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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 25 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Spartà
APPELLANTE
E
(c.f. e p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Molaioli, Antonio Pugliese e Luca Silvagni
APPELLATA
OGGETTO: contratti atipici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
22521/2019, la quale:
1) ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna della
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. (d'ora in poi anche al pagamento delle CP_1 somme dovute al in forza di tre Convenzioni per l'erogazione del Parte_1 servizio di scambio dell'energia elettrica (Convezione n. SSA00000930, Convenzione n.
SSA00000931 e Convenzione n. SSA00000932), stante l'integrale adempimento dell'obbligazione da parte della Gestore dei Servizi Energetici – avvenuto in corso CP_1 di causa;
2) regolando le spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, ha accertato che il mancato pagamento delle somme spettanti al non Parte_1
è dipeso da fatto imputabile alla e ha pertanto condannato il a rifondere CP_1 Pt_1 alla parte convenuta le spese di lite, liquidandole in 10.000,00 € oltre spese generali, IVA e
CPA.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite sull'erroneo presupposto che la - gestore dei servizi energetici, che ha svolto funzioni di CP_1 intermediario nei rapporti di fornitura tra il produttore di energia da fonti rinnovabili (il
) e il soggetto che ha venduto l'energia sul mercato Parte_1 CP_2
- avesse provato di avere sollecitato l'impresa di vendita a trasmettere i dati relativi ai
[...] flussi di energia presso i POD del , benché la documentazione Parte_1 depositata in giudizio dalla non consenta di provare che il gestore dei servizi CP_1 energetici si sia attivato per sollecitare l'impresa di vendita a trasmettere i dati richiesti dal
, trattandosi di prova fondata su semplici messaggi di posta Parte_1 elettronica ordinaria);
2) in ogni caso il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla è stata respinta, ciò che avrebbe CP_1 dovuto indurre il tribunale a dichiarare la soccombenza reciproca, con conseguente compensazione (totale o parziale) delle spese di lite tra le parti.
L'appellante ha quindi concluso domandando, previo accertamento della soccombenza virtuale della sulla domanda di adempimento formulata dal CP_1 Parte_1
, la condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] CP_1 giudizio.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che venga dichiarata la reciproca
2 soccombenza, con conseguente compensazione (totale o parziale) delle spese di lite.
La Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il tribunale ha correttamente ricostruito il quadro normativo che regola il caso di specie come segue (v. pag. 3 della sentenza): “Il Servizio di Scambio dell'energia elettrica è disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08 ed in particolare dal suo allegato A (TISP – Testo
Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo Scambio sul Posto – Cont doc. 1 di parte convenuta), che prevede espressamente (art. 3.3) che “Il stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal Cont medesimo sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità”, nonché le ulteriori norme dirette a disciplinare la regolazione economica dello Scambio sul Posto (all. A, art. 6.2) e gli obblighi a carico dei soggetti responsabili della raccolta dei dati (all. A, art. 9.1).
In adempimento dell'obbligo previsto a suo carico dall'art. 10 dell'All. A (“Regole Cont tecniche per lo scambio sul posto”) il ha predisposto, trasmesso all'Autorità e pubblicato sul proprio sito internet, mettendolo così a disposizione di tutti gli utenti, un documento contenete i puntuali criteri di calcolo, denominato “Regole Tecniche -
Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell'articolo 10 del TISP” (doc. 2 di parte convenuta). Detto documento espone dettagliatamente, oltre alle formule utilizzate per Cont il calcolo dei contributi da corrispondere agli utenti, anche le informazioni necessarie al per il calcolo dei contributi nonché i soggetti obbligati a comunicare tali dati e le relative modalità.
In particolare, l'art.
2.1 delle Regole Tecniche dispone: Cont
“I gestori di rete trasmettono al le seguenti informazioni: Cont
- i dati anagrafici, che devono essere acquisiti dal per l'esatta identificazione dell'impianto e la conseguente attivazione della convenzione;
- le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio”; Cont ed all'art. 2.2: “Le imprese di vendita trasmettono al con due flussi informativi Cont distinti, i dati di anagrafica e quelli relativi alla fornitura utilizzati dal ai fini della determinazione del contributo in conto scambio”.
In questo quadro l'art 3 delle Convenzioni dispone: “In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni Cont necessarie al calcolo del contributo, il si impegna ad operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il Cont potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di
3 vendita e/o dei gestori di rete”. Si deve rilevare sin d'ora che la clausola non configura una Cont condizione cui è subordinato l'obbligo del ma una esenzione da responsabilità”.
Nel dichiarare la soccombenza virtuale del , il tribunale ha Parte_1 quindi fondato il proprio convincimento sui seguenti presupposti:
1) l'art. 3 delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio dell'energia elettrica pone a carico delle imprese di vendita (nel caso di specie l' Controparte_2
l'obbligo di comunicare le informazioni necessarie al calcolo del contributo spettante al produttore di energia da fonti rinnovabili (il ), esonerando il Parte_1 gestore del servizio energetico (la da responsabilità in caso di omessa CP_1 comunicazione delle informazioni;
2) la ha depositato in giudizio le e-mail di sollecito inviate periodicamente a CP_1
fornendo in tal modo la prova documentale di aver posto in essere le Controparte_2 opportune azioni di sollecito nei confronti dell'impresa di vendita che l'art. 3, comma 3, delle
Convenzioni pone a suo carico;
3) non si può configurare una responsabilità del per il ritardo nella CP_1 trasmissione delle informazioni, perché “l'Impresa di Vendita non è un soggetto del quale il Cont
si avvalga per adempiere la propria obbligazione verso l'Utente ma un soggetto autonomamente operante nell'ambito del sistema di distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, a cui tale obbligo fa carico non in virtù di un incarico conferitogli dal Cont
ma in virtù della propria posizione nel sistema e della normativa di settore. Ne consegue che la mancata fornitura dei dati necessari da parte di tale soggetto configura ex se, e non in virtù di una eccezione rispetto al modello generale della responsabilità contrattuale, Cont un'ipotesi di esenzione da responsabilità del , al quale si potrebbe soltanto richiedere di sollecitarlo all'adempimento”.
Il ha impugnato la sentenza senza contestare la Parte_1 ricostruzione del quadro normativo operata dal tribunale, ma limitandosi ad affermare che non vi è prova del fatto che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo ( CP_2
e che abbia sollecitato l'impresa di vendita a fornire le informazioni
[...] CP_1 necessarie per consentire al gestore del servizio energetico di procedere al pagamento delle somme che ai sensi dell'art. 5 della Convenzione spettano all'utente dello scambio (nel caso di specie il ). Parte_1
La Corte osserva al riguardo quanto segue.
L'art. 3, comma 1, delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio di energia elettrica prevede che la determini il contributo in conto scambio e il CP_1 corrispettivo relativo alla differenza tra l'energia prodotta e quella consumata spettanti al
“sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di vendita Parte_1
e dai gestori di rete”.
L'art. 3, comma 3, delle Convenzioni prevede che “In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al
4 Cont calcolo del contributo, il si impegna ad operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del Cont sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale (secondo cui l'invio del sollecito mediante messaggi di posta elettronica ordinaria sarebbe di per sé idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità della per il ritardo con cui ha trasmesso CP_1 Controparte_2 le informazioni necessarie), si deve ritenere che il gestore del servizio energetico possa andare esente da responsabilità per il ritardo con cui le informazioni sono trasmesse solo quando si sia attivamente adoperato per consentire il raggiungimento dello scopo (la trasmissione delle informazioni), dal momento che la norma pone a carico del gestore del servizio energetico l'obbligo di “operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti”, sì che solo il compimento di azioni di sollecito idonee a realizzare lo scopo cui è preordinato l'obbligo di sollecito consente alla di non essere ritenuta responsabile CP_1 dell'inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete.
La valutazione da compiere attiene quindi all'idoneità della condotta posta in essere nel caso di specie dalla in quanto strumentale – attraverso l'acquisizione delle CP_1 informazioni – alla realizzazione dell'interesse del creditore a ricevere il pagamento di quanto dovutogli in forza delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio di energia elettrica.
Nel caso di specie, la si è limitata ad inviare alla delle CP_1 Controparte_2 comunicazioni periodiche contenenti un generico sollecito a trasmettere i “dati di anagrafica degli utenti in regime di scambio altrove”, ma l'invio di tali comunicazioni non è sufficiente a fare ritenere che la abbia adempiuto correttamente all'obbligo di “operare le CP_1 opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti”, in quanto:
1) con tali comunicazioni la si limitava a ricordare alla CP_1 Controparte_2 Cont che “con riferimento all'oggetto le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al i dati di anagrafica degli utenti in regime di scambio altrove attraverso il portale informatico dedicato alle imprese di vendita. Ad oggi tuttavia non sono ancora stati inviati i dati riportati nel file allegato”;
2) le comunicazioni venivano trasmesse in modo automatico attraverso l'utilizzo di un software che inviava il medesimo messaggio (avente il medesimo contenuto) il giorno 25 di ogni mese in orario notturno (ore 23,00), indipendentemente dal fatto che il giorno dell'invio fosse festivo o meno (come si deduce dal fatto che alcune e-mail sono state inviate il 25 aprile, il 25 dicembre o di domenica);
3) tali comunicazioni provenivano da un indirizzo di posta elettronica ordinaria
“noreply”, che non consente al destinatario del messaggio di posta elettronica di rispondere al mittente;
5 4) attraverso tali comunicazioni (recanti in oggetto “sollecito invio anagrafiche”) la sollecitava il venditore di energia a trasmettere i dati relativi a tutti gli utenti in CP_1 regime di scambio con i quali operava (le comunicazioni non erano cioè Controparte_2 finalizzate a sollecitare la trasmissione dei soli dati di anagrafica relativi al Comune di
[...]
), come si evince dal fatto che i file allegati alle e-mail si riferivano a punti di Parte_1 prelievo di energia (POD) ubicati anche in comuni diversi da quello di . Parte_1
In buona sostanza, la ha ritenuto di adempiere alla propria obbligazione di CP_1
“operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti” limitandosi ad inviare ad dei semplici pro memoria con cadenza mensile, senza svolgere Controparte_2 alcuna concreta azione volta a compulsare il venditore di energia per la fornitura degli specifici dati riferiti a ciascuna delle Convenzioni concluse con il Parte_1
(dati senza i quali la non poteva calcolare gli importi spettanti al ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 5 della Convenzione).
Il fatto che la si limitasse ad inviare in modo meccanico le comunicazioni di CP_1 sollecito è dimostrato dal fatto che:
a) nel periodo che va dal mese di aprile 2013 fino al mese di novembre 2015 sono state inviate ripetutamente ad comunicazioni aventi il medesimo contenuto Controparte_2
(richiesta di trasmissione dei dati mancanti), senza che la si sia mai attivata con il CP_1 venditore di energia per sapere per quale motivo le informazioni richieste non venivano trasmesse;
b) l'art. 3, comma 2, delle Convenzioni stabilisce che “Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale e quelle relative alla valorizzazione Cont delle eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento”;
c) nel caso di specie le informazioni mancanti erano quelle relative agli anni 2010, 2011
e 2012.
In buona sostanza, essendo ormai trascorsi anche 4 anni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle informazioni (e per il pagamento di quanto dovuto), l'azione promossa in sede giurisdizionale nel 2015 dal per il pagamento Parte_1 delle somme dovute dalla ai sensi dell'art. 5 delle Convenzioni si rivela fondata, CP_1 come dimostra il fatto che pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio (l'atto di citazione è stato notificato alla nel mese di ottobre 2015) le informazioni necessarie ai fini del CP_1 pagamento in favore del sono state prontamente rese disponibili (le informazioni Pt_1 sono state trasmesse - rispettivamente - il 24 febbraio 2016 e il 17 maggio 2016: v. i documenti n. 12, 17 e 18 allegati al fascicolo di parte appellata).
Alla luce delle considerazioni che precedono – e in applicazione del principio di causalità cui è sottesa la disciplina delle spese processuali – l'appello dev'essere accolto, dovendosi ritenere che se la si fosse concretamente attivata per ottenere da CP_1 CP_2 le informazioni necessarie ai fini del pagamento delle somme dovute al CP_2
6 in forza delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di Parte_1 scambio di energia elettrica, il non sarebbe stato costretto ad agire in sede Pt_1 giurisdizionale per vedere soddisfatto il proprio diritto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata nel capo relativo alle spese, che vengono poste a carico della e liquidate nella misura complessiva di 10.000,00 €, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Spese distratte in favore dell'avv.
