TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10804/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 10804/2021 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da,
Parte_1
con avv. Gregorio Albisani giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1
con avv. Chiara Padovani giusto mandato in atti
-convenuto e
Controparte_2
con avv. Rita Notarpasquale giusto mandato in atti
-convenuto e
Controparte_3
con avv. Rita Cavezzuti giusto mandato in atti
-terza chiamata in causa
Oggetto: impugnativa delibere assembleari e risarcimento danni
Conclusioni:
pagina 1 di 35 Attore: “…(A) – Accertare e dichiarare che, per i motivi di fatto e diritto descritti in narrativa, tutti imputabili al (Cod. Fisc. ) ed Parte_2 P.IVA_1 all'amministratore p.t., (Cod. Fisc. ), gli interventi approvati Controparte_2 P.IVA_2 dall'assemblea in data 09.12.2019 (deliberazione punto n. 4), e riconfermati in data 02.09.2020
(deliberazione punto n. 1), quantificati in € 5.020,00, finalizzati al ripristino dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano terzo del Condominio e censito al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, comprensivi della rimozione del CP_1
contro
-soffitto in cannicciato della stanza che affaccia su e sostituzione con pannelli in Parte_2 cartongesso, del ripristino della crepa presente nell'ingresso, della manutenzione del soffitto del corridoio, del soffitto della cucina e della canna fumaria, non sono stati eseguiti;
– per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Parte_2
(Cod. Fisc. e della società (Cod. Fisc. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
condannare i predetti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del Signor quale Parte_1
comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.178,68, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 13.11.2020 al saldo.
(B) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per l'illiceità, la carenza e l'impossibilità dell'oggetto, per il difetto assoluto di attribuzioni e per
l'eccesso di potere, la nullità e l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal
[...]
(Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del Parte_2 P.IVA_1
16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021
e la conseguente nullità del ' di riparazione del tetto, delle facciate Controparte_4
interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi €
29.647,96 e relativa ripartizione;
– in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per la violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c., dell'art.
66, comma 3, prima parte, e comma 6, disp. att. c.c., nonché per la violazione dell'art. 1130–bis, c.c.,
l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
(Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al
[...] P.IVA_1 punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, e la conseguente invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi €
29.647,96 e relativa ripartizione;
– per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
pagina 2 di 35 condòmino a titolo di contributo alle spese condominiali sostenute per l' 'Esercizio Pt_1 straordinario “Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al '
[...]
di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli Controparte_4
appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo
[...]
datato 11.03.2021, ed approvato dall'assemblea del CP_2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) in data 16.04.2021 e in data 16.06.2021 e, comunque, accertare e
[...] P.IVA_1
dichiarare che nulla è dovuto dal condòmino a titolo di contributo alle spese per gli interventi Pt_1 deliberati dall'assemblea il 30.09.2020 ed il 16.10.2020 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021.
(C) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, ed in specie per la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla Parte_3
10.11.2014 n. 65 e per la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del (Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., Parte_2 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), relativamente agli interventi di manutenzione Controparte_2 P.IVA_2
ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n.
1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col ' di riparazione del tetto, delle facciate interne ed CP_4 Controparte_4
esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi €
29.647,96, predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad oggetto le falde Controparte_2 della copertura sovrastanti l'appartamento del Signor posto al piano CP_5 Parte_1 terzo del fabbricato di , , e precisamente i vani individuati ai numeri 6 ed Parte_2 CP_1
1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su
[...]
oltre alle facciate del fabbricato;
Parte_2
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. , Parte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., a sanare, con spese integralmente a proprio carico, l'illecito edilizio realizzato, depositando, ove ne sussistano i requisiti, l'accertamento di conformità di cui all'art. 209, L.R. n. 65/2014, con ogni adempimento annesso, connesso, strumentale e/o Pt_3
accessorio, ivi inclusi il pagamento dei contributi, oneri e tributi per la pratica, dell'onorario per il tecnico asseveratore, delle sanzioni di cui agli artt. 200 e 209, comma 6–ter, L.R. n. 65/2014, dell'onorario per l'ingegnere che predispone il progetto strutturale di cui all'art. 169 ovvero all'art.
pagina 3 di 35 170–bis, comma 2 e 3, L.R. Toscana n. 65/2014, delle sanzioni per l'omesso rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, poste a carico del committente e del responsabile dei lavori dall'art. 157, comma
1–3, D.Lgs. n. 81/2008, degli oneri per la predisposizione del fascicolo dell'opera a norma dell'art. 91
D.Lgs. n. 81/2008, delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 141, c. 15, e 215, c. 1, 2 e
3, L.R. n. 65/2014 per l'omessa installazione delle 'linee vita', nonché dei costi per l'installazione di un impianto anti-caduta permanente sia per la falda di copertura che affaccia su sia Parte_2
per quella prospiciente la corte interna, inclusi i ponteggi per effettuare l'intervento, e gli oneri per il deposito dell'Elaborato Tecnico della Copertura (D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R);
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) e la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della Parte_1
somma di € 1.395,58, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni corrispondenti alla quota parte delle spese necessarie a sanare l'illecito edilizio che gravano sullo stesso in base alla ripartizione millesimale;
– sempre per l'effetto, fissare ex art. 614–bis, c.p.c., la somma di € 200,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta dal (Cod. Fisc. Parte_2
), in persona dell'amministratore p.t., al Signor per ogni giorno di P.IVA_1 Parte_1 ritardo nell'esecuzione dei predetti obblighi di fare, funzionali a sanare l'illecito edilizio;
– sempre per l'effetto, in tesi, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) e la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della Parte_1 somma di € 6.345,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno cagionato al valore commerciale dell'appartamento di proprietà dell'attore, ubicato al piano terzo del
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1 mediante la realizzazione dell'illecito edilizio che interessa le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del predetto appartamento, individuati ai numeri 6 ed 1 della planimetria in atti
(doc. 4 citazione) e che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su Parte_2
– in ipotesi, condannare il (Cod. Fisc. ) e la Parte_2 P.IVA_1 società (Cod. Fisc. ), in via solidale, a risarcire all'attore, quale Controparte_2 P.IVA_2
comproprietario al 50% pro indiviso, il danno da quantificarsi in via equitativa, cagionato al valore commerciale dell'appartamento ubicato al piano III° del Condominio e censito al Catasto Fabbricati
pagina 4 di 35 del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, mediante la realizzazione dell'illecito CP_1
edilizio che interessa le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del predetto appartamento, individuati ai numeri 6 ed 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione) e che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su Parte_2
(D) – Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e diritto descritti in narrativa, tutti imputabili alla società (Cod. Fisc. , in qualità di amministratore p.t. del Controparte_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. , che, con riferimento agli Parte_2 P.IVA_1
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati /approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo datato Controparte_2
11.03.2021, ed aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in , Parte_2
, il condòmino non ha potuto beneficiare delle opzioni per la cessione del credito e per CP_1 Pt_1
il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a) e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, relativamente all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio fruita dal (Cod. Fisc. Parte_2
), di cui all'art. 16–bis, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. P.IVA_1
04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, ed ha dunque patito un danno ingiusto, pari al 50% della quota di sua competenza delle spese per lavori condominiali saldate dall'amministratore p.t. alla data del 31.12.2020 (€ Controparte_2
21.338,46), per le quali l'attore ha definitivamente perso il diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale de qua;
– per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o ex artt. 1129 e 1130, c.c., e/o ex art. 2043, c.c., dell'amministratore del , condannare la Parte_2 Parte_2
società (Cod. Fisc. , al pagamento, in favore del Signor Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
quale comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
[...]
704,16, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
(E) – In via subordinata rispetto alle domande di cui alla lettera (B), e sempre previo accertamento e dichiarazione, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, della nullità e/o invalidità e/o annullabilità e comunque dell'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
pagina 5 di 35 (Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del Parte_2 P.IVA_1
16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021
e della conseguente nullità e/o invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi € 29.647,96 e relativa ripartizione, ed in ogni caso previo accoglimento delle domande di cui alla lettera (C), accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU:
i) l'effettivo valore delle opere realizzate dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del (Cod. Fisc. , Parte_2 P.IVA_1
come descritte alle lettere (A) (B) Controparte_6 [...]
e (C) del computo metrico estimativo predisposto dal Geom. Controparte_7 CP_8
ed allegato alla perizia del 30.07.2021 (doc. 64 citazione); ii) l'effettivo costo complessivo Pt_4
sostenuto dai condòmini per le opere de quibus, tenuto conto degli eventuali crediti d'imposta maturati da ciascuno grazie all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16– bis, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. 04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, fruita dal Parte_2
(Cod. Fisc. , e, per l'effetto, iii) accertare e dichiarare, sulla base del minore tra
[...] P.IVA_1
i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base Pt_1 millesimale (132 millesimi), a titolo di contributo alle spese sostenute per l' 'Esercizio straordinario
“Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al ' Controparte_4
di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli
[...]
appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo
[...]
datato 11.03.2021, ed approvato dall'assemblea del CP_2 Parte_2
(Cod. Fisc. in data 16.04.2021 e 16.06.2021 e, comunque, accertare e
[...] P.IVA_1
dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base millesimale, a titolo di contributo alle spese per gli interventi Pt_1 deliberati dall'assemblea in data 30.09.2020 e in data 16.10.20 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021, detratti in ogni caso gli importi a suo carico necessari a regolarizzare integralmente gli interventi sotto il profilo edilizio-urbanistico, con condanna del (Cod. Fisc. ) e della società Parte_2 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), in solido, al risarcimento dal danno per l'eventuale Controparte_2 P.IVA_2
eccedenza.
(F) – Accertare e dichiarare, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Controparte_9
di 35
[...] (Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., (Cod. Fisc. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento di proprietà P.IVA_2
del Signor ubicato al piano terzo del e censito al Catasto Fabbricati del Parte_1 Parte_2
Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, che affaccia sulla corte interna, individuata al CP_1
numero 6 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), occorso durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col ' di riparazione del tetto, Controparte_4
delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad Controparte_2 oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in , ; Parte_2 CP_1
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. e Parte_2 P.IVA_1
la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 P.IVA_2
del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 1.750,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal dì
01.10.2020 al saldo.
(G) – Accertare e dichiarare, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Parte_2
(Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., (Cod. Fisc.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), per il danneggiamento (demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto P.IVA_2
in travetti nella stanza dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano Parte_1
III del Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, CP_1 sub. 4, che affaccia su individuata al n. 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), Parte_2 ordinato dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 e dall'amministratore p.t., Controparte_2
ed occorso durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
[...]
parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020
e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del
16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col
'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96,
pagina 7 di 35 predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad oggetto le facciate e la Controparte_2 copertura del fabbricato sito in , ; Parte_2 CP_1
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. e Parte_2 P.IVA_1
la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 P.IVA_2
del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della sommadi € 1.750,00, o Parte_1
di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 12.04.2021 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni corrispondenti alle spese per il ripristino delle strutture demolite;
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. ) al pagamento, in Parte_2 P.IVA_1
favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della somma di € Parte_1
1.836,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento dell'appartamento di proprietà dell'attore, ubicato al piano terzo del
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1
divenuto inagibile a partire dal 19.10.2020 e sino alla metà di aprile 2021 a motivo della perdurante presenza del cantiere condominiale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in
[...]
, ; Parte_2 CP_1
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) a risarcire al Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, il P.IVA_1 Parte_1
danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'abitazione ed alla salute, da quantificarsi in via equitativa, cagionato dalla perdurante presenza del cantiere condominiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate e della copertura del fabbricato dal 19.10.2020 e sino alla metà di aprile 2021, nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid–19, in mancanza di comunicazioni sulla programmazione dei lavori ed in mancanza di una regolare informativa circa le misure di sicurezza adottate;
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) al pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% P.IVA_1 Parte_1
pro indiviso, con decorrenza dal 12.04.2021, della somma mensile di € 85,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi per il mancato godimento del vano
pagina 8 di 35 di mq. 20,54 dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano terzo del Parte_1
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1 che affaccia su individuato al n. 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), dovuto Parte_2
alla demolizione del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti, ordinata dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al punto 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto 1 dell'assemblea del 16.06.2021, aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in
[...]
, , e successivamente non ripristinato. Parte_2 CP_1
(H) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per la violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., per l'impossibilità dell'oggetto e per il difetto assoluto di attribuzioni, la nullità e/o invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal
(Cod. Fisc. ), ai punti nn. 2 e 3 Parte_2 P.IVA_1 dell'assemblea del 09.12.2019; – accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, ed in specie per l'impossibilità dell'oggetto, per il difetto assoluto di attribuzioni, per
l'eccesso di potere e per la violazione dell'art. 1123, comma 1, c.c., la nullità e/o l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
(Cod. Fisc. ), ai punti nn. 1 e 4 dell'assemblea del 16.04.2021 relativamente P.IVA_1 all'approvazione del “bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi
Euro 4.637,85 e relativa ripartizione” ed all'approvazione del “bilancio preventivo per la gestione
01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione”, nonché al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.21 relativamente alla “conferma/ratifica le delibere assunte in data… 16/04/21 in tutto il loro contenuto”;
– per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della nomina (rinnovo) dello quale Controparte_2 amministratore del (Cod. Fisc. ) per Parte_2 P.IVA_1
l'esercizio 2019/20 (periodo: 01.10.2019–30.09.2020), disposta con la deliberazione di cui al punto n.
2 dell'assemblea del 09.12.2019; – sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità
e/o inefficacia del 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro
4.662,00 e la relativa ripartizione e rateizzazione', approvato dall'assemblea del 09.12.2019
(deliberazione di al punto n. 3);
– sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del 'bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro 4.637,85 e relativa ripartizione' e del 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro
pagina 9 di 35 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione', predisposti dallo datati Controparte_2
11.03.2021, ed approvati dall'assemblea del (Cod. Fisc. Parte_2 Parte_2
) in data 16.04.2021 (punti nn. 1 e 4) e in data 16.06.2021 (punto n. 1); P.IVA_1
– con espressa riserva di chiedere, anche in separata sede, la rettifica delle vigenti tabelle millesimali del (Cod. Fisc. ) laddove risultasse, in esito Parte_2 P.IVA_1 all'esibizione, che le stesse prevedono la ripartizione di spese in deroga ai criteri di legge ed, in specie, la ripartizione in parti uguali delle voci di spesa della categoria 'C – Parti Uguali' ('Spese Bancarie',
'Postali documentate' e 'Rimb. Tel. E Canc.') e delle voci ' e 'D. Fosse Biologiche' CP_10
contenute sia nel 'bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro
4.637,85 e relativa ripartizione' che nel 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione', predisposti dallo StudioBaragli
S.r.l., datati 11.03.21, ed approvati dall'assemblea del Parte_2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) in data 16.04.21 (punti nn. 1 e 4) e in data 16.06.21 (punto n. 1). Il tutto con P.IVA_1
vittoria di spese e compensi del giudizio e dei procedimenti di mediazione OCF n. 1489/21 e n.
1808/21, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge.”.
Convenuto Condominio: “nel merito, in via principale: Voglia accertare e dichiarare la decadenza del Sig. dall'impugnazione delle delibere del 9.12.19, 30.9.20, 16.10.20, 16.4.21, Parte_1
16.6.21;Voglia rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
in , in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non Controparte_1 CP_1
provate per tutti i motivi dedotti nel presente atto in parte narrativa e deducendi in corso di causa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e quantificare l'entità delle somme effettivamente dovute a parte attrice nei limiti delle domande svolte, delle previsioni di legge edi quanto effettivamente dovuto ed accertato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di parte attrice e delle altre parti convenute nella verificazione dei fatti per cui è causa, graduando le singole colpe sussistenti a carico delle altre parti ed accertare quindi la quota di responsabilità del e limitare la relativa condanna nei Controparte_11
limiti suddetti e della suddetta quota, con esclusione di alcun vincolo di solidarietà; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dei procedimenti di mediazione obbligatoria, oltre spese generali ed accessori di legge e con rimborso delle spese occorrende di ctu e ctp”.
Convenuto “- Nel merito, In tesi, respingere tutte le domande proposte dall'attore CP_2
contro lo In via subordinata , in caso di accoglimento della domanda di parte Controparte_2
attrice, stabilire le rispettive responsabilità pro quota dei convenuti e, comunque ed in ogni caso,
pagina 10 di 35 dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta Controparte_12
a garantire e/o manlevare o comunque rilevare indenne lo in persona del legale Controparte_2
rappresentante, da qualsivoglia pregiudizio gli derivasse dall'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa. - In ogni caso, con vittoria di spese vive e generali, spese tecniche e compensi sia di causa e per la fase di mediazione, oltre accessori di legge.”
Terzo chiamato in causa: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudice designato: in via preliminare: ritenere la nullità della domanda così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 163 comma II n. 3 e 4 c.p.c. e assegnare ex art. 164 comma V cpc alla parte attrice un termine entro il quale precisare i fatti dai quali sono derivati danni per comportamenti commissivi od omissivi del solo e indicare i danni stessi determinatisi alla parte attrice nella loro CP_2 sostanza e nella loro misura. In ogni caso, e in ipotesi, fin d'ora, si chiede respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di in tesi per nullità dell'atto di citazione Controparte_2
per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi perché infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di da ritenersi nell'esatto ambito della garanzia Controparte_2 CP_3
assicurata dalla Polizza Professionista Reale 2017, mod. 5233 del 11/2019 n. 2021/03/2442647. in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertate responsabilità risarcitoria e danni determinati da in persona del legale rappresentante pro tempore, si chiede Controparte_2
determinare la manleva della propria Assicuratrice nell'ambito della garanzia offerta dalla polizza, avuto riguardo all'ambito di operatività e alle esclusioni, nei limiti della quota di responsabilità personale e professionale di e delle voci ed importi rigorosamente provati in punto Controparte_2
di nesso causale e di quantum, con scomputo della franchigia fissa di €1.500,00: In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art.132 n° 4 c.p.c. con la legge
69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Si danno per conosciuti tra le parti anche gli atti di causa ai quali si rimanda integralmente.
pagina 11 di 35 In estrema sintesi, stante la lunghezza dell'atto di citazione (136 pagine), si evidenzia che il sig.
, quale comproprietario al 50% di un'unità abitativa facente parte di un fabbricato sito Parte_1 in alla , ha convenuto il Condominio detto ed il dott. nella sua CP_1 Parte_2 CP_2
qualità di amministratore dello stesso: sia (lettere B e H) per impugnare le deliberazioni assembleari del 30.09.2020 (punto 1), del
16.10.2020, del 16.04.2021 (punti n. 1, 2 e 4), del 16.06.2021 (punto 1), del 09.12.2019 (punti 2 e 3) lamentando di non aver mai ricevuto, al contrario del fratello, le convocazioni all'assemblea condominiale, e chiedendo di dichiarare la nullità/invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', la nullità/invalidità/inefficacia del bilancio preventivo 2019/2020; la nullità/invalidità/inefficacia del bilancio consuntivo 2019/2020 e del bilancio preventivo 2020/2021, la nullità della nomina (rinnovo) dello quale amministratore del Condominio per Controparte_2
l'esercizio 2019/2020; sia (lettere A,C,D,F,G) per formulare plurime domande risarcitorie per i danni subiti per: l'omessa esecuzione delle deliberazioni assembleari del 9.12.2019 e del 02.09.2020; per la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla L.R. Toscana 10.11.2014 n. 65, per la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021; per non aver potuto beneficiare delle opzioni per la cessione del credito e per il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a) e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
17.07.2020 n. 77; per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza del proprio appartamento che affaccia sulla corte interna nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni detti;
per il danneggiamento (demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti nella stanza del proprio appartamento per come ordinato dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 e dall'amministratore p.t., Controparte_2
sia (lettera E) per accertare: il valore delle opere realizzate dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del Condominio, l'effettivo costo complessivo sostenuto dai condòmini per le opere de quibus, tenuto conto degli eventuali crediti d'imposta maturati da ciascuno grazie all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16–bis, D.P.R.
22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. 04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma pagina 12 di 35 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, fruita dal Condominio;
accertare e dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base Pt_1
millesimale (132 millesimi), a titolo di contributo alle spese sostenute per l''Esercizio straordinario
“Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al 'Rendiconto Lavori
Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni'; accertare e dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del su base Parte_2 Pt_1
millesimale, a titolo di contributo alle spese per gli interventi deliberati dall'assemblea in data
30.09.2020 e in data 16.10.20 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021, detratti in ogni caso gli importi a suo carico necessari a regolarizzare integralmente gli interventi sotto il profilo edilizio-urbanistico.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato tutto quanto Controparte_11
dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, assumendo: la correttezza delle delibere del aventi ad oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria Parte_2 all'interno della proprietà la corretta esecuzione dei lavori deliberati;
che la demolizione del Pt_1
controsoffitto della stanza lato fosse avvenuta su accordo con i proprietari;
l'esclusione di Parte_2 responsabilità del per l'unica opera non eseguita (cartongesso del soffitto lato Serragli) per Parte_2 fatto e colpa dei sig.ri l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate. Pt_1
Si è costituito in giudizio lo chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla Controparte_2
chiamata in causa della per essere da questa manlevato in ipotesi di condanna, ha CP_3
contestato in fatto ed in diritto le prospettazioni attoree evidenziando plurime contraddizioni nella ricostruzione fattuale e nelle richieste formulate, ha istato per il rigetto delle domande tutte.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa questa, nel costituirsi, ha eccepito la nullità della domanda attorea così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento, respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di anche perché Controparte_2
infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di Controparte_2
e, comunque, determinare la manleva della propria Assicuratrice nell'ambito della CP_3
garanzia offerta dalla polizza in essere.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, rigettata la richiesta sospensiva delle delibere impugnate, la causa è stata istruita solo con ammissione della documentazione prodotta dalle parti.
La causa viene decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
pagina 13 di 35 ***** **** *****
Le domande attoree per sistemacità e logicità verranno esaminati secondo la scansione fornita dallo scrivente giudice in fatto.
- Impugnativa delibere assembleari: punti (B) e (H) -
Il sig. ha inteso impugnare le deliberazioni assunte dall'assemblea del convenuto Pt_1 Parte_2 ai punti nn. 2 e 3 dell'assemblea del 09.12.2019, del 30.09.2020 (punto 1), del 16.10.2020, del
16.04.2021 (punti n. 1, 2 e 4), del 16.06.2021 (punto 1) invocandone l'annullabilità e/o la nullità sotto molteplici profili.
Sulla scorta delle innumerevoli, prolisse e confuse deduzioni attoree effettuate in atti, occorre procedere in limine alla qualificazione del profilo dei vizi dedotti in atti individuando gli elementi che valgono a ricondurre le censure avanzate, nello schema giuridico della nullità o dell'annullabilità di una delibera condominiale.
L'art. 1137 c.c. configura l'impugnazione delle delibere condominiali come azione di annullamento.
Con tale disposizione il legislatore del 2012 ha elevato la categoria dell'annullabilità a “regola generale” dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.
Tale impostazione trova la propria giustificazione nella necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa qual è il condominio degli edifici.
Se la regola fosse quella della nullità, ciò esporrebbe in perpetuo le delibere a tale azione, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse, con evidenti ripercussioni sulla stabilità e certezza dei rapporti giuridici.
In ossequio a tale impostazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia
4806/2005, hanno ritenuto che devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono qualificarsi annullabili, invece, le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
pagina 14 di 35 Con la sentenza 9839 del 13 aprile 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno distinto ancora più nettamente le delibere nulle e annullabili di quanto previsto dalla sopra citata sentenza, individuando la nullità: nella “Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
nella
“Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico” da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea
(come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); nella “Illiceità” in quanto contrarie a norme imperative (individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att.
c.c.), all'ordine pubblico (ad es., una deliberazione che introducesse discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose comuni) o al buon costume (inteso come il complesso delle regole che costituiscono la morale della collettività sociale in un dato ambiente e in un determinato tempo).
Al di fuori di tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato, che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 codice civile, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali.
Ciò chiarito va rilevato che il sig. in punto di invalidità delle deliberazioni assunte Parte_1
dal in data 30.09.2020, 16.10.2020 e 16.04.2021, ha dedotto: la loro annullabilità per non Parte_2
aver mai ricevuto la regolare convocazione a nessuna delle predette assemblee;
la loro nullità per carenza ed impossibilità dell'oggetto stante la mancata individuazione dei lavori sulle parti condominiali oggetto di deliberazione e delle imprese incaricate di eseguirli nonché di qualsiasi indicazione univoca (ditta, data, oggetto, importi) del preventivo approvato;
la loro nullità per l'assenza di comunicazione ai condomini del capitolato, del computo metrico, del costo dei lavori e dei preventivi delle ditte;
la mancata allegazione al 'Consuntivo lavori straordinari 2020', approvato dall'assemblea il 16.04.2021 e 'confermato/ratificato' il 16.06.2021, del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa della gestione.
Il sig. ha poi invocato: Parte_1
- l'illegittimità dell'assemblea condominiale del 16.04.2021 per essere questa stata svolta in via telematica in assenza del consenso del sig. da parte dell'amministratore alla Parte_1
celebrazione in tale forma e per non essere stata rispettata la formalità di invio del relativo verbale per come prevista dall'art. 66, c. 6, disp. att. c.c.;
- l'invalidità del rendiconto dell'esercizio ordinario 2019/2020 (01.10.2019 – 30.09.2020), approvato dall'assemblea del 16.04.2021 in quanto affetto da 'numerose incongruenze contabili' (per non essere state rendicontate uscite per complessivi € 1.437,62 e, quindi, non oggetto di specifica pagina 15 di 35 approvazione da parte dei condòmini in tale sede;
per esservi valori e disposizioni discordanti quanto al premio annuo netto della polizza sottoscritta il 28.01.2020 con la compagnia
[...]
per essere privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota CP_13
sintetica esplicativa);
- l'annullabilità della delibera del 16.06.2021 per mancanza: di una idonea informativa ai condòmini nella convocazione;
di un previo consulto tecnico sulla correttezza dell'iter seguito sotto il profilo urbanistico-edilizio e del regime abilitativo degli interventi posti in essere;
di una idonea informativa ai condòmini circa l'agevolazione fiscale ex art. 16–bis, D.P.R. n. 917/1986, nonostante l'apposita richiesta inviata dallo scrivente legale per conto del Signor Parte_1
con pec del 15.06.2021, riscontrata dall'amministratore con la dichiarazione: “Non esiste né è prevista alcuna pratica ai sensi dell'Art. 16-bis del Tuir.”;
- l'annullabilità della delibera del 16.06.2021 in quanto la data della prima convocazione era vietata dalla legge poiché prevista a soli 10 minuti dal coprifuoco istituito per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid–19 e la data della seconda convocazione veniva prevista con modalità di partecipazione solo telematiche, senza possibilità di partecipazione fisica, nonostante la ferma opposizione dei Signori Pt_1
In realtà per quanto sopra esposto, i motivi sottesi dalla difesa le invocate cause di invalidità Pt_1
delle citate delibere assembleari impugnate attengono sicuramente a profili di annullabilità delle medesime.
Il sig. ha invocato l'invalidità della delibera del 16.04.2021 per essere stati derogati i Parte_1 criteri di ripartizione di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. con riferimento alle voci 'Spese Bancarie',
'Postali documentate' e 'Rimb. Tel. e Canc.', in quanto comprese nella categoria di spese 'C – Parti
Uguali' così come per le voci 'B. Luce scale' e 'D. Fosse Biologiche', che, nella scheda 'Bilancio consuntivo ripartito per anagrafica', vengono ripartite in parti uguali e non su base millesimale.
Anche tale ultimo vizio rappresenta un mero profilo di annullabilità della delibera condominiale (in particolare cfr. “…non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, nè è contraria a norme imperative;
pertanto, tale Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine
(trenta giorni) previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2.” Cass. Sezioni Unite n. 9839 del 13 aprile 2021).
pagina 16 di 35 Trattandosi di profili di annullamento delle delibere impugnate per come sopra delineati, si evidenzia che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, a mente del D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni nella
L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ivi comprese quelle condominiali;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2 cc, interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
In caso di impugnativa di delibera condominiale pertanto, la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce la decadenza.
Ciò significa che l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 cc (Cass.
SSUU 17781/13).
Nel caso in esame, la difesa dei convenuti ha eccepito tempestivamente la decadenza ex art 1137 c.c. della domanda di annullamento delle delibere del 30.9.20, 16.10.20, 16.4.21, 16.6.21, in quanto in esito al deposito delle istanze di mediazione, regolarmente e tempestivamente comunicate, il relativo procedimento veniva a concludersi in data 23.07.2021 mentre l'atto di citazione è stato notificato solo il 30.09.2021.
Tale eccezione deve ritenersi fondata.
La difesa difatti, ha dato atto di aver presentato in data 21 maggio 2021 domanda di Pt_1
mediazione, procedura nn. 1489/21, impugnando le deliberazioni assunte durante le assemblee del pagina 17 di 35 30.09.2020, 16.10.2020 e 16.04.2021 nonché in data 28.06.2021 una seconda domanda di mediazione,
n.ro 1808/21, con riferimento la delibera del 16.6.21.
Ebbene, deve evidenziarsi che risulta incontestato (oltre che documentalmente provato) che tali procedimenti sono stati congiuntamente trattati e per gli stessi è stato redatto un unico verbale di mancato accordo in data 19 luglio 2021. Tale verbale risulta poi essere stato regolarmente firmato da tutte le parti aderenti (anche dal legale di parte attrice e personalmente dal sig. in data Parte_1
21 luglio 2021 ) e, per quel che interessa, dal mediatore digitalmente in data 23 luglio 2021 (vedi doc
57 parte attrice).
Pertanto, in considerazione che il termine di decadenza di trenta giorni ha cominciato a decorrere dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativa presso l'organismo di mediazione che deve farsi corrispondere con il 23 luglio 2021 (dies a quo non computabile), parte attrice avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione entro il 22 settembre 2021 (scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale).
Nella fattispecie in esame l'atto di citazione è stato notificato in data 30 settembre 2021 e, pertanto, parte attrice è intercorsa nell'eccepita decadenza.
Con riferimento a tale profilo si evidenzia che prive di pregio le asserzioni di parte attrice contenute alle pagg. 11 e 12 della prima memoria istruttoria per le quali “le bozze prive di sottoscrizioni dei verbali delle assemblee celebrate in data 30.09.2020, 16.10.20 e 16.04.2021, consegnate all'esponente dall'amministratore, non potevano rivestire alcuna autenticità mancando la necessaria certezza in ordine al contenuto effettivo delle deliberazioni assunte dal ” da cui discenderebbe “…che Parte_2 il termine di cui all'art. 1137, c.c., è iniziato a decorrere solamente in seguito alla costituzione del
stesso nel presente giudizio, con piena salvezza del diritto dell'esponente a censurare Parte_2 anche i profili di annullabilità delle deliberazioni impugnate.”.
Tale allegazione, ove vagliata, comporterebbe l'introduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda di annullamento e/o nullità delle delibere impugnate mai esposte nell'atto di citazione.
Di qui la sua inammissibilità.
Si evidenzia ancora che il sig. ha impugnato i punti 2 (conferma e revoca Parte_1 dell'Amministratore) e 3 (esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019-2020) della delibera dell'assemblea del 09.12.2019 lamentando di non aver ricevuto la relativa convocazione e di non aver mai delegato il fratello , comproprietario al 50% dell'immobile, a partecipare alle assemblee CP_14
condominiali e ad esprimere il voto anche per suo conto.
pagina 18 di 35 Al riguardo, pur condividendosi l'assunto (vedi Cass. Civ. Sent. n°19435/2021 conf Cass. Sez. 2,
26/07/2013, n. 18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 30/10/2007, n. 22891; Cass. Sez.
2, 09/01/2006, n. 75), deve ritenersi la sua inconferenza ai fini della declaratoria di invalidità della delibera.
La difesa del convenuto difatti, ha sollevato tempestiva eccezione di decadenza CP_2
dall'impugnazione della detta delibera del 9.12.19 in cui è incorso l'attore ai sensi dell'art 1137 c.c..
Sul punto la difesa onerata dal dimostrare l'infondatezza dell'eccezione, nulla ha Pt_1
specificatamente contestato nella prima memoria istruttoria: a mente dell'art. 115 cpc tale decadenza deve ritenersi dimostrata.
In ogni caso non appare neanche provato dalla difesa il rispetto dei termini di 30 giorni di cui Pt_1 all'art. 1137 cc.
Si legge nell'atto di citazione che solo in data 16.07.2021 il sig. prendeva visione, per Parte_1
la prima volta, di alcuni documenti privi di sottoscrizione, che, stando a quanto riportato nelle intestazioni, parevano essere copie dei verbali delle assemblee condominiali celebrate dal 2016 al 2019.
Tale asserzione deve ritenersi di valore confessorio quanto alla piena conoscenza da parte del Pt_1
del verbale della delibera del 9.12.19.
