Inammissibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04609/2025REG.PROV.COLL.
N. 07642/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2023, proposto da SC SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra e Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il commissario ad acta del comune di Bari e la regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 1234 del 6 febbraio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Bari e del Ministero della cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, il consigliere SC Frigida e uditi l’avvocato Alberto Bagnoli per il ricorrente e l’avvocato Chiara Lonero Baldassarra per il Comune di Bari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione, proposta dal signor SC SA, ex art. 295, comma 1, n. 4), c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1234 del 21 luglio 2023 che ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. III, n. 194 del 27 febbraio 2017. La sentenza n. 194 del 2017, a sua volta, aveva respinto la domanda di annullamento del provvedimento del commissario ad acta del comune di Bari del 9 dicembre 2015 di diniego di condono edilizio chiesto dal signor SC SA ai sensi della legge n. 724/1994 in relazione ad un manufatto sito in Bari, frazione Torre a Mare, e dal presupposto parere negativo della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Bari, Foggia e Barletta, Andria, Trani, emesso con nota prot. n. 6571 del 4 novembre 2015.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con atto notificato il 16/18 gennaio 2016 e depositato il 27 gennaio 2016 – nel quadro del ricorso di primo grado n. 353 del 2007 – il signor SC SA propose reclamo avverso il provvedimento del commissario ad acta indicato al paragrafo 1 (affidato a due motivi di « VIOLAZIONE DEL GIUDICATO » e di « VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. n. 47/85 e dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.) ed ECCESSO DI POTERE (erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, motivazione generica e insufficiente) »;
b) con sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. III, n. 194 del 27 febbraio 2017, venne respinto il suddetto reclamo e il ricorrente venne condannato al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Bari, liquidate in euro 2.000;
c) avverso tale pronuncia il signor SC SA propose appello (ricorso n. 7064 del 2017) affidato a quattro motivi, di cui i primi tre recanti « VIOLAZIONE DELL’ART.112 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI OTTEMPERANZA E DELLE COMPETENZA DEL COMMISSARIO AD ACTA », « VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. n.47/85 e dell’art.146 d.lgs. n.42/2004 e s.m.) ed ECCESSO DI POTERE (erronea presupposizione di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, motivazione generica ed insufficiente) », « VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. - VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione ed erronea applicazione dell’art.32 l.n.47/85 e dell’art.146 d.lgs. n.42/04 e s.m.) ed ECCESSO DI POTERE (erronea presupposizione di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, motivazione generica ed insufficiente) » e il quarto ripropositivo dei motivi esposti in primo grado.
3. Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1234 del 6 febbraio 2023, l’appello è stato respinto, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 4.000, in favore del comune di Bari e del Ministero della cultura: in tali sensi, il collegio corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1234 del 2023 laddove ha condannato « parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di ciascuna parte appellante » (sulla possibilità che in sede di impugnazione si corregga d’ufficio un errore materiale, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., decreti collegiali 17 giugno 2024, n. 13 e 3 gennaio 2023, n. 1; arg. da Corte cost. 10 novembre 2004, n. 335).
3.1. In particolare, nella suddetta pronuncia è stato affermato, in sintesi, che: « il provvedimento impugnato costituisce l’esito di due precedenti statuizioni del Tar, favorevoli alla odierna parte appellante; - con la prima sentenza, veniva annullato il diniego di condono (…) con la seconda sentenza, veniva accolto il ricorso di ottemperanza, dichiarando l’obbligo del Comune di Bari di riconsiderare l’istanza del ricorrente, accertando la compatibilità dell’edificio da condonare con la normativa del PUT, “residuando, in capo all’amministrazione, margini di giudizio, sui quali non si è formato il giudicato” (…) all’esito del relativo iter, veniva adottato il diniego commissariale impugnato col ricorso deciso dalla sentenza qui impugnata; - tale diniego appare coerente agli ambiti di discrezionalità ancora facenti capo all’amministrazione, e quindi anche al commissario ad acta, basandosi su di un elemento ulteriore e distinto rispetto agli ambiti di illegittimità rilevato dal Tar nel precedente atto negativo; - infatti, il diniego commissariale qui contestato si basa su una serie di elementi fra cui il distinto ed autonomo accertamento della sussistenza di una ipotesi di lottizzazione abusiva, come accertato con ordinanza dirigenziale n .2015/00904 del 5 agosto 2015; - in particolare, tale ultimo atto, avente ad oggetto “accertamento della lottizzazione abusiva-ordine di sospensione della lottizzazione-ingiunzione di demolire interventi abusivi già realizzati” nonché l’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 7 t.u. edilizia, risulta impugnato con ricorso respinto dal Tar con sentenza oggetto di appello, deciso in pari data odierna; - a seguito del rigetto di tale appello, con conseguente conferma della validità ed efficacia del predetto accertamento, ne consegue l’infondatezza anche del presente appello in quanto, a fronte di un atto plurimotivato, quale quello del commissario in oggetto, è sufficiente la permanenza di un motivo autonomo, quale quello concernente l’accertata sussistenza di lottizzazione abusiva, al fine di sostenerne la piena validità; - né la relativa statuizione si pone in contrasto col precedente giudicato che nulla aveva argomentato in merito alla rilevata lottizzazione ».
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 agosto 2023 e in data 21 settembre 2023 – il signor SC SA ha proposto domanda di revocazione avverso la su menzionata sentenza, articolando un motivo (esteso da pagina 2 a pagina 4 del gravame), con cui, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., ha lamentato, in sintesi, che il « diniego commissariale di condono edilizio (…) era stato motivato con il fatto che il fabbricato in oggetto era stato incluso nella lottizzazione abusiva accertata dal Comune di Bari con l’atto n.904/2015 (…) Infatti tale atto era stato impugnato dal ricorrente dinanzi al TAR Bari e poi al Consiglio di Stato con ricorso r.g. n.2613/2017 (…) è evidente che l’annullamento dell’atto di lottizzazione abusiva, per quanto di interesse del ricorrente, avrebbe comportato l’annullamento del conseguente diniego di condono edilizio per erronea presupposizione e travisamento dei fatti. Senonché, con la sentenza qui gravata, l’appello del ricorrente è stato respinto con esclusivo riferimento al fatto che con sentenza in pari data (ndr: la n.1051/2023) era stato respinto il ricorso in appello per l’annullamento del provvedimento di lottizzazione abusiva “con conseguente conferma della validità ed efficacia del predetto accertamento”, presupposto del diniego. Tale presupposto di fatto è stato ritenuto quindi sufficiente per ritenere legittimo l’impugnato diniego di sanatoria, e di conseguenza con la sentenza non sono state esaminate le ulteriori censure dedotte circa gli altri capi del provvedimento, dichiarate assorbite. Quanto innanzi configura vizio revocatorio della sentenza stessa per errore di fatto ex art. 106 c.p.a.. Invero – considerato che la suindicata sentenza n.1051/2023 (richiamata nella sentenza impugnata) non era ancora passata in giudicato e quindi era suscettibile di revisione in sede di impugnazione ai fini dell’annullamento del provvedimento di lottizzazione in questione (come in effetti è avvenuto con il ricorso per revocazione r.g. n.7070/2023) – l’omesso esame degli altri motivi di appello, attinenti a questioni sostanziali di rilevanza decisiva, ha precluso di fatto l’annullabilità dell’impugnato diniego di sanatoria per detti motivi nel caso di annullamento del presupposto provvedimento di lottizzazione abusiva in sede di revocazione della sentenza n. 1051/2023 ».
5. Si è costituito il comune di Bari, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
6. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con comparsa di stile.
7. La regione Puglia, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
8. In vista dell’udienza di discussione:
a) il comune di Bari ha depositato memoria in data 7 marzo 2025
b) parte ricorrente ha depositato memoria di replica in data 18 marzo 2025.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
10. In via pregiudiziale, deve essere respinta la richiesta di riunione formulata dal ricorrente per esigenze di speditezza del giudizio e poiché comunque il coordinamento tra i giudizi connessi è stato realizzato mediante la trattazione alla medesima udienza pubblica.
11. Posto che l’inammissibilità della revocazione è stata espressamente eccepita dal comune di Bari e che, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di proposizione della revocazione costituisce un presupposto dell’azione, la relativa questione deve essere esaminata prioritariamente nel giudizio rescindente.
12. Il ricorso è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
13.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
Inoltre « la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo » (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2024, n. 16503; cfr. in tal senso sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; sez. I, 31 ottobre 2017, n. 25871).
L’errore di fatto deducibile ai fini della revocazione deve dunque consistere in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o dai documenti stessi risulti positivamente accertato .
« Deve quindi trattarsi di un errore che attiene alla sfera della mera percezione e di conseguenza essere un mero abbaglio dei sensi, che non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti » (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320).
In particolare, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986 e 30 ottobre 2015, n. 4975; sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1811; sez. II, 11 gennaio 2023, n. 361; sez. IV, sentenza 21 aprile 2017, n. 1869; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4466 e 11 maggio 2022, n. 14952) ha in più occasioni rimarcato che l’errore revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Esso, inoltre, investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, mentre non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tali ipotesi danno luogo, infatti, ad un errore di diritto, non censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Ne discende che l’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1986/2024 cit.).
Esso non può altresì essere invocato con riguardo ad una questione che sia stata decisa in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2024, n. 1919), né si identifica con l’omesso esame di un’argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione, poiché ciò attiene all'ampiezza della motivazione della sentenza che abbia rigettato la censura o l’eccezione e non integra un errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 9100; sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8825). Correlativamente, nemmeno può costituire motivo di revocazione la reiezione di una domanda o di un motivo fondata su un’autonoma interpretazione degli atti processuali da parte del giudice.
13.2. Delineato il su descritto quadro ordinamentale e giurisprudenziale, si rileva che nel caso di specie l’asserito errore inerisce a un aspetto che ha costituito espressamente un punto controverso in sede giudiziale, ovverosia la sussistenza di una lottizzazione abusiva riguardante anche la particella dell’interessato.
Siffatta circostanza elide in radice la possibilità di un positivo utilizzo del rimedio revocatorio.
Ad ogni modo e fermo restando il precedente e assorbente rilievo, nella fattispecie in esame non sussiste alcun contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti processuali.
Nel caso in esame non può riscontrarsi un errore che abbia i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.
Non emerge, invero, il lamentato abbaglio dei sensi sul contenuto dell’ordinanza n. 904 del 5 agosto 2015, avente ad oggetto l’accertamento della lottizzazione abusiva dell’area, anche sotto il profilo della ricomprensione della particella dell’interessato (n. 195, poi frazionata, del foglio 7 del catasto terreni) in tale area.
In proposito la circostanza che la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 30 gennaio 2023, n. 1051 (con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di accertamento della lottizzazione abusiva), a cui ha fatto riferimento l’impugnata sentenza n. 1234/2023 (senza indicarne gli estremi, ma riferendosi ad appello deciso in pari data), non fosse ancora passata in giudicato e sia stata poi oggetto di un ricorso per revocazione (n. 7070 del 2023 dichiarato inammissibile con decisione assunta alla medesima udienza pubblica dell’8 aprile 2025), è del tutto irrilevante, trattandosi di sentenza comunque esecutiva e, dunque, valida ed efficace tra le parti al momento della statuizione, sicché non vi è stata alcun errata percezione sul punto.
A ben vedere, dunque, quanto dedotto dal ricorrente costituirebbe, semmai, violazione o falsa applicazione di norme giuridiche o che si sarebbero formati sulla base di una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali e non sulla base di una loro erronea percezione, con conseguente inammissibile sollecitazione di rivalutazione del thema probandum e del thema decidendum oggetto del giudizio d’appello.
14. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
15. Le spese seguono la soccombenza in relazione al rapporto processuale con il comune di Bari e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
15.1. Si ravvisano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in relazione al rapporto processuale con il Ministero della cultura, stante la sua posizione sostanzialmente marginale nel giudizio.
15.2. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese processuali tra il ricorrente e gli intimati regione Puglia commissario ad acta del comune di Bari, stante la mancata costituzione di questi ultimi.
16. Il collegio rileva, inoltre, che la non accoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex aliis , sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150). A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000 (duemila) a carico del ricorrente [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2205/2018 cit., 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
17. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 10 gennaio 2022, n. 148).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 7642 del 2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna SC SA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge in favore del comune di Bari.
Compensa le spese di lite tra SC SA e il Ministero della cultura.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite tra SC SA e gli intimati regione Puglia e commissario ad acta del comune di Bari.
Condanna SC SA, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 2.000 (duemila), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
SC Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO