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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 10772/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 2340/2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Fusco Teresa e dell'Avv. p. Ponticiello Debora, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
Colella, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-99%.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la ricorrente invalida Persona_1
ultrasessantacinquenne grave 100%, mentre riteneva non realizzati elementi medico- legali sufficienti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 05.09.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 2340/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta le conclusioni del c.t.u., in quanto ritenute incongrue rispetto alla gravità delle patologie sofferte dalla periziata. Il consulente avrebbe effettuato una diagnosi incompleta e lacunosa, fornendo un elaborato peritale scarno, oltre che errato con riguardo, in particolare, alla valutazione della deambulazione, giudicata autonoma pur a fronte della presenza in atti di prescrizione di carrozzina del 20.06.2024.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 15.07.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Poliartrosi Cardiopatia ipertensiva (II classe NYHA) Iperplasia nodulare della tiroide Depressione ansiosa reattiva Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 Nel merito, ha osservato: “Ciò precisato, il caso va discusso in riferimento all'indennità di accompagnamento, risultandone avanzata richiesta. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente (pur dopo l'avvenuto riconoscimento dell'inabilità) della presenza o meno di impedimento all'autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nelle sue pur compromesse condizioni di salute, la paziente può ancora gestire con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che la circondano, senza dover dipendere in ciò da terzi. Va rimarcato che il complesso morboso nel suo insieme non impedisce quegli atti semplici ma fondamentali di natura fisica che consentono l'autonomia vegetativa
e di relazione in cui si compendiano le azioni elementari della vita. Ne consegue che non si realizzano elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Né può essere valorizzata la contestazione per cui il c.t.u. non avrebbe tenuto conto della prescrizione di carrozzina del 20.06.2024 giacché, a ben vedere, la prescrizione de qua è relativa ad altro tipo di presidio (calzature con plantari).
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
4 La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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