Natale Bonfiglio, dichiaratosi antistatario per le spese relative al giudizio di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellata segue inoltre la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi 3.382,50 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 382,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna la Gestore dei Servizi Energetici – alla CP_1 rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore del liquidandole in Pt_1 complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore dell'avv. Natale Bonfiglio, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del , liquidandole in complessivi Parte_1
3.382,50 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 25 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Spartà
APPELLANTE
E
(c.f. e p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Molaioli, Antonio Pugliese e Luca Silvagni
APPELLATA
OGGETTO: contratti atipici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
22521/2019, la quale:
1) ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna della
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. (d'ora in poi anche al pagamento delle CP_1 somme dovute al in forza di tre Convenzioni per l'erogazione del Parte_1 servizio di scambio dell'energia elettrica (Convezione n. SSA00000930, Convenzione n.
SSA00000931 e Convenzione n. SSA00000932), stante l'integrale adempimento dell'obbligazione da parte della Gestore dei Servizi Energetici – avvenuto in corso CP_1 di causa;
2) regolando le spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, ha accertato che il mancato pagamento delle somme spettanti al non Parte_1
è dipeso da fatto imputabile alla e ha pertanto condannato il a rifondere CP_1 Pt_1 alla parte convenuta le spese di lite, liquidandole in 10.000,00 € oltre spese generali, IVA e
CPA.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite sull'erroneo presupposto che la - gestore dei servizi energetici, che ha svolto funzioni di CP_1 intermediario nei rapporti di fornitura tra il produttore di energia da fonti rinnovabili (il
) e il soggetto che ha venduto l'energia sul mercato Parte_1 CP_2
- avesse provato di avere sollecitato l'impresa di vendita a trasmettere i dati relativi ai
[...] flussi di energia presso i POD del , benché la documentazione Parte_1 depositata in giudizio dalla non consenta di provare che il gestore dei servizi CP_1 energetici si sia attivato per sollecitare l'impresa di vendita a trasmettere i dati richiesti dal
, trattandosi di prova fondata su semplici messaggi di posta Parte_1 elettronica ordinaria);
2) in ogni caso il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla è stata respinta, ciò che avrebbe CP_1 dovuto indurre il tribunale a dichiarare la soccombenza reciproca, con conseguente compensazione (totale o parziale) delle spese di lite tra le parti.
L'appellante ha quindi concluso domandando, previo accertamento della soccombenza virtuale della sulla domanda di adempimento formulata dal CP_1 Parte_1
, la condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] CP_1 giudizio.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che venga dichiarata la reciproca
2 soccombenza, con conseguente compensazione (totale o parziale) delle spese di lite.
La Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il tribunale ha correttamente ricostruito il quadro normativo che regola il caso di specie come segue (v. pag. 3 della sentenza): “Il Servizio di Scambio dell'energia elettrica è disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08 ed in particolare dal suo allegato A (TISP – Testo
Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo Scambio sul Posto – Cont doc. 1 di parte convenuta), che prevede espressamente (art. 3.3) che “Il stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal Cont medesimo sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità”, nonché le ulteriori norme dirette a disciplinare la regolazione economica dello Scambio sul Posto (all. A, art. 6.2) e gli obblighi a carico dei soggetti responsabili della raccolta dei dati (all. A, art. 9.1).
In adempimento dell'obbligo previsto a suo carico dall'art. 10 dell'All. A (“Regole Cont tecniche per lo scambio sul posto”) il ha predisposto, trasmesso all'Autorità e pubblicato sul proprio sito internet, mettendolo così a disposizione di tutti gli utenti, un documento contenete i puntuali criteri di calcolo, denominato “Regole Tecniche -
Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell'articolo 10 del TISP” (doc. 2 di parte convenuta). Detto documento espone dettagliatamente, oltre alle formule utilizzate per Cont il calcolo dei contributi da corrispondere agli utenti, anche le informazioni necessarie al per il calcolo dei contributi nonché i soggetti obbligati a comunicare tali dati e le relative modalità.
In particolare, l'art.
2.1 delle Regole Tecniche dispone: Cont
“I gestori di rete trasmettono al le seguenti informazioni: Cont
- i dati anagrafici, che devono essere acquisiti dal per l'esatta identificazione dell'impianto e la conseguente attivazione della convenzione;
- le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio”; Cont ed all'art. 2.2: “Le imprese di vendita trasmettono al con due flussi informativi Cont distinti, i dati di anagrafica e quelli relativi alla fornitura utilizzati dal ai fini della determinazione del contributo in conto scambio”.
In questo quadro l'art 3 delle Convenzioni dispone: “In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni Cont necessarie al calcolo del contributo, il si impegna ad operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il Cont potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di
3 vendita e/o dei gestori di rete”. Si deve rilevare sin d'ora che la clausola non configura una Cont condizione cui è subordinato l'obbligo del ma una esenzione da responsabilità”.
Nel dichiarare la soccombenza virtuale del , il tribunale ha Parte_1 quindi fondato il proprio convincimento sui seguenti presupposti:
1) l'art. 3 delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio dell'energia elettrica pone a carico delle imprese di vendita (nel caso di specie l' Controparte_2
l'obbligo di comunicare le informazioni necessarie al calcolo del contributo spettante al produttore di energia da fonti rinnovabili (il ), esonerando il Parte_1 gestore del servizio energetico (la da responsabilità in caso di omessa CP_1 comunicazione delle informazioni;
2) la ha depositato in giudizio le e-mail di sollecito inviate periodicamente a CP_1
fornendo in tal modo la prova documentale di aver posto in essere le Controparte_2 opportune azioni di sollecito nei confronti dell'impresa di vendita che l'art. 3, comma 3, delle
Convenzioni pone a suo carico;
3) non si può configurare una responsabilità del per il ritardo nella CP_1 trasmissione delle informazioni, perché “l'Impresa di Vendita non è un soggetto del quale il Cont
si avvalga per adempiere la propria obbligazione verso l'Utente ma un soggetto autonomamente operante nell'ambito del sistema di distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, a cui tale obbligo fa carico non in virtù di un incarico conferitogli dal Cont
ma in virtù della propria posizione nel sistema e della normativa di settore. Ne consegue che la mancata fornitura dei dati necessari da parte di tale soggetto configura ex se, e non in virtù di una eccezione rispetto al modello generale della responsabilità contrattuale, Cont un'ipotesi di esenzione da responsabilità del , al quale si potrebbe soltanto richiedere di sollecitarlo all'adempimento”.
Il ha impugnato la sentenza senza contestare la Parte_1 ricostruzione del quadro normativo operata dal tribunale, ma limitandosi ad affermare che non vi è prova del fatto che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo ( CP_2
e che abbia sollecitato l'impresa di vendita a fornire le informazioni
[...] CP_1 necessarie per consentire al gestore del servizio energetico di procedere al pagamento delle somme che ai sensi dell'art. 5 della Convenzione spettano all'utente dello scambio (nel caso di specie il ). Parte_1
La Corte osserva al riguardo quanto segue.
L'art. 3, comma 1, delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio di energia elettrica prevede che la determini il contributo in conto scambio e il CP_1 corrispettivo relativo alla differenza tra l'energia prodotta e quella consumata spettanti al
“sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di vendita Parte_1
e dai gestori di rete”.
L'art. 3, comma 3, delle Convenzioni prevede che “In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al
4 Cont calcolo del contributo, il si impegna ad operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del Cont sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale (secondo cui l'invio del sollecito mediante messaggi di posta elettronica ordinaria sarebbe di per sé idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità della per il ritardo con cui ha trasmesso CP_1 Controparte_2 le informazioni necessarie), si deve ritenere che il gestore del servizio energetico possa andare esente da responsabilità per il ritardo con cui le informazioni sono trasmesse solo quando si sia attivamente adoperato per consentire il raggiungimento dello scopo (la trasmissione delle informazioni), dal momento che la norma pone a carico del gestore del servizio energetico l'obbligo di “operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti”, sì che solo il compimento di azioni di sollecito idonee a realizzare lo scopo cui è preordinato l'obbligo di sollecito consente alla di non essere ritenuta responsabile CP_1 dell'inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete.
La valutazione da compiere attiene quindi all'idoneità della condotta posta in essere nel caso di specie dalla in quanto strumentale – attraverso l'acquisizione delle CP_1 informazioni – alla realizzazione dell'interesse del creditore a ricevere il pagamento di quanto dovutogli in forza delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio di energia elettrica.