Ebbene in assenza di prova nel presente giudizio dell'introduzione da parte del di un Pt_1
procedimento di mediazione avente ad oggetto la delibera del 9.12.19 interruttivo del termine dei 30 giorni, deve ritenersi maturata la decadenza.
Tale assenza di prova ha anche ripercussioni sulla richiesta nullità di nomina (conferma) dell'amministratore nella stessa assemblea deliberata (punto 2) dal momento che non è possibile verificare il rispetto da parte dell'attore delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
L'attore ha ancora eccepito la nullità della delibera del 16.10.20 per aver l'assemblea deliberato a maggioranza opere su proprietà esclusive e cioè la demolizione del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento dei Signori che affaccia su nonché la nullità della delibera Pt_1 Parte_2
assembleare del 16.06.2021 (punto 1) avente ad oggetto l'approvazione/ratifica dei verbali delle assemblee del 30/09/20, 16/10/20 e 16/04/21 e delle delibere in essi contenute asseritamente viziata per eccesso di potere e carenza dell'oggetto.
Quanto alla delibera del 16 ottobre 2020 si legge nel verbale “All'unanimità dei presenti viene deliberato di procedere con la demolizione del cannicciato appena la ditta sarà disponibile: i sig.ri dovranno preventivamente liberare la stanza lato fino al termine dei lavori di Pt_1 Controparte_11
sistemazione del tetto, come già concordato.”
pagina 19 di 35 Ebbene risulta documentato che la 'demolizione del cannicciato' era stata già deliberata nell'assemblea del 2 settembre 2020 (punto 4) che non è stato oggetto di impugnativa da parte del Pt_1
e precisamente:
Pertanto non si ravvisa alcun “difetto assoluto di attribuzioni” dell'assemblea del Parte_2
convenuto.
Con riferimento alla carenza dell'oggetto della delibera del 16.06.2021, invocato dalla difesa attorea, questo atterrebbe alla mancata indicazione dei lavori eseguiti e del reale costo per questi sostenuto che, per quanto sopra esposto, rappresenta un motivo di annullabilità per il quale l'attore è incorso in decadenza.
Con riferimento all'eccesso di potere si evidenzia come all'assemblea del 16.06.2021
abbia “confermato” esprimendo cioè un nuovo consenso in merito agli argomenti trattati nelle delibere ivi precisamente individuate non costituendo quindi una sanatoria delle precedenti – non assunta nel pagina 20 di 35 rispetto delle formalità richieste per le delibere assembleari – piuttosto rappresentando un nuovo decisum che richiama per relationem le risultanze delle precedenti riunioni.
La delibera poi non si presenta nulla atteso che, ai fini dell'assolvimento degli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e della realizzazione del diritto di informazione dei condomini, è sufficiente che l'avviso di convocazione indichi la materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore.
Inammissibili sono, poi, le allegazioni per la prima volta formulata dalla difesa nella comparsa Pt_1
conclusionale al fine di invocare la nullità delle delibere assunte dall'assemblea del Parte_2
durante le riunioni del 30.09.2020 e del 16.10.2020, successivamente ratificate alle
[...]
assemblee del 16.04.2021 e 16.06.2021, con le quali veniva approvata l'esecuzione dei 'Lavori straordinari 2020' e, successivamente, il relativo rendiconto, stante: la “…mancata previa o, perlomeno contestuale, costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma
1, n. 4, c.c., di importo pari all'ammontare dei lavori” (vedi pagg. 33 e 34 comparsa conclusionale); la “…contrarietà a norma imperativa del contratto di appalto intercorso con le ditte incaricate dal ON ( a motivo del mancato previo deposito della segnalazione Per_1 Per_2 Per_3 certificata di inizio attività” (vedi pagg. 36 e 37 comparsa conclusionale); la “nullità anche di tale delibera (ndr. 30.09.2020) per aver inciso su parti private della proprietà
(vedi pag. 40 comparsa conclusionale). Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra delibera, e perciò non necessariamente comuni a tutte.
Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria "causa petendi", che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell'assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio (così Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4686; arg. anche da Cass. Sez. 2, 18/02/1999, n. 1378; Cass.
Sez. 2, 20/08/1986, n. 5101). Invero, la "causa petendi", intesa come elemento di identificazione della domanda sulla quale si radica il contraddittorio, non è costituita esclusivamente dall'allegazione degli elementi del fatto sui quali si fonda la pretesa, ma include necessariamente le ragioni di diritto che giustificano le richieste formulate in giudizio, e questo principio vale anche nelle azioni volte alla
pagina 21 di 35 dichiarazione di invalidità delle deliberazioni degli organi collegiali, nelle quali comunque non è consentita la relativa declaratoria per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie diverso da quello indicato dalla parte”; ne deriva che “la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consenta al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell'ordine del giorno, né l'annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall'attore con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata” (Cass., ord. n. 16675 del 2018).
Decisamente inammissibili poi le conclusioni rassegnate per la prima volta dalla difesa nella Pt_1 comparsa conclusionale del seguente tenore: “– accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al (Cod. Fisc. ) e la Parte_2 P.IVA_1
conseguente tardività della costituzione in giudizio;
– accertare e dichiarare la tardività ed irritualità dei molteplici fatti dedotti dai convenuti, (Cod. Fisc. Parte_2
) e (Cod. Fisc. ), con le memorie ex art. 183, comma 6, P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
n. 2), c.p.c., successivamente allo spirare delle preclusioni cd. assertive;
– accertare e dichiarare la tardività del deposito dei documenti nn. 38), 39), 42a), 42b), 43), 44), 45), 52), 53), 54), 55), richiamati dal (Cod. Fisc. nella seconda memoria Parte_2 P.IVA_1
istruttoria ex art. 183 c.p.c., del 07.07.2022, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza e la carenza di prova in ordine a tutte le circostanze, argomentazioni, difese, eccezioni e deduzioni svolte dal stesso e fondate sui predetti documenti nn. 38), 39), 42a), 42b), 43), 44), 45), 52), 53), Parte_2
54), 55), tardivamente depositati;
– in subordine, disporre la rimessione in termini in capo al Signor per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 3), c.p.c., onde Parte_1
garantire il rispetto del contraddittorio e permettere all'attore di indicare prove contrarie e contestare la documentazione depositata dal convenuto solo in data 30.08.2022, ovvero successivamente allo scadere del termine per il deposito della terza memoria istruttoria;
” (vedi pagg. 42 e 43 comparsa conclusionale).
Si evidenzia quanto al difetto di rappresentanza che tale eccezione, formulata in prima udienza dalla difesa non è stata coltivata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, VI comma cpc, ove Pt_1
non sono state integrate sul punto le conclusioni rassegnate in atto di citazione.
Si rammenta che il mutamento in corso di causa dei motivi di impugnazione della deliberazione condominiale costituisce domanda nuova, in quanto mutamento della causa petendi come tale pagina 22 di 35 inammissibile (cfr. Cass. n. 10737/01; Cass. n. 1378/99; Cass. n. 5101/86; Cass. n. 3406/78), onde tali motivi di impugnazione sono inammissibili.
Pertanto tutte le integrazioni della domanda per come formulate dalla difesa nella comparsa Pt_1
conclusionale, e sopra esplicitate, comportano un'estensione illegittima del thema decidendum come tale inammissibile.
Quanto all'eccepita tardività della documentazione depositata dalla difesa del nella Parte_2
seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. si evidenzia che da un controllo su Consolle del magistrato i documenti ivi indicati sono stati tutti tempestivamente depositati in data 07.07.2022 in quanto il termine ultimo era l'8.07.2022.
Per i motivi tutti esposti non trova accoglimento l'impugnativa delle delibere assembleari in parola.
- Risarcimento danni -
(A)
Il sig. ha lamentato di aver subito nel proprio appartamento danni da infiltrazioni di Parte_1
acqua piovana dal tetto del condominio e che, nonostante l'assemblea del condominio avesse deliberato l'esecuzione di interventi per la loro eliminazione dall'assemblea in data 09.12.2019 (deliberazione punto n. 4) e poi riconfermati in data 02.09.2020, tali opere non sarebbero state realizzate e/o realizzate non a regola d'arte. Per tale motivo ha chiesto il risarcimento per la mancata esecuzione e/o errata esecuzione, quantificato nella somma di € 2.178,58, pari al 50% del valore delle opere deliberate dal
. Parte_2
La domanda (seppur contraddittoria nelle sue conclusioni) trova parziale accoglimento.
La difesa in atto di citazione effettua una articolata (seppur poco lineare) ricostruzione dei Pt_1
motivi per i quali formula la detta domanda risarcitoria riconducibile, a suo dire, alla mancata attuazione delle dette delibere assembleari con le quali era stata prevista l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nell'appartamento di sua proprietà (ripristino intonaci, stuccatura, tinteggiatura, rifacimento
contro
-soffitti).
Il sig. lamenta quindi la mancata esecuzione e/o l'esecuzione non a regola d'arte dei detti Pt_1
lavori ed imputa la responsabilità: al Condominio che, in data 09.12.2019 e 02.09.2020, si era assunto il preciso obbligo di realizzarli a proprie spese (vedi pag. 42); all'amministratore per non aver dato esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea di cui è onerato ai sensi dell'art. 1130, comma 1, c.c. (vedi pag. 42); all'amministratore perché, in assenza del D.L., era responsabile della vigilanza e della supervisione delle opere ed avrebbe dovuto riscontrarne i vizi all'impresa esecutrice (vedi pag. 43 e 44).
pagina 23 di 35 Sulla scorta di tali rilievi individua in capo allo una responsabilità a titolo contrattuale CP_2
nei confronti del Condominio ex art. 1218 e 1710 cod. civ per mancata esecuzione del contratto di mandato con il condominio, e quindi anche nei confronti del sig. e/o a titolo Parte_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (vedi pag. 44); mentre una responsabilità contrattuale solidale del che, avendo approvato l'operato dell'amministratore in seno all'assemblea del 16.04.2021, Parte_2
si sarebbe sottratto all'esecuzione di una deliberazione valida ed efficace con la quale erano stati presi obblighi nei confronti della proprietà (vedi pag. 45). Pt_1
Tanto premesso, occorre in via preliminare evidenziare che i lavori deliberati dall'assemblea in data
9.12.2019 e 30.09.2019 attenevano, come evidenziato dallo stesso al ripristino intonaci, Pt_1
stuccatura, tinteggiatura, rifacimento
contro
-soffitti del proprio appartamento.
E lo stesso a riconoscere in comparsa di costituzione e risposta “In questo senso la natura Parte_2
“contrattuale” dei rapporti data dal totale accoglimento condominiale delle istanze è Pt_1
pienamente confermata e rispettata.”, quindi di un accordo preso direttamente dal consesso assembleare con uno dei condomini.
Risulta sufficientemente documentato che l'obbligazione di eseguire i lavori nella proprietà per Pt_1
risolvere i problemi infiltrativi è stata assunta dall'assemblea del in data 09.12.2019 (doc. Parte_2
7 allor quando si statuiva Parte_2
nella bozza allegata i lavori venivano così individuati
In data 02.09.2020 (doc. 8 l'Assemblea riconfermava la volontà del di Parte_2 Parte_2
eseguire i lavori già deliberati in data 9.12.19, oltre alla sistemazione della grondaia e al rifacimento dell'intonaco della facciata lato corte interna (cfr “
1- I condomini si dichiarano disposti ad addebitare
pagina 24 di 35 al condominio il costo per l'affitto di un appartamento in cui potranno andare i sig.ri durante i Pt_1
lavori, al costo massimo di Euro 750,00 per un mese. I condomini riconfermano altresì la propria volontà di eseguire i lavori come già deliberato il 9 Dicembre 2019. L'assemblea offre ai Sig.ri
in alternativa, la cifra di Euro 750,00 nel caso preferiscano trovare altra sistemazione, o Pt_1
restare in casa durante i lavori. Con queste premesse, viene concordato quanto segue: verranno montati quanto prima i ponteggi nella corte interna;
quando l'impresa inizierà ad eseguire i lavori nella corte e sul tetto, verrà fatto un sopralluogo congiunto nell'appartamento dei sig.ri e Pt_1
verrà stabilita la data di inizio lavori e ipotizzata la data del termine degli stessi. Dalla data di inizio lavori i sig.ri lasceranno le chiavi dell'appartamento all'impresa e decideranno se spostarsi o Pt_1
se accettare in alternativa la somma di Euro 750,00. I lavori saranno quelli già deliberati a cui vanno aggiunti quelli da eseguire nella corte (sistemazione della gronda e dell'intonaco). Per il pagamento di questi lavori l'assemblea incarica l'amministratore di chiedere il versamento di alcune rate straordinarie, le cui scadenze verranno stabilite dall'amministratore secondo i tempi di pagamento che verranno concordati con l'impresa.”).
Per tale motivo deve riconoscersi un'obbligazione pattizia in capo al Parte_2
La difesa in atto di citazione afferma che “…nell'appartamento dell'attore, venivano realizzati Pt_1
interventi approssimativi ed in evidente spregio alle basilari regole dell'arte, come più volte segnalato anche dall'Avv. Salimbeni (ndr. cioè il precedente avvocato difensore del ”: tale dichiarazione Pt_1
assume rilievo confessorio se incrociata con quanto risulta dalla perizia di parte prodotta laddove si legge “…Da una prima indagine visiva si può constatare che alcuni lavori, seppur sembrano aver risolto i problemi delle infiltrazioni attraverso l'installazione di manto impermeabilizzante, non siano stati eseguiti “a regola d'arte”. E' stato lasciato un vuoto sulla muratura tra la stanza lato
[...] ed il vano scala in corrispondenza dell'attaccatura tra parete e copertura;
- Non è stata Pt_2
integrata la muratura a mattoni sodi sul muro di confine con il condominio adiacente ed è stato tamponato il foro con il resto di un sacchetto di materiale usato;
- Non è stato ripristinato uno scasso sulla muratura fatto per l'installazione di un travetto inerente la falda prospiciente la chiostrina;
- I travetti interposti tra le travi principali non seguono la stessa direzione e sono stati posati in maniera storta;
- La stuccatura dello scempiato in laterizio pieno (pianelle) lascia a desiderare e non è stata rifinita;
- La tinteggiatura di pareti e soffitti interni è avvenuta in maniera a dir poco approssimativa senza alcuna lavorazione di preparazione e soprattutto senza il ripristino degli intonaci sulle porzioni ammalorate ed in fase di distacco a causa di rigonfiamenti e bollature dovuti senza dubbio anche alle infiltrazioni di acqua da oltre 4 anni;
E' stato mal eseguito il ripristino di porzione del controsoffitto in incannicciato sulla stanza tergale prospiciente la corte, rattoppo approssimativo rimasto al grezzo. Al
pagina 25 di 35 di là dei lavori sopra descritti che non sono stati eseguiti “a regola d'arte”, si evidenzia anche opere nemmeno realizzate quali la ricostruzione del controsoffitto nella stanza lato ” (vedi Controparte_11
doc. 59 attoreo).
Ciò consente di ritenere che l'unico lavoro non realizzato nell'appartamento attoreo è stata la
“…ricostruzione del controsoffitto nella stanza lato ”. Controparte_11
Seppur è documentale che la mancata esecuzione dell'intervento è dipesa dalla indisponibilità della proprietà a far accedere le maestranze nel proprio appartamento - per far completare i lavori Pt_1
resisi necessari sulla proprietà privata a seguito di rimozione rifacimento delle falde del tetto condominiali poste a copertura della stanza dell'appartamento attoreo che affaccia sulla corte interna del condominio - ciò deve essere valutato solo ai fini della domanda risarcitoria di cui si dirà infra al punto (G).
I lavori di cui alle delibere del 9.12.2019 e del 30.09.2020, pertanto, devono ritenersi solo parzialmente eseguiti con diritto dell'attore ad ottenere, pro quota, l'importo necessario al ripristino del controsoffitto nella stanza lato stante il parziale inadempimento contrattuale del Controparte_11
. Parte_2
Si ritiene di poter valutare in via equitativa tale importo in € 1.000,00 oltre IVA quale quota al 50% spettante al comproprietario Parte_1
Ai fini della detta quantificazione si fa riferimento a quanto discusso (e approvato) all'assemblea condominiale tenutesi in data 20 aprile 2022 e 13.06.22 (vedi doc.ti 44 e 45 ) laddove Parte_2
viene ribadita la volontà di realizzare il controsoffitto nella stanza lato (mai negata dal Controparte_11
accettando che il lavoro fosse eseguito dalla TA OL RD di fiducia del sig. Parte_2
per il costo complessivo indicato nel preventivo di Euro 1.950,00 oltre Iva. Pt_1
Sul detto importo devono riconoscersi gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Il Condominio, tuttavia, non ha assunto mai alcun obbligo a risarcire i danni già cagionati e/o qualsiasi danno che dovesse essere causato in fase esecutiva dall'impresa.
Per tale motivo, agendo sulla base delle dette delibere assembleari non può l'attore invocare l'inadempimento 'contrattuale' del per la cattiva esecuzione dei lavori dal momento che Parte_2
non sussiste agli atti di causa la prova della loro derivazione causale ad un non meglio specificato comportamento del Parte_2
Infatti, il tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori non ha consentito l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio che sarebbe sicuramente risultata esplorativa;
anche la perizia depositata dall'attore, pur nella sua valenza di atto di provenienza dalla parte, risulta datata 30 luglio 2021 e,
pagina 26 di 35 quindi, molti mesi dopo la fine dei lavori, di talché non sussiste certezza che quanto ivi riscontrato sia effettivamente derivato dal lavoro commissionato dal Parte_2
Per quanto detto deve escludersi qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministratore CP_2
[...]
(C)
Il sig. ha chiesto accertarsi la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 2051, c.c., Pt_1
e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, dell'art. 2043, c.c. stante la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla L.R. Toscana
10.11.2014 n. 65 e la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in cui il e Parte_2
l'Amministratore sarebbero incorsi durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni'.
Il sig. ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti a sanare, con spese integralmente a proprio Pt_1
carico, ex post tutti gli adempimenti amministrativi che si sarebbero resi necessari per realizzare le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del proprio appartamento, che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su con ogni adempimento annesso, connesso, Parte_2
strumentale e/o accessorio, nonché (per l'effetto): il risarcimento dei danni corrispondenti alla quota parte delle spese necessarie a sanare l'illecito edilizio che gravano sullo stesso in base alla ripartizione millesimale;
il pagamento in suo favore della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei predetti obblighi di fare, funzionali a sanare l'illecito edilizio;
il risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa, cagionato al valore commerciale del proprio appartamento a causa della realizzazione dell'illecito edilizio de quo.
La domanda è inammissibile stante il difetto d'interesse ad agire che, com'è noto, rappresenta necessario requisito per spiegare un'azione processuale.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. prescrive la necessità che l'attore abbia un interesse concreto ed attuale alla pronuncia giurisdizionale. “L'interesse ad agire deve infatti apprezzarsi e valutarsi in ragione dell'utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (Trib. Cosenza, sez. I, sent. n. 1157/2020). Inoltre, deve considerarsi che il pagina 27 di 35 requisito posto dall'art. 100 c.p.c. risponde altresì all'esigenza “di un uso responsabile del processo ed
è manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante” (Trib. Milano, sez. XV, sent. n. 6005/2020).
Nel caso di specie non vi è prova né di procedimenti né di provvedimenti né di sanzioni comminate dalle competenti attività amministrative stante il mancato deposito dell'asserita SCIA e/o sulla base della ritenuta violazione della normativa di sicurezza.
E' pacifico che la rilevanza giuridica del titolo edilizio autorizzativo, nonché della normativa inerente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la P.A. e il cittadino, senza estendersi ai rapporti tra privati, che sono regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi nei limiti in cui queste integrano le norme codicistiche (v. ex multis Cass. 28/05/2007 n. 12405; Cass.
20/10/2021 n. 29166).
Parte attrice, peraltro, non ha individuato né fornito idonea prova, connotata da criteri oggettivi e univoci, che da tali asserite violazioni ne sia determinato un danno patrimoniale attuale e concreto meritevole di risarcimento.
Ciò posto, ritenendosi assorbente la carenza di interesse ad agire non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(D)
Il sig. ha formulato domanda volta ad accertare la responsabilità della società Pt_1 Controparte_2
in qualità di amministratore p.t. del convenuto per non aver potuto beneficiare delle
[...] Parte_2
opzioni per la cessione del credito e per il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a)
e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, relativamente all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio fruita dal Condominio per interventi edilizi de quibus effettuati sulle parti comuni.
La domanda non è fondata.
L'ampia documentazione versata in atti dimostra il mancato pagamento da parte della proprietà Pt_1
delle spese condominiali da vari anni nonché del mancato pagamento della propria quota rispetto ai lavori per cui è causa eseguiti sulle parti condominiali.
Ciò determina che il che non ha provveduto ai pagamenti, contestando la sussistenza del Parte_2
proprio obbligo di contribuzione, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria poiché è
l'inadempimento dell'interessato la causa primaria che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il costo dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
pagina 28 di 35 (E) In via subordinata rispetto alle domande di cui alla lettera (B)
Il sig. ha chiesto di accertare a mezzo di Ctu l'effettivo valore delle opere realizzate dal mese Pt_1
di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del Parte_2
, l'effettivo costo complessivo sostenuto dai condòmini per le opere de quibus nonché la
[...]
somma a carico del condomino su base millesimale (132 millesimi) asserendo la non corretta Pt_1
esecuzione di alcuni di essi (che ne comporterebbe un minor valore) e l'addebito al di Parte_2
interventi in realtà eseguiti all'interno delle proprietà esclusive degli altri condomini.
La domanda non trova accoglimento in quanto del tutto sfornita di prova alla luce della documentazione versata in atti dal né la perizia di parte depositata, e che quantifica Parte_2
diversamente le opere effettuate dal sulle parti comuni, può essere valorizzata in presenza Parte_2
di fatture attestanti i lavori su parti condominiali (vedi doc. 23 . Parte_2
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(F)
Il sig. ha chiesto di accertare la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2051, c.c., e/o per Pt_1
culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento di sua proprietà che affaccia sulla corte interna del condominio.
La domanda non è fondata.
In via preliminare deve rilevarsi nell'appalto di opere condominiali occorre distinguere i lavori che vengono eseguiti su parti comuni da quelli che invece incidono su parti private. Rispetto a questi ultimi il ha azione diretta nei soli confronti dell'appaltatore e della direzione lavori, ove lamenti la Parte_2 non corretta esecuzione delle opere alla regola dell'arte e/o eventuali danneggiamenti.
Tuttavia, assorbente è l'assenza di prova della derivazione causale dei danni lamentati all'esecuzione lavori nella proprietà attorea.
Si evidenzia che parte attrice aveva a disposizione un prezioso strumento di formazione e conservazione della prova, quale l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., che avrebbe consentito di documentare e cristallizzare in maniera certa ed obiettiva lo stato dei luoghi e dei beni ivi presenti, di effettuare stime attendibili dei danni e di accertarne le cause. Ma tale strumento è rimasto inutilizzato. Eppure, fra l'inizio di esecuzione dei lavori (settembre 2020) e l'inizio del presente procedimento (ottobre 2021) è trascorso un periodo temporale più che congruo per attivare il procedimento di ATP. Né mancavano elementi per individuare i possibili contraddittori, trattandosi di problematiche afferenti all'immobile di proprietà sulla scorta di lavori concordati con il Condominio.
pagina 29 di 35 Nell'onus probandi che incombe su chi agisce per la tutela di un diritto è ricompreso (per necessaria strumentalità) anche l'onere di assicurarsi le fonti e i mezzi di prova, tempestivamente e con le modalità previste dalla legge;
e quando si tratta di fonti o mezzi suscettibili di alterazione o dispersione, quest'onere include l'attivazione dello strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c. (sulla funzionalità dell'ATP rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio dei diritti e la ragionevole durata del processo, cfr. Cass. n. 27298/2013, n. 19563/2009).
Ovviamente, l'incidenza ed il rigore di quest'onere probatorio anticipato sono proporzionati, in ossequio ad un generale principio di ragionevolezza, all'importanza e/o complessità della fattispecie e all'entità della pretesa di tutela che l'interessato intende far valere.
Nella fattispecie in esame colpisce che l'attore abbia preferito lo strumento di una perizia di parte che non ha la stessa valenza probatoria di un'ATP.
Non risulta possibile per questo giudice sopperire alla quantificazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice è autorizzato a provvedere in tal senso non solo qualora il danneggiato abbia offerto prove sufficienti di aver certamente subito un danno ma senza riuscire a fornire la dimostrazione del preciso ammontare del pregiudizio sofferto (Cass. n. 25912/2013; Cass. n. 12418/2013), subordinatamente alla previa dimostrazione della sussistenza ed entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
17953/2016; Cass. n. 127/2016), ed in particolare “alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare”, senza che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 4534/2017).
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(G)
Il sig. ha chiesto di accertare la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2051, c.c., e/o per Pt_1
culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, per il danneggiamento
(demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti nella stanza dell'appartamento di sua proprietà che affaccia sulla corte interna del condominio.
Con riferimento al contro soffitto si richiama il punto (A) nulla potendosi riconoscersi altro importo incorrendosi, altrimenti, in una duplicazione risarcitoria.
Per quanto attiene alla rimozione della struttura in travetti nulla può riconoscersi al stante il suo Pt_1
ripristino documentato e la natura condominiale del bene.
pagina 30 di 35 Per quanto riguarda le ulteriori voci di danno è opportuno evidenziare che, astrattamente, in caso di danneggiamenti nell'unità immobiliare del singolo condomino derivanti interventi effettuati su parti condominiali, il può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale conseguente Parte_2
alla lesione del diritto di proprietà per il mancato pieno godimento dell'unità immobiliare, che del danno non patrimoniale, che sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile.
Nel caso di specie, con riferimento al danno patrimoniale, il pregiudizio che l'attore 'assume' di aver subito per effetto della parziale mancata fruizione dell'alloggio per il periodo 19.10.2020/metà di aprile
2021 a causa della perdurante presenza del cantiere per l'esecuzione degli interventi di CP_5
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, scaturendo da una fonte di responsabilità aquiliana, dovrebbe essere rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal proprietario medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione al concreto verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del proprietario, ravvisabile nel non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose ovvero di essersi dovuto procurare altro alloggio a titolo oneroso.
Nulla di ciò è stato provato dall'odierno appellante, che si è limitato ad allegare genericamente la mancata fruizione dell'immobile, ma non ha specificato né, tantomeno, ha provato che si sia determinata una situazione tale da incidere sulla concreta utilizzabilità dell'appartamento e sulla possibilità di ricavarne un reddito.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patendi per il successivo mancato godimento del vano di mq. 20,54 dell'appartamento di proprietà attorea che affaccia su imputato alla demolizione del
contro
-soffitto. Parte_2
Peraltro, non solo risulta dimostrato che il abbia corrisposto alla proprietà Parte_2 Pt_1
l'importo di € 750,00 per il disturbo causato per effettuare i lavori sulla parte del tetto che sovrasta la camera su dell'appartamento di proprietà attorea ma anche che il mancato ripristino del Controparte_11
contro
-soffitto è imputabile alla stessa proprietà.
Difatti è documentale che la mancata esecuzione dell'intervento di ripristino del contro soffitto è dipesa dalla mancata disponibilità della proprietà a far accedere le maestranze nel proprio Pt_1
appartamento per far completare i lavori resisi necessari sulla proprietà privata a seguito di rimozione rifacimento delle falde del tetto poste a copertura della stanza dell'appartamento attoreo CP_15
che affaccia sulla corte interna del (vedi l'ampia corrispondenza prodotta dalle parti) il Parte_2
quale, quindi, non ha subito passivamente come affermato le inadempienze dei convenuti.
pagina 31 di 35 Peraltro, il danno derivante dal mancato godimento di un bene non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso.
Nel caso di specie l'attore si è limitato a generiche deduzioni mentre, come sopra esposto, ben avrebbe potuto richiedere un'ATP.
La valutazione equitativa del danno è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo, e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v.
Cass., 24/5/2010, n. 12613) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'articolo 2697 c.c. (v. Cass., 11/5/2010, n. 11368 e, da ultimo, Cass., 4/11/2014,
n. 23425).
Con riferimento all'ulteriore richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'abitazione ed alla salute cagionato dalla perdurante presenza del cantiere condominiale per il periodo 19.10.2020/metà di aprile 2021 si osserva che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che
l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Sez. Un. n. 26972/08; nello stesso senso Cass. n. 29206/19).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, ha affermato che il danno non patrimoniale, ed in particolare quello cd. esistenziale, “non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto”, con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. n. 28742/18).
pagina 32 di 35 Come accade per tutte le tipologie di danno, è necessaria tanto la prova che il danno, in concreto ed effettivamente, si sia verificato, quanto la prova della consistenza o della incidenza del pregiudizio: tale prova nella fattispecie manca.
Nel caso in esame va notato che le asserzioni descrittive dei pregiudizi che l'attore avrebbe subito sono genericamente articolate per come si legge in citazione: “…deve poi aggiungersi il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'abitazione ed alla salute, in considerazione dell'estremo disagio di subire, nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid–19, lavori dei quali non veniva comunicata neppure la programmazione, con tutti i rischi annessi, anche vista l'assenza di alcuna regolare informativa circa le misure di sicurezza adottate sul cantiere (Cass. 07.07.2021 n.
19253)” (vedi pag. 93).
Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati deriva l'impossibilità di accogliere la domanda mancando una adeguata descrizione dei lamentati danni e, comunque, una prova sufficiente della loro effettiva esistenza e gravità, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.
Né si potrebbe fare una questione di omessa liquidazione in via equitativa del risarcimento.
La liquidazione in via equitativa del danno esige pur sempre che questo sia dedotto e accertato ed è consentita solo per superare una impossibilità o una pressoché insuperabile difficoltà di prova (v. Cass.
n. 4534/17).
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
La domanda di manleva
Il rigetto di ogni domanda risarcitoria nei confronti dell'amministratore rende superfluo CP_2
l'esame della domanda di manleva da questo formulata nei confronti della CP_3
Si evidenzia, ai fini delle spese di lite, che la CO assicurativa nulla ha eccepito in merito all'operatività della polizza assicurativa.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice in favore: del , compensate del 10% in considerazione del parziale accoglimento Controparte_11
della domanda di cui al punto (A) per come liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n.
55/2014, e ss. modifiche, tenendo conto del valore della causa indicato in citazione, ai parametri massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attore, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte convenuta, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di pagina 33 di 35 “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali) e parametri medi per la fase istruttoria di non particolare complessità; dello per come liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, e ss. CP_2
modifiche, tenendo conto del valore della causa indicato in citazione, ai parametri massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attore, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte convenuta, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali) e parametri medi per la fase istruttoria di non particolare complessità.
Di contro appare equo compensare le spese di lite tra lo e la CP_2 Controparte_3
P.Q.M
. il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea di cui al punto (A) e, per l'effetto condanna il
, a corrispondere al sig. l'importo di € Controparte_11 Parte_1
1.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
2. Dichiara il sig. decaduto dall'azione di annullamento delle delibere impugnate Parte_1
per come statuito in motivazione.
3. Rigetta la domanda attorea con riferimento ai punti C,D,E,F,G.
4. Liquida le spese di lite del in € 8.467,00 oltre spese Controparte_11
generali ed accessori di legge che, compensate del 10%, pone per la differenza a carico del sig.
Parte_1
5. Liquida le spese di lite dello in € 8.467,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_2
legge che pone a carico del sig. Parte_1
6. Compensa le spese di lite tra lo e la CO . Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Firenze, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 34 di 35
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 10804/2021 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da,
Parte_1
con avv. Gregorio Albisani giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1
con avv. Chiara Padovani giusto mandato in atti
-convenuto e
Controparte_2
con avv. Rita Notarpasquale giusto mandato in atti
-convenuto e
Controparte_3
con avv. Rita Cavezzuti giusto mandato in atti
-terza chiamata in causa
Oggetto: impugnativa delibere assembleari e risarcimento danni
Conclusioni:
pagina 1 di 35 Attore: “…(A) – Accertare e dichiarare che, per i motivi di fatto e diritto descritti in narrativa, tutti imputabili al (Cod. Fisc. ) ed Parte_2 P.IVA_1 all'amministratore p.t., (Cod. Fisc. ), gli interventi approvati Controparte_2 P.IVA_2 dall'assemblea in data 09.12.2019 (deliberazione punto n. 4), e riconfermati in data 02.09.2020
(deliberazione punto n. 1), quantificati in € 5.020,00, finalizzati al ripristino dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano terzo del Condominio e censito al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, comprensivi della rimozione del CP_1
contro
-soffitto in cannicciato della stanza che affaccia su e sostituzione con pannelli in Parte_2 cartongesso, del ripristino della crepa presente nell'ingresso, della manutenzione del soffitto del corridoio, del soffitto della cucina e della canna fumaria, non sono stati eseguiti;
– per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Parte_2
(Cod. Fisc. e della società (Cod. Fisc. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
condannare i predetti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del Signor quale Parte_1
comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.178,68, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 13.11.2020 al saldo.
(B) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per l'illiceità, la carenza e l'impossibilità dell'oggetto, per il difetto assoluto di attribuzioni e per
l'eccesso di potere, la nullità e l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal
[...]
(Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del Parte_2 P.IVA_1
16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021
e la conseguente nullità del ' di riparazione del tetto, delle facciate Controparte_4
interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi €
29.647,96 e relativa ripartizione;
– in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per la violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c., dell'art.
66, comma 3, prima parte, e comma 6, disp. att. c.c., nonché per la violazione dell'art. 1130–bis, c.c.,
l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
(Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al
[...] P.IVA_1 punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, e la conseguente invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi €
29.647,96 e relativa ripartizione;
– per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
pagina 2 di 35 condòmino a titolo di contributo alle spese condominiali sostenute per l' 'Esercizio Pt_1 straordinario “Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al '
[...]
di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli Controparte_4
appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo
[...]
datato 11.03.2021, ed approvato dall'assemblea del CP_2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) in data 16.04.2021 e in data 16.06.2021 e, comunque, accertare e
[...] P.IVA_1
dichiarare che nulla è dovuto dal condòmino a titolo di contributo alle spese per gli interventi Pt_1 deliberati dall'assemblea il 30.09.2020 ed il 16.10.2020 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021.
(C) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, ed in specie per la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla Parte_3
10.11.2014 n. 65 e per la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del (Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., Parte_2 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), relativamente agli interventi di manutenzione Controparte_2 P.IVA_2
ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n.
1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col ' di riparazione del tetto, delle facciate interne ed CP_4 Controparte_4
esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi €
29.647,96, predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad oggetto le falde Controparte_2 della copertura sovrastanti l'appartamento del Signor posto al piano CP_5 Parte_1 terzo del fabbricato di , , e precisamente i vani individuati ai numeri 6 ed Parte_2 CP_1
1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su
[...]
oltre alle facciate del fabbricato;
Parte_2
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. , Parte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., a sanare, con spese integralmente a proprio carico, l'illecito edilizio realizzato, depositando, ove ne sussistano i requisiti, l'accertamento di conformità di cui all'art. 209, L.R. n. 65/2014, con ogni adempimento annesso, connesso, strumentale e/o Pt_3
accessorio, ivi inclusi il pagamento dei contributi, oneri e tributi per la pratica, dell'onorario per il tecnico asseveratore, delle sanzioni di cui agli artt. 200 e 209, comma 6–ter, L.R. n. 65/2014, dell'onorario per l'ingegnere che predispone il progetto strutturale di cui all'art. 169 ovvero all'art.
pagina 3 di 35 170–bis, comma 2 e 3, L.R. Toscana n. 65/2014, delle sanzioni per l'omesso rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, poste a carico del committente e del responsabile dei lavori dall'art. 157, comma
1–3, D.Lgs. n. 81/2008, degli oneri per la predisposizione del fascicolo dell'opera a norma dell'art. 91
D.Lgs. n. 81/2008, delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 141, c. 15, e 215, c. 1, 2 e
3, L.R. n. 65/2014 per l'omessa installazione delle 'linee vita', nonché dei costi per l'installazione di un impianto anti-caduta permanente sia per la falda di copertura che affaccia su sia Parte_2
per quella prospiciente la corte interna, inclusi i ponteggi per effettuare l'intervento, e gli oneri per il deposito dell'Elaborato Tecnico della Copertura (D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R);
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) e la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della Parte_1
somma di € 1.395,58, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni corrispondenti alla quota parte delle spese necessarie a sanare l'illecito edilizio che gravano sullo stesso in base alla ripartizione millesimale;
– sempre per l'effetto, fissare ex art. 614–bis, c.p.c., la somma di € 200,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta dal (Cod. Fisc. Parte_2
), in persona dell'amministratore p.t., al Signor per ogni giorno di P.IVA_1 Parte_1 ritardo nell'esecuzione dei predetti obblighi di fare, funzionali a sanare l'illecito edilizio;
– sempre per l'effetto, in tesi, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) e la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della Parte_1 somma di € 6.345,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno cagionato al valore commerciale dell'appartamento di proprietà dell'attore, ubicato al piano terzo del
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1 mediante la realizzazione dell'illecito edilizio che interessa le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del predetto appartamento, individuati ai numeri 6 ed 1 della planimetria in atti
(doc. 4 citazione) e che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su Parte_2
– in ipotesi, condannare il (Cod. Fisc. ) e la Parte_2 P.IVA_1 società (Cod. Fisc. ), in via solidale, a risarcire all'attore, quale Controparte_2 P.IVA_2
comproprietario al 50% pro indiviso, il danno da quantificarsi in via equitativa, cagionato al valore commerciale dell'appartamento ubicato al piano III° del Condominio e censito al Catasto Fabbricati
pagina 4 di 35 del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, mediante la realizzazione dell'illecito CP_1
edilizio che interessa le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del predetto appartamento, individuati ai numeri 6 ed 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione) e che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su Parte_2
(D) – Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e diritto descritti in narrativa, tutti imputabili alla società (Cod. Fisc. , in qualità di amministratore p.t. del Controparte_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. , che, con riferimento agli Parte_2 P.IVA_1
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati /approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo datato Controparte_2
11.03.2021, ed aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in , Parte_2
, il condòmino non ha potuto beneficiare delle opzioni per la cessione del credito e per CP_1 Pt_1
il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a) e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, relativamente all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio fruita dal (Cod. Fisc. Parte_2
), di cui all'art. 16–bis, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. P.IVA_1
04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, ed ha dunque patito un danno ingiusto, pari al 50% della quota di sua competenza delle spese per lavori condominiali saldate dall'amministratore p.t. alla data del 31.12.2020 (€ Controparte_2
21.338,46), per le quali l'attore ha definitivamente perso il diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale de qua;
– per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o ex artt. 1129 e 1130, c.c., e/o ex art. 2043, c.c., dell'amministratore del , condannare la Parte_2 Parte_2
società (Cod. Fisc. , al pagamento, in favore del Signor Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
quale comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
[...]
704,16, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
(E) – In via subordinata rispetto alle domande di cui alla lettera (B), e sempre previo accertamento e dichiarazione, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, della nullità e/o invalidità e/o annullabilità e comunque dell'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
pagina 5 di 35 (Cod. Fisc. ), al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del Parte_2 P.IVA_1
16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021
e della conseguente nullità e/o invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni' per complessivi € 29.647,96 e relativa ripartizione, ed in ogni caso previo accoglimento delle domande di cui alla lettera (C), accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU:
i) l'effettivo valore delle opere realizzate dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del (Cod. Fisc. , Parte_2 P.IVA_1
come descritte alle lettere (A) (B) Controparte_6 [...]
e (C) del computo metrico estimativo predisposto dal Geom. Controparte_7 CP_8
ed allegato alla perizia del 30.07.2021 (doc. 64 citazione); ii) l'effettivo costo complessivo Pt_4
sostenuto dai condòmini per le opere de quibus, tenuto conto degli eventuali crediti d'imposta maturati da ciascuno grazie all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16– bis, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. 04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, fruita dal Parte_2
(Cod. Fisc. , e, per l'effetto, iii) accertare e dichiarare, sulla base del minore tra
[...] P.IVA_1
i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base Pt_1 millesimale (132 millesimi), a titolo di contributo alle spese sostenute per l' 'Esercizio straordinario
“Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al ' Controparte_4
di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli
[...]
appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo
[...]
datato 11.03.2021, ed approvato dall'assemblea del CP_2 Parte_2
(Cod. Fisc. in data 16.04.2021 e 16.06.2021 e, comunque, accertare e
[...] P.IVA_1
dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base millesimale, a titolo di contributo alle spese per gli interventi Pt_1 deliberati dall'assemblea in data 30.09.2020 e in data 16.10.20 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021, detratti in ogni caso gli importi a suo carico necessari a regolarizzare integralmente gli interventi sotto il profilo edilizio-urbanistico, con condanna del (Cod. Fisc. ) e della società Parte_2 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), in solido, al risarcimento dal danno per l'eventuale Controparte_2 P.IVA_2
eccedenza.
(F) – Accertare e dichiarare, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Controparte_9
di 35
[...] (Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., (Cod. Fisc. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento di proprietà P.IVA_2
del Signor ubicato al piano terzo del e censito al Catasto Fabbricati del Parte_1 Parte_2
Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, che affaccia sulla corte interna, individuata al CP_1
numero 6 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), occorso durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col ' di riparazione del tetto, Controparte_4
delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96, predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad Controparte_2 oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in , ; Parte_2 CP_1
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. e Parte_2 P.IVA_1
la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 P.IVA_2
del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 1.750,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal dì
01.10.2020 al saldo.
(G) – Accertare e dichiarare, la responsabilità solidale ex art. 2051, c.c., e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, c.c., del Parte_2
(Cod. Fisc. e dell'amministratore p.t., (Cod. Fisc.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), per il danneggiamento (demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto P.IVA_2
in travetti nella stanza dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano Parte_1
III del Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, CP_1 sub. 4, che affaccia su individuata al n. 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), Parte_2 ordinato dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 e dall'amministratore p.t., Controparte_2
ed occorso durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
[...]
parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.2020
e del 16.10.2020, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del
16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col
'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', per complessivi € 29.647,96,
pagina 7 di 35 predisposto dallo datato 11.03.2021, ed aventi ad oggetto le facciate e la Controparte_2 copertura del fabbricato sito in , ; Parte_2 CP_1
– per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. e Parte_2 P.IVA_1
la società (Cod. Fisc. , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 P.IVA_2
del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della sommadi € 1.750,00, o Parte_1
di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 12.04.2021 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni corrispondenti alle spese per il ripristino delle strutture demolite;
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. ) al pagamento, in Parte_2 P.IVA_1
favore del Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, della somma di € Parte_1
1.836,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento dell'appartamento di proprietà dell'attore, ubicato al piano terzo del
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1
divenuto inagibile a partire dal 19.10.2020 e sino alla metà di aprile 2021 a motivo della perdurante presenza del cantiere condominiale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.21 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in
[...]
, ; Parte_2 CP_1
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) a risarcire al Signor quale comproprietario al 50% pro indiviso, il P.IVA_1 Parte_1
danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'abitazione ed alla salute, da quantificarsi in via equitativa, cagionato dalla perdurante presenza del cantiere condominiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate e della copertura del fabbricato dal 19.10.2020 e sino alla metà di aprile 2021, nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid–19, in mancanza di comunicazioni sulla programmazione dei lavori ed in mancanza di una regolare informativa circa le misure di sicurezza adottate;
– sempre per l'effetto, condannare il (Cod. Fisc. Parte_2
) al pagamento, in favore del Signor quale comproprietario al 50% P.IVA_1 Parte_1
pro indiviso, con decorrenza dal 12.04.2021, della somma mensile di € 85,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi per il mancato godimento del vano
pagina 8 di 35 di mq. 20,54 dell'appartamento di proprietà del Signor ubicato al piano terzo del Parte_1
Condominio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio 170, part.lla 390, sub. 4, CP_1 che affaccia su individuato al n. 1 della planimetria in atti (doc. 4 citazione), dovuto Parte_2
alla demolizione del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti, ordinata dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto 1 delle assemblee del 30.09.2020 e del 16.10.2020, al punto 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto 1 dell'assemblea del 16.06.2021, aventi ad oggetto le facciate e la copertura del fabbricato sito in
[...]
, , e successivamente non ripristinato. Parte_2 CP_1
(H) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, ed in specie per la violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., per l'impossibilità dell'oggetto e per il difetto assoluto di attribuzioni, la nullità e/o invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal
(Cod. Fisc. ), ai punti nn. 2 e 3 Parte_2 P.IVA_1 dell'assemblea del 09.12.2019; – accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, ed in specie per l'impossibilità dell'oggetto, per il difetto assoluto di attribuzioni, per
l'eccesso di potere e per la violazione dell'art. 1123, comma 1, c.c., la nullità e/o l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni, assunte dal Parte_2
(Cod. Fisc. ), ai punti nn. 1 e 4 dell'assemblea del 16.04.2021 relativamente P.IVA_1 all'approvazione del “bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi
Euro 4.637,85 e relativa ripartizione” ed all'approvazione del “bilancio preventivo per la gestione
01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione”, nonché al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.21 relativamente alla “conferma/ratifica le delibere assunte in data… 16/04/21 in tutto il loro contenuto”;
– per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della nomina (rinnovo) dello quale Controparte_2 amministratore del (Cod. Fisc. ) per Parte_2 P.IVA_1
l'esercizio 2019/20 (periodo: 01.10.2019–30.09.2020), disposta con la deliberazione di cui al punto n.
2 dell'assemblea del 09.12.2019; – sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità
e/o inefficacia del 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro
4.662,00 e la relativa ripartizione e rateizzazione', approvato dall'assemblea del 09.12.2019
(deliberazione di al punto n. 3);
– sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del 'bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro 4.637,85 e relativa ripartizione' e del 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro
pagina 9 di 35 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione', predisposti dallo datati Controparte_2
11.03.2021, ed approvati dall'assemblea del (Cod. Fisc. Parte_2 Parte_2
) in data 16.04.2021 (punti nn. 1 e 4) e in data 16.06.2021 (punto n. 1); P.IVA_1
– con espressa riserva di chiedere, anche in separata sede, la rettifica delle vigenti tabelle millesimali del (Cod. Fisc. ) laddove risultasse, in esito Parte_2 P.IVA_1 all'esibizione, che le stesse prevedono la ripartizione di spese in deroga ai criteri di legge ed, in specie, la ripartizione in parti uguali delle voci di spesa della categoria 'C – Parti Uguali' ('Spese Bancarie',
'Postali documentate' e 'Rimb. Tel. E Canc.') e delle voci ' e 'D. Fosse Biologiche' CP_10
contenute sia nel 'bilancio consuntivo per la gestione 01/10/2019 – 30/09/2020 per complessivi Euro
4.637,85 e relativa ripartizione' che nel 'bilancio preventivo per la gestione 01/10/2020 – 30/09/2021 per complessivi Euro 4.662,00 e relativa ripartizione e rateizzazione', predisposti dallo StudioBaragli
S.r.l., datati 11.03.21, ed approvati dall'assemblea del Parte_2 Parte_2
(Cod. Fisc. ) in data 16.04.21 (punti nn. 1 e 4) e in data 16.06.21 (punto n. 1). Il tutto con P.IVA_1
vittoria di spese e compensi del giudizio e dei procedimenti di mediazione OCF n. 1489/21 e n.
1808/21, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge.”.
Convenuto Condominio: “nel merito, in via principale: Voglia accertare e dichiarare la decadenza del Sig. dall'impugnazione delle delibere del 9.12.19, 30.9.20, 16.10.20, 16.4.21, Parte_1
16.6.21;Voglia rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
in , in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non Controparte_1 CP_1
provate per tutti i motivi dedotti nel presente atto in parte narrativa e deducendi in corso di causa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e quantificare l'entità delle somme effettivamente dovute a parte attrice nei limiti delle domande svolte, delle previsioni di legge edi quanto effettivamente dovuto ed accertato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di parte attrice e delle altre parti convenute nella verificazione dei fatti per cui è causa, graduando le singole colpe sussistenti a carico delle altre parti ed accertare quindi la quota di responsabilità del e limitare la relativa condanna nei Controparte_11
limiti suddetti e della suddetta quota, con esclusione di alcun vincolo di solidarietà; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dei procedimenti di mediazione obbligatoria, oltre spese generali ed accessori di legge e con rimborso delle spese occorrende di ctu e ctp”.
Convenuto “- Nel merito, In tesi, respingere tutte le domande proposte dall'attore CP_2
contro lo In via subordinata , in caso di accoglimento della domanda di parte Controparte_2
attrice, stabilire le rispettive responsabilità pro quota dei convenuti e, comunque ed in ogni caso,
pagina 10 di 35 dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta Controparte_12
a garantire e/o manlevare o comunque rilevare indenne lo in persona del legale Controparte_2
rappresentante, da qualsivoglia pregiudizio gli derivasse dall'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa. - In ogni caso, con vittoria di spese vive e generali, spese tecniche e compensi sia di causa e per la fase di mediazione, oltre accessori di legge.”
