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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2068/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2068/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Cantore, ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Seregno (MB) Via San Giovanni Bosco n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1. l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con il collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione sita in Seregno (MB), Via Sondrio, 24 dove continueranno stabilmente a vivere;
2. il signor si impegna, sin d'ora, a lasciare la casa familiare entro la fine del mese Parte_2 di settembre 2025, previo acquisto di una nuova abitazione presso la quale stabilirà la propria residenza;
3. la casa familiare sita in Seregno (MB), Via Sondrio, 24, di proprietà del signor , Parte_2 verrà assegnata alla SI;
Parte_1
4. in ordine al diritto di visita del padre e alla frequentazione durante le vacanze, i ricorrenti concordano che il signor , compatibilmente con i turni di lavoro, terrà con sé i figli, Parte_2
e , in base al seguente accordo: Per_1 Per_2
- a weekend alternati prenderà i figli all'uscita della scuola il giovedì alle ore 16.00 e li porterà presso la propria abitazione con pernotto sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- nel weekend di spettanza della madre, il padre andrà a prendere i figli il giovedì all'uscita della scuola alle ore 16:00, li porterà presso la propria abitazione con pernotto e li riaccompagnerà direttamente a scuola il giorno successivo;
- i genitori, nei propri giorni di spettanza si occuperanno delle attività scolastiche, ludiche, sportive;
stesso dicasi per le visite specialistiche di , a meno Per_2 di previo e diverso accordo tra le parti;
- entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a partecipare agli incontri fissati dagli specialisti, in particolare modo per e/o dagli insegnanti, Per_2 compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- in caso di assenza/impedimento del padre e/o della madre durante il proprio periodo di spettanza, i ricorrenti potranno delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, o visite specialistiche l'altro genitore previo tempestivo accordo tra le parti o la baby-sitter, attualmente SI scelta di comune accordo. Parte_3
Per quanto concernono le festività natalizie, i minori trascorreranno le vacanze secondo il principio dell'alternanza: - dalla fine delle scuole sino al 31.12 a partire dall'anno 2025 con la madre;
- dal 31.12.25, Capodanno compreso, sino alla ripresa delle lezioni con il padre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Nel corso delle vacanze di Pasqua: - i minori trascorreranno, a partire dall'anno 2025, la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo, con il padre;
il tutto secondo il principio dell'alternanza per gli anni successivi e fatto salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza, qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
Durante le vacanze scolastiche estive: i ricorrenti trascorreranno con i figli tre settimane non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i ricorrenti, entro la fine dell'anno scolastico di ogni anno tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dove trascorreranno le vacanze con i minori. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre.
5. Gli assegni familiari, così come il contributo, pari ad € 300,00, per l'invalidità di verranno Per_2 percepiti nella misura del 100% dalla SI che li utilizzerà a totale copertura delle Parte_1 spese scolastiche di presso l'Istituto privato Europeo MA ND. Per_2
6. I ricorrenti corrisponderanno il costo della retta scolastica di presso l'Istituto Europeo Per_1
MA ND nella misura del 70% il signor e il 30% la SI Pt_2 Pt_1
7. Il signor , non appena si trasferirà nella nuova abitazione e, comunque entro e non oltre Pt_2 il 5 ottobre 2025, si impegna a versare, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori Per_1
e la somma di € 600,00 complessiva (€ 300,00 a figlio), che dovrà essere versata alla SI Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario al seguente iban Pt_1
[...]. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria in base alle rivalutazioni annue dell'indice Istat.
8. I signori e terrano ognuno la propria autovettura provvedendo a sostenere in Pt_1 Pt_2 proprio eventuali costi connessi;
9. , tenuto conto del grado di invalidità, non si allontanerà dalla propria residenza, salvo brevi Per_2 periodi che potrà trascorrere presso la residenza della zia materna;
senza la presenza di Per_3 almeno uno dei 2 genitori non rimarrà presso la propria abitazione (da intendersi casa Per_2 coniugale o prossima abitazione del padre) senza persona ritenuta di fiducia, da entrambi i genitori, attualmente la baby sitter SI , per periodi comunque limitati. 10. I genitori Parte_3 sosterranno nella misura del 70% per il signor ed il 30% per la SI le spese Pt_2 Pt_1 extra assegno come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza, con provvedimento del 07.05.2018, portate a conoscenza dei clienti. 11. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 24.03.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2068/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Cantore, ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Seregno (MB) Via San Giovanni Bosco n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1. l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con il collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione sita in Seregno (MB), Via Sondrio, 24 dove continueranno stabilmente a vivere;
2. il signor si impegna, sin d'ora, a lasciare la casa familiare entro la fine del mese Parte_2 di settembre 2025, previo acquisto di una nuova abitazione presso la quale stabilirà la propria residenza;
3. la casa familiare sita in Seregno (MB), Via Sondrio, 24, di proprietà del signor , Parte_2 verrà assegnata alla SI;
Parte_1
4. in ordine al diritto di visita del padre e alla frequentazione durante le vacanze, i ricorrenti concordano che il signor , compatibilmente con i turni di lavoro, terrà con sé i figli, Parte_2
e , in base al seguente accordo: Per_1 Per_2
- a weekend alternati prenderà i figli all'uscita della scuola il giovedì alle ore 16.00 e li porterà presso la propria abitazione con pernotto sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- nel weekend di spettanza della madre, il padre andrà a prendere i figli il giovedì all'uscita della scuola alle ore 16:00, li porterà presso la propria abitazione con pernotto e li riaccompagnerà direttamente a scuola il giorno successivo;
- i genitori, nei propri giorni di spettanza si occuperanno delle attività scolastiche, ludiche, sportive;
stesso dicasi per le visite specialistiche di , a meno Per_2 di previo e diverso accordo tra le parti;
- entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a partecipare agli incontri fissati dagli specialisti, in particolare modo per e/o dagli insegnanti, Per_2 compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- in caso di assenza/impedimento del padre e/o della madre durante il proprio periodo di spettanza, i ricorrenti potranno delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, o visite specialistiche l'altro genitore previo tempestivo accordo tra le parti o la baby-sitter, attualmente SI scelta di comune accordo. Parte_3
Per quanto concernono le festività natalizie, i minori trascorreranno le vacanze secondo il principio dell'alternanza: - dalla fine delle scuole sino al 31.12 a partire dall'anno 2025 con la madre;
- dal 31.12.25, Capodanno compreso, sino alla ripresa delle lezioni con il padre, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Nel corso delle vacanze di Pasqua: - i minori trascorreranno, a partire dall'anno 2025, la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo, con il padre;
il tutto secondo il principio dell'alternanza per gli anni successivi e fatto salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza, qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
Durante le vacanze scolastiche estive: i ricorrenti trascorreranno con i figli tre settimane non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i ricorrenti, entro la fine dell'anno scolastico di ogni anno tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dove trascorreranno le vacanze con i minori. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre.
5. Gli assegni familiari, così come il contributo, pari ad € 300,00, per l'invalidità di verranno Per_2 percepiti nella misura del 100% dalla SI che li utilizzerà a totale copertura delle Parte_1 spese scolastiche di presso l'Istituto privato Europeo MA ND. Per_2
6. I ricorrenti corrisponderanno il costo della retta scolastica di presso l'Istituto Europeo Per_1
MA ND nella misura del 70% il signor e il 30% la SI Pt_2 Pt_1
7. Il signor , non appena si trasferirà nella nuova abitazione e, comunque entro e non oltre Pt_2 il 5 ottobre 2025, si impegna a versare, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori Per_1
e la somma di € 600,00 complessiva (€ 300,00 a figlio), che dovrà essere versata alla SI Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario al seguente iban Pt_1
[...]. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria in base alle rivalutazioni annue dell'indice Istat.
8. I signori e terrano ognuno la propria autovettura provvedendo a sostenere in Pt_1 Pt_2 proprio eventuali costi connessi;
9. , tenuto conto del grado di invalidità, non si allontanerà dalla propria residenza, salvo brevi Per_2 periodi che potrà trascorrere presso la residenza della zia materna;
senza la presenza di Per_3 almeno uno dei 2 genitori non rimarrà presso la propria abitazione (da intendersi casa Per_2 coniugale o prossima abitazione del padre) senza persona ritenuta di fiducia, da entrambi i genitori, attualmente la baby sitter SI , per periodi comunque limitati. 10. I genitori Parte_3 sosterranno nella misura del 70% per il signor ed il 30% per la SI le spese Pt_2 Pt_1 extra assegno come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza, con provvedimento del 07.05.2018, portate a conoscenza dei clienti. 11. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 24.03.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi