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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/03/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 07.03.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1872 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMINA CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000119067 (protocollo del 12.05.2022 n. 014684) CP_1
notificata in data 25.05.2022 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione amministrativa di
€. 19.000,00 per presunte violazioni previdenziali relativi all'annualità 2010. Chiedeva di “In via principale, di dichiarare nullo e/o comunque invalido l'atto impugnato per il Difetto di
legittimazione passiva della ricorrente (Motivo I) non essendo la stessa sin dal 28.04.2012
amministratore e/o legale rappresentante della società e come tale non responsabile CP_2
dell'addebito contestato - In subordine, dichiarare estinto ogni diritto di credito nei confronti della
ricorrente per l'intervenuta prescrizione (motivo II) del credito principale e delle somme accessorie
tutte , ai sensi dell'art. 3 comma 9 lett. b - legge n. 335/1995 , trattandosi di somme relative all'anno
2010 per le quali non è stato mai disposto alcun valido atto interruttivo della prescrizione. - In
ulteriore subordine, dichiarare nullo e/o invalido l'impugnato atto, per l'intervenuta decadenza
(motivo III) dal potere di irrogare sanzioni accessorie, essendo trascorso il termine perentorio di 90
giorni ex art.14 comma II L. n. 689 del 1981 - Sempre, in via subordinata, dichiarare nullo e/o invalido
l'impugnato atto stante l'assenza di responsabilità solidale (motivo IV) dell'amministratore di una
società di capitali in relazione alla denunciata omissione contributiva. c) Con vittoria di spese
competenze ed onorari“.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo, previa verifica della disponibilità
del ricorrente a pagare in misura ridotta l'ordinanza rettificata, di respingere il ricorso,
confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Occorre rilevare che parte ricorrente ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle somme rideterminate, versando mediante modello F24 la somma di €. 290,60 in data
04.03.2024 (cfr. all. alle note di udienza del 6 marzo 2024).
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere in relazione a tale punto, poiché l'avvenuto pagamento costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
In merito alle spese di lite, in considerazione della condotta processuale del ricorrente,
appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 07/03/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 07.03.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1872 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMINA CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000119067 (protocollo del 12.05.2022 n. 014684) CP_1
notificata in data 25.05.2022 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione amministrativa di
€. 19.000,00 per presunte violazioni previdenziali relativi all'annualità 2010. Chiedeva di “In via principale, di dichiarare nullo e/o comunque invalido l'atto impugnato per il Difetto di
legittimazione passiva della ricorrente (Motivo I) non essendo la stessa sin dal 28.04.2012
amministratore e/o legale rappresentante della società e come tale non responsabile CP_2
dell'addebito contestato - In subordine, dichiarare estinto ogni diritto di credito nei confronti della
ricorrente per l'intervenuta prescrizione (motivo II) del credito principale e delle somme accessorie
tutte , ai sensi dell'art. 3 comma 9 lett. b - legge n. 335/1995 , trattandosi di somme relative all'anno
2010 per le quali non è stato mai disposto alcun valido atto interruttivo della prescrizione. - In
ulteriore subordine, dichiarare nullo e/o invalido l'impugnato atto, per l'intervenuta decadenza
(motivo III) dal potere di irrogare sanzioni accessorie, essendo trascorso il termine perentorio di 90
giorni ex art.14 comma II L. n. 689 del 1981 - Sempre, in via subordinata, dichiarare nullo e/o invalido
l'impugnato atto stante l'assenza di responsabilità solidale (motivo IV) dell'amministratore di una
società di capitali in relazione alla denunciata omissione contributiva. c) Con vittoria di spese
competenze ed onorari“.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo, previa verifica della disponibilità
del ricorrente a pagare in misura ridotta l'ordinanza rettificata, di respingere il ricorso,
confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Occorre rilevare che parte ricorrente ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle somme rideterminate, versando mediante modello F24 la somma di €. 290,60 in data
04.03.2024 (cfr. all. alle note di udienza del 6 marzo 2024).
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere in relazione a tale punto, poiché l'avvenuto pagamento costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
In merito alle spese di lite, in considerazione della condotta processuale del ricorrente,
appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 07/03/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo