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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 72 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia MARCHESINI Parte_1
contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Federica PARROZZANI CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni comuni delle parti:
a)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)fare obbligo a di contribuire al mantenimento delle due figlie, Parte_1
maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, con la somma di euro 600 (euro 300 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 25 di ogni mese;
CP_1
c)porre le spese straordinarie relative alle due figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico dei genitori al 50%;
d)assegno unico interamente percepito da CP_1
e)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.1.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Siculiana (AG) il 26.7.1999; che il matrimonio era CP_1
entrato in irreversibile crisi e che con sentenza n. 189/2024 il Tribunale di Vicenza
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 10.3.2025 si costituiva in giudizio CP_1
All'udienza dell'1.4.2025 avanti il Giudice Relatore le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
2 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 189/2024 (irrevocabile il 25.7.2024) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al mantenimento delle due figlie maggiorenni conviventi con la madre a carico di vertendosi in materia di diritti disponibili;
Parte_1
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
3 e in Siculiana (AG) il 26.7.1999 alle condizioni riportate in Pt_1 CP_1
epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 25, parte II, serie A, anno 1999;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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