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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 788/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Manuela Cantù Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615
S E N T E N Z A comma 1 c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 788/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Filippo Danovi e avv. Marco Valerio Micale del foro di Milano
e dall'avv. Federica Verdi del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via zelasco n. 10, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 19 CONTRO
C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Serra del foro di Controparte_2
Cagliari, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1027/2024 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 23.05.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
In via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti esecutivi della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento R.G.
4608/2023 in data 22.5.2024, pubblicata in data 23.5.2024 e/o, se del caso, anche del decreto di trasferimento immobiliare emesso dal Tribunale di Bergamo in data 3.7.2022 e posto da alla base della propria pretesa Controparte_1
esecutiva e/o dell'esecuzione avviata in forza di tali titoli, concorrendo i gravi motivi di cui in narrativa;
In via principale nel merito: accogliere il presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento
R.G. 4608/2023 in data 22.5.2024, pubblicata in data 23.5.2024, voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza in capo alla soc. La pagina 2 di 19 del diritto a chiedere il rilascio delle porzioni immobiliari di cui Controparte_1
all'atto di precetto notificato in quanto gravate dal diritto di abitazione in favore della sig.ra e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata stante l'assenza di valido titolo esecutivo per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità
e/o inefficacia e/o invalidità e/o nullità dell'atto di precetto notificato via pec in data 29.6.2023.
Con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di primo grado e dei procedimenti cautelari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, e/o eccezione, per tutti i suesposti motivi:
1. In via cautelare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto illegittima, inammissibile e/o priva di fondamento, anche sotto il profilo dell'eccepita insussistenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora al fine necessarie;
2. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
del gravame interposto da controparte;
3. Nel merito, respingere l'avversa impugnazione e ogni connessa istanza in virtù della loro complessiva inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza;
4. Sempre nel merito, accogliere l'appello incidentale spiegato dall'odierna esponente, e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'effetto:
pagina 3 di 19 a. condannare l'avv. al rilascio a favore della della parte Pt_1 CP_1
del complesso immobiliare per cui è causa contraddistinta dal sub. 766, ivi quindi compresa la porzione di cui è stato intimato il rilascio con il precetto opposto;
ovvero della maggior porzione – comprensiva della stanza al piano terreno e interrato, nonché servizio lavanderia e bagno adiacenti, facenti parte del sub. 722 – da accertare e dichiarare rientrante nella piena ed esclusiva disponibilità, oltre che proprietà, dell'odierna esponente;
ciò in esito alla valutazione delle condizioni della sentenza di divorzio costitutiva del diritto di abitazione a cui si chiede voglia procedersi condizionatamente al contestato accoglimento della richiesta in merito avanzata dall'appellante;
salvo dichiarare la superfluità e/o assorbimento di tale domanda di condanna in ragione del decreto di trasferimento già in possesso della da CP_1
quest'ultima azionabile al medesimo fine;
b. condannare la stessa avv. all'esecuzione degli interventi di rimessa in Pt_1
pristino delle modifiche illegittimamente apportate allo stato dei luoghi, come in atti consistenti nella muratura della porta di comunicazione tra la stanza ad uso ufficio al piano terra di cui al precetto opposto e l'adiacente già nella disponibilità de Controparte_1
c. determinare e porre a carico di controparte la somma di denaro da lei dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. per ogni ritardo nell'esecuzione del rilascio e degli interventi di ripristino di cui, rispettivamente,
alle precedenti lettere a. e b.;
pagina 4 di 19 d. ordinare al competente Dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni sua responsabilità in merito, la cancellazione della trascrizione della separazione consensuale di cui al decreto di omologa Trib. Brescia in data
22.07.2005, cron. 14240/2005, effettuata presso l'Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Bergamo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
13.03.2008, R.G. 17767, R.P. 10859; ciò in forza del superamento/assorbimento delle previsioni in quest'ultimo contenute dalla pronuncia della successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Trib. Bergamo, n.
2533/2012 di cui sempre in atti, pure trascritta presso l'Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Bergamo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
15.07.2020, R.G. 27697, R.P. 17913, in tutti i casi riconoscendo all'odierna esponente l'integrale favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, fasi cautelari comprese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatole ad istanza di in data Controparte_1
29.06.2023 con cui le era stato intimato il rilascio, entro il termine di dieci giorni, di “porzione dell'abitazione di tipo signorile censita al C.F. del Comune
di Bergamo al foglio 37, particella 779, subalterno 766, categoria A1, classe 6,
della consistenza di vani 8 … e detenuta dalla medesima intimata”.
Esponeva l'opponente che nell'atto di precetto aveva Controparte_1
pagina 5 di 19 sostenuto di essere divenuta proprietaria in forza di decreto di trasferimento emesso dal g.e. nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 152/2021
R.G. dell'immobile censito al NCEU foglio 37, part. 779 sub. 722 e foglio 37
part. 779 sub. 766 con le limitazioni previste dalle trascrizioni presso Agenzia
delle Entrate, ossia la trascrizione del suo diritto di abitazione della casa coniugale avvenuta in sede di separazione personale dal coniuge Parte_2
e la trascrizione del 15.07.2020 sempre relativa all'assegnazione del
[...]
diritto di abitazione della casa coniugale in sede di divorzio;
che l'intimante aveva sostenuto nel precetto che la deducente occupava illegittimamente il giardino di mq. 345 posto al primo piano, la stanza al piano terra ad uso ufficio di mq. 33, il cortile a piano terra e i locali ad uso dispensa e uso centrale termica/caldaia siti al piano terra.
Aggiungeva l'opponente che in realtà ella si era separata consensualmente dal coniuge (separazione omologata il 22.07.2005) e tra Persona_1
le varie pattuizioni era stato costituto in suo favore il diritto di abitazione su tutta la casa coniugale posta nel Condominio Quarti di Bergamo via Salvecchio n. 6,
ad eccezione di alcuni locali ben individuati siti al piano terra, e detto accordo era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio in data 13.03.2008 ai nn.
