenuti, da cui derivava la nullità della scrittura del 30.5.2017 intervenuta tra i sig.ri e l'odierno attore;
eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere, evidenziando Controparte_11
che la scrittura era stata sottoscritta il 31.12.2001 e che dunque il diritto era già prescritto alla data in cui era stato stipulato il contratto di cessione;
allegando poi il proprio diritto ad ottenere l'immediato rilascio e la restituzione dell'immobile ed evidenziando che l'attore deteneva l'immobile sine titulo,
chiedevano accertarsi l'infondatezza della domanda attorea per inesistenza ed invalidità del titolo,
ritenersi la prescrizione della stessa e, in via riconvenzionale dichiarare la detenzione sine titulo in capo all'attore e condannarlo all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per mancato godimento, quantificato in € 5000,00 o nella somma maggiore o minore accertata a mezzo ctu o ritenuta in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva deducendo di non aver mai conferito alla propria madre Controparte_3 [...]
alcuna procura speciale per stipulare un contratto di compravendita e precisando che alla data CP_7
della sottoscrizione ( 31.1.2001) , quest'ultima era cieca e non in grado di firmare;
deducendo anch'essa di essere venuta a conoscenza della scrittura per il tramite dei fratelli nell'anno 2015, riferiva dunque di non aver mai assunto alcun impegno a vendere, con insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2932 cc e conseguente nullità della scrittura di cessione intervenuta tra i sig.ri e l'odierno attore;
eccependo poi la prescrizione del diritto attoreo, chiedeva Controparte_12
pagina 5 di 9 accertarsi l'infondatezza della domanda attorea per inesistenza ed invalidità del titolo, ritenersi la prescrizione della stessa e, in via riconvenzionale dichiarare la detenzione sine titulo in capo all'attore e condannarlo all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per mancato godimento,
quantificato in € 5000,00 o nella somma maggiore o minore accertata a mezzo ctu o ritenuta in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
, ( cl 1955) e non si costituivano e vanno dichiarati Controparte_6 CP_5 Controparte_7
contumaci.
Svolgevano intervento volontario a sostegno delle ragioni attoree, e Controparte_8 CP_9
, precisando che la sottoscrizione del preliminare era avvenuta presso l'abitazione di
[...] CP_5
alla presenza della sorella e della cognata (vedova di
[...] CP_6 Controparte_7 Per_1
), che era interveniva all'atto assumendosi gli obblighi contrattuali dei minori
[...] CP_1
e , nonché della figlia già allora residente in [...], nonché alla presenza
[...] CP_2 CP_3
di (accompagnato dalla fidanzata) e di ribadendo tutto quanto già Controparte_4 CP_5
affermato dall'attore, chiedevano ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata del 31.1.2001 i convenuti avevano promesso di vendere l'immobile ivi descritto;
chiedevano dichiarare il diritto dell'attore, giusto contratto di cessione dell'originario contratto preliminare, stipulato in data
30.5.2017, ad acquistare l'immobile ex 2932 cod. civ. ed emettere sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 20.6.2024 sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione alla parte dei termini per il deposito delle comparse conclusionale di cui all'art. 190 cpc.
pagina 6 di 9 Occorre anzitutto rilevare che alla prima udienza del 29.1.2020, sebbene non costituita, era presente
( cl 1955) che dichiarava di riconoscere come fondate le ragioni attoree, precisando che CP_5
gli originari promittenti acquirenti avevano corrisposto l'intera somma pattuita, ripartita tra tutti i comproprietari e dichiarandosi disponibile ad eseguire il contratto.
