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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2588/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2588/2017 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 C.F._2
Nicola Tondini;
Opponenti
CONTRO
, c.f. , non costituita nel giudizio riassunto;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Davide
[...] P.IVA_4
Sarina;
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 02/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 07/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 [...]
nonché di e Controparte_4 Parte_2 CP_5 Controparte_6
allegando di essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei Parte_1 secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n.
00377/0000/00851176 acceso presso la poi incorporata Controparte_7 nella ricorrente, nonché in ragione dell'anticipo su fatture n. 00390/3800/00010206, per complessivi € 360.415,05, con il limite di € 325.000,00 verso i fideiussori. Chiedeva quindi la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
268/2017 RG 33/2017.
Proponevano opposizione la società Parte_1 [...]
e eccependo il difetto di prova ex art. 50 TUB nonché l'illegittima Pt_2 Parte_3 applicazione di interessi anatocistici ed usurari, oltre a commissioni e spese non dovute.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del debito.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU contabile.
A seguito del decesso del difensore di parte opposta, il processo veniva interrotto ex art. 301
c.p.c. in data 09/04/2024.
Riassunto il giudizio da parte opponente, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica, non si costituiva nel giudizio riassunto, mentre con comparsa depositata il 31/07/2024 interveniva in giudizio rappresentata da quale Controparte_2 Controparte_3 cessionaria del credito oggetto di causa, insistendo nelle conclusioni di parte opposta.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'intervento di Controparte_2
Occorre preliminarmente valutare la contestazione del difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla parte opponente nei confronti di intervenuta quale cessionaria del Controparte_2 credito ai sensi dell'art. 58 TUB.
La censura è fondata.
Va premesso che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in
2 blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 24798/2020).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato nella prima difesa disponibile, ossia in sede di precisazione delle conclusioni, la titolarità del credito in capo all'intervenuta, che a sua volta non ha fornito tempestiva e adeguata prova di tale titolarità.
In primo luogo, infatti, l'estratto della Gazzetta Ufficiale è in concreto insufficiente ai fini della prova della successione, poiché la descrizione dei crediti ceduti rimanda ai crediti qualificati come “attività finanziarie deteriorate”, e dunque presuppone la conoscenza di un elemento esterno, riferibile alle procedure qualificatorie interne della banca, non direttamente ricavabile dall'estratto della Gazzetta.
In secondo luogo, è irrilevante la non contestazione della cessione da parte dell'opposta, visto che questa non si è costituita a seguito della riassunzione, dopo la quale ha avuto luogo l'intervento.
In terzo luogo, la documentazione prodotta dall'intervenuta con la comparsa conclusionale deve ritenersi inammissibile, in quanto i documenti di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. possono essere prodotti in giudizio non oltre la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ., n. 25655/2014).
Parimenti inammissibile, poiché evidentemente elusiva della preclusione maturata, è
l'incorporazione del documento all'interno della comparsa conclusionale depositata dalla parte intervenuta.
Né ha rilievo il fatto che l'opponente ha contestato la titolarità del credito solo in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che l'interveniente, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., subisce le preclusioni gravanti sulle altre parti. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la
3 controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (cfr. Cass. Civ.,
n. 12463/2023).
L'intervento di va quindi dichiarato inammissibile. Controparte_2
3. Oggetto del giudizio e ordine di esame delle questioni
Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla banca di pagamento del saldo di un conto corrente e dell'importo di fatture anticipate, a cui non si contrappone alcuna domanda riconvenzionale da parte degli opponenti, i quali hanno sollevato unicamente eccezioni finalizzate al rigetto della domanda avversaria.
Sul punto va precisato che, sebbene l'opposta non si sia costituita nel Controparte_1 giudizio riassunto a seguito della morte del difensore e non abbia quindi depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la contumacia non implica rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (cfr. Cass. Civ., n. 5741/2019), avendo tale parte comunque formulato le proprie conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta originariamente depositata (cfr. Cass. Civ.,
n. 26732/2014).
4. Il conto corrente n. 00377/0000/00851176
4.1. Sulla violazione dell'art. 50 TUB
Quanto al conto corrente, l'opponente ha censurato la violazione dell'art. 50 TUB, in quanto la documentazione prodotta in sede monitoria dalla banca sarebbe rappresentata da un mero saldaconto e non anche dall'estratto conto, con conseguente difetto di prova del credito.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che, in sede di costituzione, la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente a partire dall'apertura e fino alla chiusura, avvenuta il 02/08/2016, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto.
Le censure dell'opponente, sollevate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di omessa comunicazione degli estratti e di illegittimo esercizio dello ius variandi non hanno fondamento.
Quanto al difetto di preventiva comunicazione, va osservato che l'eventuale mancato invio degli estratti conto al correntista è irrilevante nel giudizio instaurato dalla per il CP_8 pagamento del saldo, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la
4 produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (cfr. Cass. Civ., n. 17242/2006), mentre nel caso di specie non vi è stata alcuna specifica contestazione rispetto alle singole operazioni riportate negli estratti conto.
Quanto all'illegittimo esercizio dello ius variandi, la censura è rimasta del tutto generica in ordine a quali sarebbero, in concreto, le clausole illegittimamente variate rispetto a quelle pattuite nel contratto scritto prodotto dalla banca, nonché i costi abusivamente applicati, con conseguente infondatezza della doglianza.
4.2. Sull'usura
L'opponente ha censurato l'applicazione di interessi usurari, allegando la pattuizione di un TEG pari al 14,752% e di una CMS del 1,250% che, complessivamente considerati, determinerebbero il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, con conseguente nullità del contratto ex art. 1815 c.c.
La censura è infondata.
Nel contratto di conto corrente del 10/07/2008 risulta pattuito un tasso di interesse extra-fido pari al 14,00% nominale, con un tasso effettivo annuo, esplicitamente indicato nel contratto, pari al 14,752%, nonché con una CMS del 1,250%.
La rilevazione trimestrale applicabile ratione temporis, ossia quella contenuta nel DM 23/06/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30/06/2008, prevede, per le aperture di credito fino e oltre € 5.000,00 un TEGM pari rispettivamente al 12,97% e al 9,87%, con un conseguente tasso soglia, calcolato con aumento della metà, pari rispettivamente al
19,455% e al 14,805%. Per converso, in base al medesimo DM, la CMS media risulta pari allo
0,66%, con una conseguente soglia pari allo 0,99%.
Alla luce di tali dati, il tasso di interesse pattuito nel contratto (14,752%) è inferiore alla soglia per le aperture di credito, che secondo le Istruzioni della CA d'IT del 2006 sono comprensive anche degli scoperti di conti non affidati e degli sconfinamenti dei conti affidati, sia in relazione allo scaglione fino a € 5.000,00 (19,455%), sia in relazione allo scaglione superiore (14,805%).
Per altro verso, dall'esame contabile eseguito dal CTU sulla base delle formule di calcolo indicate dalla CA d'IT, il TEG del contratto risultante dagli estratti conto è risultato sempre inferiore alle soglie vigenti1. 1 Cfr. pag. 21 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 5 Non è fondata la pretesa dell'opponente di applicare formule di calcolo differenti da quella indicata dalla CA d'IT, stante l'evidente necessità di utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, poiché altrimenti sarebbero confrontate grandezze non omogenee, in quanto l'una (il tasso soglia) sarebbe calcolata con la formula indicata dalla
CA d'IT, mentre l'altra (il tasso effettivo) sarebbe calcolata con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato. Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può “dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla CA d'IT costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di
TEG” (così Cass. Civ., n. 20464/2020).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, occorre fare applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16303/2018, secondo cui “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Sulla scorta di tale principio il CTU, a fronte dell'esame dei singoli documenti contabili, ha evidenziato come “Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura”2, laddove dalla tabella allegata risulta come la CMS sia stata applicata nella misura dello 0,250% in soli tre trimestri, risultando non praticata nella restante parte del rapporto di conto corrente3.
Le censure dell'opponente in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata dal CTU nella relazione integrativa depositata in data 29/09/2020 sono dunque infondate, in quanto il criterio di accertamento dell'usura utilizzato è coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ne deriva l'infondatezza delle censure dell'opponente in ordine al superamento dei tassi soglia.
4.3. Sull'anatocismo
L'opponente ha poi censurato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
Il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato il 10/07/2008 ed è stato ritualmente documentato dalla banca.
Alla luce dell'epoca di stipula, la normativa rilevante è contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB, come risultante all'esito delle modifiche recate con l'art. 25 D.Lgs 342/1999, nonché nella delibera CICR del 9/2/2000. In base all'art. 120, comma 2, TUB “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Nel caso di specie, il contratto prevede la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione sia degli interessi creditori che di quelli debitori, per cui è coerente con la normativa ratione temporis vigente.
Sennonché, la stessa banca opposta ha documentato come il rapporto abbia avuto corso anche dopo il 01/01/2014, allorquando l'art. 120 TUB è stato modificato dall'art. 1, comma 629, L.
147/2013.
Tale disposizione ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n. 16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n.
214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera
7 ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
Per altro verso, il DL 18/2016 ha modificato l'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 TUB, prevedendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi in presenza di un'autorizzazione preventiva del cliente, che nel caso di specie non è stata provata da parte della banca opposta.
Per tali ragioni, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pur lecitamente pattuita nel contratto del 10/07/2008, è divenuta illegittima a partire dal 01/01/2014, in ragione delle sopravvenute modifiche normative.
Conseguentemente, il saldo del conto va ricalcolato senza alcuna capitalizzazione dal
01/01/2014 alla chiusura.
4.4. Sugli altri costi e commissioni
La parte opponente ha poi censurato l'illegittimità dei costi e commissioni praticati dalla banca in difformità rispetto alle previsioni contrattuali.
La censura è infondata.
Nel caso di specie l'opponente non ha svolto alcuna specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, i costi e le commissioni applicati dalla banca in violazione del contratto, così come ha omesso di indicare quali sarebbero le variazioni contrattuali praticate in violazione dell'art. 118
TUB.
Ne deriva il rigetto della doglianza.
4.5. Conclusioni sul conto corrente
In conclusione, rispetto al conto corrente l'opposizione è fondata con riguardo all'applicazione degli interessi anatocistici, limitatamente al periodo dal 01/01/2014 alla chiusura del rapporto.
Il saldo del conto corrente deve pertanto essere ricostruito espungendo qualunque capitalizzazione degli interessi nel detto periodo.