17767/10859; che nella nota di trascrizione al quadro D era stato evidenziato che due camere da letto con finestra a piramide con relativo servizio, salone con affresco e camino e studio affrescato sarebbero rimasti nella disponibilità del coniuge;
che detto accordo era stato confermato in sede di divorzio ed anche pagina 6 di 19 questo accordo era stato trascritto.
proseguiva esponendo di aver promosso esecuzione Parte_1
immobiliare verso l'ex coniuge in quanto inadempiente alle obbligazioni dal assunte in sede di divorzio e per tale motivo aveva pignorato l'immobile di
Bergamo via Salvecchio n. 6 con la specifica indicazione del suo diritto di abitazione;
che il nominato esperto arch. aveva bene evidenziato il Per_2
diritto di abitazione a suo favore;
che in data 21.03.2022 in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante , padre del suo ex Controparte_2
coniuge, si era resa aggiudicataria dell'immobile de quo ben sapendo del diritto di abitazione e il custode la aveva immessa nel possesso delle porzioni non gravate dal suo diritto di abitazione, ossia le stanze n. 12 (ufficio), n. 13 (salone affrescato), n. 20 e 21 (camere da letto) e n. 22 bagno adiacente e n. 19 (stireria con annesso bagno) e posto auto, mentre non era stata restituita la stanza 18
(dispensa ovvero cantina) in quanto coperta dal diritto di abitazione, il cortile
(vano 16 e 16a) ed il locale caldaia (stanza 17) in quanto entrambi destinati all'uso comune, come da sentenza divorzile.
Contestava dunque il diritto di al rilascio delle ulteriori porzioni CP_1
facenti parte del mappale sub. 766 rappresentate appunto da a) giardino di mq.
345 posto al primo piano;
b) stanza al piano terra ad uso ufficio di mq. 33 circa al piano terra (cd. sala TV), c) cortile al pano terra;
d) locale ad uso dispensa al piano terra;
e) locale ad uso centrale termica/caldaia al piano terra in quanto occupate in forza del diritto di abitazione.
pagina 7 di 19 Si costituiva che resisteva ed eccepiva che il diritto reale di Controparte_1
abitazione era sorto solo con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre prima si era in presenza di una semplice assegnazione ella casa coniugale e che tuttavia la costituzione del diritto reale era nulla poiché dal tenore testuale della nota di trascrizione non era dato ricavare la precisa individuazione del diritto eccepito dall'avv. in quanto le specificazioni Pt_1
erano contenute nel quadro D che di converso avrebbero dovute essere inserite in altri quadri della nota di trascrizione.
Con ordinanza resa in data 11.09.2022 il giudice adito confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto e, istruita la lite in via documentale, con la gravata sentenza rigettava l'opposizione proposta da . Parte_1
Il primo giudice, dopo aver ripercorso le caratteristiche che devono possedere le note di trascrizione ai fini della certezza dei rapporti giuridici anche alla luce del contenuto della legge 27.02.1985 n. 52, sosteneva che un conto era l'esecuzione immobiliare promossa da verso il marito e un conto era Parte_1
l'esecuzione promossa da verso per il rilascio, Controparte_1 Pt_1
esecuzione quest'ultima sorretta dal decreto di trasferimento e che pertanto a quest'ultima società erano opponibili solo i diritti reali di godimento su cosa altrui o altri vincoli solo e se in quanto trascritti nei Registri Immobiliari.
Sosteneva che nella fattispecie l'ultima nota di trascrizione non era valida per rendere opponibili ai terzi il diritto di abitazione in quanto l'annotazione era pagina 8 di 19 stata effettuata nel quadro D e non nel quadro B, come necessario.
Da ultimo, il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali svolte da
[...]
nella parte in cui l'opposta aveva chiesto in via riconvenzionale la CP_1
condanna al rilascio e la condanna all'esecuzione degli interventi di rimessa in pristino delle modifiche apportate allo stato dei luoghi in quanto già esisteva in titolo esecutivo. Da ultimo, compensava le spese di lite tra le parti.
proponeva appello a cui resisteva con Parte_1 Controparte_1
appello incidentale.
Questa Corte, con ordinanza 11.12.2024, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta da parte appellante in quanto nella gravata sentenza non vi erano capi condannatori suscettibili di sospensione e comunque doveva essere ritenuta illegittima la riattivazione dell'esecuzione forzata ad opera della società intimante per violazione dell'art. 627 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione ex art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione di termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non opponibile a il diritto di abitazione Controparte_1
sul subalterno 766. Censura l'affermazione del Tribunale secondo cui è
dirimente per risolvere la questione in ordine all'opponibilità a CP_1
dei diritti vantati da sulla particella sub. 766 il fatto che
[...] Parte_1
gli stessi sono menzionati nel quadro D e non nel quadro B della nota di pagina 9 di 19 trascrizione in quanto ai terzi sarebbe inibito avere contezza del gravame esistente attraverso uan ricerca condotta mediante il dato reale. Allega che, con detta affermazione, il primo giudice ha sovvertito le regole del sistema di pubblicità immobiliare dimenticando che la società aveva acquistato i propri diritti immobiliari da una procedura esecutiva immobiliare in cui vi era una dettagliata relazione di stima con elaborato planimetrico ove erano rappresentate le porzioni immobiliari del mapp. 722 e del mapp. 766 sulle quali era insistente il diritto di abitazione;
che nell'avviso di vendita era scritto che il corpo A (ossia il mapp. 722) era interamente gravato da diritto di abitazione e il corpo B (ossia il mapp. 766) era parzialmente gravato da diritto di abitazione e che il decreto di trasferimento era stato emesso con dette formalità.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui nella parte in cui ha qualificato la società aggiudicataria come terzo. Sostiene
che, pure nel caso in cui si volesse ritenere invalida la trascrizione,
[...]
non può assumere la qualità di terzo di terzo ex art. 2644 c.c. Controparte_1
Deduce che l'estensione dei diritti immobiliari attribuiti alla società
aggiudicataria è puntualmente descritta e delimitata dal decreto di trasferimento nel quale è precisato che il diritto di proprietà attribuito a detta società sulle particelle sub. 722 e 766 è gravato dal diritto di abitazione in forza dell'omologa di separazione e della sentenza di divorzio.
La a sua volta, propone appello incidentale nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha disatteso le sue domande riconvenzionali e ha interamente pagina 10 di 19 compensato le spese di lite. Lamenta che il primo giudice ha in modo illegittimo disatteso la domanda di rilascio formulata in via autonoma nel processo;
ha rigettato la domanda di rimessione in pristino delle modifiche apportate allo stato dei luoghi in quanto l'avv. ha murato la porta di comunicazione tra Pt_1
la stanza ad uso ufficio illegittimamente detenuta e l'adiacente stanza nel possesso della società; ha rigettato senza motivazione l'istanza di cancellazione della trascrizione del provvedimento di separazione consensuale, anche perché
superata da quelli assunti in sede divorzile;
non ha emesso alcuna pronuncia di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. e ha compensato le spese, nonostante la soccombenza di controparte.
Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre dare contezza dei fatti salienti di causa.
e comparivano innanzi al Presidente del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brescia in data 19.07.2005 per formalizzare la separazione consensuale e disciplinare le condizioni di affidamento della prole, l'assegno di mantenimento ed altro;
per quanto di interesse in questa sede era stabilito al punto f) che: “L'abitazione coniugale sita in Bergamo via Salvecchio n. 6
identificata alla partita 1029539 foglio 4 part. 779 sub. 722 resterà assegnata
alla moglie e ciò fino a che sia volontà di quest'ultima di dimorarvi ancorché i
figli decidano di trasferissi altrove;
l'abitazione viene assegnata alla moglie per
l'intero ad esclusione dei locali siti al piano terreno della stessa che resteranno
nella disponibilità e nel godimento, autonomo e separato, del proprietario sig.
pagina 11 di 19 e che vengono così identificati: due camere da letto con Parte_2
finestra a piramide e relativo servizio, salone con affresco e camino, studio
affrescato, il tutto come risultante dalle allegate planimetrie catastali che,
controfirmate dalle parti e contrassegnata in giallo, quanto alla porzione che
resterà in godimento al sig. sono state allegate al ricorso Parte_2
per separazione consensuale, quale all. 3”. A seguito di omologa, il provvedimento, qualificato come assegnazione del diritto di abitazione, e non solo assegnazione della casa coniugale, era trascritto presso Agenzia del
Territorio di Bergamo in data 13.03.2008 n. 17767 R.G. e N. 10859 R.P. e nel quadro D era evidenziato, a specificazione del quadro A, che il diritto di abitazione non comprendeva i locali sopra indicati.
A seguito di sentenza di divorzio del 19.12.2012 inter partes, a conclusioni congiunte, veniva previsto un assegno una tantum di € 1.150.000 in favore della moglie e nelle condizioni era ribadita l'assegnazione del diritto di abitazione,
trascritta presso Agenzia del Territorio in data 15.07.2000 al n. 27697 R.G. e n.
17913 R.P. e nel quadro B ancora una volta era indicato solo il foglio 37 part. 779 sub. 722 e nel quadro D era evidenziata la conferma del diritto di abitazione e che “la particella 779 subalterno 722 del foglio 37 (che ha sostituito
l'originario mappale 779/722 del foglio 4 sezione BG di catasto fabbricati)
risulta unita di fatto alla particella 779/766 del foglio di Catasto fabbricati.
L'attribuzione del diritto di abitazione ha per oggetto, oltre che il primo piano
della casa coniugale, la stanza posta al pino terreno (che insta sul mappale
pagina 12 di 19 779/766 ...) ed interrato, nonché servizio lavanderia e il bagno adiacenti,
cantina (che pure insta sul mappale 779/766) locale caldaia con annesso cortile
(questi ultimi due in comune alle due unità ai subb. 721 e 722) il tutto
identificato con tratteggio nella planimetria che trovasi allegata al trascrivendo
titolo …”.
Dopo aver promosso alcune procedure esecutive immobiliari in relazione al mancato pagamento delle somme previste nelle condizioni di divorzio,
[...]
attivava la procedura di pignoramento immobiliare n. 152/2021 R.G. Parte_1
in cui espressamente pignorava l'immobile di proprietà dell'ex coniuge dando espressamente conto del suo diritto di abitazione.
In questa procedura veniva acquista la relazione di stima disposta in una pregressa procedura esecutiva a firma dell'arch. e in essa si dava Per_2
espressamente conto dell'esistenza del diritto di abitazione gravante su tutto il sub. 722 e su parte del mapp. 766 tanto da determinare un consistente abbattimento del prezzo di stima.
Nell'avviso di vendita, ove gli immobili costituivano lotto unico, era evidenziato che “Il corpo A) è integralmente gravato da diritto di abitazione costituito in
virtù di titolo giudiziale del Tribunale di Brescia del 22.07.2005 (rep. 9209) e
trascritto in data 13 marzo 2008 ai nn. 17767/10859. Il Corpo B) è parzialmente
gravato da diritto di abitazione costituito in virtù di titolo giudiziale del
Tribunale di Bergamo del 19.12.2012 (rep. 2533/12) e trascritto in data
15.07.2020 ai nn. 27697/17913”. Il decreto di trasferimento del 30.07.2022
pagina 13 di 19 emesso in favore di il cui legale rappresentante era il padre Controparte_1
dell'esecutato al prezzo di € 1.342.000 dà contezza della trascrizione dei due atti del 13.03.2008 (omologa di separazione) e del 15.07.2020 (sentenza di divorzio)
e per questa ultima formalità è scritto che la formalità grava sull'immobile di cui al foglio 37 mappale 779 sub. 722 e parte del subalterno 766.
Tanto premesso in fatto, i motivi del gravame principale non resistono alle censure della parte appellante e vanno accolti.
In primo luogo, osserva la Corte che il pignoramento immobiliare deve indicare con precisione il diritto reale e l'immobile che si intende sottoporre ad esecuzione forzata, sebbene la nullità possa conseguire solo se sia riscontrabile un difetto descrittivo tale da comportare reale incertezza nell'individuazione del diritto o del bene;
è altresì noto che tra i diritti reali non siano espropriabili le servitù e i diritti di uso e abitazione in quanto non autonomamente trasferibili e l'espropriazione deve avere ad oggetto il diritto in capo a parte esecutata nella sua reale consistenza, non essendo possibile per l'esecutante creare nuovi diritti parziari, ad es. espropriare solo l'usufrutto o la nuda proprietà di un certo immobile se l'esecutato sia pieno proprietario.
Orbene, dagli atti è evidente che abbia pignorato il diritto di Parte_1
proprietà dell'ex coniuge nella sua reale consistenza: ossia il diritto di proprietà
gravato da quel diritto di abitazione specificato nell'omologa e poi nella sentenza di divorzio.
È altrettanto pacifico che possa essere trasferito in via coattiva solo ciò che è
pagina 14 di 19 stato pignorato non essendo ammissibile assegnare con il decreto di trasferimento diritti diversi o di maggiore consistenza rispetto a quanto pignorato.
L'esecutato non ha mai mosso alcuna contestazione al pignoramento e non ha mai allegato che il suo diritto reale aveva una maggior estensione in quanto la procedente aveva affermato l'esistenza di un diritto di abitazione maggiore rispetto a quanto indicato nella sentenza di divorzio e la società aggiudicataria, a prescindere dal legame di parentela tra l'esecutato e il legale rappresentante,
aveva precisa contezza dell'estensione del diritto trasferito, chiaramente indicato nell'atto di pignoramento, nella nota di trascrizione dello stesso, nella relazione di stima corredata da chiarissime planimetrie in cui erano evidenziati i locali gravati da diritto di abitazione, tra cui quelli per oggetto del precetto opposto.
Nella relazione, all'allegato 10, era riportata la sentenza costitutiva di diritti reali a seguito del divorzio e riprodotta la nota nel cui quadro D era ribadito che il sub. 766 (non menzionato nella omologa) derivava dal sub. 721 a seguito di variazione castale del 5.11.2013 variato per rettifica poi in data 16.04.2015 e che erano esclusi solo dal diritto di abitazione solo “ … due camere da letto con
finestra a piramide con relativo servizio, sala ricevimento, studio affrescato
interposto tra sala ricevimento e locale ufficio.”
I potenziali acquirenti, legittimati per il tramite del custode giudiziario a prendere visione del bene staggito, erano nelle perfette condizioni di comprendere quanto era stato pignorato e quanto poteva essere trasferito in sede pagina 15 di 19 di aggiudicazione, di talché la pretesa della società aggiudicataria di vedersi trasferito un diritto di maggiore consistenza rispetto al pignorato non può essere accolto e tanto a prescindere dalla correttezza delle note di trascrizione su cui la sentenza di primo grado si dilunga.
Anche a voler dare atto che la seconda nota di trascrizione del 15.07.2000 ai nn.
27697/17913 non sia del tutto precisa in quanto nel quadro B non era indicato il mapp. 766, ma solo il mapp. 722, tanto non inficia il ragionamento sopra svolto e, in ogni caso, la nota nel suo complesso era assolutamente chiara in quanto il sub. 766 era sorto dal mapp. 722.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha stabilito che che per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo al contenuto della nota e delle relative indicazioni e l'indagine deve essere svolta contemplando il tutto suo contenuto poiché l'ipotesi di nullità
ricorre solo allorquando, in base ad un accertamento di fatto, sussista un'effettiva incertezza in merito alle persone, alla natura dei diritti e ai beni oggetto dei titoli trascritti. Eventuali carenze possono essere colmate dai dati ricavabili dalla nota, tra cui le informazioni indicate nel quadro D, non potendosi prescindere dalle suddette indicazioni al fine di stabilire se sussista quel grado di incertezza che legittima la pronuncia di nullità (vedi motivazione Cass.
30.07.2019 n. 20543).
A giudizio della Corte, nel caso concreto non si può discutere di opponibilità in quanto la società aggiudicataria non è terza e comunque, in ogni caso, solo alla pagina 16 di 19 declaratoria di nullità della nota di trascrizione, peraltro mai chiesta, consegue l'inopponibilità del diritto di abitazione, peraltro limitato al nuovo mapp. 766,
ma detta conclusione appare veramente sproporzionata a fronte di una nota chiara laddove nel quadro D si è voluto precisare l'effettiva portata e l'estensione del diritto di abitazione che, nel caso concreto, veniva escluso per locali e porzioni prive di un'autonoma identificazione catastale.
Ne consegue che l'accoglimento del gravame principale rende fondata l'opposizione a precetto svolta da la quale pertanto non è Parte_1
tenuta a restituire vani o cortili gravati dal diritto di abitazione.
L'appello incidentale resta assorbito.
La domanda svolta in via autonoma di ottenere la restituzione dei locali non può
essere accolta in quanto beni gravati da diritto di abitazione e di conseguenza vanno rigettate, in quanto consequenziali, le domande di riduzione in pristino e di applicazione di una misura coercitiva.
Né può essere accordata la richiesta di cancellare la trascrizione del provvedimento di separazione consensuale in quanto trattasi di formalità non espressamente indicata nell'art. 586 c.p.c. che deve essere cancellata.
In realtà, detta trascrizione, sebbene poi assorbita da quella conseguente alla sentenza di divorzio, è nell'interesse della parte appellante in quanto segna il momento in cui il diritto è sorto ai fini della opponibilità ai terzi per eventuali atti di disposizione che il proprietario possa aver compito tra il 13.03.2008 e il
15.07.2020.
pagina 17 di 19 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio assumendo quale Controparte_1
scaglione di riferimento le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
Il compenso per la fase istruttoria del primo grado è liquidato nel valore minimo in quanto di fatto non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 3.05.2024, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, accoglie l'opposizione a precetto avanzata da e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di la Parte_1
a richiedere il rilascio delle porzioni immobiliari di cui all'atto Controparte_1
di precetto notificato a in data 29.06.2023; Parte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 545 per borsuali ed € 6.173 per compenso (€ 1.701 per fase studio, € 1.204 per fase introduttiva € 903 per fase istruttoria e € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 6.946 per compenso (€ 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase pagina 18 di 19 introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Manuela Cantù Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615
S E N T E N Z A comma 1 c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 788/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Filippo Danovi e avv. Marco Valerio Micale del foro di Milano
e dall'avv. Federica Verdi del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via zelasco n. 10, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 19 CONTRO
C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Serra del foro di Controparte_2
Cagliari, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1027/2024 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 23.05.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
In via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti esecutivi della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento R.G.
4608/2023 in data 22.5.2024, pubblicata in data 23.5.2024 e/o, se del caso, anche del decreto di trasferimento immobiliare emesso dal Tribunale di Bergamo in data 3.7.2022 e posto da alla base della propria pretesa Controparte_1
esecutiva e/o dell'esecuzione avviata in forza di tali titoli, concorrendo i gravi motivi di cui in narrativa;
In via principale nel merito: accogliere il presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento
R.G. 4608/2023 in data 22.5.2024, pubblicata in data 23.5.2024, voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza in capo alla soc. La pagina 2 di 19 del diritto a chiedere il rilascio delle porzioni immobiliari di cui Controparte_1
all'atto di precetto notificato in quanto gravate dal diritto di abitazione in favore della sig.ra e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata stante l'assenza di valido titolo esecutivo per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità
e/o inefficacia e/o invalidità e/o nullità dell'atto di precetto notificato via pec in data 29.6.2023.
Con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di primo grado e dei procedimenti cautelari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, e/o eccezione, per tutti i suesposti motivi:
1. In via cautelare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto illegittima, inammissibile e/o priva di fondamento, anche sotto il profilo dell'eccepita insussistenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora al fine necessarie;
2. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
del gravame interposto da controparte;
3. Nel merito, respingere l'avversa impugnazione e ogni connessa istanza in virtù della loro complessiva inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza;
4. Sempre nel merito, accogliere l'appello incidentale spiegato dall'odierna esponente, e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'effetto:
pagina 3 di 19 a. condannare l'avv. al rilascio a favore della della parte Pt_1 CP_1
del complesso immobiliare per cui è causa contraddistinta dal sub. 766, ivi quindi compresa la porzione di cui è stato intimato il rilascio con il precetto opposto;
ovvero della maggior porzione – comprensiva della stanza al piano terreno e interrato, nonché servizio lavanderia e bagno adiacenti, facenti parte del sub. 722 – da accertare e dichiarare rientrante nella piena ed esclusiva disponibilità, oltre che proprietà, dell'odierna esponente;
ciò in esito alla valutazione delle condizioni della sentenza di divorzio costitutiva del diritto di abitazione a cui si chiede voglia procedersi condizionatamente al contestato accoglimento della richiesta in merito avanzata dall'appellante;
salvo dichiarare la superfluità e/o assorbimento di tale domanda di condanna in ragione del decreto di trasferimento già in possesso della da CP_1
quest'ultima azionabile al medesimo fine;
b. condannare la stessa avv. all'esecuzione degli interventi di rimessa in Pt_1
pristino delle modifiche illegittimamente apportate allo stato dei luoghi, come in atti consistenti nella muratura della porta di comunicazione tra la stanza ad uso ufficio al piano terra di cui al precetto opposto e l'adiacente già nella disponibilità de Controparte_1
c. determinare e porre a carico di controparte la somma di denaro da lei dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. per ogni ritardo nell'esecuzione del rilascio e degli interventi di ripristino di cui, rispettivamente,
alle precedenti lettere a. e b.;
pagina 4 di 19 d. ordinare al competente Dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni sua responsabilità in merito, la cancellazione della trascrizione della separazione consensuale di cui al decreto di omologa Trib. Brescia in data
22.07.2005, cron. 14240/2005, effettuata presso l'Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Bergamo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
13.03.2008, R.G. 17767, R.P. 10859; ciò in forza del superamento/assorbimento delle previsioni in quest'ultimo contenute dalla pronuncia della successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Trib. Bergamo, n.
2533/2012 di cui sempre in atti, pure trascritta presso l'Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Bergamo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
15.07.2020, R.G. 27697, R.P. 17913, in tutti i casi riconoscendo all'odierna esponente l'integrale favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, fasi cautelari comprese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatole ad istanza di in data Controparte_1
29.06.2023 con cui le era stato intimato il rilascio, entro il termine di dieci giorni, di “porzione dell'abitazione di tipo signorile censita al C.F. del Comune
di Bergamo al foglio 37, particella 779, subalterno 766, categoria A1, classe 6,
della consistenza di vani 8 … e detenuta dalla medesima intimata”.
Esponeva l'opponente che nell'atto di precetto aveva Controparte_1
pagina 5 di 19 sostenuto di essere divenuta proprietaria in forza di decreto di trasferimento emesso dal g.e. nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 152/2021
R.G. dell'immobile censito al NCEU foglio 37, part. 779 sub. 722 e foglio 37
part. 779 sub. 766 con le limitazioni previste dalle trascrizioni presso Agenzia
delle Entrate, ossia la trascrizione del suo diritto di abitazione della casa coniugale avvenuta in sede di separazione personale dal coniuge Parte_2
e la trascrizione del 15.07.2020 sempre relativa all'assegnazione del
[...]
diritto di abitazione della casa coniugale in sede di divorzio;
che l'intimante aveva sostenuto nel precetto che la deducente occupava illegittimamente il giardino di mq. 345 posto al primo piano, la stanza al piano terra ad uso ufficio di mq. 33, il cortile a piano terra e i locali ad uso dispensa e uso centrale termica/caldaia siti al piano terra.
Aggiungeva l'opponente che in realtà ella si era separata consensualmente dal coniuge (separazione omologata il 22.07.2005) e tra Persona_1
le varie pattuizioni era stato costituto in suo favore il diritto di abitazione su tutta la casa coniugale posta nel Condominio Quarti di Bergamo via Salvecchio n. 6,
ad eccezione di alcuni locali ben individuati siti al piano terra, e detto accordo era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio in data 13.03.2008 ai nn.
