Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena, Ministero dell'Interno rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 2023, che ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- proc. -OMISSIS- del 2023 del 13.6.2023, con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del decreto suddetto;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena e Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione notificata il 18 dicembre 2025 e depositata il giorno successivo, con la quale parte ricorrente ha attestato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR TA, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Prefettura di Forlì Cesena ha decretato il divieto, per il Sig. -OMISSIS-, di detenere le proprie armi e munizioni, nonché ogni altra arma, munizione e/o materiale esplodente di cui possa venire in possesso, in quanto “non offre sufficienti garanzie di affidabilità in ordine alla detenzione ed al corretto utilizzo delle armi in suo possesso, anche al fine di prevenirne un ulteriore indebito uso, con conseguente ed obiettivo pericolo per la collettività”.
Il ricorrente è stato, infatti, oggetto di una perquisizione personale e veicolare nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR mod. 21, la quale ha portato a rinvenire nell’auto di sua proprietà 1,8 grammi di hashish, oltre che varie lettere il cui contenuto è stato ritenuto rilevante al fine della valutazione della personalità (come quelle trovate nell’armadietto del posto di lavoro unitamente a carta da lettera e altro materiale).
Al fine di sostenere l’illegittimità del provvedimento, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione art. 39 TULPS, difetto di motivazione, erronea percezione degli elementi di fatto sottostanti al processo motivazionale che ha condotto all’adozione del provvedimento, travisamento dei fatti, nonchè eccesso di potere. Nella sua adozione sarebbero mancati ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto che le lettere, pur avendo contenuto denigratorio (ma senza formulare insulti), avrebbero avuto lo scopo di aiutare l’amica destinataria delle stesse. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto che la sua qualificazione come consumatore di droga sarebbe stata esclusa dall’esito dalle annuali visite mediche necessarie in ragione del lavoro svolto.
In sede cautelare, esclusa la sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile, e ritenuto che il giudizio prognostico espresso dall’Amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità, non fosse inficiato dai vizi dedotti, è stata negata la richiesta sospensione degli effetti del provvedimento.
In data 19 dicembre 2025, parte ricorrente, in vista dell’udienza pubblica, ha dichiarato di rinunciare, a spese compensate, al ricorso, atteso il venir meno dell’interesse alla decisione a seguito del tempo trascorso.
Considerata la regolare notifica dell’atto di rinuncia, il ricorso può, quindi, essere dichiarato estinto. Può anche essere disposta la richiesta compensazione delle spese del giudizio, considerato che l’Amministrazione si è limitata al deposito di documentazione, senza dispiegare alcuna specifica difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
AR TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TA | PA RI |
IL SEGRETARIO