Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 10 aprile 2025, recante la revoca del nulla osta all’assunzione ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. LA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con ricorso notificato in data 22 maggio 2025 e depositato il successivo 27 maggio 2025 il nominato in epigrafe ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al gravame.
Con ordinanza del 20 giugno 2025, n. -OMISSIS- il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
2. Successivamente, le parti hanno dato atto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato e parte ricorrente nella memoria del 22 gennaio 2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo al Tribunale di « ordinare alla Prefettura di Genova di convocare il ricorrente ed il nuovo datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura ».
3. All’udienza pubblica del 20 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, previo avviso del Collegio circa la possibile declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna.
4. Con riguardo alla domanda di annullamento risulta cessata la materia del contendere in quanto il ricorrente, in seguito al ritiro del provvedimento impugnato, che aveva revocato il nulla osta al suo ingresso in Italia, ha conseguito il bene della vita richiesto.
5. È invece inammissibile l’ulteriore domanda finalizzata ad ottenere l’ordine all’Amministrazione competente di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione.
La domanda in questione è qualificabile in termini di condanna pubblicistica (azione di adempimento) ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., in quanto finalizzata ad ottenere l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Tale azione, tuttavia, è ammessa solo entro i seguenti limiti: nelle controversie relative a interessi pretensivi a completamento della tutela costitutiva o di accertamento avente ad oggetto rispettivamente l'illegittimità del diniego o dell'inerzia; quando la fondatezza della pretesa sia il portato di un'attività interamente vincolata; quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori, come stabilito dall’art. 34 co. 1, lett. c), in combinato con l'art. 31, co. 3, c.p.a. (tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10440).
Ebbene nel caso in esame, non sussistendo un diritto soggettivo al rilascio della tipologia di permesso indicato né un potere vincolato dell’Amministrazione, ma solo un interesse legittimo pretensivo che necessita dell’estrinsecazione del potere amministrativo discrezionale e che richiede un’istruttoria che non è stata ancora completata, la domanda risulta inammissibile.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere nei termini previsti il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in questione, con adozione di un provvedimento espresso.
6. Conclusivamente il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di annullamento e l’inammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.
7. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, posto che, altrimenti, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile (T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 429). La liquidazione degli onorari della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di annullamento e l’inammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA ST, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LA ST | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.