Nel caso di specie, la si è limitata ad inviare alla delle CP_1 Controparte_2 comunicazioni periodiche contenenti un generico sollecito a trasmettere i “dati di anagrafica degli utenti in regime di scambio altrove”, ma l'invio di tali comunicazioni non è sufficiente a fare ritenere che la abbia adempiuto correttamente all'obbligo di “operare le CP_1 opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti”, in quanto:
1) con tali comunicazioni la si limitava a ricordare alla CP_1 Controparte_2 Cont che “con riferimento all'oggetto le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al i dati di anagrafica degli utenti in regime di scambio altrove attraverso il portale informatico dedicato alle imprese di vendita. Ad oggi tuttavia non sono ancora stati inviati i dati riportati nel file allegato”;
2) le comunicazioni venivano trasmesse in modo automatico attraverso l'utilizzo di un software che inviava il medesimo messaggio (avente il medesimo contenuto) il giorno 25 di ogni mese in orario notturno (ore 23,00), indipendentemente dal fatto che il giorno dell'invio fosse festivo o meno (come si deduce dal fatto che alcune e-mail sono state inviate il 25 aprile, il 25 dicembre o di domenica);
3) tali comunicazioni provenivano da un indirizzo di posta elettronica ordinaria
“noreply”, che non consente al destinatario del messaggio di posta elettronica di rispondere al mittente;
5 4) attraverso tali comunicazioni (recanti in oggetto “sollecito invio anagrafiche”) la sollecitava il venditore di energia a trasmettere i dati relativi a tutti gli utenti in CP_1 regime di scambio con i quali operava (le comunicazioni non erano cioè Controparte_2 finalizzate a sollecitare la trasmissione dei soli dati di anagrafica relativi al Comune di
[...]
), come si evince dal fatto che i file allegati alle e-mail si riferivano a punti di Parte_1 prelievo di energia (POD) ubicati anche in comuni diversi da quello di . Parte_1
In buona sostanza, la ha ritenuto di adempiere alla propria obbligazione di CP_1
“operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti” limitandosi ad inviare ad dei semplici pro memoria con cadenza mensile, senza svolgere Controparte_2 alcuna concreta azione volta a compulsare il venditore di energia per la fornitura degli specifici dati riferiti a ciascuna delle Convenzioni concluse con il Parte_1
(dati senza i quali la non poteva calcolare gli importi spettanti al ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 5 della Convenzione).
Il fatto che la si limitasse ad inviare in modo meccanico le comunicazioni di CP_1 sollecito è dimostrato dal fatto che:
a) nel periodo che va dal mese di aprile 2013 fino al mese di novembre 2015 sono state inviate ripetutamente ad comunicazioni aventi il medesimo contenuto Controparte_2
(richiesta di trasmissione dei dati mancanti), senza che la si sia mai attivata con il CP_1 venditore di energia per sapere per quale motivo le informazioni richieste non venivano trasmesse;
b) l'art. 3, comma 2, delle Convenzioni stabilisce che “Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale e quelle relative alla valorizzazione Cont delle eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento”;
c) nel caso di specie le informazioni mancanti erano quelle relative agli anni 2010, 2011
e 2012.
In buona sostanza, essendo ormai trascorsi anche 4 anni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle informazioni (e per il pagamento di quanto dovuto), l'azione promossa in sede giurisdizionale nel 2015 dal per il pagamento Parte_1 delle somme dovute dalla ai sensi dell'art. 5 delle Convenzioni si rivela fondata, CP_1 come dimostra il fatto che pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio (l'atto di citazione è stato notificato alla nel mese di ottobre 2015) le informazioni necessarie ai fini del CP_1 pagamento in favore del sono state prontamente rese disponibili (le informazioni Pt_1 sono state trasmesse - rispettivamente - il 24 febbraio 2016 e il 17 maggio 2016: v. i documenti n. 12, 17 e 18 allegati al fascicolo di parte appellata).
Alla luce delle considerazioni che precedono – e in applicazione del principio di causalità cui è sottesa la disciplina delle spese processuali – l'appello dev'essere accolto, dovendosi ritenere che se la si fosse concretamente attivata per ottenere da CP_1 CP_2 le informazioni necessarie ai fini del pagamento delle somme dovute al CP_2
6 in forza delle Convenzioni per l'erogazione del servizio di Parte_1 scambio di energia elettrica, il non sarebbe stato costretto ad agire in sede Pt_1 giurisdizionale per vedere soddisfatto il proprio diritto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata nel capo relativo alle spese, che vengono poste a carico della e liquidate nella misura complessiva di 10.000,00 €, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Spese distratte in favore dell'avv.
Natale Bonfiglio, dichiaratosi antistatario per le spese relative al giudizio di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellata segue inoltre la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi 3.382,50 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 382,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna la Gestore dei Servizi Energetici – alla CP_1 rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore del liquidandole in Pt_1 complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore dell'avv. Natale Bonfiglio, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del , liquidandole in complessivi Parte_1
3.382,50 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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