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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3742/2024
Il Tribunale di Napoli RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3742 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
6/4/1979 a Casal di Principe (CE), elettivamente domiciliato in
Frignano, via Generale Magliulo n.10 rappresentato e difeso dal
Pr. Avv. Dr. Gianluca Di Mauro e dall' Avv. Giovanni Di Mauro, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
E
, C.F. , nata a [...], CP_1 C.F._2
il 4/6/1983 elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, via Togliatti n.24 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caterino che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7 ottobre 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Casal di
Principe il 22/8/2014, dal quale sono nati due figli , Per_1
(nato il [...]) e (nata l'[...]) entrambi Per_2
minorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
Pag. 2 di 10 1) CESSAZIONE CONVIVENZA: i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto .
2) CASA CONIUGALE: precisamente l'appartamento sito in
Casal di Principe, alla via Costantinopoli 52, piano 1 °, e il mansardato, di proprietà esclusiva di , viene Parte_1
assegnato alla essa l'abiterà con 1 soli figli CP_1
e Il continuerà ad avere la Per_1 Per_2 Pt_1
disponibilità della parte del fabbricato posteriore, attualmente in parte separata. Provvederà a sue cure e spese a completare la separazione e vi accederà con il cancello carrabile, posteriore, attualmente non in uso. I locali al primo piano che sono allo stato grezzo e sono dotati di portoncino blindato, restano sempre nella disponibilità del tuttavia l'accesso agli Pt_1
stessi, previo avviso alla , non potrà mai minare la CP_1
privacy della stessa e gli effetti della separazione, Appena possibile, giusti gli strumenti urbanistici, il completerà Pt_1
e renderà autonomo i locali.
3) AFFIDO CONDIVISO: I figli minori restano affidati congiuntamente al padre ed alla madre , secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e domicilio e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso la casa coniugale sopra citata. Per l'effetto di quanto sopra, (affido condiviso) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità,
Pag. 3 di 10 l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Laddove la Sig.ra CP_1
decida di trasferire altrove la propria residenza e quella
[...]
dei figli, senza che ciò non limiti il diritto visita del padre, sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo Parte_1
preavviso.
4) I genitori attueranno il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali figli nel senso della pari opportunità, pertanto, il padre potrà stare con i figli due pomeriggi a settimana, il Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola, ovvero fino all'uscita del doposcuola, fino alle ore 21,00, o quelli diversamente concordati di volta in volta, sulla base delle reciproche esigenze lavorative di entrambi, salvo gli impegni precedentemente assunti la volontà dei figli, previo accordo a mezzo messaggio telefonico tra i genitori. Il genitore con cui starà ciascun bambino a seconda del giorno settimanale, si impegna a vigilare su che i figli provvedano ad espletare puntualmente durante il pomeriggio e senza ritardo i compiti a casa assegnati dalla scuola. I figli staranno con il padre per due fine settimana al mese, in modo alternato, con pernotto dalle ore
10 del sabato alle ore 20.00 della domenica sera. Lo stesso nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, previo accordo tra i coniugi, da comunicare, per iscritto e/o a mezzo messaggio telefonico almeno 20 giorni prima ed entro il mese di maggio. I figli, ad anni alterni, resteranno il 24 ed il 25
Pag. 4 di 10 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed i l primo gennaio con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedi in Albis con l'altro genitore. Giorni 15, consecutivi nel periodo estivo. Da concordare, in caso di vacanze al mare o in montagna, entro il mese di Giugno.
5) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIG LI:
I ricorrenti, per i motivi che hanno condotto alla separazione rinunciano reciprocamente alla richiesta di un loro mantenimento. Il padre, contribuirà, al mantenimento di ciascun figlio, e corrisponderà la somma di Euro 300,00(euro trecento
/00) per ciascun minore. Il tutto per un totale di Euro 600,00
(euro seicento/00) mensile. La quota del padre sarà corrisposta a mezzo bonifico sul c/c intestato alla madre, IBAN
[...] Banco Posta, entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
Indici ISTAT. Le spese straordinarie, restano a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno;
pese straordinarie concordate preventivamente e debitamente documentate. Si precisa che: le spese straordinarie obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indiff eribili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN ,in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Pag. 5 di 10 quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza de l conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per
1'apprendimento delle lingue straniere;
trasporto scolastico.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza 1 genitor i spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
e conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sani tarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia,
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, ed il tutto come da Protocollo depositato.
Modalità: per le spese straordinarie da concordare, il genitore a
Pag. 6 di 10 fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. 1l rimborso Pro quota al genitore che ha anticipato tali pese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione e dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza
6) ASSEGNO UNICO Attualmente l'assegno unico pari e/o superiore, ad euro 400,00 (200,00 circa per ogni figlio) viene percepito dalla signora e la somma è destinata e CP_1
verrà destinata sempre nell'interesse esclusivo dei minori, per intero, ossia per entrambi figli. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/ beneficio previsto per le famiglie sarà richiesto congiuntamente e/o separatamente da ciascun coniuge, previa comunicazione all'altro
7) Circa la casa coniugale. La , provvederà a volturare a CP_1
suo nome tutte le utenze: elettriche, telefoniche. I l Parte_1
entro 30 giorni dalla firma del presente, e comunque
[...]
entro e non oltre la data fissata dell'udienza presidenziale, provvederà a lasciare l'abitazione coniugale e trasferirsi altrove, portando con se tutti gli oggetti e gli effetti personali.
8) Rapporti: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e con i
Pag. 7 di 10 nonni paterni e materni, figure sempre presenti per i ragazzi impegnandosi a garantire e mantenere apporti dei minori con gli stessi nonni. Entrambi genitori Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura Paterna e materna, evitando di esprimere giudizi, o apprezzamenti come es. proferendo espressioni : la mamma è cattiva, PA è cattivo, la colpa e di mamma la colpa e di PA ed altri di eguale natura e/o genere ) o altre affermazione lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro genitore, alla presenza dei figli, con impegno ulteriore di preservare i minori dall'ascoltare apprezzamenti da parte dei reciproci familiari. I genitori Si impegnano fin da ora non appena gli animi saranno più sereni, di iniziare, con scelta concorde, un percorso psicologico di supporto per i minori e per loro stessi, atteso l'era dei minori e in previsione di un lungo cammino da
"separati"!
9) Passaporto: I Ricorrenti si rilasciano, fin da ora, reciproco assenso al rilascio. del loro passaporto e quello dei minori.
10) I Sig.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Con note il depositate il 7/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 8 di 10 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Si precisa che dall' estratto per riassunto dell'atto di matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
San Cipriano d'Aversa e non a Casal di Principe come da loro dichiarato nel ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale Parte_1
(nato il [...] a [...] ) e CP_1
Pag. 9 di 10 (nata a [...], il [...] ), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Cipriano d'Aversa (Atto n.30, P. II, S. A. Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2014) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3742/2024
Il Tribunale di Napoli RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3742 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
6/4/1979 a Casal di Principe (CE), elettivamente domiciliato in
Frignano, via Generale Magliulo n.10 rappresentato e difeso dal
Pr. Avv. Dr. Gianluca Di Mauro e dall' Avv. Giovanni Di Mauro, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
E
, C.F. , nata a [...], CP_1 C.F._2
il 4/6/1983 elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, via Togliatti n.24 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caterino che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7 ottobre 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Casal di
Principe il 22/8/2014, dal quale sono nati due figli , Per_1
(nato il [...]) e (nata l'[...]) entrambi Per_2
minorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
Pag. 2 di 10 1) CESSAZIONE CONVIVENZA: i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto .
2) CASA CONIUGALE: precisamente l'appartamento sito in
Casal di Principe, alla via Costantinopoli 52, piano 1 °, e il mansardato, di proprietà esclusiva di , viene Parte_1
assegnato alla essa l'abiterà con 1 soli figli CP_1
e Il continuerà ad avere la Per_1 Per_2 Pt_1
disponibilità della parte del fabbricato posteriore, attualmente in parte separata. Provvederà a sue cure e spese a completare la separazione e vi accederà con il cancello carrabile, posteriore, attualmente non in uso. I locali al primo piano che sono allo stato grezzo e sono dotati di portoncino blindato, restano sempre nella disponibilità del tuttavia l'accesso agli Pt_1
stessi, previo avviso alla , non potrà mai minare la CP_1
privacy della stessa e gli effetti della separazione, Appena possibile, giusti gli strumenti urbanistici, il completerà Pt_1
e renderà autonomo i locali.
3) AFFIDO CONDIVISO: I figli minori restano affidati congiuntamente al padre ed alla madre , secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e domicilio e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso la casa coniugale sopra citata. Per l'effetto di quanto sopra, (affido condiviso) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità,
Pag. 3 di 10 l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Laddove la Sig.ra CP_1
decida di trasferire altrove la propria residenza e quella
[...]
dei figli, senza che ciò non limiti il diritto visita del padre, sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo Parte_1
preavviso.
4) I genitori attueranno il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali figli nel senso della pari opportunità, pertanto, il padre potrà stare con i figli due pomeriggi a settimana, il Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola, ovvero fino all'uscita del doposcuola, fino alle ore 21,00, o quelli diversamente concordati di volta in volta, sulla base delle reciproche esigenze lavorative di entrambi, salvo gli impegni precedentemente assunti la volontà dei figli, previo accordo a mezzo messaggio telefonico tra i genitori. Il genitore con cui starà ciascun bambino a seconda del giorno settimanale, si impegna a vigilare su che i figli provvedano ad espletare puntualmente durante il pomeriggio e senza ritardo i compiti a casa assegnati dalla scuola. I figli staranno con il padre per due fine settimana al mese, in modo alternato, con pernotto dalle ore
10 del sabato alle ore 20.00 della domenica sera. Lo stesso nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, previo accordo tra i coniugi, da comunicare, per iscritto e/o a mezzo messaggio telefonico almeno 20 giorni prima ed entro il mese di maggio. I figli, ad anni alterni, resteranno il 24 ed il 25
Pag. 4 di 10 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed i l primo gennaio con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedi in Albis con l'altro genitore. Giorni 15, consecutivi nel periodo estivo. Da concordare, in caso di vacanze al mare o in montagna, entro il mese di Giugno.
5) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIG LI:
I ricorrenti, per i motivi che hanno condotto alla separazione rinunciano reciprocamente alla richiesta di un loro mantenimento. Il padre, contribuirà, al mantenimento di ciascun figlio, e corrisponderà la somma di Euro 300,00(euro trecento
/00) per ciascun minore. Il tutto per un totale di Euro 600,00
(euro seicento/00) mensile. La quota del padre sarà corrisposta a mezzo bonifico sul c/c intestato alla madre, IBAN
[...] Banco Posta, entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
Indici ISTAT. Le spese straordinarie, restano a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno;
pese straordinarie concordate preventivamente e debitamente documentate. Si precisa che: le spese straordinarie obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indiff eribili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN ,in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Pag. 5 di 10 quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza de l conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per
1'apprendimento delle lingue straniere;
trasporto scolastico.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza 1 genitor i spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
e conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sani tarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia,
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, ed il tutto come da Protocollo depositato.
Modalità: per le spese straordinarie da concordare, il genitore a
Pag. 6 di 10 fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. 1l rimborso Pro quota al genitore che ha anticipato tali pese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione e dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza
6) ASSEGNO UNICO Attualmente l'assegno unico pari e/o superiore, ad euro 400,00 (200,00 circa per ogni figlio) viene percepito dalla signora e la somma è destinata e CP_1
verrà destinata sempre nell'interesse esclusivo dei minori, per intero, ossia per entrambi figli. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/ beneficio previsto per le famiglie sarà richiesto congiuntamente e/o separatamente da ciascun coniuge, previa comunicazione all'altro
7) Circa la casa coniugale. La , provvederà a volturare a CP_1
suo nome tutte le utenze: elettriche, telefoniche. I l Parte_1
entro 30 giorni dalla firma del presente, e comunque
[...]
entro e non oltre la data fissata dell'udienza presidenziale, provvederà a lasciare l'abitazione coniugale e trasferirsi altrove, portando con se tutti gli oggetti e gli effetti personali.
8) Rapporti: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e con i
Pag. 7 di 10 nonni paterni e materni, figure sempre presenti per i ragazzi impegnandosi a garantire e mantenere apporti dei minori con gli stessi nonni. Entrambi genitori Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura Paterna e materna, evitando di esprimere giudizi, o apprezzamenti come es. proferendo espressioni : la mamma è cattiva, PA è cattivo, la colpa e di mamma la colpa e di PA ed altri di eguale natura e/o genere ) o altre affermazione lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro genitore, alla presenza dei figli, con impegno ulteriore di preservare i minori dall'ascoltare apprezzamenti da parte dei reciproci familiari. I genitori Si impegnano fin da ora non appena gli animi saranno più sereni, di iniziare, con scelta concorde, un percorso psicologico di supporto per i minori e per loro stessi, atteso l'era dei minori e in previsione di un lungo cammino da
"separati"!
9) Passaporto: I Ricorrenti si rilasciano, fin da ora, reciproco assenso al rilascio. del loro passaporto e quello dei minori.
10) I Sig.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Con note il depositate il 7/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 8 di 10 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Si precisa che dall' estratto per riassunto dell'atto di matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
San Cipriano d'Aversa e non a Casal di Principe come da loro dichiarato nel ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale Parte_1
(nato il [...] a [...] ) e CP_1
Pag. 9 di 10 (nata a [...], il [...] ), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Cipriano d'Aversa (Atto n.30, P. II, S. A. Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2014) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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