Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1966, n. 272
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Sentenza 22 gennaio 1966

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Si incorre per legge -art.463 n.6 cod.civ.- nella comminatoria della esclusione dalla successione come indegno, a causa del solo fatto obiettivo della falsificazione del testamento, oppure per l'uso di testamento falsificato, quando siasi a conoscenza della falsita, anche se manca un testamento vero. Colui che eccepisce l'eventuale inefficacia, ai fini de-la perdita del diritto successorio, dell'evento di falsificazione testamentaria,assumendo essere il testamento falso corrispondente alla reale volonta del de cuius, deve dare la prova di tale eccezione,ossia del fatto impeditivo della comminatoria di legge. -nella specie e stato ritenuto che legittimamente i giudici di merito avevano pronunciato la esclusione dalla successione, dopo avere con insindacabile apprezzamento, accertato che la scheda testamentaria era apocrifa, per essere stata direttamente redatta da chi vi figurava chiamato, senza iniziativa o sollecitazione del de cuius e che nessuna prova era stata data dall'apparente chiamato della corrispondenza delle Disposizioni testamentarie false alla reale volonta del de cuius.- *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1966, n. 272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 272
    Data del deposito : 22 gennaio 1966

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