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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/2/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO PELLACANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 75, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
3) L'abitazione coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Pietrasanta Via Troscia Parte_2
38, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, rimarrà alla moglie che continuerà ivi ad abitarvi.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione a recarsi all'estero ed al rilascio e al rinnovo del passaporto, dichiarandosi fin d'ora disponibili ad esprimere il loro consenso nelle forme che venissero richieste dall'Autorità competente.
5) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver definito anteriormente alla sottoscrizione del presente atto,
1 ogni questione relativa ai beni mobili di proprietà comune, e comunque di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in merito ad eventuali rivendicazioni che possono trovare origine in opere che sono state necessarie alla manutenzione, e/o per la gestione (anche negli scorsi anni) del cespite immobiliare di proprietà della SI.ra . Parte_2
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, ed entrambi risultano titolari del 50% di quote della ssd sportiva Punto Fitness arl, con sede in Camaiore Via Stadio 21/B.
7) I coniugi concordemente, danno atto di dare esecuzione agli accordi intercorsi fin dalla data del deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in data 11/2/2025 e personalmente sottoscritto,
i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/6/1988, dal quale sono nati i tre figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 Persona_3 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 21/5/2025.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 162/2024 del
19/6/2024, pubblicata il 17/7/2024 e passata in giudicato in data 18/2/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso su domanda congiunta.
Ciò premesso, la richiesta di divorzio presuppone che il giudice accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In particolare, l'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che «lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato» - tra l'altro - nel caso in cui
«è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale (...)».
Il successivo comma 2 dell'art. 3 prevede, in ogni caso, che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Pertanto, affinché possa essere proposta domanda di divorzio è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, ossia il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione su domanda congiunta ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2 Nel caso di specie, l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione su domanda congiunta - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - si è tenuta in data 19/6/2024. È evidente, pertanto, che alla data del deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. (11/2/2025), volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era decorso il termine di sei mesi sancito dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970.
Tuttavia, il procedimento di separazione su domanda congiunta si è concluso con sentenza del
Tribunale di Lucca n. 162/2024, pubblicata il 17/7/2024 e passata in giudicato soltanto in data
18/2/2025. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio su domanda congiunta non risultava parimenti integrato il requisito del previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale prescritto dalla legge.
Il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA improcedibile il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/2/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO PELLACANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 75, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
3) L'abitazione coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Pietrasanta Via Troscia Parte_2
38, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, rimarrà alla moglie che continuerà ivi ad abitarvi.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione a recarsi all'estero ed al rilascio e al rinnovo del passaporto, dichiarandosi fin d'ora disponibili ad esprimere il loro consenso nelle forme che venissero richieste dall'Autorità competente.
5) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver definito anteriormente alla sottoscrizione del presente atto,
1 ogni questione relativa ai beni mobili di proprietà comune, e comunque di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in merito ad eventuali rivendicazioni che possono trovare origine in opere che sono state necessarie alla manutenzione, e/o per la gestione (anche negli scorsi anni) del cespite immobiliare di proprietà della SI.ra . Parte_2
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, ed entrambi risultano titolari del 50% di quote della ssd sportiva Punto Fitness arl, con sede in Camaiore Via Stadio 21/B.
7) I coniugi concordemente, danno atto di dare esecuzione agli accordi intercorsi fin dalla data del deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in data 11/2/2025 e personalmente sottoscritto,
i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/6/1988, dal quale sono nati i tre figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 Persona_3 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 21/5/2025.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 162/2024 del
19/6/2024, pubblicata il 17/7/2024 e passata in giudicato in data 18/2/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso su domanda congiunta.
Ciò premesso, la richiesta di divorzio presuppone che il giudice accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In particolare, l'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che «lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato» - tra l'altro - nel caso in cui
«è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale (...)».
Il successivo comma 2 dell'art. 3 prevede, in ogni caso, che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Pertanto, affinché possa essere proposta domanda di divorzio è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, ossia il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione su domanda congiunta ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2 Nel caso di specie, l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione su domanda congiunta - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - si è tenuta in data 19/6/2024. È evidente, pertanto, che alla data del deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. (11/2/2025), volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era decorso il termine di sei mesi sancito dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge n. 898/1970.
Tuttavia, il procedimento di separazione su domanda congiunta si è concluso con sentenza del
Tribunale di Lucca n. 162/2024, pubblicata il 17/7/2024 e passata in giudicato soltanto in data
18/2/2025. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio su domanda congiunta non risultava parimenti integrato il requisito del previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale prescritto dalla legge.
Il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA improcedibile il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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