Con ordinanza del 29.4.2022 veniva evidenziato quanto segue: “ rilevato che secondo quanto risulta dagli atti, la scrittura privata avente ad oggetto il contratto preliminare di compravendita del 31.1.2001
è stata sottoscritta da , ( 1978), ( 1955), Controparte_4 CP_5 CP_5 CP_6
e quest'ultima n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] Controparte_7
minori e nonché n.q di procuratrice della figlia;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
considerato che ( 1955), presenziando all'udienza del 29.1.2020 ha riconosciuto la CP_5
fondatezza delle pretese attoree, deducendo peraltro il pagamento del prezzo pattuito;
rilevato che i convenuti e ( 1978) hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta al Controparte_4 CP_5
contratto preliminare di compravendita del 31.1.2001;
considerato che
la falsità della sottoscrizione di può essere invece soltanto da quest'ultima denunziata, si che – avendo ella scelto il Controparte_7
silenzio della contumacia – non rilevano allo stato le allegazioni inerenti lo stato di salute della stessa,
rilevandosi peraltro che il documento d'identità depositato in atti quale allegato sub 4, è stato rilasciato nell'anno 2010 , si che nulla può da esso ricavarsi rispetto ad una impossibilità di firmare nell'anno
2001; considerato, piuttosto, che allo stato la scrittura, ex art. 215 cpc, va ritenuta come riconosciuta da e rimaste contumaci;
ritenuto che
parte attrice, dichiarando di Controparte_7 Controparte_6
volersi avvalere del documento, ne ha chiesto la verificazione ex art. 216 cpc;
considerato che
occorre dunque nominare CTU cui va conferito l'incarico di accertare se le firme sul contratto preliminare del
31.1.2001 siano state apposte da ( 1978) e , tenendo conto della CP_5 Controparte_4
pagina 7 di 9 documentazione in atti, delle scritture di comparazione offerte dalle parti, nonché degli eventuali saggi di scrittura ed accertamenti che il CTU intenderà disporre;
rilevato che le parti dovranno produrre al
CTU in sede di operazioni peritali, l'originale del documento denunziato di falso e le scritture di comparazione indicate;
considerato che
occorre tuttavia altresì invitare parte attrice ad interloquire sulla questione di difetto della qualità di rappresentante in capo a , non essendo stata depositata Parte_2
in atti alcuna procura che legittimava la stessa a promettere in vendita un bene nell'interesse della figlia
”. Controparte_3
Veniva dunque espletata consulenza tecnica d'ufficio ed il ctu, a seguito degli accertamenti effettuati ha così concluso : “ le sottoscrizioni in verifica apposte sul Contratto preliminare del 31.01.2001 sono rispettivamente riconducibili alla mano della signora (1978) e del signor CP_5 CP_4
e alla loro gestualità grafomotoria”.
[...]
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, emerge che la scrittura del 31.1.2001 può dirsi riconosciuta e vincolante nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di che essendo Controparte_3
maggiorenne all'epoca dei fatti e non avendo rilasciato alcuna procura in favore della madre
[...]
non si è mai impegnata a vendere la propria quota dell'immobile in favore degli originari CP_7
promissari acquirenti e danti causa dell'odierno attore.
Non venendo in considerazione la questione della nullità o meno del preliminare di vendita di cosa altrui, vi è che, in ogni caso, la domanda attorea non può trovare accoglimento, perché una delle parti comproprietarie – – non ha mai assunto l'obbligazione di vendere il bene Controparte_3
immobile di che trattasi;
non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 2932 cc.
pagina 8 di 9 Va ritenuta la fondatezza della domanda di rilascio del bene immobile, atteso che – in assenza di valido titolo di trasferimento – lo stesso appartiene agli originari comproprietari che, tuttavia, non hanno diritto ad alcuna somma a titolo di risarcimento poiché, tenuto conto delle rispettive allegazioni e di quanto dichiarato da ( cl 1955) all'udienza del 29.1.2020, può ritenersi dimostrato che CP_5
gli originari promittenti acquirenti abbiano versato il prezzo convenuto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della reciproca e parziale soccombenza, sussistono ragioni per compensare le spese del procedimento.
Le spese della ctu, sono poste in via definitiva a carico di ( cl. 1978) e . CP_5 Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attore all'immediato rilascio del bene immobile;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra tutte le parti le spese del procedimento;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di ( cl 1978) e di . CP_5 Controparte_4
Così deciso in Catania, il 2.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9