L'ausiliario ha ricostruito il saldo con tali criteri, con un risultato contabile di € 137.594,804.
Non risultando specifiche contestazioni in ordine ai calcoli svolti, al di là delle censure relative alla formula utilizzata, di cui però si è detto sopra, le conclusioni del CTU devono essere condivise: il saldo del conto corrente n. 00377/0000/00851176 va quindi rideterminato in €
137.594,80 a carico del correntista, oltre interessi legali dalla chiusura, ossia dal 02/08/2016, al saldo.
5. Il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 4 Cfr. pag. 28 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 8 Oltre al rapporto di conto corrente la banca opposta ha azionato anche il rapporto di anticipi su fatture n. 00390/3800/00010206, rispetto al quale ha allegato un credito di € 201.412,09 derivante dal mancato pagamento delle fatture anticipate alla società correntista.
L'opponente ha sollevato la censura di violazione dell'art. 50 TUB nei confronti dell'intera pretesa creditoria e dunque deve intendersi riferita anche al suddetto conto anticipi.
La censura è fondata.
Va premesso che la banca opposta, nel proprio ricorso monitorio, si è limitata ad allegare la numerazione del conto anticipi azionato (n. 00390/3800/00010206) e l'ammontare del saldo passivo al 31/08/2016 (€ 201.412,09, di cui € 199.900,00 per capitale ed € 1.512,09 per interessi), producendo però come doc. 3 talune distinte di presentazione di fatture anticipate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_8 concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_8 al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni CP_8 momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così
Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n.
9 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni CP_8 erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde
l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così Cass. Civ., n. 14321/2022).
La medesima giurisprudenza afferma che “Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti” (così, ancora, Cass. Civ., n. 14321/2022).
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi, ossia quella di un conto anticipi (n.
00390/3800/00010206, collegato al conto corrente principale n. 00377/0000/00851176.
Il dato trova conferma negli estratti conto del rapporto n. 00377/0000/00851176, in cui sono accreditate sia le fatture anticipate sia le competenze del conto anticipi. Il medesimo dato trova poi conferma nelle considerazioni tecniche espresse dal CTU a pag. 12-13 della relazione depositata il 24/01/2020.
L'ausiliario, in particolare, ha evidenziato che “Gli estratti del conto corrente dal III trimestre 2008 sino al IV trimestre 2009, nelle operazioni di “presentazione anticipo doc.”, riportano in descrizione i riferimenti al numero di distinta, data distinta, numero della fattura che viene presentata, importo della fattura, data della fattura, nominativo del destinatario della fattura;
per il periodo successivo al IV trimestre 2009, al contrario, non sono rinvenibili nell'estratto conto i dati sopraindicati: ciò costituisce un ostacolo alla possibile ricostruzione puntuale delle operazioni con cui si estinguono o non si estinguono le fatture anticipate. Lo scrivente CTU ha potuto quindi ricostruire i dati citati solo con riferimento al primo periodo di rapporto di conto corrente, come si evince dal prospetto allegato. Con riferimento al periodo sopra indicato, si rileva che gli anticipi che vengono
10 accreditati sul c/c n. 851176 vengono poi estinti mediante giroconto effettuato da
[...]
in accomandita dal conto corrente beneficiario n. 027/00830071 (conto Controparte_9 sul quale non è stato dato il consenso dalla per l'acquisizione da parte del CTU). Si veda ad esempio CP_8
l'operazione di anticipo per euro 50.000,00 al 04.08.2008 (prima operazione dell'intero rapporto) presentato con distinta n. 0018083 del 04/08/2008 relativo alla fattura n. 24 i euro 50.000,00 con scadenza al
30/11/2008 nei confronti di alla quale corrisponde un'operazione di giroconto Controparte_10 del 21.10.2008 per euro 50.000,00 con descrizione “Est. AFC Ft. 24 data ordine 21/10/2008 c/c beneficiario 027/00830071”; ancora, l'operazione di anticipo al 08.09.2008 per euro 40.438,40 (Distinta
n. 0018821 del 08/09/2008 n. 24/1 40,438,40 30/11/2008 GR alla quale CP_10 corrisponde un giroconto del 21.10.2008 per euro 40.438,40 (Giroconto Est. AFC Ft. 24 data ordine
21/10/2008 c/c beneficiario 027/00830071). Fino al II Trimestre 2009, vengono addebitate mensilmente sul c/c n. 851176 le competenze del conto 027/00830071 nonché l'imposta di bollo (con giroconto da conto
027/00830071); al III trimestre 2009 vengono addebitate solo le competenze dal conto citato;
a partire dal
IV trimestre 2009 si rinviene un'operazione di “Liquidazione Interessi Ant. Fatture COMPETENZE DI
CHIUSURA ANTICIPO SBF RAPP. 4329”: si noti che a partire da questo momento non viene più citato il conto n. 830071 bensì il rapporto 4329. In data 26.03.2010 viene registrata sul conto n. 851176
l'operazione di “Addebito saldo estinzione conto Da conto n. 00027/0000/00830071” per euro 245,35. A partire dal 31.12.2012 (IV Trimestre 2012) inizia ad essere citato non più il rapporto n. 4329 bensì il rapporto n. 10206.”.
