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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10801/2022, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Miceli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via Messina
n. 7 D, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25 ottobre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000284696 del 12.9.2022 e notificata l'1ottobre 2022.
1 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Miceli, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI-000284696 (del
12.9.2022 e notificata l'1ottobre 2022) con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €. 23.006,60 (di cui € 23.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed €
6,60 a titolo di spese) per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'annualità del 2013.
A sostegno del ricorso deduceva:
- l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento con conseguenziale illegittimità dell'iter accertativo e violazione del diritto di difesa;
- il difetto di motivazione;
- l'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge n. 689/1981, non essendo stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata;
- l'intervenuta prescrizione ex art 28, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 per decorso del termine quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Ritualmente evocato in giudizio l' si costituiva contestando la fondatezza CP_1
del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che l'atto di accertamento era stato ritualmente notificato;
in ogni caso l'ente previdenziale rilevava che l'istituto, in autotutela aveva provveduto a rideterminare la sanzione in euro 10.000,00.
Nel merito, l'istituto ribadiva la non applicabilità al caso di specie dell'art.14
L.689/81 ma la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 d.lgs. 15/01/2016, decreto che ha
2 depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro giacché le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: «L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti».
Pertanto, secondo la prospettazione difensiva dell'ente previdenziale, posto che il
D.lgs. 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che, peraltro, non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 ultimo comma
L.689/81) che sanzioni la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, l' CP_1
non era incorso in alcuna decadenza.
Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 28 dicembre 2022, instaurato il giudizio di merito, l' , a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 48 del 4 CP_1
maggio 2023, rideterminava nuovamente in autotutela l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.144,00 ma parte opponente non vi aderiva.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 25 ottobre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Le domande proposte da parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria
3 ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie de qua ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
4 Parte ricorrente a sostegno del ricorso ha, in primis, contestato la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Come sopra specificato, era onere dell'ente convenuto l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento (presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa) sotto il profilo sia dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge sia della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Orbene, in merito alla notifica dell'atto prodromico, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'avviso di accertamento identificato con Prot. CP_1
.5502.19/09/2017.0081467 risulta notificato in data 22.09.2017.
[...]
Ne deriva che detta eccezione è priva di fondamento.
Parimenti risulta priva di fondamento l'eccezione relativa al difetto di motivazione in quanto dall'ordinanza ingiunzione opposta emergono tutti i riferimenti relativi all'atto di accertamento e alla data della violazione.
Appare invece, fondata l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge 689/1981.
La suddetta disposizione normativa al comma 2 espressamente prevede che «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Tale termine è perentorio e, proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 alla fattispecie prevista dal D.lgs.
8/2016 per espressa previsione contenuta all'art. 6 che testualmente recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
5 presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Ed ancora l'interpretazione fornita dall'istituto viene sconfessata dalla già citata
Circolare n. 32 del 25.02.2022, con la quale l' ha precisato che tra i CP_1 CP_2 motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 (cfr. punto 3 : “[..] In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali,
l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano
l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili.) [..]”.
L'interpretazione dell' , in contrasto anche con il D.L. 48/2023. - che ha CP_1 disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno
2013), né per quelle commesse in data successiva dovendosi al contrario ritenere applicabile in entrambi i casi - anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
6 Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016) quando, con la depenalizzazione, l' è stato CP_1
posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Invero, l'art.9 del D.lgs. 8/2016 - rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” - testualmente prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data».
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale iter sia stato seguito, o in cui l' , onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati effettivamente trasmessi, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dal summenzionato art. 9 con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6) dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Ciò detto, emerge ex actis che nella fattispecie in esame l'omissione contributiva e quindi la violazione è avvenuta nel 2013 (anteriormente all'entrata in vigore del
D.lgs. 8/2016) mentre la notifica dell'atto di accertamento è intervenuta nel mese di
Settembre 2017 e, come tale, risulta tardiva in relazione alla previsione del succitato art. 14.
Conseguentemente, posto che grava sull'Istituto l'onere probatorio della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento ex art. 14 L. n. 689/1981, in assenza di prova della valida notifica dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, CP_1
l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 ultimo comma L.
7 n. 689/1981 che prevede espressamente che «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
In termini conclusivi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione n° n. OI-000284696 annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 25 ottobre 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
8