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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/08/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2558 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 2558/2024 vertente tra
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIUGGIOLINI FABRIZIO NAZZARENO;
elettivamente domiciliato in VIA EDISON 4/6 OSIMO, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 assistito dall'avv. GARAU PAOLO;
elettivamente domiciliato in via Mazzini 145 ROMA, presso il difensore;
. , Controparte_2 CP_3 non assistita nè difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 18/07/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1- Infondato, e quindi da respingersi, l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
e di (contumace anche nel primo grado) Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 659/2024 del 14.11.2024 resa nel procedimento rubricato al n. 1612/2023
R.G con la quale il Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della relativamente alla domanda di pagamento dei compensi richiesti per l'intervento di Parte_1 ripristino del manto stradale a seguito del sinistro incontestatamente occorso il 13.10.2021 nel Comune di Pollenza, in Via Roma, che vedeva coinvolta la Nissan tg. DG287XV di proprietà della assicurata con l'odierna appellata. Controparte_4
2 - Rappresenta l'appellante di aver stipulato con il la convenzione del Controparte_5
20.05.2020, con la quale si impegnava su richiesta dei “… conducenti sinistrati, dalla Polizia Locale
e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune… ” (cfr. art 2 della convenzione) a provvedere alle opere necessarie al ripristino dello “status quo ante” dei luoghi danneggiati da incidenti stradali (cfr. art. 6), verso il corrispettivo costituito da “… il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo… ” (cfr. art.7) e cioè, si interpreta, quello di recuperare dai danneggianti
(responsabili del sinistro) i costi di ripristino.
2.1 - In forza dell'art. 7 co. 2 della richiamata convenzione (“A fortiori ratione, il CP_5 con l'atto funzionale allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a el suo interesse, ogni più ampio potere per agire Pt_1 ed intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex. art. 2054 c.c., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare
e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per
l'attività di ripristino post incedente eseguita.”) il cedeva alla società il credito ipotetico (a CP_5 monte, sembra anche la facoltà di agire) avente ad oggetto il risarcimento del danno alla sede stradale cagionato dal sinistro, in misura uguale al costo delle opere necessarie a rimettere in pristino lo stato delle strade.
3- Al di là delle specifiche censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza (violazione ad opera del G.d.P. degli artt. 6 e 111 cost. -asserendo l'erronea e parziale valutazione della Parte documentazione allegata dalla a fondamento della dedotta titolarità del diritto azionato, da parte del G.d.p.- ed insufficienza e illogicità apparente della motivazione;
violazione e falsa o errata applicazione degli artt. 81 cpc e 1260 cc), risulterebbe impossibile ricondurre in capo alla Pt_1 la titolarità dell'asserito credito qualificato come risarcitorio.
3.1 – In relazione alla convenzione, secondo l'appellante titolo legittimante l'odierna azione, va premesso che, l'art. 42, co.
2. let.t e) del d.lgs. 18.08.2000 n- 267 (T.U.E.L.), riserva al consiglio comunale il potere di “e) organizzazione dei pubblici servizi, costruzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
3.2 - In atti risulta un “atto funzionale e delega traslativa” (richiamato dall'art. 7, co. 2, della convenzione del 20.05.2020) stipulata dal Comandante della Polizia Municipale di Pollenza, che spende il nome del “… giusto atto di nomina Decreto del Sindaco n. 11 del 02.09.2019…”, CP_5 del quale non è stato operato il deposito, rendendo così impossibile la verifica del soggetto emittente
(che avrebbe dovuto essere il Consiglio Comunale) e quindi della legittimazione del Comandante della Polizia Locale a spendere il nome del CP_5 3.2.1 – Risulta invece allegata una determina del 2.5.20 a firma del medesimo Comandante della polizia Locale di Pollenza (quale funzionario responsabile del settore D della Polizia Locale), anche questa all'evidenza inidonea a conferire a quell'organo i poteri rappresentativi dell'Ente (tra l'altro richiamante il medesimo decreto del Sindaco di cui al superiore punto 3.2., non presente in atti).
4 – Quindi, va respinto l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Irripetibili, invece, quelle della , attesa la sua contumacia. Controparte_4
5.1 - Sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, l'appellante va condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nella contumacia dell'appellata il gravame proposto dalla avverso la Controparte_6 Pt_1 sentenza n. 659/2024 resa dal Giudice di Pace di Macerata il 14.11.2024; CONDANNA la Pt_1 al pagamento delle spese del grado e liquida quelle in favore della in Controparte_1 euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed iva come per legge, oltre spese vive documentate;
DICHIARA irrepetibili le spese della Controparte_4
del secondo grado di giudizio;
DICHIARA sussistere i presupposti per il pagamento del
[...] doppio del contributo unificato.
Macerata, 25 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 2558/2024 vertente tra
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIUGGIOLINI FABRIZIO NAZZARENO;
elettivamente domiciliato in VIA EDISON 4/6 OSIMO, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 assistito dall'avv. GARAU PAOLO;
elettivamente domiciliato in via Mazzini 145 ROMA, presso il difensore;
. , Controparte_2 CP_3 non assistita nè difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 18/07/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1- Infondato, e quindi da respingersi, l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
e di (contumace anche nel primo grado) Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 659/2024 del 14.11.2024 resa nel procedimento rubricato al n. 1612/2023
R.G con la quale il Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della relativamente alla domanda di pagamento dei compensi richiesti per l'intervento di Parte_1 ripristino del manto stradale a seguito del sinistro incontestatamente occorso il 13.10.2021 nel Comune di Pollenza, in Via Roma, che vedeva coinvolta la Nissan tg. DG287XV di proprietà della assicurata con l'odierna appellata. Controparte_4
2 - Rappresenta l'appellante di aver stipulato con il la convenzione del Controparte_5
20.05.2020, con la quale si impegnava su richiesta dei “… conducenti sinistrati, dalla Polizia Locale
e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune… ” (cfr. art 2 della convenzione) a provvedere alle opere necessarie al ripristino dello “status quo ante” dei luoghi danneggiati da incidenti stradali (cfr. art. 6), verso il corrispettivo costituito da “… il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo… ” (cfr. art.7) e cioè, si interpreta, quello di recuperare dai danneggianti
(responsabili del sinistro) i costi di ripristino.
2.1 - In forza dell'art. 7 co. 2 della richiamata convenzione (“A fortiori ratione, il CP_5 con l'atto funzionale allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a el suo interesse, ogni più ampio potere per agire Pt_1 ed intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex. art. 2054 c.c., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare
e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per
l'attività di ripristino post incedente eseguita.”) il cedeva alla società il credito ipotetico (a CP_5 monte, sembra anche la facoltà di agire) avente ad oggetto il risarcimento del danno alla sede stradale cagionato dal sinistro, in misura uguale al costo delle opere necessarie a rimettere in pristino lo stato delle strade.
3- Al di là delle specifiche censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza (violazione ad opera del G.d.P. degli artt. 6 e 111 cost. -asserendo l'erronea e parziale valutazione della Parte documentazione allegata dalla a fondamento della dedotta titolarità del diritto azionato, da parte del G.d.p.- ed insufficienza e illogicità apparente della motivazione;
violazione e falsa o errata applicazione degli artt. 81 cpc e 1260 cc), risulterebbe impossibile ricondurre in capo alla Pt_1 la titolarità dell'asserito credito qualificato come risarcitorio.
3.1 – In relazione alla convenzione, secondo l'appellante titolo legittimante l'odierna azione, va premesso che, l'art. 42, co.
2. let.t e) del d.lgs. 18.08.2000 n- 267 (T.U.E.L.), riserva al consiglio comunale il potere di “e) organizzazione dei pubblici servizi, costruzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
3.2 - In atti risulta un “atto funzionale e delega traslativa” (richiamato dall'art. 7, co. 2, della convenzione del 20.05.2020) stipulata dal Comandante della Polizia Municipale di Pollenza, che spende il nome del “… giusto atto di nomina Decreto del Sindaco n. 11 del 02.09.2019…”, CP_5 del quale non è stato operato il deposito, rendendo così impossibile la verifica del soggetto emittente
(che avrebbe dovuto essere il Consiglio Comunale) e quindi della legittimazione del Comandante della Polizia Locale a spendere il nome del CP_5 3.2.1 – Risulta invece allegata una determina del 2.5.20 a firma del medesimo Comandante della polizia Locale di Pollenza (quale funzionario responsabile del settore D della Polizia Locale), anche questa all'evidenza inidonea a conferire a quell'organo i poteri rappresentativi dell'Ente (tra l'altro richiamante il medesimo decreto del Sindaco di cui al superiore punto 3.2., non presente in atti).
4 – Quindi, va respinto l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Irripetibili, invece, quelle della , attesa la sua contumacia. Controparte_4
5.1 - Sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, l'appellante va condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nella contumacia dell'appellata il gravame proposto dalla avverso la Controparte_6 Pt_1 sentenza n. 659/2024 resa dal Giudice di Pace di Macerata il 14.11.2024; CONDANNA la Pt_1 al pagamento delle spese del grado e liquida quelle in favore della in Controparte_1 euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed iva come per legge, oltre spese vive documentate;
DICHIARA irrepetibili le spese della Controparte_4
del secondo grado di giudizio;
DICHIARA sussistere i presupposti per il pagamento del
[...] doppio del contributo unificato.
Macerata, 25 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale