Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2025, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05260/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14755/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14755 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
-del provvedimento di autotutela del 12.09.2022 con il quale veniva annullato il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
quanto ai motivi aggiunti :
- del decreto di annullamento della naturalizzazione italiana emesso in data 27.10.2023 a seguito di riesame;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -OMISSIS-del 12.09.2022 con il quale è stato annullato, in autotutela, il precedente decreto del 29.10.2015 che gli aveva concesso la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992.
La motivazione, che assiste il provvedimento di autotutela impugnato, ha rilevato che il decreto di concessione della cittadinanza, dopo la prestazione del giuramento di rito da parte dell’interessato, “ è diventato oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. 4196/2017/2018 R.G.N.R. PM e n. 13469/2017 R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), attualmente nella fase dell’udienza preliminare, instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante ”. Rispetto a tale procedimento penale – si legge nell’atto impugnato - era stato stralciato, tempo addietro, un ulteriore procedimento, “ il n. 43898/2017, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. 13711/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”. La sentenza del Tribunale di Roma, si legge ancora nell’atto, “ è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. 14467/2019 della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. 14189/2020, diventando definitiva ”. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell’odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”.
Nella motivazione dell’atto, inoltre, si dà conto della nota ministeriale, datata 22.12.2021 e notificata dal Consolato Generale d’Italia a Londra, con la quale, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e si aggiunge che “ non sono stati forniti nuovi elementi utili per una decisione favorevole ”.
Viene, infine, esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla parte privata, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, “ sulla base della considerazione che il decorso del tempo non può ingenerare un affidamento in buona fede in capo a coloro che hanno ottenuto la cittadinanza in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti, tenuto peraltro conto che l’Amministrazione è venuta a conoscenza degli ulteriori fatti criminosi solo con la recente richiesta di rinvio a giudizio ”. L’amministrazione, dunque, si sarebbe mossa “ tempestivamente ”, pur nella consapevolezza che non sarebbe applicabile il termine “ ragionevole ” di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 allo specifico procedimento di concessione dello status di cittadino, e ciò “ per incompatibilità con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza ” (sono qui richiamate alcune sentenze di questo TAR).
Sono, infine, spese ulteriori considerazioni atte a sostenere la sussistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla rimozione dell’atto di concessione della cittadinanza, anche nel bilanciamento con il contrapposto interesse della parte privata, nel soddisfacimento dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto altresì conto che all’interessato “ è consentito il mantenimento dello status civitatis d’origine o, quantomeno, l’accesso alla cittadinanza indiana d’oltremare, a seguito dell’annullamento del succitato d.P.R. di concessione della cittadinanza italiana ”.
2. – Il ricorrente deduce l’illegittimità del gravato provvedimento di autotutela per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare lamentando che:
- il provvedimento impugnato sarebbe affetto da vizio di motivazione giacché non specifica adeguatamente le ragioni poste a sostegno dell’annullamento d’ufficio della cittadinanza, riportando sinteticamente elementi di fatto in base ai quali è stata annullata la concessione della cittadinanza che sono comunque del tutto inconferenti rispetto alla posizione personale del ricorrente, il quale è totalmente estraneo alla vicenda sottesa al procedimento penale citato nel provvedimento, tanto che il suo nominativo neanche compare nelle pronunce penali di condanna degli imputati;
- il provvedimento di autotutela è stato emesso dopo diversi anni dalla concessione della cittadinanza italiana, in aperta violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21- nonies legge n. 241/1990 e senza tener minimamente conto, peraltro, dell’interesse della ricorrente, frustrando il suo legittimo affidamento sulla stabilità di uno status che avrebbe dovuto essere considerato intangibile;
- il gravato decreto sarebbe anche affetto da difetto di istruttoria, in quanto egli era comunque in possesso di tutti i requisiti per la concessione della cittadinanza, di modo che l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire se davvero l’istruttoria sia stata carente e/o insufficiente, indicando analiticamente le carenze riscontrate, non esplicitate nel corredo motivazionale del provvedimento di autotutela.
3. – Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso.
4.- L’istanza cautelare proposta è stata respinta con ordinanza collegiale n. 1013/2023 emessa da questa Sezione, successivamente riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1305/2023 che, in accoglimento dell’appello cautelare, ha sospeso gli effetti del provvedimento di autotutela impugnato “ ai fini del suo riesame da parte dell’Amministrazione ”.
A seguito del ridetto remand , l’Amministrazione resistente ha adottato in data 27.10.2023 un nuovo provvedimento - confermativo del provvedimento di autotutela gravato con il ricorso introduttivo - qui impugnato con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.12.2023 e ritualmente depositato.
Con ordinanza cautelare n. 201/2024 è stata respinta l’istanza cautelare articolata con i motivi aggiunti.
Con successiva ordinanza istruttoria n. 19182 del 31.10.2024, il Collegio ha dato avviso al ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto del nuovo provvedimento di autotutela sostitutivo del precedente. Contestualmente, ha onerato l’Amministrazione resistente di produrre in giudizio la documentazione riguardante il sotteso processo penale, ed in particolare:
a) la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, comprensiva quindi della specifica indicazione delle 500 pratiche alterate alle quali fa riferimento il provvedimento impugnato, tra le quali rientra quella dell’odierna parte ricorrente;
b) la correlativa sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 c.p.p. n. 1638/2022 dell’11 maggio 2022 pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma riguardante la funzionaria infedele, nella quale risulta, ancora, il numero della pratica dell’odierno ricorrente.
Tale ordinanza istruttoria è stata adempiuta dall’Amministrazione resistente e, pertanto, all’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
5. – Preliminarmente, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il c.d. remand ( id est , l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame), costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Ne consegue che “ il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame ” (Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2022, n.3397; cfr. in senso conforme, T.A.R. Napoli, sez. VIII, 09/10/2023, n.5470);
In questo quadro, considerato che sulla base della precedente ordinanza propulsiva del Consiglio di Stato – in accoglimento dell’appello cautelare – era stato restituito all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale, appare evidente come il nuovo provvedimento di autotutela del 27.10.2023 costituisca un atto di conferma in senso proprio dell’originario provvedimento di autotutela, in quanto dichiaratamente adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, come risulta esplicitamente dal tenore letterale della motivazione del nuovo decreto di autotutela, che richiamando espressamente il dovere di dare esecuzione alla prefata ordinanza del Consiglio di Stato n. 1305/2023, dà atto di aver “ avviato pertanto un rinnovato adempimento istruttorio, mediante un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto con particolare riferimento alla verifica dei provvedimenti motivati ”. Pertanto, il nuovo provvedimento di autotutela, che si sostituisce al precedente, ha altresì precisato, all’esito del riesame, che la cittadinanza sarebbe stata concessa “ senza la necessaria verifica della situazione reddituale del richiedente ” (cfr., quanto alla distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, Consiglio di Stato sez. VI, 27/07/2015, n.3667; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-ter, 27.11.2023, n. 17664; Id., sez. III, 08/07/2019, n.9018; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 09/09/2020, n.1146).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il nuovo provvedimento di autotutela, siccome non meramente confermativo del precedente, rende improcedibile il ricorso introduttivo, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame.
Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
La vicenda oggetto del presente scrutinio è nota alla giurisprudenza della Sezione, che su di essa si è già pronunciata con plurime sentenze (confermate dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 4167/2024, 5508/2023 e 4687/2022).