Tale accertamento, se da un lato conferma il collegamento tra il conto anticipi e il conto corrente, dall'altro lato evidenzia sia diverse numerazioni del conto anticipi rispetto a quello azionato in giudizio (n. 00390/3800/00010206), sia soprattutto un particolare disordine nella contabilità bancaria, laddove nel periodo successivo al IV trimestre 2009 non sono stati riportati gli estremi delle fatture oggetto di anticipazione.
Al riguardo va osservato che la banca opposta, nonostante esplicita richiesta del CTU, non ha prodotto gli estratti del conto anticipi n. 00390/3800/00010206 del cui saldo ha chiesto il pagamento, mentre dagli estratti del conto corrente n. 00377/0000/00851176 non è in alcun modo possibile ricostruire in termini oggettivi e verificabili le vicende delle anticipazioni.
Sul punto il CTU ha evidenziato come “Con riferimento al generale comportamento degli anticipi che vengono accreditati sul conto in esame, si può osservare che non sono rinvenibili negli estratti conto, per ciascuna operazione di accredito, rispettive operazioni di segno opposto che “chiudano” l'importo anticipato. Si può quindi ritenere, non essendo state richieste dalla tutte le somme per le quali non vi è una scrittura di chiusura, che CP_8
11 a fronte delle stesse vi siano stati degli accrediti a favore del correntista con le quali si è estinto l'importo accreditato (ipotesi che trova conferma nelle osservazioni prodotte dalla a pag. 10). Si osserva inoltre che, CP_8 in alcune ipotesi, alla scadenza del titolo presentato, la provvedeva a registrare l'estinzione dell'anticipo CP_8 con un'operazione a debito del correntista per la parte della fattura non rientrata. Pertanto l'estinzione degli anticipi avviene talvolta mediante l'incasso da parte del correntista, cioè mediante pagamento dei terzi debitori, talvolta mediante scrittura di estinzione per giroconto o senza causale. Si precisa che, inoltre, non è sempre possibile individuare i pagamenti effettuati dai terzi debitori: tale informazione viene esplicitata – in genere – per
i bonifici in entrata (senza però alcun riferimento agli anticipi fatture) mentre non viene espressa per altre forme di pagamenti, come ad esempio mediante assegno. Per tale ragione, il CTU ha tentato di ricostruire il rapporto collegando tra loro scritture di accredito dell'anticipo e scritture di segno opposto sulla base della sola corrispondenza degli importi”.
Alla luce di tali osservazioni, l'assenza degli estratti conto del rapporto di anticipi e la genericità degli estratti del conto corrente impediscono una razionale ricostruzione contabile del rapporto azionato, non essendo possibile individuare né la fattura anticipata né il suo eventuale pagamento.
Nella diversa ipotesi di qualificazione del conto anticipi come rapporto autonomo dal conto corrente, l'assenza degli estratti conto dello specifico conto anticipi impedisce in radice qualunque ricostruzione contabile, ridondando nel difetto di prova del credito da parte della banca.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 sia qualificato come rapporto collegato al conto corrente, il suo saldo, che comunque non è supportato né dagli specifici estratti del conto anticipi né dalle indicazioni contabili contenute negli estratti del conto corrente, non è autonomamente azionabile, laddove l'unico saldo rilevante è quello del conto corrente di corrispondenza, come sopra affermato.
Nella diversa ipotesi in cui il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 sia qualificato come rapporto autonomo rispetto al conto corrente (ciò che tuttavia è contraddetto dal giroconto delle competenze sul conto corrente), il suo saldo è comunque indimostrato a causa della omessa produzione degli estratti conto da parte della banca opposta, quale attrice in senso sostanziale.
La domanda di pagamento del saldo del conto anticipi va quindi in ogni caso rigettata.
6. Conclusioni
12 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, rigetto della domanda di pagamento riferita al conto anticipi n.
00390/3800/00010206 e accoglimento in minore misura della domanda di pagamento riferita al conto corrente n. 00377/0000/00851176. Gli opponenti vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento di € 137.594,80, oltre interessi legali dal 02/08/2016 al saldo.
Tale importo è inferiore alla fideiussione prestata, quindi non trova applicazione il limite di importo stabilito nei contratti di garanzia, pari a € 325.000,00.
7. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, sussiste soccombenza reciproca tra le parti atteso che, pur essendo risultato esistente, pur in minor misura, il credito derivante dal saldo di conto corrente, con conseguente soccombenza sostanziale della parte opponente (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
32061/2022), la domanda è stata rigettata riguardo al pagamento del saldo del conto anticipi.
Sussistono quindi i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In ragione della disposta compensazione, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti opponente e opposta per il 50% ciascuna.
Quanto al rapporto tra l'opponente e l'intervenuta, sussiste soccombenza in rito di quest'ultima, stante l'inammissibilità dell'intervento. Conseguentemente, le spese vanno regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, alla luce del credito definitivamente accertato, è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto però conto del fatto che l'intervento è avvenuto nella sola fase conclusionale e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2017 RG 33/2017 e condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di di € 137.594,80, oltre interessi legali dal Controparte_1
02/08/2016 al saldo;
- Compensa le spese di lite tra gli opponenti e l'opposta;
13 - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 2.126,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente e opposta per il 50% ciascuna.
Perugia, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ibidem 3 Cfr. pag. 18-19 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2588/2017 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 C.F._2
Nicola Tondini;
Opponenti
CONTRO
, c.f. , non costituita nel giudizio riassunto;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Davide
[...] P.IVA_4
Sarina;
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 02/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 07/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 [...]
nonché di e Controparte_4 Parte_2 CP_5 Controparte_6
allegando di essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei Parte_1 secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n.
00377/0000/00851176 acceso presso la poi incorporata Controparte_7 nella ricorrente, nonché in ragione dell'anticipo su fatture n. 00390/3800/00010206, per complessivi € 360.415,05, con il limite di € 325.000,00 verso i fideiussori. Chiedeva quindi la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
268/2017 RG 33/2017.
Proponevano opposizione la società Parte_1 [...]
e eccependo il difetto di prova ex art. 50 TUB nonché l'illegittima Pt_2 Parte_3 applicazione di interessi anatocistici ed usurari, oltre a commissioni e spese non dovute.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del debito.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU contabile.
A seguito del decesso del difensore di parte opposta, il processo veniva interrotto ex art. 301
c.p.c. in data 09/04/2024.
Riassunto il giudizio da parte opponente, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica, non si costituiva nel giudizio riassunto, mentre con comparsa depositata il 31/07/2024 interveniva in giudizio rappresentata da quale Controparte_2 Controparte_3 cessionaria del credito oggetto di causa, insistendo nelle conclusioni di parte opposta.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'intervento di Controparte_2
Occorre preliminarmente valutare la contestazione del difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla parte opponente nei confronti di intervenuta quale cessionaria del Controparte_2 credito ai sensi dell'art. 58 TUB.
La censura è fondata.
Va premesso che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in
2 blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 24798/2020).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato nella prima difesa disponibile, ossia in sede di precisazione delle conclusioni, la titolarità del credito in capo all'intervenuta, che a sua volta non ha fornito tempestiva e adeguata prova di tale titolarità.
In primo luogo, infatti, l'estratto della Gazzetta Ufficiale è in concreto insufficiente ai fini della prova della successione, poiché la descrizione dei crediti ceduti rimanda ai crediti qualificati come “attività finanziarie deteriorate”, e dunque presuppone la conoscenza di un elemento esterno, riferibile alle procedure qualificatorie interne della banca, non direttamente ricavabile dall'estratto della Gazzetta.
In secondo luogo, è irrilevante la non contestazione della cessione da parte dell'opposta, visto che questa non si è costituita a seguito della riassunzione, dopo la quale ha avuto luogo l'intervento.
In terzo luogo, la documentazione prodotta dall'intervenuta con la comparsa conclusionale deve ritenersi inammissibile, in quanto i documenti di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. possono essere prodotti in giudizio non oltre la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ., n. 25655/2014).
Parimenti inammissibile, poiché evidentemente elusiva della preclusione maturata, è
l'incorporazione del documento all'interno della comparsa conclusionale depositata dalla parte intervenuta.
Né ha rilievo il fatto che l'opponente ha contestato la titolarità del credito solo in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che l'interveniente, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., subisce le preclusioni gravanti sulle altre parti. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la
3 controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (cfr. Cass. Civ.,
n. 12463/2023).
L'intervento di va quindi dichiarato inammissibile. Controparte_2
3. Oggetto del giudizio e ordine di esame delle questioni
Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla banca di pagamento del saldo di un conto corrente e dell'importo di fatture anticipate, a cui non si contrappone alcuna domanda riconvenzionale da parte degli opponenti, i quali hanno sollevato unicamente eccezioni finalizzate al rigetto della domanda avversaria.
Sul punto va precisato che, sebbene l'opposta non si sia costituita nel Controparte_1 giudizio riassunto a seguito della morte del difensore e non abbia quindi depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la contumacia non implica rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (cfr. Cass. Civ., n. 5741/2019), avendo tale parte comunque formulato le proprie conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta originariamente depositata (cfr. Cass. Civ.,
n. 26732/2014).
4. Il conto corrente n. 00377/0000/00851176
4.1. Sulla violazione dell'art. 50 TUB
Quanto al conto corrente, l'opponente ha censurato la violazione dell'art. 50 TUB, in quanto la documentazione prodotta in sede monitoria dalla banca sarebbe rappresentata da un mero saldaconto e non anche dall'estratto conto, con conseguente difetto di prova del credito.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che, in sede di costituzione, la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente a partire dall'apertura e fino alla chiusura, avvenuta il 02/08/2016, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto.
Le censure dell'opponente, sollevate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di omessa comunicazione degli estratti e di illegittimo esercizio dello ius variandi non hanno fondamento.
Quanto al difetto di preventiva comunicazione, va osservato che l'eventuale mancato invio degli estratti conto al correntista è irrilevante nel giudizio instaurato dalla per il CP_8 pagamento del saldo, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la
4 produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (cfr. Cass. Civ., n. 17242/2006), mentre nel caso di specie non vi è stata alcuna specifica contestazione rispetto alle singole operazioni riportate negli estratti conto.
Quanto all'illegittimo esercizio dello ius variandi, la censura è rimasta del tutto generica in ordine a quali sarebbero, in concreto, le clausole illegittimamente variate rispetto a quelle pattuite nel contratto scritto prodotto dalla banca, nonché i costi abusivamente applicati, con conseguente infondatezza della doglianza.
4.2. Sull'usura
L'opponente ha censurato l'applicazione di interessi usurari, allegando la pattuizione di un TEG pari al 14,752% e di una CMS del 1,250% che, complessivamente considerati, determinerebbero il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, con conseguente nullità del contratto ex art. 1815 c.c.
La censura è infondata.
Nel contratto di conto corrente del 10/07/2008 risulta pattuito un tasso di interesse extra-fido pari al 14,00% nominale, con un tasso effettivo annuo, esplicitamente indicato nel contratto, pari al 14,752%, nonché con una CMS del 1,250%.
La rilevazione trimestrale applicabile ratione temporis, ossia quella contenuta nel DM 23/06/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30/06/2008, prevede, per le aperture di credito fino e oltre € 5.000,00 un TEGM pari rispettivamente al 12,97% e al 9,87%, con un conseguente tasso soglia, calcolato con aumento della metà, pari rispettivamente al
19,455% e al 14,805%. Per converso, in base al medesimo DM, la CMS media risulta pari allo
0,66%, con una conseguente soglia pari allo 0,99%.
Alla luce di tali dati, il tasso di interesse pattuito nel contratto (14,752%) è inferiore alla soglia per le aperture di credito, che secondo le Istruzioni della CA d'IT del 2006 sono comprensive anche degli scoperti di conti non affidati e degli sconfinamenti dei conti affidati, sia in relazione allo scaglione fino a € 5.000,00 (19,455%), sia in relazione allo scaglione superiore (14,805%).
Per altro verso, dall'esame contabile eseguito dal CTU sulla base delle formule di calcolo indicate dalla CA d'IT, il TEG del contratto risultante dagli estratti conto è risultato sempre inferiore alle soglie vigenti1. 1 Cfr. pag. 21 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 5 Non è fondata la pretesa dell'opponente di applicare formule di calcolo differenti da quella indicata dalla CA d'IT, stante l'evidente necessità di utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, poiché altrimenti sarebbero confrontate grandezze non omogenee, in quanto l'una (il tasso soglia) sarebbe calcolata con la formula indicata dalla
CA d'IT, mentre l'altra (il tasso effettivo) sarebbe calcolata con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato. Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può “dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla CA d'IT costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di
TEG” (così Cass. Civ., n. 20464/2020).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, occorre fare applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16303/2018, secondo cui “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Sulla scorta di tale principio il CTU, a fronte dell'esame dei singoli documenti contabili, ha evidenziato come “Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura”2, laddove dalla tabella allegata risulta come la CMS sia stata applicata nella misura dello 0,250% in soli tre trimestri, risultando non praticata nella restante parte del rapporto di conto corrente3.
Le censure dell'opponente in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata dal CTU nella relazione integrativa depositata in data 29/09/2020 sono dunque infondate, in quanto il criterio di accertamento dell'usura utilizzato è coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ne deriva l'infondatezza delle censure dell'opponente in ordine al superamento dei tassi soglia.
4.3. Sull'anatocismo
L'opponente ha poi censurato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
Il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato il 10/07/2008 ed è stato ritualmente documentato dalla banca.
Alla luce dell'epoca di stipula, la normativa rilevante è contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB, come risultante all'esito delle modifiche recate con l'art. 25 D.Lgs 342/1999, nonché nella delibera CICR del 9/2/2000. In base all'art. 120, comma 2, TUB “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Nel caso di specie, il contratto prevede la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione sia degli interessi creditori che di quelli debitori, per cui è coerente con la normativa ratione temporis vigente.
Sennonché, la stessa banca opposta ha documentato come il rapporto abbia avuto corso anche dopo il 01/01/2014, allorquando l'art. 120 TUB è stato modificato dall'art. 1, comma 629, L.
147/2013.
Tale disposizione ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n. 16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n.
214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera
7 ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
Per altro verso, il DL 18/2016 ha modificato l'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 TUB, prevedendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi in presenza di un'autorizzazione preventiva del cliente, che nel caso di specie non è stata provata da parte della banca opposta.
Per tali ragioni, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pur lecitamente pattuita nel contratto del 10/07/2008, è divenuta illegittima a partire dal 01/01/2014, in ragione delle sopravvenute modifiche normative.
Conseguentemente, il saldo del conto va ricalcolato senza alcuna capitalizzazione dal
01/01/2014 alla chiusura.
4.4. Sugli altri costi e commissioni
La parte opponente ha poi censurato l'illegittimità dei costi e commissioni praticati dalla banca in difformità rispetto alle previsioni contrattuali.
La censura è infondata.
Nel caso di specie l'opponente non ha svolto alcuna specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, i costi e le commissioni applicati dalla banca in violazione del contratto, così come ha omesso di indicare quali sarebbero le variazioni contrattuali praticate in violazione dell'art. 118
TUB.
Ne deriva il rigetto della doglianza.
4.5. Conclusioni sul conto corrente
In conclusione, rispetto al conto corrente l'opposizione è fondata con riguardo all'applicazione degli interessi anatocistici, limitatamente al periodo dal 01/01/2014 alla chiusura del rapporto.
Il saldo del conto corrente deve pertanto essere ricostruito espungendo qualunque capitalizzazione degli interessi nel detto periodo.
L'ausiliario ha ricostruito il saldo con tali criteri, con un risultato contabile di € 137.594,804.
Non risultando specifiche contestazioni in ordine ai calcoli svolti, al di là delle censure relative alla formula utilizzata, di cui però si è detto sopra, le conclusioni del CTU devono essere condivise: il saldo del conto corrente n. 00377/0000/00851176 va quindi rideterminato in €
137.594,80 a carico del correntista, oltre interessi legali dalla chiusura, ossia dal 02/08/2016, al saldo.
5. Il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 4 Cfr. pag. 28 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 8 Oltre al rapporto di conto corrente la banca opposta ha azionato anche il rapporto di anticipi su fatture n. 00390/3800/00010206, rispetto al quale ha allegato un credito di € 201.412,09 derivante dal mancato pagamento delle fatture anticipate alla società correntista.
L'opponente ha sollevato la censura di violazione dell'art. 50 TUB nei confronti dell'intera pretesa creditoria e dunque deve intendersi riferita anche al suddetto conto anticipi.
La censura è fondata.
Va premesso che la banca opposta, nel proprio ricorso monitorio, si è limitata ad allegare la numerazione del conto anticipi azionato (n. 00390/3800/00010206) e l'ammontare del saldo passivo al 31/08/2016 (€ 201.412,09, di cui € 199.900,00 per capitale ed € 1.512,09 per interessi), producendo però come doc. 3 talune distinte di presentazione di fatture anticipate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_8 concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_8 al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni CP_8 momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così
Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n.
9 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni CP_8 erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde
l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così Cass. Civ., n. 14321/2022).
La medesima giurisprudenza afferma che “Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti” (così, ancora, Cass. Civ., n. 14321/2022).
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi, ossia quella di un conto anticipi (n.
00390/3800/00010206, collegato al conto corrente principale n. 00377/0000/00851176.
Il dato trova conferma negli estratti conto del rapporto n. 00377/0000/00851176, in cui sono accreditate sia le fatture anticipate sia le competenze del conto anticipi. Il medesimo dato trova poi conferma nelle considerazioni tecniche espresse dal CTU a pag. 12-13 della relazione depositata il 24/01/2020.
L'ausiliario, in particolare, ha evidenziato che “Gli estratti del conto corrente dal III trimestre 2008 sino al IV trimestre 2009, nelle operazioni di “presentazione anticipo doc.”, riportano in descrizione i riferimenti al numero di distinta, data distinta, numero della fattura che viene presentata, importo della fattura, data della fattura, nominativo del destinatario della fattura;
per il periodo successivo al IV trimestre 2009, al contrario, non sono rinvenibili nell'estratto conto i dati sopraindicati: ciò costituisce un ostacolo alla possibile ricostruzione puntuale delle operazioni con cui si estinguono o non si estinguono le fatture anticipate. Lo scrivente CTU ha potuto quindi ricostruire i dati citati solo con riferimento al primo periodo di rapporto di conto corrente, come si evince dal prospetto allegato. Con riferimento al periodo sopra indicato, si rileva che gli anticipi che vengono
10 accreditati sul c/c n. 851176 vengono poi estinti mediante giroconto effettuato da
[...]
in accomandita dal conto corrente beneficiario n. 027/00830071 (conto Controparte_9 sul quale non è stato dato il consenso dalla per l'acquisizione da parte del CTU). Si veda ad esempio CP_8
l'operazione di anticipo per euro 50.000,00 al 04.08.2008 (prima operazione dell'intero rapporto) presentato con distinta n. 0018083 del 04/08/2008 relativo alla fattura n. 24 i euro 50.000,00 con scadenza al
30/11/2008 nei confronti di alla quale corrisponde un'operazione di giroconto Controparte_10 del 21.10.2008 per euro 50.000,00 con descrizione “Est. AFC Ft. 24 data ordine 21/10/2008 c/c beneficiario 027/00830071”; ancora, l'operazione di anticipo al 08.09.2008 per euro 40.438,40 (Distinta
n. 0018821 del 08/09/2008 n. 24/1 40,438,40 30/11/2008 GR alla quale CP_10 corrisponde un giroconto del 21.10.2008 per euro 40.438,40 (Giroconto Est. AFC Ft. 24 data ordine
21/10/2008 c/c beneficiario 027/00830071). Fino al II Trimestre 2009, vengono addebitate mensilmente sul c/c n. 851176 le competenze del conto 027/00830071 nonché l'imposta di bollo (con giroconto da conto
027/00830071); al III trimestre 2009 vengono addebitate solo le competenze dal conto citato;
a partire dal
IV trimestre 2009 si rinviene un'operazione di “Liquidazione Interessi Ant. Fatture COMPETENZE DI
CHIUSURA ANTICIPO SBF RAPP. 4329”: si noti che a partire da questo momento non viene più citato il conto n. 830071 bensì il rapporto 4329. In data 26.03.2010 viene registrata sul conto n. 851176
l'operazione di “Addebito saldo estinzione conto Da conto n. 00027/0000/00830071” per euro 245,35. A partire dal 31.12.2012 (IV Trimestre 2012) inizia ad essere citato non più il rapporto n. 4329 bensì il rapporto n. 10206.”.
Tale accertamento, se da un lato conferma il collegamento tra il conto anticipi e il conto corrente, dall'altro lato evidenzia sia diverse numerazioni del conto anticipi rispetto a quello azionato in giudizio (n. 00390/3800/00010206), sia soprattutto un particolare disordine nella contabilità bancaria, laddove nel periodo successivo al IV trimestre 2009 non sono stati riportati gli estremi delle fatture oggetto di anticipazione.
Al riguardo va osservato che la banca opposta, nonostante esplicita richiesta del CTU, non ha prodotto gli estratti del conto anticipi n. 00390/3800/00010206 del cui saldo ha chiesto il pagamento, mentre dagli estratti del conto corrente n. 00377/0000/00851176 non è in alcun modo possibile ricostruire in termini oggettivi e verificabili le vicende delle anticipazioni.
Sul punto il CTU ha evidenziato come “Con riferimento al generale comportamento degli anticipi che vengono accreditati sul conto in esame, si può osservare che non sono rinvenibili negli estratti conto, per ciascuna operazione di accredito, rispettive operazioni di segno opposto che “chiudano” l'importo anticipato. Si può quindi ritenere, non essendo state richieste dalla tutte le somme per le quali non vi è una scrittura di chiusura, che CP_8
11 a fronte delle stesse vi siano stati degli accrediti a favore del correntista con le quali si è estinto l'importo accreditato (ipotesi che trova conferma nelle osservazioni prodotte dalla a pag. 10). Si osserva inoltre che, CP_8 in alcune ipotesi, alla scadenza del titolo presentato, la provvedeva a registrare l'estinzione dell'anticipo CP_8 con un'operazione a debito del correntista per la parte della fattura non rientrata. Pertanto l'estinzione degli anticipi avviene talvolta mediante l'incasso da parte del correntista, cioè mediante pagamento dei terzi debitori, talvolta mediante scrittura di estinzione per giroconto o senza causale. Si precisa che, inoltre, non è sempre possibile individuare i pagamenti effettuati dai terzi debitori: tale informazione viene esplicitata – in genere – per
i bonifici in entrata (senza però alcun riferimento agli anticipi fatture) mentre non viene espressa per altre forme di pagamenti, come ad esempio mediante assegno. Per tale ragione, il CTU ha tentato di ricostruire il rapporto collegando tra loro scritture di accredito dell'anticipo e scritture di segno opposto sulla base della sola corrispondenza degli importi”.
Alla luce di tali osservazioni, l'assenza degli estratti conto del rapporto di anticipi e la genericità degli estratti del conto corrente impediscono una razionale ricostruzione contabile del rapporto azionato, non essendo possibile individuare né la fattura anticipata né il suo eventuale pagamento.
Nella diversa ipotesi di qualificazione del conto anticipi come rapporto autonomo dal conto corrente, l'assenza degli estratti conto dello specifico conto anticipi impedisce in radice qualunque ricostruzione contabile, ridondando nel difetto di prova del credito da parte della banca.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 sia qualificato come rapporto collegato al conto corrente, il suo saldo, che comunque non è supportato né dagli specifici estratti del conto anticipi né dalle indicazioni contabili contenute negli estratti del conto corrente, non è autonomamente azionabile, laddove l'unico saldo rilevante è quello del conto corrente di corrispondenza, come sopra affermato.
Nella diversa ipotesi in cui il conto anticipi n. 00390/3800/00010206 sia qualificato come rapporto autonomo rispetto al conto corrente (ciò che tuttavia è contraddetto dal giroconto delle competenze sul conto corrente), il suo saldo è comunque indimostrato a causa della omessa produzione degli estratti conto da parte della banca opposta, quale attrice in senso sostanziale.
La domanda di pagamento del saldo del conto anticipi va quindi in ogni caso rigettata.
6. Conclusioni
12 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, rigetto della domanda di pagamento riferita al conto anticipi n.
00390/3800/00010206 e accoglimento in minore misura della domanda di pagamento riferita al conto corrente n. 00377/0000/00851176. Gli opponenti vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento di € 137.594,80, oltre interessi legali dal 02/08/2016 al saldo.
Tale importo è inferiore alla fideiussione prestata, quindi non trova applicazione il limite di importo stabilito nei contratti di garanzia, pari a € 325.000,00.
7. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, sussiste soccombenza reciproca tra le parti atteso che, pur essendo risultato esistente, pur in minor misura, il credito derivante dal saldo di conto corrente, con conseguente soccombenza sostanziale della parte opponente (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
32061/2022), la domanda è stata rigettata riguardo al pagamento del saldo del conto anticipi.
Sussistono quindi i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In ragione della disposta compensazione, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti opponente e opposta per il 50% ciascuna.
Quanto al rapporto tra l'opponente e l'intervenuta, sussiste soccombenza in rito di quest'ultima, stante l'inammissibilità dell'intervento. Conseguentemente, le spese vanno regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, alla luce del credito definitivamente accertato, è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto però conto del fatto che l'intervento è avvenuto nella sola fase conclusionale e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2017 RG 33/2017 e condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di di € 137.594,80, oltre interessi legali dal Controparte_1
02/08/2016 al saldo;
- Compensa le spese di lite tra gli opponenti e l'opposta;
13 - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 2.126,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente e opposta per il 50% ciascuna.
Perugia, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ibidem 3 Cfr. pag. 18-19 della relazione integrativa di CTU depositata il 29/09/2020 6