I servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti in uno dei seguenti modi:
a) in economia dagli enti locali;
b) mediante aziende speciali;
c) in regime di concessione.
Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private secondo quanto previsto dalla legge regionale che disciplinera', tra l'altro:
a) durata e modalita' delle concessioni;
b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto della idoneita' tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo adeguate forme di pubblicita' e comunicazione dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;
c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza e alla regolarita';
d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni;
e) i casi di linee interregionali per le quali, ai sensi dell' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le incombenze di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) competono alla regione dove si svolge il percorso prevalente, di intesa con la regione finitima interessata.
Il mancato rinnovo delle concessioni di cui al comma precedente o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati. E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.
Le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e successive modificazioni, non si applicano ai servizi di trasporto di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo comma, ad eccezione delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 4, come modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1490 , delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del capo VI, nonche' di quelle contenute nella lettera c) dell'articolo 34 della stessa legge 28 settembre 1939, n. 1822 , concernenti, rispettivamente, l'obbligo del trasporto degli effetti postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti postali.