Sentenza 4 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 17/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2025REG.PROV.COLL.
N. 07765/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 2, c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 7765 del 2024, proposto da NN IA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza n. 852 del 16 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, NN IA, l’Avvocato Michele Ursini e per amministrazioni appellate, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni.
1. L’odierna appellante, NN IA, è oggi una docente di ruolo, abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per la classe concorsuale AB24 (ex A346 - Lingua Inglese), e ha chiesto con ricorso del 18 aprile 2018 al giudice del lavoro di Trani la condanna dell’amministrazione scolastica al riconoscimento della medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive, in relazione al periodo di precariato e con effetti su quello successivo di ruolo, all’uopo richiamando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea.
2. Con la sentenza n. 1445 del 18 giugno 2019, il giudice del lavoro del Tribunale di Trani, accogliendo il ricorso, ha così statuito:
a) ha riconosciuto il diritto della odierna appellante alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, aventi una durata superiore a 180 giorni, a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 sino alla data di immissione in ruolo;
b) ha condannato l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ora Ministero dell’Istruzione e del Merito (e di qui, in avanti, per brevità, solo il Ministero) – a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato;
c) ha condannato altresì il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive derivanti dagli incrementi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
3. Nell’inerzia della pubblica amministrazione, con il ricorso notificato il 22 gennaio 2023 e depositato il 23 gennaio 2023, l’odierna appellante ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) l’ottemperanza della sentenza n. 1445/2019 del 18 giugno 2019, ordinando all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla richiamata sentenza del Tribunale di Trani e, pertanto, di inquadrare la ricorrente secondo il servizio prestato fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio dedotti in ricorso e svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, collocando la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, e con il pagamento, in favore della stessa parte appellante, delle differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza e derivanti dagli incrementi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell’anzianità, in modo analogo a quella di un docente a tempo indeterminato immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2006/2007, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
3.1. La ricorrente per ottemperanza ha, essenzialmente, dedotto l’autosufficienza delle locuzioni contenute nella succitata pronuncia del giudice ordinario.
3.2. Si sono costituite in giudizio nel primo grado del giudizio le amministrazioni intimate, con memoria di stile.
3.3. All’udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2024, il Collegio di prime cure, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sollevato profili di inammissibilità del ricorso, per la genericità delle statuizioni di cui si chiede l’esecuzione.
3.4. Con la sentenza n. 852 del 16 luglio 2024, il Tribunale ha dichiarato infatti inammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellante perché, in sintesi, ha ritenuto che, nella fattispecie concreta in esame, il corretto inquadramento nel profilo giuridico-economico dopo la ricostruzione di carriera e il calcolo delle differenze retributive non sono suscettibili di determinazione mediante semplici deduzioni, integralmente ed esaustivamente poggianti sul complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della pronuncia.
3.5. Il primo giudice ha aggiunto che, del resto, egli non potrebbe in nessun modo sostituirsi al giudice competente nella determinazione del corretto inquadramento giuridico ed economico scaturente dalla predetta decisione del giudice ordinario, giudice naturale del rapporto di lavoro.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello NN IA, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma. Ha inoltre chiesto di ordinare all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla richiamata Sentenza del Tribunale di Trani e, pertanto, di effettuare una nuova ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, collocando la stessa appellante nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, il tutto in modo analogo a quello di un docente a tempo indeterminato immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2006/2007, ed ordinando, altresì, il pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive derivanti dagli incrementi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell’anzianità per i periodi di servizio prestati, oltre accessori di legge.
4.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate per chiedere la reiezione del gravame avverso la sentenza, le cui argomentazioni invece assumono essere corrette.
4.2. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è fondato.
5.1. Sono condivisibili le censure mosse dall’appellante contro la sentenza di primo grado nella misura in cui deduce che erroneamente il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter dare attuazione al giudicato civile di cui è chiesta l’ottemperanza.
6. È ben noto invero a questo Collegio il principio di diritto per il quale il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte delle statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, anche in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile, sulla base del principio dispositivo che sovraintende alle regole del processo amministrativo.
6.1. Il giudizio di ottemperanza, nel caso di sentenze del giudice ordinario, trova un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, e nella domanda avanzata dal ricorrente, non potendosene precisare il contenuto mediante ulteriore attività interpretativa o cognitoria, in termini analoghi a quelli delle pronunce del giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 1° settembre 2023, n. 8123).
6.2. Fermo questo principio, tuttavia, non va immune da censura la declaratoria di inammissibilità, da parte del primo giudice, laddove ha affermato che l’ottemperanza del giudicato civile avrebbe richiesto al giudice amministrativo una attività interpretativa ulteriore rispetto alle statuizioni del giudicato civile, in quanto nel caso di specie le statuizioni del giudice del lavoro non necessitavano di una attività integrativa da parte del giudice amministrativo.
6.3. Questa Sezione ha già chiarito nella propria giurisprudenza, relativa ad analoghi contenziosi per l’ottemperanza di analoghe sentenze del giudice del lavoro, che le pronunce del giudice ordinario in merito alla integrale ricostruzione del personale docente precario debbano trovare, per il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, integrale soddisfazione (v., tra le tante, Cons. St., sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2640 nonché Cons. St., sez. VII, 23 novembre 2023, n. 10060).
6.4. La condanna di cui è chiesta l’ottemperanza non richiede alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice.
6.5. Inoltre, lungi dall’essere riconducibile allo schema di cui all’art. 278 c.p.c. della condanna generica – che postula sia tuttora « controversa la quantità della prestazione dovuta » – nel caso di specie la condanna ha enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti dovuti alla odierna appellante.
6.6. Attraverso il richiamo alla « posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato » e alle « differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza » con l’inquadramento dovuto all’appellante ed accertato nel giudizio, e alle ulteriori voci indicate nella condanna civile, nonché attraverso l’indicazione del periodo temporale di computo, l’amministrazione soccombente è posta infatti nelle condizioni di liquidare le somme in base ad una semplice operazione matematica, da condursi in base alle tabelle stipendiali in allora vigenti.
6.7. Non è dunque ravvisabile alcuna possibilità che, nell’ordinare l’ottemperanza, il giudice amministrativo ecceda dai suoi poteri giurisdizionali, posto che - come si deduce nel presente appello - l’esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, ulteriore a quello svolto nel giudizio civile, ma solo un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto finora.
7. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso in ottemperanza deve essere accolto.
7.1. Va pertanto ordinato al Ministero di eseguire la condanna civile pronunciata in favore dell’odierna appellante, secondo il criterio di quantificazione delle somme dovute in essa enunciato.
7.2. A questo scopo è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
7.3. Per il caso di persistente inottemperanza è nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della ragioneria territoriale competente (Bari), con facoltà di sub-delega nominativa.
8. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero appellato e sono distratte in favore del procuratore della parte appellante, dichiaratosi antistatario.
8.1. Il Ministero deve essere condannato a rimborsare in favore dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come proposto da NN IA, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la condanna civile e di liquidare e pagare ad NN IA le somme di denaro dovute, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina sin da ora commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza oltre tale termine il direttore della ragioneria territoriale di Bari, con facoltà di sub-delega nominativa;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere in favore di NN IA le spese del doppio grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 4.000,00 (€ 1.000,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo grado), oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distarsi in favore del procuratore antistatario.
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di NN IA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO