Articolo 8 della Legge 10 luglio 1959, n. 459
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 luglio 1959
Art. 8. (Condizioni soggettive per
l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione.
Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto e' disposto nell'articolo 9, n. 2.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959