Si tratta della vicenda che ha visto coinvolta una funzionaria infedele del Ministero dell’interno la quale, a seguito di un procedimento penale, è stata condannata per aver alterato, a seguito di indebiti accessi nelle rispettive procedure informatiche, un numero notevole di pratiche afferenti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di richiedenti stranieri. Le fondamentali circostanze di fatto della vicenda, che hanno orientato l’amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, sono sufficientemente e adeguatamente descritte nella motivazione dell’atto gravato, nel quale si dà conto del procedimento penale stralciato dal filone principale, conclusosi con la condanna definitiva, dopo tre gradi di giudizio, nei confronti della funzionaria infedele. La relazione depositata in giudizio dall’amministrazione aggiunge un ulteriore, e rilevante, dato di fatto, ossia l’avvenuta condanna, in primo grado, della medesima funzionaria anche per le imputazioni di cui al filone principale, nell’ambito del quale risulta compresa la pratica di cittadinanza dell’odierno ricorrente. Si legge, infatti, nella relazione che “ L’attuale procedimento penale costituisce il filone principale della nota vicenda conclusasi, in un procedimento stralcio, con la condanna in tutti i gradi del giudizio di una dipendente del Ministero dell’interno per l’illegittima concessione di circa 100 cittadinanze ” e che “ In relazione a tale ulteriore procedimento, la suddetta dipendente e il coniuge della medesima, pure coinvolto, hanno presentato richiesta di patteggiamento, che è stata accolta dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, il quale in data 11.05.2022 ha emanato nei loro confronti una sentenza di condanna. Il suddetto Giudice ha inoltre disposto il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati ”.
Dagli atti versati in giudizio emerge chiaramente – come si anticipava – che la pratica di cittadinanza dell’odierno ricorrente risulta compresa tra quelle inquinate dall’intervento illecito della funzionaria infedele.
Invero, l’Amministrazione ha rilevato, nel corredo motivazionale del nuovo provvedimento gravato con motivi aggiunti, che la pratica dell’odierna parte ricorrente è stata definita positivamente “ senza la necessaria verifica della situazione reddituale del richiedente” .
Ma soprattutto, sono stati depositati gli atti del processo penale, dai quali risulta che la suindicata pratica del ricorrente veniva menzionata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma datata 7.7.2020 e anche nella correlativa sentenza di patteggiamento n. 1638/2022 del GUP del Tribunale di Roma, risultando ivi indicata sia nell’elenco delle 486 pratiche alterate sotto la descrizione del capo di imputazione ex artt. 110, 48 e 479 c.p., contestandosi qui, nei confronti di diversi soggetti, la “ manipolazione del sistema informatico SICITT, in uso al Ministero dell’Interno, nonché la formazione di attestazioni false concernenti il reddito, requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza italiana ”, sia nell’elenco delle 299 pratiche per le quali risultano essere state utilizzate le credenziali del dirigente dell’area. Si tratta, in quest’ultimo caso, del capo di imputazione ex artt. 81, capoverso, 615- ter , comma 1, comma 2, numero 1), e comma 3, e 615- quater c.p., concernente specificamente la persona della funzionaria infedele, la quale, “ con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo essersi abusivamente procurata le credenziali di accesso altrui, abusivamente si introduceva e si manteneva nel sistema informatico denominato SICITT del Ministero dell’Interno, sistema di interesse pubblico munito di misure di sicurezza, per manipolare i dati in esso contenuti e consentire a numerosi stranieri, sprovvisti dei requisiti necessari, di acquisire la cittadinanza italiana ”.
Giova precisare che tale notizia di reato è quella che ha aperto il filone principale del procedimento penale (n. 4196/2017), attualmente – come per l’appunto riferito e documentato in giudizio dall’amministrazione resistente – giunto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per la funzionaria infedele (e il coniuge, pure coinvolto), nonché alla richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati.
6. – In base a queste risultanze, dunque, risulta destituita di fondamento l’asserzione secondo cui, tra le pratiche inquinate, non figurerebbe quella della parte ricorrente; al contrario, essa è espressamente indicata nell’elenco di cui ai capi di imputazione e, conseguentemente, rientra tra quelle di cui alla relativa sentenza di patteggiamento n. 1638/2022 sopra menzionata. Peraltro, si legge nella sentenza che i fatti criminosi contestati alla funzionaria infedele, anche con riferimento alla pratica dell’odierno ricorrente, si riferiscono al periodo “ tra il gennaio 2015 ed il marzo 2017 ”, sicché comprendono anche il procedimento di concessione della cittadinanza qui in esame ed esitato con il decreto concessorio del 29.10.2015.
Ne deriva, pertanto, che l’amministrazione, a fronte dell’acclarata manipolazione abusiva della pratica in oggetto affetta, dunque, da un grave e insanabile vizio di difetto di istruttoria, ha ragionevolmente avviato – e concluso - il procedimento di autotutela, esitato con l’impugnato annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione dello status civitatis .
Quanto all’ulteriore profilo secondo cui non sarebbe possibile, con certezza, desumere un effettivo inquinamento della pratica, anch’esso è parimenti destituito di fondamento, in base a quanto è dato ricavare dagli atti versati in giudizio.
Invero, come si è già esposto, la pratica del ricorrente (come, del resto, tutte le altre) risultava affetta da macroscopici vizi afferenti all’istruttoria, tra i quali la mancata verifica della situazione reddituale.
Appare evidente, pertanto, che l’istruttoria della relativa pratica di cittadinanza non poteva considerarsi conclusa, tenuto conto – oltre che della circostanza dell’accesso abusivo con le credenziali del dirigente – della rilevata mancanza della verifica del requisito reddituale.
Peraltro, sotto il profilo da ultimo indicato, occorre richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2022, n. 4687, con la quale si è precisato che “ in tale contesto, l’eventuale sussistenza del requisito reddituale – che peraltro non potrebbe essere verificata recta via dal giudice amministrativo – non sarebbe sufficiente ad emendare il provvedimento di concessione della cittadinanza da un vizio a monte e, come ben rilevato dal giudice di primo grado, intrinsecamente insanabile, siccome inerente alla derivazione del provvedimento – vero e proprio “prodotto” del reato – da una vicenda criminale giudizialmente accertata in modo definitivo: ciò anche in forza del principio di necessaria unità dell’ordinamento, in base al quale non potrebbe ammettersi la permanente efficacia di un atto che risulti essere il frutto di una attività nei cui confronti è stato emesso il più forte giudizio di disvalore da parte dell’ordinamento, quale appunto si esprime nell’applicazione, nei confronti dei suoi responsabili, della sanzione penale ”.
Ne consegue, dunque, che non può valere ad inficiare la legittimità del gravato provvedimento neanche la dedotta circostanza dell’estraneità del ricorrente al sotteso procedimento penale, in quanto ciò che vale a viziare ab origine il decreto di concessione annullato in autotutela è la circostanza che questo abbia costituito il “frutto” di un’attività criminosa e che fosse, quindi, radicalmente inficiato da un grave deficit istruttorio (cfr., Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2023, n. 5508, secondo cui tale difetto istruttorio deve ritenersi “ con ogni evidenza, ex se idoneo a concretizzare la fattispecie invalidante che legittima l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, sussistendone le altre condizioni e a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alla situazione sottostante, relativa alla situazione personale dell’interessato ”).
D’altronde, occorre rimarcare l’eccezionale gravità dei fatti sottesi alla vicenda in esame, che attengono a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati.
In definitiva, come già affermato dalla Sezione in ordine ad altre pratiche pure ricomprese nell’elenco di quelle che formano oggetto del procedimento penale principale (oggi conclusosi, come detto, con una sentenza di patteggiamento nei confronti della funzionaria infedele e del coniuge), non può ragionevolmente porsi in discussione, proprio sulla base delle predette risultanze, il fatto che la funzionaria infedele abbia avocato a sé le pratiche di cittadinanza, attribuendo ai richiedenti lo status , nonostante non fossero in possesso dei requisiti (o comunque, anche ove posseduti, abbia anticipato i tempi di concessione dello stesso, con ingiustificata priorità rispetto ad altri richiedenti che si sono trovati per conseguenza “scavalcati”), in tal modo perpetrando un favoritismo in contrasto con i valori di uguaglianza che costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (in tal senso, di recente, TAR Lazio, Roma, questa Sezione V- bis , sentenze n. 2105 e n. 2106 del 2023).
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5508/2023 ha ribadito che “ appaiono irrilevanti ” le “ argomentazioni difensive volte a sostenere che l’appellante presentava e presenta tutti i requisiti per l’ottenimento dello status civitatis , tant’è che la sua pratica sarebbe completa di tutti i necessari pareri favorevoli (…)” e ciò in quanto, “ in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato ”.
7. – Deve pertanto essere richiamato l’orientamento già espresso dalla Sezione (cfr., di recente, ex plurimis , le sentenze n. 17073 del 2022, n. 3560 e n. 3561 del 2023), come confermato anche dal Consiglio di Stato, in ordine alla piena legittimità dell’atto di annullamento d’ufficio adottato dall’amministrazione resistente. Quest’ultima si è, infatti, trovata di fronte ad esiti illegalmente alterati delle varie pratiche di cittadinanza coinvolte – a causa della mancanza di una previa, rigorosa e limpida istruttoria procedimentale – e ha dovuto, conseguentemente, intervenire per porvi rimedio, sul presupposto che, in tale contesto, << la soluzione meglio idonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi contrapposti è quella consistente nell’”azzeramento” della vicenda procedimentale così radicalmente inficiata dalla menzionata condotta criminosa, trasferendo la tutela dell’interesse sostanziale del richiedente la concessione della cittadinanza al nuovo procedimento concessorio che dovesse essere instaurato a seguito dell’eventuale rinnovazione, da parte del medesimo, della relativa istanza >> (Consiglio di Stato, sentenza n. 4687/2022 cit.).
Del resto, come già argomentato dalla Sezione, in presenza di una concessione radicalmente illegittima del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (cfr. TAR Lazio, questa sez. V- bis , sentenza n. 3170 del 2022; sez. I- ter , sentenza n. 9069 del 2021), vieppiù nel caso di specie, in cui l’illegittimità è riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo .
A questo proposito, come è stato sottolineato anche dai precedenti di questa Sezione ( ex plurimis , sentenze n. 1975, n. 2943, n. 2945 e n. 3026 del 2022), si deve ricordare che alla base del provvedimento di cittadinanza vi è una valutazione altamente discrezionale del soggetto pubblico, che pone in essere un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, oltre che nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, consistenti nel dovere di difenderlo anche a costo della propria vita in caso di guerra (il “ sacro dovere ” di difendere la Patria, sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52, primo comma, Cost.), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, che richiedono di apportare il proprio attivo contributo alla comunità di cui si entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
Ancora, come pure è stato rimarcato dalla giurisprudenza, a differenza dei normali procedimenti concessori (i quali esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto tra pubblica amministrazione e amministrati), l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (popolo), incide sul rapporto tra individuo e Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo: si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 104 del 2022; nonché, in precedenza: Cons. Stato, sez. IV, decisioni n. 798 del 1999 e n. 4460 del 2000; sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; sez. III, sentenze n. 6374 del 2018 e n. 1390 del 2019; nello stesso senso, cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenze n. 10588 e n. 10590 del 2012, e n. 3920 e n. 4199 del 2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato (cfr., in tal senso, da ultimo, della Sezione, le sentenze n. 16247 e n. 16842 del 2022).
8. – Dai rilievi sinora esposti emerge, evidentemente, la sussistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al sacrificio imposto al privato destinatario del provvedimento concessorio, anche alla luce di quanto precisato nella citata sentenza n. 4687/2022 del Consiglio di Stato in ordine alla insussistenza di una posizione di affidamento meritevole di tutela tenuto conto della compartecipazione dell’istante alla realizzazione dell’illecito, “ quantomeno nella forma, minima ed incontestabile, del suo consapevole apporto all’aggiramento delle procedure ordinarie e della tempistica che le scandisce, in funzione acceleratoria della chiusura favorevole del procedimento concessorio ed in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa ”.
Nella medesima ottica depone, peraltro, anche la menzionata sentenza n. 5508/2023 del Consiglio di Stato, che ha ribadito che “ la compartecipazione del beneficiario dell’atto alla consumazione dell’illecito, anche se non giudizialmente accertata, purché ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda, comprime, fino ad annullarla, la legittima aspirazione al mantenimento di un assetto di interessi prevalentemente incentrato sulla egoistica realizzazione di un interesse privato in contrapposizione con quello pubblico, anziché in una doverosa e opportuna sinergica relazione con esso ”.
In questa prospettiva, del resto, è ormai consolidato il principio secondo cui, qualora l'amministrazione sia stata indotta in errore da un comportamento doloso (equiparabile alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) del privato, neanche è configurabile un legittimo affidamento meritevole di tutela che permea di sé l'intera disciplina sull'autotutela, anche con riferimento ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio stabiliti dall’art. 21 - nonies della legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato sez. V, 12/04/2021, n.2971).
Si aggiunga, infine, che la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 9/5/2024, n. 4167 ha ulteriormente precisato, con riguardo ai limiti temporale dell’annullamento d’ufficio, che « il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 - per i quali è previsto un rigido sbarramento temporale – e che, comunque, alla luce dello svolgimento della vicenda concreta, l’emanazione del provvedimento di secondo grado impugnato in prime cure è avvenuta entro un termine ragionevole, in quanto adottato a distanza di pochi mesi dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 maggio 2022, che ha accertato, in primo grado, la complessa vicenda criminosa riguardante anche la pratica di cittadinanza dell’appellante e che, in definitiva, ha reso palese il grave deficit istruttorio idoneo a invalidare l’atto di concessione dello status civitatis».
9.- Da ultimo, come precisato anche nella prefata sentenza del Consiglio di Stato n. 4687/2022, nemmeno può sostenersi che il provvedimento impugnato non realizzerebbe una soluzione equilibrata dal punto di vista della tutela dei figli minori. In primo luogo, come evidenziato dall’Amministrazione, l’interessato, in conseguenza del provvedimento di annullamento, non è venuto a trovarsi in una condizione di apolidia, essendo stato accertato che il suddetto mantiene la cittadinanza di origine. In secondo luogo, con la nota n. 874 del 30 gennaio 2020, l’Amministrazione ha dato indicazione agli Uffici interessati affinché, nel caso di annullamento della concessione della cittadinanza, detto provvedimento avesse effetto solo nei confronti del genitore e non anche nei confronti degli eventuali figli minori.
Peraltro, la menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2024 ha ribadito che « quanto ai problematici risvolti di carattere pratico che il ricorrente associa agli effetti del provvedimento impugnato, occorre anche in questa sede ribadire che gli stessi rappresentano ricadute secondarie ed indirette dell’atto impugnato la cui “rappresentazione (…) denota (…) il piegamento del titolo di cittadinanza ad un interesse di carattere strumentale, quale è quello connesso alla conservazione della residenza in altro Stato, che ne affievolisce ulteriormente la portata a fronte di quello perseguito dall’amministrazione”, dovendosi in tal senso rilevare “come l’acquisto della cittadinanza italiana non possa fondarsi sul mero interesse alla residenza nel territorio nazionale” e che, comunque, ad abundantiam, “qualora l’appellante dovesse fare rientro in Italia, non è escluso che egli possa richiedere un titolo di soggiorno nel rispetto dei necessari presupposti di legge».
10.- In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta-bis, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato.
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.