17767/10859; che nella nota di trascrizione al quadro D era stato evidenziato che due camere da letto con finestra a piramide con relativo servizio, salone con affresco e camino e studio affrescato sarebbero rimasti nella disponibilità del coniuge;
che detto accordo era stato confermato in sede di divorzio ed anche pagina 6 di 19 questo accordo era stato trascritto.
proseguiva esponendo di aver promosso esecuzione Parte_1
immobiliare verso l'ex coniuge in quanto inadempiente alle obbligazioni dal assunte in sede di divorzio e per tale motivo aveva pignorato l'immobile di
Bergamo via Salvecchio n. 6 con la specifica indicazione del suo diritto di abitazione;
che il nominato esperto arch. aveva bene evidenziato il Per_2
diritto di abitazione a suo favore;
che in data 21.03.2022 in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante , padre del suo ex Controparte_2
coniuge, si era resa aggiudicataria dell'immobile de quo ben sapendo del diritto di abitazione e il custode la aveva immessa nel possesso delle porzioni non gravate dal suo diritto di abitazione, ossia le stanze n. 12 (ufficio), n. 13 (salone affrescato), n. 20 e 21 (camere da letto) e n. 22 bagno adiacente e n. 19 (stireria con annesso bagno) e posto auto, mentre non era stata restituita la stanza 18
(dispensa ovvero cantina) in quanto coperta dal diritto di abitazione, il cortile
(vano 16 e 16a) ed il locale caldaia (stanza 17) in quanto entrambi destinati all'uso comune, come da sentenza divorzile.
Contestava dunque il diritto di al rilascio delle ulteriori porzioni CP_1
facenti parte del mappale sub. 766 rappresentate appunto da a) giardino di mq.
345 posto al primo piano;
b) stanza al piano terra ad uso ufficio di mq. 33 circa al piano terra (cd. sala TV), c) cortile al pano terra;
d) locale ad uso dispensa al piano terra;
e) locale ad uso centrale termica/caldaia al piano terra in quanto occupate in forza del diritto di abitazione.
pagina 7 di 19 Si costituiva che resisteva ed eccepiva che il diritto reale di Controparte_1
abitazione era sorto solo con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre prima si era in presenza di una semplice assegnazione ella casa coniugale e che tuttavia la costituzione del diritto reale era nulla poiché dal tenore testuale della nota di trascrizione non era dato ricavare la precisa individuazione del diritto eccepito dall'avv. in quanto le specificazioni Pt_1
erano contenute nel quadro D che di converso avrebbero dovute essere inserite in altri quadri della nota di trascrizione.
Con ordinanza resa in data 11.09.2022 il giudice adito confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto e, istruita la lite in via documentale, con la gravata sentenza rigettava l'opposizione proposta da . Parte_1
Il primo giudice, dopo aver ripercorso le caratteristiche che devono possedere le note di trascrizione ai fini della certezza dei rapporti giuridici anche alla luce del contenuto della legge 27.02.1985 n. 52, sosteneva che un conto era l'esecuzione immobiliare promossa da verso il marito e un conto era Parte_1
l'esecuzione promossa da verso per il rilascio, Controparte_1 Pt_1
esecuzione quest'ultima sorretta dal decreto di trasferimento e che pertanto a quest'ultima società erano opponibili solo i diritti reali di godimento su cosa altrui o altri vincoli solo e se in quanto trascritti nei Registri Immobiliari.
Sosteneva che nella fattispecie l'ultima nota di trascrizione non era valida per rendere opponibili ai terzi il diritto di abitazione in quanto l'annotazione era pagina 8 di 19 stata effettuata nel quadro D e non nel quadro B, come necessario.
Da ultimo, il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali svolte da
[...]
nella parte in cui l'opposta aveva chiesto in via riconvenzionale la CP_1
condanna al rilascio e la condanna all'esecuzione degli interventi di rimessa in pristino delle modifiche apportate allo stato dei luoghi in quanto già esisteva in titolo esecutivo. Da ultimo, compensava le spese di lite tra le parti.
proponeva appello a cui resisteva con Parte_1 Controparte_1
appello incidentale.
Questa Corte, con ordinanza 11.12.2024, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta da parte appellante in quanto nella gravata sentenza non vi erano capi condannatori suscettibili di sospensione e comunque doveva essere ritenuta illegittima la riattivazione dell'esecuzione forzata ad opera della società intimante per violazione dell'art. 627 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione ex art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione di termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non opponibile a il diritto di abitazione Controparte_1
sul subalterno 766. Censura l'affermazione del Tribunale secondo cui è
dirimente per risolvere la questione in ordine all'opponibilità a CP_1
dei diritti vantati da sulla particella sub. 766 il fatto che
[...] Parte_1
gli stessi sono menzionati nel quadro D e non nel quadro B della nota di pagina 9 di 19 trascrizione in quanto ai terzi sarebbe inibito avere contezza del gravame esistente attraverso uan ricerca condotta mediante il dato reale. Allega che, con detta affermazione, il primo giudice ha sovvertito le regole del sistema di pubblicità immobiliare dimenticando che la società aveva acquistato i propri diritti immobiliari da una procedura esecutiva immobiliare in cui vi era una dettagliata relazione di stima con elaborato planimetrico ove erano rappresentate le porzioni immobiliari del mapp. 722 e del mapp. 766 sulle quali era insistente il diritto di abitazione;
che nell'avviso di vendita era scritto che il corpo A (ossia il mapp. 722) era interamente gravato da diritto di abitazione e il corpo B (ossia il mapp. 766) era parzialmente gravato da diritto di abitazione e che il decreto di trasferimento era stato emesso con dette formalità.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui nella parte in cui ha qualificato la società aggiudicataria come terzo. Sostiene
che, pure nel caso in cui si volesse ritenere invalida la trascrizione,
[...]
non può assumere la qualità di terzo di terzo ex art. 2644 c.c. Controparte_1
Deduce che l'estensione dei diritti immobiliari attribuiti alla società
aggiudicataria è puntualmente descritta e delimitata dal decreto di trasferimento nel quale è precisato che il diritto di proprietà attribuito a detta società sulle particelle sub. 722 e 766 è gravato dal diritto di abitazione in forza dell'omologa di separazione e della sentenza di divorzio.
La a sua volta, propone appello incidentale nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha disatteso le sue domande riconvenzionali e ha interamente pagina 10 di 19 compensato le spese di lite. Lamenta che il primo giudice ha in modo illegittimo disatteso la domanda di rilascio formulata in via autonoma nel processo;
ha rigettato la domanda di rimessione in pristino delle modifiche apportate allo stato dei luoghi in quanto l'avv. ha murato la porta di comunicazione tra Pt_1
la stanza ad uso ufficio illegittimamente detenuta e l'adiacente stanza nel possesso della società; ha rigettato senza motivazione l'istanza di cancellazione della trascrizione del provvedimento di separazione consensuale, anche perché
superata da quelli assunti in sede divorzile;
non ha emesso alcuna pronuncia di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. e ha compensato le spese, nonostante la soccombenza di controparte.
Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre dare contezza dei fatti salienti di causa.
e comparivano innanzi al Presidente del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brescia in data 19.07.2005 per formalizzare la separazione consensuale e disciplinare le condizioni di affidamento della prole, l'assegno di mantenimento ed altro;
per quanto di interesse in questa sede era stabilito al punto f) che: “L'abitazione coniugale sita in Bergamo via Salvecchio n. 6
identificata alla partita 1029539 foglio 4 part. 779 sub. 722 resterà assegnata
alla moglie e ciò fino a che sia volontà di quest'ultima di dimorarvi ancorché i
figli decidano di trasferissi altrove;
l'abitazione viene assegnata alla moglie per
l'intero ad esclusione dei locali siti al piano terreno della stessa che resteranno
nella disponibilità e nel godimento, autonomo e separato, del proprietario sig.
pagina 11 di 19 e che vengono così identificati: due camere da letto con Parte_2
finestra a piramide e relativo servizio, salone con affresco e camino, studio
affrescato, il tutto come risultante dalle allegate planimetrie catastali che,
controfirmate dalle parti e contrassegnata in giallo, quanto alla porzione che
resterà in godimento al sig. sono state allegate al ricorso Parte_2
per separazione consensuale, quale all. 3”. A seguito di omologa, il provvedimento, qualificato come assegnazione del diritto di abitazione, e non solo assegnazione della casa coniugale, era trascritto presso Agenzia del
Territorio di Bergamo in data 13.03.2008 n. 17767 R.G. e N. 10859 R.P. e nel quadro D era evidenziato, a specificazione del quadro A, che il diritto di abitazione non comprendeva i locali sopra indicati.
A seguito di sentenza di divorzio del 19.12.2012 inter partes, a conclusioni congiunte, veniva previsto un assegno una tantum di € 1.150.000 in favore della moglie e nelle condizioni era ribadita l'assegnazione del diritto di abitazione,
trascritta presso Agenzia del Territorio in data 15.07.2000 al n. 27697 R.G. e n.
17913 R.P. e nel quadro B ancora una volta era indicato solo il foglio 37 part. 779 sub. 722 e nel quadro D era evidenziata la conferma del diritto di abitazione e che “la particella 779 subalterno 722 del foglio 37 (che ha sostituito
l'originario mappale 779/722 del foglio 4 sezione BG di catasto fabbricati)
risulta unita di fatto alla particella 779/766 del foglio di Catasto fabbricati.
L'attribuzione del diritto di abitazione ha per oggetto, oltre che il primo piano
della casa coniugale, la stanza posta al pino terreno (che insta sul mappale
pagina 12 di 19 779/766 ...) ed interrato, nonché servizio lavanderia e il bagno adiacenti,
cantina (che pure insta sul mappale 779/766) locale caldaia con annesso cortile
(questi ultimi due in comune alle due unità ai subb. 721 e 722) il tutto
identificato con tratteggio nella planimetria che trovasi allegata al trascrivendo
titolo …”.
Dopo aver promosso alcune procedure esecutive immobiliari in relazione al mancato pagamento delle somme previste nelle condizioni di divorzio,
[...]
attivava la procedura di pignoramento immobiliare n. 152/2021 R.G. Parte_1
in cui espressamente pignorava l'immobile di proprietà dell'ex coniuge dando espressamente conto del suo diritto di abitazione.
In questa procedura veniva acquista la relazione di stima disposta in una pregressa procedura esecutiva a firma dell'arch. e in essa si dava Per_2
espressamente conto dell'esistenza del diritto di abitazione gravante su tutto il sub. 722 e su parte del mapp. 766 tanto da determinare un consistente abbattimento del prezzo di stima.
Nell'avviso di vendita, ove gli immobili costituivano lotto unico, era evidenziato che “Il corpo A) è integralmente gravato da diritto di abitazione costituito in
virtù di titolo giudiziale del Tribunale di Brescia del 22.07.2005 (rep. 9209) e
trascritto in data 13 marzo 2008 ai nn. 17767/10859. Il Corpo B) è parzialmente
gravato da diritto di abitazione costituito in virtù di titolo giudiziale del
Tribunale di Bergamo del 19.12.2012 (rep. 2533/12) e trascritto in data
15.07.2020 ai nn. 27697/17913”. Il decreto di trasferimento del 30.07.2022
pagina 13 di 19 emesso in favore di il cui legale rappresentante era il padre Controparte_1
dell'esecutato al prezzo di € 1.342.000 dà contezza della trascrizione dei due atti del 13.03.2008 (omologa di separazione) e del 15.07.2020 (sentenza di divorzio)
e per questa ultima formalità è scritto che la formalità grava sull'immobile di cui al foglio 37 mappale 779 sub. 722 e parte del subalterno 766.
Tanto premesso in fatto, i motivi del gravame principale non resistono alle censure della parte appellante e vanno accolti.
In primo luogo, osserva la Corte che il pignoramento immobiliare deve indicare con precisione il diritto reale e l'immobile che si intende sottoporre ad esecuzione forzata, sebbene la nullità possa conseguire solo se sia riscontrabile un difetto descrittivo tale da comportare reale incertezza nell'individuazione del diritto o del bene;
è altresì noto che tra i diritti reali non siano espropriabili le servitù e i diritti di uso e abitazione in quanto non autonomamente trasferibili e l'espropriazione deve avere ad oggetto il diritto in capo a parte esecutata nella sua reale consistenza, non essendo possibile per l'esecutante creare nuovi diritti parziari, ad es. espropriare solo l'usufrutto o la nuda proprietà di un certo immobile se l'esecutato sia pieno proprietario.
Orbene, dagli atti è evidente che abbia pignorato il diritto di Parte_1
proprietà dell'ex coniuge nella sua reale consistenza: ossia il diritto di proprietà
gravato da quel diritto di abitazione specificato nell'omologa e poi nella sentenza di divorzio.
È altrettanto pacifico che possa essere trasferito in via coattiva solo ciò che è
pagina 14 di 19 stato pignorato non essendo ammissibile assegnare con il decreto di trasferimento diritti diversi o di maggiore consistenza rispetto a quanto pignorato.
L'esecutato non ha mai mosso alcuna contestazione al pignoramento e non ha mai allegato che il suo diritto reale aveva una maggior estensione in quanto la procedente aveva affermato l'esistenza di un diritto di abitazione maggiore rispetto a quanto indicato nella sentenza di divorzio e la società aggiudicataria, a prescindere dal legame di parentela tra l'esecutato e il legale rappresentante,
aveva precisa contezza dell'estensione del diritto trasferito, chiaramente indicato nell'atto di pignoramento, nella nota di trascrizione dello stesso, nella relazione di stima corredata da chiarissime planimetrie in cui erano evidenziati i locali gravati da diritto di abitazione, tra cui quelli per oggetto del precetto opposto.
Nella relazione, all'allegato 10, era riportata la sentenza costitutiva di diritti reali a seguito del divorzio e riprodotta la nota nel cui quadro D era ribadito che il sub. 766 (non menzionato nella omologa) derivava dal sub. 721 a seguito di variazione castale del 5.11.2013 variato per rettifica poi in data 16.04.2015 e che erano esclusi solo dal diritto di abitazione solo “ … due camere da letto con
finestra a piramide con relativo servizio, sala ricevimento, studio affrescato
interposto tra sala ricevimento e locale ufficio.”
I potenziali acquirenti, legittimati per il tramite del custode giudiziario a prendere visione del bene staggito, erano nelle perfette condizioni di comprendere quanto era stato pignorato e quanto poteva essere trasferito in sede pagina 15 di 19 di aggiudicazione, di talché la pretesa della società aggiudicataria di vedersi trasferito un diritto di maggiore consistenza rispetto al pignorato non può essere accolto e tanto a prescindere dalla correttezza delle note di trascrizione su cui la sentenza di primo grado si dilunga.
Anche a voler dare atto che la seconda nota di trascrizione del 15.07.2000 ai nn.
27697/17913 non sia del tutto precisa in quanto nel quadro B non era indicato il mapp. 766, ma solo il mapp. 722, tanto non inficia il ragionamento sopra svolto e, in ogni caso, la nota nel suo complesso era assolutamente chiara in quanto il sub. 766 era sorto dal mapp. 722.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha stabilito che che per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo al contenuto della nota e delle relative indicazioni e l'indagine deve essere svolta contemplando il tutto suo contenuto poiché l'ipotesi di nullità
ricorre solo allorquando, in base ad un accertamento di fatto, sussista un'effettiva incertezza in merito alle persone, alla natura dei diritti e ai beni oggetto dei titoli trascritti. Eventuali carenze possono essere colmate dai dati ricavabili dalla nota, tra cui le informazioni indicate nel quadro D, non potendosi prescindere dalle suddette indicazioni al fine di stabilire se sussista quel grado di incertezza che legittima la pronuncia di nullità (vedi motivazione Cass.
30.07.2019 n. 20543).
A giudizio della Corte, nel caso concreto non si può discutere di opponibilità in quanto la società aggiudicataria non è terza e comunque, in ogni caso, solo alla pagina 16 di 19 declaratoria di nullità della nota di trascrizione, peraltro mai chiesta, consegue l'inopponibilità del diritto di abitazione, peraltro limitato al nuovo mapp. 766,
ma detta conclusione appare veramente sproporzionata a fronte di una nota chiara laddove nel quadro D si è voluto precisare l'effettiva portata e l'estensione del diritto di abitazione che, nel caso concreto, veniva escluso per locali e porzioni prive di un'autonoma identificazione catastale.
Ne consegue che l'accoglimento del gravame principale rende fondata l'opposizione a precetto svolta da la quale pertanto non è Parte_1
tenuta a restituire vani o cortili gravati dal diritto di abitazione.
L'appello incidentale resta assorbito.
La domanda svolta in via autonoma di ottenere la restituzione dei locali non può
essere accolta in quanto beni gravati da diritto di abitazione e di conseguenza vanno rigettate, in quanto consequenziali, le domande di riduzione in pristino e di applicazione di una misura coercitiva.
Né può essere accordata la richiesta di cancellare la trascrizione del provvedimento di separazione consensuale in quanto trattasi di formalità non espressamente indicata nell'art. 586 c.p.c. che deve essere cancellata.
In realtà, detta trascrizione, sebbene poi assorbita da quella conseguente alla sentenza di divorzio, è nell'interesse della parte appellante in quanto segna il momento in cui il diritto è sorto ai fini della opponibilità ai terzi per eventuali atti di disposizione che il proprietario possa aver compito tra il 13.03.2008 e il
15.07.2020.
pagina 17 di 19 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio assumendo quale Controparte_1
scaglione di riferimento le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
Il compenso per la fase istruttoria del primo grado è liquidato nel valore minimo in quanto di fatto non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 3.05.2024, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, accoglie l'opposizione a precetto avanzata da e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di la Parte_1
a richiedere il rilascio delle porzioni immobiliari di cui all'atto Controparte_1
di precetto notificato a in data 29.06.2023; Parte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 545 per borsuali ed € 6.173 per compenso (€ 1.701 per fase studio, € 1.204 per fase introduttiva € 903 per fase istruttoria e € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 6.946 per compenso (€ 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase pagina 18 di 19 introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
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