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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1214/2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nocera William, giusta procura alle Parte_1
liti in atti, presso il cui studio sito in Sant'Egidio del Monte Albino, in Viale degli Aranci, n. 34, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Ferrante, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, presso il cui studio sito in San Ciprino Picentino, via Madonnella n. 4, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 5.3.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente l'1.07.2004 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.67, parte II, serie A, anno 2004; che dal
Per_ matrimonio nascevano le figlie ed;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era Per_1
divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che, di fatto, avevano determinato il venir meno dell'affectio maritalis tra le parti;
chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente e disporre che l'intero mobilio della casa coniugale venga consegnato alla ricorrente;
2) affidare le figlie minori ed in modo condiviso Per_1 Per_3
ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato delle stesse insieme alla ricorrente presso la casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Pagani (SA) alla Via Filettine n.66, alla ricorrente, quale genitore collocatario delle figlie minori;
4) porre a carico del Sig. per il Controparte_1
solo mantenimento delle figlie e , un assegno mensile dell'importo di €.300,00 per Per_1 Per_3 ciascuna per complessivi €.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e di concorrere nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie, intendendosi per esse quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive che dovranno essere sempre preventivamente concordate;
5) disporre che il Sig. possa tenere con sé le figlie nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 16 Controparte_1
alle ore 19 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo e, a settimane alterne, il padre potrà tenere con se le figlie dalle ore 18,00 del sabato alle ore
21,00 della domenica, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nel periodo invernale;
considerato che
, in tale ultimo caso, ovvero in caso di weekend, il padre terrebbe le figlie con sé, con i citati orari, per 4 giorni consecutivi (venerdì, sabato, domenica, lunedì), nell'altra settimana, quella in cui non è previsto il weekend con il padre, quest'ultimo terrà le figlie con sé solo nei giorni di martedì e giovedì, così consentendo, in modo paritario, anche alla madre di trascorrere con le figlie qualche weekend fuori città; qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile attuare il diritto di visita in una delle citate settimane alterne, lo stesso sarà recuperato, con le stesse modalità, nella settimana successiva, nonostante quella successiva ancora corrisponda all'altra alterna del mese;
6) ciascun coniuge consentirà all'altro di tenere con sè le figlie, oltre che per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive -da concordarsi comunque entro il 30 marzo di ogni anno – con l'obbligo di preinformare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio l'altro) e ad anno alternato per le vacanze pasquali;
con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze del giudizio”. Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 25.9.2021 si costituiva il resistente il quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, non si opponeva alla richiesta di separazione;
precisava: che dal giorno 1.06.2021 era disoccupato, non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro dalla società datrice di lavoro e che, allo stato, era percettore di una modesta indennità mensile di disoccupazione;
che vani erano stati i tentativi di ricerca di altra occupazione;
che, al contrario, la ricorrente godeva di una autonoma e fiorente attività lavorativa nel settore dell'intermediazione immobiliare;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) affidare le figlie minori ed in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori con domicilio privilegiato delle stesse con il padre sig. presso l'abitazione Controparte_1
dello stesso;
3) porre a carico della sig.ra , per il mantenimento delle figlie Parte_1
ed , un assegno mensile dell'importo di € 300,00 per ciascuna per complessivi Per_1 Per_3
€.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e la stessa concorra nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie, intendendosi per esse quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
4) disporre che la sig.ra possa tenere con sé le figlie nei giorni di lunedì, mercoledì Parte_1
e venerdì dalle ore 16 alle ore 19 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo e, a settimane alterne, la madre potrà tenere con se le figlie dalle ore
18,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nel periodo invernale;
considerato che
, in tale ultimo caso, ovvero in caso di weekend, la madre terrebbe le figlie con sé, con i citati orari, per 4 giorni consecutivi (venerdì, sabato, domenica, lunedì), nell'altra settimana, quella in cui non è previsto il weekend con la madre, quest'ultima terrà le figlie con sé solo nei giorni di martedì e giovedì, così consentendo, in modo paritario, anche al padre di trascorrere con le figlie qualche weekend;
qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile attuare il diritto di visita in una delle citate settimane alterne, lo stesso sarà recuperato, con le stesse modalità, nella settimana successiva, nonostante quella successiva ancora corrisponda all'altra alterna del mese;
e che ciascun coniuge consenta all'altro di tenere con sé le figlie, oltre che per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive - da concordarsi comunque entro il 30 marzo di ogni anno – con l'obbligo di pre-informare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 al 6 gennaio l'altro) e ad anno alternato per le vacanze pasquali. Ed in subordine, qualora
l'Ill.mo Giudice ritenga di stabilire il domicilio privilegiato delle figlie ed presso la Per_1 Per_3 madre, sig.ra , chiede che l'assegno di mantenimento posto a suo carico tenga Parte_1
conto delle sue effettive rappresentate condizioni economiche e non si oppone – in tal caso – al calendario relativo al diritto di visita e di permanenza delle figlie presso il genitore non collocatario delineato ai nn.5 e 6 del ricorso della sig.ra ; 5) Porre a carico della sig.ra Parte_1
la corresponsione in favore del sig. di un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento con funzione perequativa ed assistenziale, la cui entità sarà determinata dall'Ill.mo
Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento;
6) Rigettare la richiesta della sig.ra Parte_1
che le venga «consegnata» l'intero mobilio della casa di via Filettine n.66 in Pagani (SA); 7)
Rigettare la richiesta della sig.ra di assegnazione in suo favore dell'abitazione di via Parte_1
Filettine n.66 in Pagani (SA); Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, maggiorati degli accessori fiscali e previdenziali di legge nonché dal rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014.”.
