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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5803 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Derogatis;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Caputo
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Cerignola, in data 18.10.2005, precisando che dall'unione erano nate le figlie
(il 13/04/2006) e (il 13/04/2006) e deducendo che il matrimonio era entrato in Per_1 Per_2 crisi a causa del venir meno dell'affectio coniugalis; ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo Controparte_1 la definizione consensuale del giudizio.
Alla prima udienza del 17.03.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 17.03.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cerignola in data 18.10.2005 (atto n. 219, parte II, Seria A, Anno
2005);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
17.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5803 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Derogatis;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Caputo
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Cerignola, in data 18.10.2005, precisando che dall'unione erano nate le figlie
(il 13/04/2006) e (il 13/04/2006) e deducendo che il matrimonio era entrato in Per_1 Per_2 crisi a causa del venir meno dell'affectio coniugalis; ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo Controparte_1 la definizione consensuale del giudizio.
Alla prima udienza del 17.03.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 17.03.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cerignola in data 18.10.2005 (atto n. 219, parte II, Seria A, Anno
2005);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 15.02.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
17.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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