Terzo chiamato in causa: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudice designato: in via preliminare: ritenere la nullità della domanda così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 163 comma II n. 3 e 4 c.p.c. e assegnare ex art. 164 comma V cpc alla parte attrice un termine entro il quale precisare i fatti dai quali sono derivati danni per comportamenti commissivi od omissivi del solo e indicare i danni stessi determinatisi alla parte attrice nella loro CP_2 sostanza e nella loro misura. In ogni caso, e in ipotesi, fin d'ora, si chiede respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di in tesi per nullità dell'atto di citazione Controparte_2
per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi perché infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di da ritenersi nell'esatto ambito della garanzia Controparte_2 CP_3
assicurata dalla Polizza Professionista Reale 2017, mod. 5233 del 11/2019 n. 2021/03/2442647. in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertate responsabilità risarcitoria e danni determinati da in persona del legale rappresentante pro tempore, si chiede Controparte_2
determinare la manleva della propria Assicuratrice nell'ambito della garanzia offerta dalla polizza, avuto riguardo all'ambito di operatività e alle esclusioni, nei limiti della quota di responsabilità personale e professionale di e delle voci ed importi rigorosamente provati in punto Controparte_2
di nesso causale e di quantum, con scomputo della franchigia fissa di €1.500,00: In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art.132 n° 4 c.p.c. con la legge
69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Si danno per conosciuti tra le parti anche gli atti di causa ai quali si rimanda integralmente.
pagina 11 di 35 In estrema sintesi, stante la lunghezza dell'atto di citazione (136 pagine), si evidenzia che il sig.
, quale comproprietario al 50% di un'unità abitativa facente parte di un fabbricato sito Parte_1 in alla , ha convenuto il Condominio detto ed il dott. nella sua CP_1 Parte_2 CP_2
qualità di amministratore dello stesso: sia (lettere B e H) per impugnare le deliberazioni assembleari del 30.09.2020 (punto 1), del
16.10.2020, del 16.04.2021 (punti n. 1, 2 e 4), del 16.06.2021 (punto 1), del 09.12.2019 (punti 2 e 3) lamentando di non aver mai ricevuto, al contrario del fratello, le convocazioni all'assemblea condominiale, e chiedendo di dichiarare la nullità/invalidità del 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni', la nullità/invalidità/inefficacia del bilancio preventivo 2019/2020; la nullità/invalidità/inefficacia del bilancio consuntivo 2019/2020 e del bilancio preventivo 2020/2021, la nullità della nomina (rinnovo) dello quale amministratore del Condominio per Controparte_2
l'esercizio 2019/2020; sia (lettere A,C,D,F,G) per formulare plurime domande risarcitorie per i danni subiti per: l'omessa esecuzione delle deliberazioni assembleari del 9.12.2019 e del 02.09.2020; per la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla L.R. Toscana 10.11.2014 n. 65, per la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021; per non aver potuto beneficiare delle opzioni per la cessione del credito e per il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a) e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
17.07.2020 n. 77; per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza del proprio appartamento che affaccia sulla corte interna nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni detti;
per il danneggiamento (demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti nella stanza del proprio appartamento per come ordinato dall'assemblea condominiale in data 16.10.2020 e dall'amministratore p.t., Controparte_2
sia (lettera E) per accertare: il valore delle opere realizzate dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del Condominio, l'effettivo costo complessivo sostenuto dai condòmini per le opere de quibus, tenuto conto degli eventuali crediti d'imposta maturati da ciascuno grazie all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16–bis, D.P.R.
22.12.1986 n. 917, ed all'art. 16, comma 1, D.L. 04.06.2013 n. 63, come modificato dall'art. 1, comma pagina 12 di 35 175, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, fruita dal Condominio;
accertare e dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del condòmino su base Pt_1
millesimale (132 millesimi), a titolo di contributo alle spese sostenute per l''Esercizio straordinario
“Lavori straordinari 2020” Periodo: 01/10/2019 – 31/12/2020', di cui al 'Rendiconto Lavori
Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni'; accertare e dichiarare, sulla base del minore tra i due importi (effettivo valore o effettivo costo), la somma a carico del su base Parte_2 Pt_1
millesimale, a titolo di contributo alle spese per gli interventi deliberati dall'assemblea in data
30.09.2020 e in data 16.10.20 ed approvati / confermati / ratificati durante le riunioni del 16.04.2021 e del 16.06.2021, detratti in ogni caso gli importi a suo carico necessari a regolarizzare integralmente gli interventi sotto il profilo edilizio-urbanistico.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato tutto quanto Controparte_11
dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, assumendo: la correttezza delle delibere del aventi ad oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria Parte_2 all'interno della proprietà la corretta esecuzione dei lavori deliberati;
che la demolizione del Pt_1
controsoffitto della stanza lato fosse avvenuta su accordo con i proprietari;
l'esclusione di Parte_2 responsabilità del per l'unica opera non eseguita (cartongesso del soffitto lato Serragli) per Parte_2 fatto e colpa dei sig.ri l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate. Pt_1
Si è costituito in giudizio lo chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla Controparte_2
chiamata in causa della per essere da questa manlevato in ipotesi di condanna, ha CP_3
contestato in fatto ed in diritto le prospettazioni attoree evidenziando plurime contraddizioni nella ricostruzione fattuale e nelle richieste formulate, ha istato per il rigetto delle domande tutte.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa questa, nel costituirsi, ha eccepito la nullità della domanda attorea così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento, respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di anche perché Controparte_2
infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di Controparte_2
e, comunque, determinare la manleva della propria Assicuratrice nell'ambito della CP_3
garanzia offerta dalla polizza in essere.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, rigettata la richiesta sospensiva delle delibere impugnate, la causa è stata istruita solo con ammissione della documentazione prodotta dalle parti.
La causa viene decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
pagina 13 di 35 ***** **** *****
Le domande attoree per sistemacità e logicità verranno esaminati secondo la scansione fornita dallo scrivente giudice in fatto.
- Impugnativa delibere assembleari: punti (B) e (H) -
Il sig. ha inteso impugnare le deliberazioni assunte dall'assemblea del convenuto Pt_1 Parte_2 ai punti nn. 2 e 3 dell'assemblea del 09.12.2019, del 30.09.2020 (punto 1), del 16.10.2020, del
16.04.2021 (punti n. 1, 2 e 4), del 16.06.2021 (punto 1) invocandone l'annullabilità e/o la nullità sotto molteplici profili.
Sulla scorta delle innumerevoli, prolisse e confuse deduzioni attoree effettuate in atti, occorre procedere in limine alla qualificazione del profilo dei vizi dedotti in atti individuando gli elementi che valgono a ricondurre le censure avanzate, nello schema giuridico della nullità o dell'annullabilità di una delibera condominiale.
L'art. 1137 c.c. configura l'impugnazione delle delibere condominiali come azione di annullamento.
Con tale disposizione il legislatore del 2012 ha elevato la categoria dell'annullabilità a “regola generale” dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.
Tale impostazione trova la propria giustificazione nella necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa qual è il condominio degli edifici.
Se la regola fosse quella della nullità, ciò esporrebbe in perpetuo le delibere a tale azione, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse, con evidenti ripercussioni sulla stabilità e certezza dei rapporti giuridici.
In ossequio a tale impostazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia
4806/2005, hanno ritenuto che devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono qualificarsi annullabili, invece, le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
pagina 14 di 35 Con la sentenza 9839 del 13 aprile 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno distinto ancora più nettamente le delibere nulle e annullabili di quanto previsto dalla sopra citata sentenza, individuando la nullità: nella “Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
nella
“Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico” da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea
(come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); nella “Illiceità” in quanto contrarie a norme imperative (individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att.
c.c.), all'ordine pubblico (ad es., una deliberazione che introducesse discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose comuni) o al buon costume (inteso come il complesso delle regole che costituiscono la morale della collettività sociale in un dato ambiente e in un determinato tempo).
Al di fuori di tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato, che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 codice civile, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali.
Ciò chiarito va rilevato che il sig. in punto di invalidità delle deliberazioni assunte Parte_1
dal in data 30.09.2020, 16.10.2020 e 16.04.2021, ha dedotto: la loro annullabilità per non Parte_2
aver mai ricevuto la regolare convocazione a nessuna delle predette assemblee;
la loro nullità per carenza ed impossibilità dell'oggetto stante la mancata individuazione dei lavori sulle parti condominiali oggetto di deliberazione e delle imprese incaricate di eseguirli nonché di qualsiasi indicazione univoca (ditta, data, oggetto, importi) del preventivo approvato;
la loro nullità per l'assenza di comunicazione ai condomini del capitolato, del computo metrico, del costo dei lavori e dei preventivi delle ditte;
la mancata allegazione al 'Consuntivo lavori straordinari 2020', approvato dall'assemblea il 16.04.2021 e 'confermato/ratificato' il 16.06.2021, del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa della gestione.
Il sig. ha poi invocato: Parte_1
- l'illegittimità dell'assemblea condominiale del 16.04.2021 per essere questa stata svolta in via telematica in assenza del consenso del sig. da parte dell'amministratore alla Parte_1
celebrazione in tale forma e per non essere stata rispettata la formalità di invio del relativo verbale per come prevista dall'art. 66, c. 6, disp. att. c.c.;
- l'invalidità del rendiconto dell'esercizio ordinario 2019/2020 (01.10.2019 – 30.09.2020), approvato dall'assemblea del 16.04.2021 in quanto affetto da 'numerose incongruenze contabili' (per non essere state rendicontate uscite per complessivi € 1.437,62 e, quindi, non oggetto di specifica pagina 15 di 35 approvazione da parte dei condòmini in tale sede;
per esservi valori e disposizioni discordanti quanto al premio annuo netto della polizza sottoscritta il 28.01.2020 con la compagnia
[...]
per essere privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota CP_13
sintetica esplicativa);
- l'annullabilità della delibera del 16.06.2021 per mancanza: di una idonea informativa ai condòmini nella convocazione;
di un previo consulto tecnico sulla correttezza dell'iter seguito sotto il profilo urbanistico-edilizio e del regime abilitativo degli interventi posti in essere;
di una idonea informativa ai condòmini circa l'agevolazione fiscale ex art. 16–bis, D.P.R. n. 917/1986, nonostante l'apposita richiesta inviata dallo scrivente legale per conto del Signor Parte_1
con pec del 15.06.2021, riscontrata dall'amministratore con la dichiarazione: “Non esiste né è prevista alcuna pratica ai sensi dell'Art. 16-bis del Tuir.”;
- l'annullabilità della delibera del 16.06.2021 in quanto la data della prima convocazione era vietata dalla legge poiché prevista a soli 10 minuti dal coprifuoco istituito per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid–19 e la data della seconda convocazione veniva prevista con modalità di partecipazione solo telematiche, senza possibilità di partecipazione fisica, nonostante la ferma opposizione dei Signori Pt_1
In realtà per quanto sopra esposto, i motivi sottesi dalla difesa le invocate cause di invalidità Pt_1
delle citate delibere assembleari impugnate attengono sicuramente a profili di annullabilità delle medesime.
Il sig. ha invocato l'invalidità della delibera del 16.04.2021 per essere stati derogati i Parte_1 criteri di ripartizione di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. con riferimento alle voci 'Spese Bancarie',
'Postali documentate' e 'Rimb. Tel. e Canc.', in quanto comprese nella categoria di spese 'C – Parti
Uguali' così come per le voci 'B. Luce scale' e 'D. Fosse Biologiche', che, nella scheda 'Bilancio consuntivo ripartito per anagrafica', vengono ripartite in parti uguali e non su base millesimale.
Anche tale ultimo vizio rappresenta un mero profilo di annullabilità della delibera condominiale (in particolare cfr. “…non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, nè è contraria a norme imperative;
pertanto, tale Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine
(trenta giorni) previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2.” Cass. Sezioni Unite n. 9839 del 13 aprile 2021).
pagina 16 di 35 Trattandosi di profili di annullamento delle delibere impugnate per come sopra delineati, si evidenzia che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, a mente del D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni nella
L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ivi comprese quelle condominiali;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2 cc, interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
In caso di impugnativa di delibera condominiale pertanto, la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce la decadenza.
Ciò significa che l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 cc (Cass.
SSUU 17781/13).
Nel caso in esame, la difesa dei convenuti ha eccepito tempestivamente la decadenza ex art 1137 c.c. della domanda di annullamento delle delibere del 30.9.20, 16.10.20, 16.4.21, 16.6.21, in quanto in esito al deposito delle istanze di mediazione, regolarmente e tempestivamente comunicate, il relativo procedimento veniva a concludersi in data 23.07.2021 mentre l'atto di citazione è stato notificato solo il 30.09.2021.
Tale eccezione deve ritenersi fondata.
La difesa difatti, ha dato atto di aver presentato in data 21 maggio 2021 domanda di Pt_1
mediazione, procedura nn. 1489/21, impugnando le deliberazioni assunte durante le assemblee del pagina 17 di 35 30.09.2020, 16.10.2020 e 16.04.2021 nonché in data 28.06.2021 una seconda domanda di mediazione,
n.ro 1808/21, con riferimento la delibera del 16.6.21.
Ebbene, deve evidenziarsi che risulta incontestato (oltre che documentalmente provato) che tali procedimenti sono stati congiuntamente trattati e per gli stessi è stato redatto un unico verbale di mancato accordo in data 19 luglio 2021. Tale verbale risulta poi essere stato regolarmente firmato da tutte le parti aderenti (anche dal legale di parte attrice e personalmente dal sig. in data Parte_1
21 luglio 2021 ) e, per quel che interessa, dal mediatore digitalmente in data 23 luglio 2021 (vedi doc
57 parte attrice).
Pertanto, in considerazione che il termine di decadenza di trenta giorni ha cominciato a decorrere dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativa presso l'organismo di mediazione che deve farsi corrispondere con il 23 luglio 2021 (dies a quo non computabile), parte attrice avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione entro il 22 settembre 2021 (scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale).
Nella fattispecie in esame l'atto di citazione è stato notificato in data 30 settembre 2021 e, pertanto, parte attrice è intercorsa nell'eccepita decadenza.
Con riferimento a tale profilo si evidenzia che prive di pregio le asserzioni di parte attrice contenute alle pagg. 11 e 12 della prima memoria istruttoria per le quali “le bozze prive di sottoscrizioni dei verbali delle assemblee celebrate in data 30.09.2020, 16.10.20 e 16.04.2021, consegnate all'esponente dall'amministratore, non potevano rivestire alcuna autenticità mancando la necessaria certezza in ordine al contenuto effettivo delle deliberazioni assunte dal ” da cui discenderebbe “…che Parte_2 il termine di cui all'art. 1137, c.c., è iniziato a decorrere solamente in seguito alla costituzione del
stesso nel presente giudizio, con piena salvezza del diritto dell'esponente a censurare Parte_2 anche i profili di annullabilità delle deliberazioni impugnate.”.
Tale allegazione, ove vagliata, comporterebbe l'introduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda di annullamento e/o nullità delle delibere impugnate mai esposte nell'atto di citazione.
Di qui la sua inammissibilità.
Si evidenzia ancora che il sig. ha impugnato i punti 2 (conferma e revoca Parte_1 dell'Amministratore) e 3 (esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019-2020) della delibera dell'assemblea del 09.12.2019 lamentando di non aver ricevuto la relativa convocazione e di non aver mai delegato il fratello , comproprietario al 50% dell'immobile, a partecipare alle assemblee CP_14
condominiali e ad esprimere il voto anche per suo conto.
pagina 18 di 35 Al riguardo, pur condividendosi l'assunto (vedi Cass. Civ. Sent. n°19435/2021 conf Cass. Sez. 2,
26/07/2013, n. 18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 30/10/2007, n. 22891; Cass. Sez.
2, 09/01/2006, n. 75), deve ritenersi la sua inconferenza ai fini della declaratoria di invalidità della delibera.
La difesa del convenuto difatti, ha sollevato tempestiva eccezione di decadenza CP_2
dall'impugnazione della detta delibera del 9.12.19 in cui è incorso l'attore ai sensi dell'art 1137 c.c..
Sul punto la difesa onerata dal dimostrare l'infondatezza dell'eccezione, nulla ha Pt_1
specificatamente contestato nella prima memoria istruttoria: a mente dell'art. 115 cpc tale decadenza deve ritenersi dimostrata.
In ogni caso non appare neanche provato dalla difesa il rispetto dei termini di 30 giorni di cui Pt_1 all'art. 1137 cc.
Si legge nell'atto di citazione che solo in data 16.07.2021 il sig. prendeva visione, per Parte_1
la prima volta, di alcuni documenti privi di sottoscrizione, che, stando a quanto riportato nelle intestazioni, parevano essere copie dei verbali delle assemblee condominiali celebrate dal 2016 al 2019.
Tale asserzione deve ritenersi di valore confessorio quanto alla piena conoscenza da parte del Pt_1
del verbale della delibera del 9.12.19.
Ebbene in assenza di prova nel presente giudizio dell'introduzione da parte del di un Pt_1
procedimento di mediazione avente ad oggetto la delibera del 9.12.19 interruttivo del termine dei 30 giorni, deve ritenersi maturata la decadenza.
Tale assenza di prova ha anche ripercussioni sulla richiesta nullità di nomina (conferma) dell'amministratore nella stessa assemblea deliberata (punto 2) dal momento che non è possibile verificare il rispetto da parte dell'attore delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
L'attore ha ancora eccepito la nullità della delibera del 16.10.20 per aver l'assemblea deliberato a maggioranza opere su proprietà esclusive e cioè la demolizione del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento dei Signori che affaccia su nonché la nullità della delibera Pt_1 Parte_2
assembleare del 16.06.2021 (punto 1) avente ad oggetto l'approvazione/ratifica dei verbali delle assemblee del 30/09/20, 16/10/20 e 16/04/21 e delle delibere in essi contenute asseritamente viziata per eccesso di potere e carenza dell'oggetto.
Quanto alla delibera del 16 ottobre 2020 si legge nel verbale “All'unanimità dei presenti viene deliberato di procedere con la demolizione del cannicciato appena la ditta sarà disponibile: i sig.ri dovranno preventivamente liberare la stanza lato fino al termine dei lavori di Pt_1 Controparte_11
sistemazione del tetto, come già concordato.”
pagina 19 di 35 Ebbene risulta documentato che la 'demolizione del cannicciato' era stata già deliberata nell'assemblea del 2 settembre 2020 (punto 4) che non è stato oggetto di impugnativa da parte del Pt_1
e precisamente:
Pertanto non si ravvisa alcun “difetto assoluto di attribuzioni” dell'assemblea del Parte_2
convenuto.
Con riferimento alla carenza dell'oggetto della delibera del 16.06.2021, invocato dalla difesa attorea, questo atterrebbe alla mancata indicazione dei lavori eseguiti e del reale costo per questi sostenuto che, per quanto sopra esposto, rappresenta un motivo di annullabilità per il quale l'attore è incorso in decadenza.
Con riferimento all'eccesso di potere si evidenzia come all'assemblea del 16.06.2021
abbia “confermato” esprimendo cioè un nuovo consenso in merito agli argomenti trattati nelle delibere ivi precisamente individuate non costituendo quindi una sanatoria delle precedenti – non assunta nel pagina 20 di 35 rispetto delle formalità richieste per le delibere assembleari – piuttosto rappresentando un nuovo decisum che richiama per relationem le risultanze delle precedenti riunioni.
La delibera poi non si presenta nulla atteso che, ai fini dell'assolvimento degli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e della realizzazione del diritto di informazione dei condomini, è sufficiente che l'avviso di convocazione indichi la materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore.
Inammissibili sono, poi, le allegazioni per la prima volta formulata dalla difesa nella comparsa Pt_1
conclusionale al fine di invocare la nullità delle delibere assunte dall'assemblea del Parte_2
durante le riunioni del 30.09.2020 e del 16.10.2020, successivamente ratificate alle
[...]
assemblee del 16.04.2021 e 16.06.2021, con le quali veniva approvata l'esecuzione dei 'Lavori straordinari 2020' e, successivamente, il relativo rendiconto, stante: la “…mancata previa o, perlomeno contestuale, costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma
1, n. 4, c.c., di importo pari all'ammontare dei lavori” (vedi pagg. 33 e 34 comparsa conclusionale); la “…contrarietà a norma imperativa del contratto di appalto intercorso con le ditte incaricate dal ON ( a motivo del mancato previo deposito della segnalazione Per_1 Per_2 Per_3 certificata di inizio attività” (vedi pagg. 36 e 37 comparsa conclusionale); la “nullità anche di tale delibera (ndr. 30.09.2020) per aver inciso su parti private della proprietà
(vedi pag. 40 comparsa conclusionale). Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra delibera, e perciò non necessariamente comuni a tutte.
Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria "causa petendi", che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell'assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio (così Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4686; arg. anche da Cass. Sez. 2, 18/02/1999, n. 1378; Cass.
Sez. 2, 20/08/1986, n. 5101). Invero, la "causa petendi", intesa come elemento di identificazione della domanda sulla quale si radica il contraddittorio, non è costituita esclusivamente dall'allegazione degli elementi del fatto sui quali si fonda la pretesa, ma include necessariamente le ragioni di diritto che giustificano le richieste formulate in giudizio, e questo principio vale anche nelle azioni volte alla
pagina 21 di 35 dichiarazione di invalidità delle deliberazioni degli organi collegiali, nelle quali comunque non è consentita la relativa declaratoria per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie diverso da quello indicato dalla parte”; ne deriva che “la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consenta al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell'ordine del giorno, né l'annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall'attore con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata” (Cass., ord. n. 16675 del 2018).
Decisamente inammissibili poi le conclusioni rassegnate per la prima volta dalla difesa nella Pt_1 comparsa conclusionale del seguente tenore: “– accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al (Cod. Fisc. ) e la Parte_2 P.IVA_1
conseguente tardività della costituzione in giudizio;
– accertare e dichiarare la tardività ed irritualità dei molteplici fatti dedotti dai convenuti, (Cod. Fisc. Parte_2
) e (Cod. Fisc. ), con le memorie ex art. 183, comma 6, P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
n. 2), c.p.c., successivamente allo spirare delle preclusioni cd. assertive;
– accertare e dichiarare la tardività del deposito dei documenti nn. 38), 39), 42a), 42b), 43), 44), 45), 52), 53), 54), 55), richiamati dal (Cod. Fisc. nella seconda memoria Parte_2 P.IVA_1
istruttoria ex art. 183 c.p.c., del 07.07.2022, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza e la carenza di prova in ordine a tutte le circostanze, argomentazioni, difese, eccezioni e deduzioni svolte dal stesso e fondate sui predetti documenti nn. 38), 39), 42a), 42b), 43), 44), 45), 52), 53), Parte_2
54), 55), tardivamente depositati;
– in subordine, disporre la rimessione in termini in capo al Signor per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 3), c.p.c., onde Parte_1
garantire il rispetto del contraddittorio e permettere all'attore di indicare prove contrarie e contestare la documentazione depositata dal convenuto solo in data 30.08.2022, ovvero successivamente allo scadere del termine per il deposito della terza memoria istruttoria;
” (vedi pagg. 42 e 43 comparsa conclusionale).
Si evidenzia quanto al difetto di rappresentanza che tale eccezione, formulata in prima udienza dalla difesa non è stata coltivata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, VI comma cpc, ove Pt_1
non sono state integrate sul punto le conclusioni rassegnate in atto di citazione.
Si rammenta che il mutamento in corso di causa dei motivi di impugnazione della deliberazione condominiale costituisce domanda nuova, in quanto mutamento della causa petendi come tale pagina 22 di 35 inammissibile (cfr. Cass. n. 10737/01; Cass. n. 1378/99; Cass. n. 5101/86; Cass. n. 3406/78), onde tali motivi di impugnazione sono inammissibili.
Pertanto tutte le integrazioni della domanda per come formulate dalla difesa nella comparsa Pt_1
conclusionale, e sopra esplicitate, comportano un'estensione illegittima del thema decidendum come tale inammissibile.
Quanto all'eccepita tardività della documentazione depositata dalla difesa del nella Parte_2
seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. si evidenzia che da un controllo su Consolle del magistrato i documenti ivi indicati sono stati tutti tempestivamente depositati in data 07.07.2022 in quanto il termine ultimo era l'8.07.2022.
Per i motivi tutti esposti non trova accoglimento l'impugnativa delle delibere assembleari in parola.
- Risarcimento danni -
(A)
Il sig. ha lamentato di aver subito nel proprio appartamento danni da infiltrazioni di Parte_1
acqua piovana dal tetto del condominio e che, nonostante l'assemblea del condominio avesse deliberato l'esecuzione di interventi per la loro eliminazione dall'assemblea in data 09.12.2019 (deliberazione punto n. 4) e poi riconfermati in data 02.09.2020, tali opere non sarebbero state realizzate e/o realizzate non a regola d'arte. Per tale motivo ha chiesto il risarcimento per la mancata esecuzione e/o errata esecuzione, quantificato nella somma di € 2.178,58, pari al 50% del valore delle opere deliberate dal
. Parte_2
La domanda (seppur contraddittoria nelle sue conclusioni) trova parziale accoglimento.
La difesa in atto di citazione effettua una articolata (seppur poco lineare) ricostruzione dei Pt_1
motivi per i quali formula la detta domanda risarcitoria riconducibile, a suo dire, alla mancata attuazione delle dette delibere assembleari con le quali era stata prevista l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nell'appartamento di sua proprietà (ripristino intonaci, stuccatura, tinteggiatura, rifacimento
contro
-soffitti).
Il sig. lamenta quindi la mancata esecuzione e/o l'esecuzione non a regola d'arte dei detti Pt_1
lavori ed imputa la responsabilità: al Condominio che, in data 09.12.2019 e 02.09.2020, si era assunto il preciso obbligo di realizzarli a proprie spese (vedi pag. 42); all'amministratore per non aver dato esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea di cui è onerato ai sensi dell'art. 1130, comma 1, c.c. (vedi pag. 42); all'amministratore perché, in assenza del D.L., era responsabile della vigilanza e della supervisione delle opere ed avrebbe dovuto riscontrarne i vizi all'impresa esecutrice (vedi pag. 43 e 44).
pagina 23 di 35 Sulla scorta di tali rilievi individua in capo allo una responsabilità a titolo contrattuale CP_2
nei confronti del Condominio ex art. 1218 e 1710 cod. civ per mancata esecuzione del contratto di mandato con il condominio, e quindi anche nei confronti del sig. e/o a titolo Parte_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (vedi pag. 44); mentre una responsabilità contrattuale solidale del che, avendo approvato l'operato dell'amministratore in seno all'assemblea del 16.04.2021, Parte_2
si sarebbe sottratto all'esecuzione di una deliberazione valida ed efficace con la quale erano stati presi obblighi nei confronti della proprietà (vedi pag. 45). Pt_1
Tanto premesso, occorre in via preliminare evidenziare che i lavori deliberati dall'assemblea in data
9.12.2019 e 30.09.2019 attenevano, come evidenziato dallo stesso al ripristino intonaci, Pt_1
stuccatura, tinteggiatura, rifacimento
contro
-soffitti del proprio appartamento.
E lo stesso a riconoscere in comparsa di costituzione e risposta “In questo senso la natura Parte_2
“contrattuale” dei rapporti data dal totale accoglimento condominiale delle istanze è Pt_1
pienamente confermata e rispettata.”, quindi di un accordo preso direttamente dal consesso assembleare con uno dei condomini.
Risulta sufficientemente documentato che l'obbligazione di eseguire i lavori nella proprietà per Pt_1
risolvere i problemi infiltrativi è stata assunta dall'assemblea del in data 09.12.2019 (doc. Parte_2
7 allor quando si statuiva Parte_2
nella bozza allegata i lavori venivano così individuati
In data 02.09.2020 (doc. 8 l'Assemblea riconfermava la volontà del di Parte_2 Parte_2
eseguire i lavori già deliberati in data 9.12.19, oltre alla sistemazione della grondaia e al rifacimento dell'intonaco della facciata lato corte interna (cfr “
1- I condomini si dichiarano disposti ad addebitare
pagina 24 di 35 al condominio il costo per l'affitto di un appartamento in cui potranno andare i sig.ri durante i Pt_1
lavori, al costo massimo di Euro 750,00 per un mese. I condomini riconfermano altresì la propria volontà di eseguire i lavori come già deliberato il 9 Dicembre 2019. L'assemblea offre ai Sig.ri
in alternativa, la cifra di Euro 750,00 nel caso preferiscano trovare altra sistemazione, o Pt_1
restare in casa durante i lavori. Con queste premesse, viene concordato quanto segue: verranno montati quanto prima i ponteggi nella corte interna;
quando l'impresa inizierà ad eseguire i lavori nella corte e sul tetto, verrà fatto un sopralluogo congiunto nell'appartamento dei sig.ri e Pt_1
verrà stabilita la data di inizio lavori e ipotizzata la data del termine degli stessi. Dalla data di inizio lavori i sig.ri lasceranno le chiavi dell'appartamento all'impresa e decideranno se spostarsi o Pt_1
se accettare in alternativa la somma di Euro 750,00. I lavori saranno quelli già deliberati a cui vanno aggiunti quelli da eseguire nella corte (sistemazione della gronda e dell'intonaco). Per il pagamento di questi lavori l'assemblea incarica l'amministratore di chiedere il versamento di alcune rate straordinarie, le cui scadenze verranno stabilite dall'amministratore secondo i tempi di pagamento che verranno concordati con l'impresa.”).
Per tale motivo deve riconoscersi un'obbligazione pattizia in capo al Parte_2
La difesa in atto di citazione afferma che “…nell'appartamento dell'attore, venivano realizzati Pt_1
interventi approssimativi ed in evidente spregio alle basilari regole dell'arte, come più volte segnalato anche dall'Avv. Salimbeni (ndr. cioè il precedente avvocato difensore del ”: tale dichiarazione Pt_1
assume rilievo confessorio se incrociata con quanto risulta dalla perizia di parte prodotta laddove si legge “…Da una prima indagine visiva si può constatare che alcuni lavori, seppur sembrano aver risolto i problemi delle infiltrazioni attraverso l'installazione di manto impermeabilizzante, non siano stati eseguiti “a regola d'arte”. E' stato lasciato un vuoto sulla muratura tra la stanza lato
[...] ed il vano scala in corrispondenza dell'attaccatura tra parete e copertura;
- Non è stata Pt_2
integrata la muratura a mattoni sodi sul muro di confine con il condominio adiacente ed è stato tamponato il foro con il resto di un sacchetto di materiale usato;
- Non è stato ripristinato uno scasso sulla muratura fatto per l'installazione di un travetto inerente la falda prospiciente la chiostrina;
- I travetti interposti tra le travi principali non seguono la stessa direzione e sono stati posati in maniera storta;
- La stuccatura dello scempiato in laterizio pieno (pianelle) lascia a desiderare e non è stata rifinita;
- La tinteggiatura di pareti e soffitti interni è avvenuta in maniera a dir poco approssimativa senza alcuna lavorazione di preparazione e soprattutto senza il ripristino degli intonaci sulle porzioni ammalorate ed in fase di distacco a causa di rigonfiamenti e bollature dovuti senza dubbio anche alle infiltrazioni di acqua da oltre 4 anni;
E' stato mal eseguito il ripristino di porzione del controsoffitto in incannicciato sulla stanza tergale prospiciente la corte, rattoppo approssimativo rimasto al grezzo. Al
pagina 25 di 35 di là dei lavori sopra descritti che non sono stati eseguiti “a regola d'arte”, si evidenzia anche opere nemmeno realizzate quali la ricostruzione del controsoffitto nella stanza lato ” (vedi Controparte_11
doc. 59 attoreo).
Ciò consente di ritenere che l'unico lavoro non realizzato nell'appartamento attoreo è stata la
“…ricostruzione del controsoffitto nella stanza lato ”. Controparte_11
Seppur è documentale che la mancata esecuzione dell'intervento è dipesa dalla indisponibilità della proprietà a far accedere le maestranze nel proprio appartamento - per far completare i lavori Pt_1
resisi necessari sulla proprietà privata a seguito di rimozione rifacimento delle falde del tetto condominiali poste a copertura della stanza dell'appartamento attoreo che affaccia sulla corte interna del condominio - ciò deve essere valutato solo ai fini della domanda risarcitoria di cui si dirà infra al punto (G).
I lavori di cui alle delibere del 9.12.2019 e del 30.09.2020, pertanto, devono ritenersi solo parzialmente eseguiti con diritto dell'attore ad ottenere, pro quota, l'importo necessario al ripristino del controsoffitto nella stanza lato stante il parziale inadempimento contrattuale del Controparte_11
. Parte_2
Si ritiene di poter valutare in via equitativa tale importo in € 1.000,00 oltre IVA quale quota al 50% spettante al comproprietario Parte_1
Ai fini della detta quantificazione si fa riferimento a quanto discusso (e approvato) all'assemblea condominiale tenutesi in data 20 aprile 2022 e 13.06.22 (vedi doc.ti 44 e 45 ) laddove Parte_2
viene ribadita la volontà di realizzare il controsoffitto nella stanza lato (mai negata dal Controparte_11
accettando che il lavoro fosse eseguito dalla TA OL RD di fiducia del sig. Parte_2
per il costo complessivo indicato nel preventivo di Euro 1.950,00 oltre Iva. Pt_1
Sul detto importo devono riconoscersi gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Il Condominio, tuttavia, non ha assunto mai alcun obbligo a risarcire i danni già cagionati e/o qualsiasi danno che dovesse essere causato in fase esecutiva dall'impresa.
Per tale motivo, agendo sulla base delle dette delibere assembleari non può l'attore invocare l'inadempimento 'contrattuale' del per la cattiva esecuzione dei lavori dal momento che Parte_2
non sussiste agli atti di causa la prova della loro derivazione causale ad un non meglio specificato comportamento del Parte_2
Infatti, il tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori non ha consentito l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio che sarebbe sicuramente risultata esplorativa;
anche la perizia depositata dall'attore, pur nella sua valenza di atto di provenienza dalla parte, risulta datata 30 luglio 2021 e,
pagina 26 di 35 quindi, molti mesi dopo la fine dei lavori, di talché non sussiste certezza che quanto ivi riscontrato sia effettivamente derivato dal lavoro commissionato dal Parte_2
Per quanto detto deve escludersi qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministratore CP_2
[...]
(C)
Il sig. ha chiesto accertarsi la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 2051, c.c., Pt_1
e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, dell'art. 2043, c.c. stante la violazione della disciplina urbanistica di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed alla L.R. Toscana
10.11.2014 n. 65 e la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e di installazione dell'impianto anti-caduta permanente di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in cui il e Parte_2
l'Amministratore sarebbero incorsi durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni deliberati / approvati / confermati / ratificati al punto n. 1 delle assemblee del 30.09.20 e del 16.10.20, al punto n. 2 dell'assemblea del 16.04.2021 ed al punto n. 1 dell'assemblea del 16.06.2021, eseguiti dal mese di settembre 2020 al mese di aprile 2021, portati a consuntivo col 'Rendiconto Lavori Straordinari di riparazione del tetto, delle facciate interne ed esterne, e di ripristino degli appartamenti che avevano avuto infiltrazioni'.
Il sig. ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti a sanare, con spese integralmente a proprio Pt_1
carico, ex post tutti gli adempimenti amministrativi che si sarebbero resi necessari per realizzare le due falde della copertura condominiale che sovrastano i vani del proprio appartamento, che affacciano rispettivamente sulla corte interna e su con ogni adempimento annesso, connesso, Parte_2
strumentale e/o accessorio, nonché (per l'effetto): il risarcimento dei danni corrispondenti alla quota parte delle spese necessarie a sanare l'illecito edilizio che gravano sullo stesso in base alla ripartizione millesimale;
il pagamento in suo favore della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei predetti obblighi di fare, funzionali a sanare l'illecito edilizio;
il risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa, cagionato al valore commerciale del proprio appartamento a causa della realizzazione dell'illecito edilizio de quo.
La domanda è inammissibile stante il difetto d'interesse ad agire che, com'è noto, rappresenta necessario requisito per spiegare un'azione processuale.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. prescrive la necessità che l'attore abbia un interesse concreto ed attuale alla pronuncia giurisdizionale. “L'interesse ad agire deve infatti apprezzarsi e valutarsi in ragione dell'utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (Trib. Cosenza, sez. I, sent. n. 1157/2020). Inoltre, deve considerarsi che il pagina 27 di 35 requisito posto dall'art. 100 c.p.c. risponde altresì all'esigenza “di un uso responsabile del processo ed
è manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante” (Trib. Milano, sez. XV, sent. n. 6005/2020).
Nel caso di specie non vi è prova né di procedimenti né di provvedimenti né di sanzioni comminate dalle competenti attività amministrative stante il mancato deposito dell'asserita SCIA e/o sulla base della ritenuta violazione della normativa di sicurezza.
E' pacifico che la rilevanza giuridica del titolo edilizio autorizzativo, nonché della normativa inerente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la P.A. e il cittadino, senza estendersi ai rapporti tra privati, che sono regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi nei limiti in cui queste integrano le norme codicistiche (v. ex multis Cass. 28/05/2007 n. 12405; Cass.
20/10/2021 n. 29166).
Parte attrice, peraltro, non ha individuato né fornito idonea prova, connotata da criteri oggettivi e univoci, che da tali asserite violazioni ne sia determinato un danno patrimoniale attuale e concreto meritevole di risarcimento.
Ciò posto, ritenendosi assorbente la carenza di interesse ad agire non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(D)
Il sig. ha formulato domanda volta ad accertare la responsabilità della società Pt_1 Controparte_2
in qualità di amministratore p.t. del convenuto per non aver potuto beneficiare delle
[...] Parte_2
opzioni per la cessione del credito e per il cd. sconto in fattura introdotte dell'art. 121, comma 1, lett. a)
e b), e 2, lett. a), D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, relativamente all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio fruita dal Condominio per interventi edilizi de quibus effettuati sulle parti comuni.
La domanda non è fondata.
L'ampia documentazione versata in atti dimostra il mancato pagamento da parte della proprietà Pt_1
delle spese condominiali da vari anni nonché del mancato pagamento della propria quota rispetto ai lavori per cui è causa eseguiti sulle parti condominiali.
Ciò determina che il che non ha provveduto ai pagamenti, contestando la sussistenza del Parte_2
proprio obbligo di contribuzione, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria poiché è
l'inadempimento dell'interessato la causa primaria che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il costo dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
pagina 28 di 35 (E) In via subordinata rispetto alle domande di cui alla lettera (B)
Il sig. ha chiesto di accertare a mezzo di Ctu l'effettivo valore delle opere realizzate dal mese Pt_1
di settembre 2020 al mese di aprile 2021 sulle facciate e sulla copertura del Parte_2
, l'effettivo costo complessivo sostenuto dai condòmini per le opere de quibus nonché la
[...]
somma a carico del condomino su base millesimale (132 millesimi) asserendo la non corretta Pt_1
esecuzione di alcuni di essi (che ne comporterebbe un minor valore) e l'addebito al di Parte_2
interventi in realtà eseguiti all'interno delle proprietà esclusive degli altri condomini.
La domanda non trova accoglimento in quanto del tutto sfornita di prova alla luce della documentazione versata in atti dal né la perizia di parte depositata, e che quantifica Parte_2
diversamente le opere effettuate dal sulle parti comuni, può essere valorizzata in presenza Parte_2
di fatture attestanti i lavori su parti condominiali (vedi doc. 23 . Parte_2
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(F)
Il sig. ha chiesto di accertare la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2051, c.c., e/o per Pt_1
culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, per il danneggiamento del
contro
-soffitto della stanza dell'appartamento di sua proprietà che affaccia sulla corte interna del condominio.
La domanda non è fondata.
In via preliminare deve rilevarsi nell'appalto di opere condominiali occorre distinguere i lavori che vengono eseguiti su parti comuni da quelli che invece incidono su parti private. Rispetto a questi ultimi il ha azione diretta nei soli confronti dell'appaltatore e della direzione lavori, ove lamenti la Parte_2 non corretta esecuzione delle opere alla regola dell'arte e/o eventuali danneggiamenti.
Tuttavia, assorbente è l'assenza di prova della derivazione causale dei danni lamentati all'esecuzione lavori nella proprietà attorea.
Si evidenzia che parte attrice aveva a disposizione un prezioso strumento di formazione e conservazione della prova, quale l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., che avrebbe consentito di documentare e cristallizzare in maniera certa ed obiettiva lo stato dei luoghi e dei beni ivi presenti, di effettuare stime attendibili dei danni e di accertarne le cause. Ma tale strumento è rimasto inutilizzato. Eppure, fra l'inizio di esecuzione dei lavori (settembre 2020) e l'inizio del presente procedimento (ottobre 2021) è trascorso un periodo temporale più che congruo per attivare il procedimento di ATP. Né mancavano elementi per individuare i possibili contraddittori, trattandosi di problematiche afferenti all'immobile di proprietà sulla scorta di lavori concordati con il Condominio.
pagina 29 di 35 Nell'onus probandi che incombe su chi agisce per la tutela di un diritto è ricompreso (per necessaria strumentalità) anche l'onere di assicurarsi le fonti e i mezzi di prova, tempestivamente e con le modalità previste dalla legge;
e quando si tratta di fonti o mezzi suscettibili di alterazione o dispersione, quest'onere include l'attivazione dello strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c. (sulla funzionalità dell'ATP rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio dei diritti e la ragionevole durata del processo, cfr. Cass. n. 27298/2013, n. 19563/2009).
Ovviamente, l'incidenza ed il rigore di quest'onere probatorio anticipato sono proporzionati, in ossequio ad un generale principio di ragionevolezza, all'importanza e/o complessità della fattispecie e all'entità della pretesa di tutela che l'interessato intende far valere.
Nella fattispecie in esame colpisce che l'attore abbia preferito lo strumento di una perizia di parte che non ha la stessa valenza probatoria di un'ATP.
Non risulta possibile per questo giudice sopperire alla quantificazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice è autorizzato a provvedere in tal senso non solo qualora il danneggiato abbia offerto prove sufficienti di aver certamente subito un danno ma senza riuscire a fornire la dimostrazione del preciso ammontare del pregiudizio sofferto (Cass. n. 25912/2013; Cass. n. 12418/2013), subordinatamente alla previa dimostrazione della sussistenza ed entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
17953/2016; Cass. n. 127/2016), ed in particolare “alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare”, senza che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 4534/2017).
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
(G)
Il sig. ha chiesto di accertare la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2051, c.c., e/o per Pt_1
culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando, ed in ogni caso, ex art. 2043, per il danneggiamento
(demolizione) del
contro
-soffitto e relativa struttura di supporto in travetti nella stanza dell'appartamento di sua proprietà che affaccia sulla corte interna del condominio.
Con riferimento al contro soffitto si richiama il punto (A) nulla potendosi riconoscersi altro importo incorrendosi, altrimenti, in una duplicazione risarcitoria.
Per quanto attiene alla rimozione della struttura in travetti nulla può riconoscersi al stante il suo Pt_1
ripristino documentato e la natura condominiale del bene.
pagina 30 di 35 Per quanto riguarda le ulteriori voci di danno è opportuno evidenziare che, astrattamente, in caso di danneggiamenti nell'unità immobiliare del singolo condomino derivanti interventi effettuati su parti condominiali, il può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale conseguente Parte_2
alla lesione del diritto di proprietà per il mancato pieno godimento dell'unità immobiliare, che del danno non patrimoniale, che sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile.
Nel caso di specie, con riferimento al danno patrimoniale, il pregiudizio che l'attore 'assume' di aver subito per effetto della parziale mancata fruizione dell'alloggio per il periodo 19.10.2020/metà di aprile
2021 a causa della perdurante presenza del cantiere per l'esecuzione degli interventi di CP_5
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, scaturendo da una fonte di responsabilità aquiliana, dovrebbe essere rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal proprietario medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione al concreto verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del proprietario, ravvisabile nel non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose ovvero di essersi dovuto procurare altro alloggio a titolo oneroso.
Nulla di ciò è stato provato dall'odierno appellante, che si è limitato ad allegare genericamente la mancata fruizione dell'immobile, ma non ha specificato né, tantomeno, ha provato che si sia determinata una situazione tale da incidere sulla concreta utilizzabilità dell'appartamento e sulla possibilità di ricavarne un reddito.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patendi per il successivo mancato godimento del vano di mq. 20,54 dell'appartamento di proprietà attorea che affaccia su imputato alla demolizione del
contro
-soffitto. Parte_2
Peraltro, non solo risulta dimostrato che il abbia corrisposto alla proprietà Parte_2 Pt_1
l'importo di € 750,00 per il disturbo causato per effettuare i lavori sulla parte del tetto che sovrasta la camera su dell'appartamento di proprietà attorea ma anche che il mancato ripristino del Controparte_11
contro
-soffitto è imputabile alla stessa proprietà.
Difatti è documentale che la mancata esecuzione dell'intervento di ripristino del contro soffitto è dipesa dalla mancata disponibilità della proprietà a far accedere le maestranze nel proprio Pt_1
appartamento per far completare i lavori resisi necessari sulla proprietà privata a seguito di rimozione rifacimento delle falde del tetto poste a copertura della stanza dell'appartamento attoreo CP_15
che affaccia sulla corte interna del (vedi l'ampia corrispondenza prodotta dalle parti) il Parte_2
quale, quindi, non ha subito passivamente come affermato le inadempienze dei convenuti.
pagina 31 di 35 Peraltro, il danno derivante dal mancato godimento di un bene non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso.
Nel caso di specie l'attore si è limitato a generiche deduzioni mentre, come sopra esposto, ben avrebbe potuto richiedere un'ATP.
La valutazione equitativa del danno è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo, e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v.
Cass., 24/5/2010, n. 12613) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'articolo 2697 c.c. (v. Cass., 11/5/2010, n. 11368 e, da ultimo, Cass., 4/11/2014,
n. 23425).
Con riferimento all'ulteriore richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'abitazione ed alla salute cagionato dalla perdurante presenza del cantiere condominiale per il periodo 19.10.2020/metà di aprile 2021 si osserva che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che
l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Sez. Un. n. 26972/08; nello stesso senso Cass. n. 29206/19).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, ha affermato che il danno non patrimoniale, ed in particolare quello cd. esistenziale, “non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto”, con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. n. 28742/18).
pagina 32 di 35 Come accade per tutte le tipologie di danno, è necessaria tanto la prova che il danno, in concreto ed effettivamente, si sia verificato, quanto la prova della consistenza o della incidenza del pregiudizio: tale prova nella fattispecie manca.
Nel caso in esame va notato che le asserzioni descrittive dei pregiudizi che l'attore avrebbe subito sono genericamente articolate per come si legge in citazione: “…deve poi aggiungersi il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'abitazione ed alla salute, in considerazione dell'estremo disagio di subire, nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid–19, lavori dei quali non veniva comunicata neppure la programmazione, con tutti i rischi annessi, anche vista l'assenza di alcuna regolare informativa circa le misure di sicurezza adottate sul cantiere (Cass. 07.07.2021 n.
19253)” (vedi pag. 93).
Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati deriva l'impossibilità di accogliere la domanda mancando una adeguata descrizione dei lamentati danni e, comunque, una prova sufficiente della loro effettiva esistenza e gravità, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.
Né si potrebbe fare una questione di omessa liquidazione in via equitativa del risarcimento.
La liquidazione in via equitativa del danno esige pur sempre che questo sia dedotto e accertato ed è consentita solo per superare una impossibilità o una pressoché insuperabile difficoltà di prova (v. Cass.
n. 4534/17).
Ciò posto non si ritiene necessario scrutinare ulteriormente la questione nel merito.
La domanda di manleva
Il rigetto di ogni domanda risarcitoria nei confronti dell'amministratore rende superfluo CP_2
l'esame della domanda di manleva da questo formulata nei confronti della CP_3
Si evidenzia, ai fini delle spese di lite, che la CO assicurativa nulla ha eccepito in merito all'operatività della polizza assicurativa.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice in favore: del , compensate del 10% in considerazione del parziale accoglimento Controparte_11
della domanda di cui al punto (A) per come liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n.
55/2014, e ss. modifiche, tenendo conto del valore della causa indicato in citazione, ai parametri massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attore, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte convenuta, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di pagina 33 di 35 “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali) e parametri medi per la fase istruttoria di non particolare complessità; dello per come liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, e ss. CP_2
modifiche, tenendo conto del valore della causa indicato in citazione, ai parametri massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attore, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte convenuta, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali) e parametri medi per la fase istruttoria di non particolare complessità.
Di contro appare equo compensare le spese di lite tra lo e la CP_2 Controparte_3
P.Q.M
. il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea di cui al punto (A) e, per l'effetto condanna il
, a corrispondere al sig. l'importo di € Controparte_11 Parte_1
1.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
2. Dichiara il sig. decaduto dall'azione di annullamento delle delibere impugnate Parte_1
per come statuito in motivazione.
3. Rigetta la domanda attorea con riferimento ai punti C,D,E,F,G.
4. Liquida le spese di lite del in € 8.467,00 oltre spese Controparte_11
generali ed accessori di legge che, compensate del 10%, pone per la differenza a carico del sig.
Parte_1
5. Liquida le spese di lite dello in € 8.467,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_2
legge che pone a carico del sig. Parte_1
6. Compensa le spese di lite tra lo e la CO . Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Firenze, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 34 di 35
pagina 35 di 35