All'udienza presidenziale del 4.10.2021, fallito il tentativo di risoluzione consensuale della vertenza, assunti i provvedimenti provvisori, (parzialmente riformati in fase di reclamo limitatamente al quantum del contributo di mantenimento previsto, a carico del resistente, in favore della prole), la causa veniva rinviata davanti al giudice istruttore per il prosieguo. Sperimentato l'esito infruttuoso di addivenire alla risoluzione conciliativa della vertenza sulla scorta della proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante, il giudizio veniva riassegnato a quello odierno, subentrato nelle more sul ruolo. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, giusta ordinanza del 12.9.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.2.2025.
Con ordinanza del 21.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (40+20).
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come noto, l'istituto della separazione giudiziale costituisce un rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la coabitazione, mai più ripresa;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, in particolare quelle di addebito reciprocamente formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sia più perseguibile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, vanno confermate le disposizioni di cui
Per_ all'ordinanza presidenziale, limitatamente alla sola figlia minore della coppia, , in ordine al regime di affidamento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti del padre, non essendo state allegate circostanze tali da disporre, in accoglimento della richiesta formulata dal resistente,
l'affidamento della minore al padre.
Alcuna statuizione va assunta in riferimento all'assegnazione della casa coniugale in quanto la ricorrente, in corso di causa, si è trasferita, unitamente alle figlie, in altra abitazione.
Va, altresì, confermata la quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie (di cui la maggiorenne non è economicamente indipendente) per come individuata dalla Corte d'Appello di Per_1
Salerno con provvedimento del maggio 2022, in parziale accoglimento del reclamo.
Al riguardo va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario, deve considerarsi,
a fronte della scarna documentazione prodotta, il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno
2019 di euro 1.720,00 (modello CU 2020) ed il reddito percepito dal medesimo nel 2020 di euro
2.989,00, unitamente alla circostanza che dal giorno 01.06.2021 il predetto risulta disoccupato percependo l'indennità di disoccupazione, commisurata al periodo di lavoro svolto, pari ad euro
1.295,28.
Quanto alla ricorrente la stessa, per come documentato, risulta aver percepito, per l'anno 2017, un reddito complessivo di euro 15.183,00; di euro 18.621,00 per l'anno 2018; di un reddito da attività di euro 66.807,00 per l'anno 2019 e di euro 18.714,00 per l'anno 2020.
Risulta, pertanto, congruo confermare il contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie, delle quali la maggiorenne non è economicamente autosufficiente, a carico del padre, per Per_1
l'importo complessivo di euro 400,00 mensili (200,00 euro in favore di ciascuna di esse), da versare alla madre a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne la domanda spiegata dal resistente di mantenimento in proprio favore, deve osservarsi, in via generale, che l'art. 156, comma primo c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (come recentemente ribadito in Cass., sez. I, 16/05/2017 n. 12196: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass., sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008: “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”). Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato non rivestono valore vincolante per il giudice della separazione, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre circostanze, non indicate specificatamente, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Nel caso di specie, il resistente, pur disoccupato, percettore, per come riferito, dell'indennità mensile di disoccupazione, essendo un soggetto in salute, con capacità lavorativa, di certo può adattarsi a reperire altro lavoro. Dunque, pur a fronte di uno squilibrio dei redditi tra i coniugi non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento in favore del marito.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio, anche di quelle afferenti la fase del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra e , sposatisi l'1.7.2004 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Pagani, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
67, parte II, serie A, anno 2004; Per_ affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della medesima presso la madre;
conferma le modalità dell'esercizio del diritto di visita padre figlia secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale del 4.10.2021; revoca le statuizioni concernenti l'affidamento ed il collocamento della figlia divenuta Per_1
maggiorenne; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, di cui maggiorenne, non è economicamente indipendente, per l'importo mensile complessivo di Per_1
euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna), da corrispondere alla ricorrente entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche quelle concernenti la fase di reclamo;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1214/2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nocera William, giusta procura alle Parte_1
liti in atti, presso il cui studio sito in Sant'Egidio del Monte Albino, in Viale degli Aranci, n. 34, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Ferrante, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, presso il cui studio sito in San Ciprino Picentino, via Madonnella n. 4, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 5.3.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente l'1.07.2004 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.67, parte II, serie A, anno 2004; che dal
Per_ matrimonio nascevano le figlie ed;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era Per_1
divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che, di fatto, avevano determinato il venir meno dell'affectio maritalis tra le parti;
chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente e disporre che l'intero mobilio della casa coniugale venga consegnato alla ricorrente;
2) affidare le figlie minori ed in modo condiviso Per_1 Per_3
ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato delle stesse insieme alla ricorrente presso la casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Pagani (SA) alla Via Filettine n.66, alla ricorrente, quale genitore collocatario delle figlie minori;
4) porre a carico del Sig. per il Controparte_1
solo mantenimento delle figlie e , un assegno mensile dell'importo di €.300,00 per Per_1 Per_3 ciascuna per complessivi €.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e di concorrere nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie, intendendosi per esse quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive che dovranno essere sempre preventivamente concordate;
5) disporre che il Sig. possa tenere con sé le figlie nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 16 Controparte_1
alle ore 19 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo e, a settimane alterne, il padre potrà tenere con se le figlie dalle ore 18,00 del sabato alle ore
21,00 della domenica, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nel periodo invernale;
considerato che
, in tale ultimo caso, ovvero in caso di weekend, il padre terrebbe le figlie con sé, con i citati orari, per 4 giorni consecutivi (venerdì, sabato, domenica, lunedì), nell'altra settimana, quella in cui non è previsto il weekend con il padre, quest'ultimo terrà le figlie con sé solo nei giorni di martedì e giovedì, così consentendo, in modo paritario, anche alla madre di trascorrere con le figlie qualche weekend fuori città; qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile attuare il diritto di visita in una delle citate settimane alterne, lo stesso sarà recuperato, con le stesse modalità, nella settimana successiva, nonostante quella successiva ancora corrisponda all'altra alterna del mese;
6) ciascun coniuge consentirà all'altro di tenere con sè le figlie, oltre che per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive -da concordarsi comunque entro il 30 marzo di ogni anno – con l'obbligo di preinformare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio l'altro) e ad anno alternato per le vacanze pasquali;
con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze del giudizio”. Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 25.9.2021 si costituiva il resistente il quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, non si opponeva alla richiesta di separazione;
precisava: che dal giorno 1.06.2021 era disoccupato, non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro dalla società datrice di lavoro e che, allo stato, era percettore di una modesta indennità mensile di disoccupazione;
che vani erano stati i tentativi di ricerca di altra occupazione;
che, al contrario, la ricorrente godeva di una autonoma e fiorente attività lavorativa nel settore dell'intermediazione immobiliare;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) affidare le figlie minori ed in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori con domicilio privilegiato delle stesse con il padre sig. presso l'abitazione Controparte_1
dello stesso;
3) porre a carico della sig.ra , per il mantenimento delle figlie Parte_1
ed , un assegno mensile dell'importo di € 300,00 per ciascuna per complessivi Per_1 Per_3
€.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e la stessa concorra nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie, intendendosi per esse quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
4) disporre che la sig.ra possa tenere con sé le figlie nei giorni di lunedì, mercoledì Parte_1
e venerdì dalle ore 16 alle ore 19 nel periodo invernale (nel periodo scolastico) e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo e, a settimane alterne, la madre potrà tenere con se le figlie dalle ore
18,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nel periodo invernale;
considerato che
, in tale ultimo caso, ovvero in caso di weekend, la madre terrebbe le figlie con sé, con i citati orari, per 4 giorni consecutivi (venerdì, sabato, domenica, lunedì), nell'altra settimana, quella in cui non è previsto il weekend con la madre, quest'ultima terrà le figlie con sé solo nei giorni di martedì e giovedì, così consentendo, in modo paritario, anche al padre di trascorrere con le figlie qualche weekend;
qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile attuare il diritto di visita in una delle citate settimane alterne, lo stesso sarà recuperato, con le stesse modalità, nella settimana successiva, nonostante quella successiva ancora corrisponda all'altra alterna del mese;
e che ciascun coniuge consenta all'altro di tenere con sé le figlie, oltre che per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive - da concordarsi comunque entro il 30 marzo di ogni anno – con l'obbligo di pre-informare l'altro del luogo di destinazione, per una settimana ciascuno durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 al 6 gennaio l'altro) e ad anno alternato per le vacanze pasquali. Ed in subordine, qualora
l'Ill.mo Giudice ritenga di stabilire il domicilio privilegiato delle figlie ed presso la Per_1 Per_3 madre, sig.ra , chiede che l'assegno di mantenimento posto a suo carico tenga Parte_1
conto delle sue effettive rappresentate condizioni economiche e non si oppone – in tal caso – al calendario relativo al diritto di visita e di permanenza delle figlie presso il genitore non collocatario delineato ai nn.5 e 6 del ricorso della sig.ra ; 5) Porre a carico della sig.ra Parte_1
la corresponsione in favore del sig. di un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento con funzione perequativa ed assistenziale, la cui entità sarà determinata dall'Ill.mo
Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento;
6) Rigettare la richiesta della sig.ra Parte_1
che le venga «consegnata» l'intero mobilio della casa di via Filettine n.66 in Pagani (SA); 7)
Rigettare la richiesta della sig.ra di assegnazione in suo favore dell'abitazione di via Parte_1
Filettine n.66 in Pagani (SA); Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, maggiorati degli accessori fiscali e previdenziali di legge nonché dal rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014.”.
All'udienza presidenziale del 4.10.2021, fallito il tentativo di risoluzione consensuale della vertenza, assunti i provvedimenti provvisori, (parzialmente riformati in fase di reclamo limitatamente al quantum del contributo di mantenimento previsto, a carico del resistente, in favore della prole), la causa veniva rinviata davanti al giudice istruttore per il prosieguo. Sperimentato l'esito infruttuoso di addivenire alla risoluzione conciliativa della vertenza sulla scorta della proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante, il giudizio veniva riassegnato a quello odierno, subentrato nelle more sul ruolo. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, giusta ordinanza del 12.9.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 26.2.2025.
Con ordinanza del 21.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (40+20).
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come noto, l'istituto della separazione giudiziale costituisce un rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la coabitazione, mai più ripresa;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, in particolare quelle di addebito reciprocamente formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sia più perseguibile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, vanno confermate le disposizioni di cui
Per_ all'ordinanza presidenziale, limitatamente alla sola figlia minore della coppia, , in ordine al regime di affidamento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti del padre, non essendo state allegate circostanze tali da disporre, in accoglimento della richiesta formulata dal resistente,
l'affidamento della minore al padre.
Alcuna statuizione va assunta in riferimento all'assegnazione della casa coniugale in quanto la ricorrente, in corso di causa, si è trasferita, unitamente alle figlie, in altra abitazione.
Va, altresì, confermata la quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie (di cui la maggiorenne non è economicamente indipendente) per come individuata dalla Corte d'Appello di Per_1
Salerno con provvedimento del maggio 2022, in parziale accoglimento del reclamo.
Al riguardo va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario, deve considerarsi,
a fronte della scarna documentazione prodotta, il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno
2019 di euro 1.720,00 (modello CU 2020) ed il reddito percepito dal medesimo nel 2020 di euro
2.989,00, unitamente alla circostanza che dal giorno 01.06.2021 il predetto risulta disoccupato percependo l'indennità di disoccupazione, commisurata al periodo di lavoro svolto, pari ad euro
1.295,28.
Quanto alla ricorrente la stessa, per come documentato, risulta aver percepito, per l'anno 2017, un reddito complessivo di euro 15.183,00; di euro 18.621,00 per l'anno 2018; di un reddito da attività di euro 66.807,00 per l'anno 2019 e di euro 18.714,00 per l'anno 2020.
Risulta, pertanto, congruo confermare il contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie, delle quali la maggiorenne non è economicamente autosufficiente, a carico del padre, per Per_1
l'importo complessivo di euro 400,00 mensili (200,00 euro in favore di ciascuna di esse), da versare alla madre a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne la domanda spiegata dal resistente di mantenimento in proprio favore, deve osservarsi, in via generale, che l'art. 156, comma primo c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (come recentemente ribadito in Cass., sez. I, 16/05/2017 n. 12196: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass., sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008: “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”). Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato non rivestono valore vincolante per il giudice della separazione, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre circostanze, non indicate specificatamente, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Nel caso di specie, il resistente, pur disoccupato, percettore, per come riferito, dell'indennità mensile di disoccupazione, essendo un soggetto in salute, con capacità lavorativa, di certo può adattarsi a reperire altro lavoro. Dunque, pur a fronte di uno squilibrio dei redditi tra i coniugi non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento in favore del marito.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio, anche di quelle afferenti la fase del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra e , sposatisi l'1.7.2004 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Pagani, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
67, parte II, serie A, anno 2004; Per_ affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della medesima presso la madre;
conferma le modalità dell'esercizio del diritto di visita padre figlia secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale del 4.10.2021; revoca le statuizioni concernenti l'affidamento ed il collocamento della figlia divenuta Per_1
maggiorenne; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, di cui maggiorenne, non è economicamente indipendente, per l'importo mensile complessivo di Per_1
euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna), da corrispondere alla ricorrente entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche quelle concernenti la fase di reclamo;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire