Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 07/03/2025 nella causa n. 6013/2024 RGL, promossa da:
(CF ), Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
(CF ) Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI RINALDI, che li rappresenta e difende, per procura in atti, insieme agli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI e GIOVANNI
ZAMPIERI
PARTI RICORRENTI
contro
:
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa P.IVA_1
TECLA RIVERSO, dalla Dott.ssa CHIARA COPPOLINO, e dalla Dott.ssa ELISA
CESARO, legalmente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di Torino, Via
Coazze n. 18;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta elettronica del docente
1. i ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 affermano di aver lavorato come docente in forza di contratti
[...]
a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata
1
all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. i ricorrenti affermano esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agiscono per ottenere la condanna del CP_1 alla messa a disposizione degli importi seguenti, (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo:
€ 500,00 Parte_1
€ 500,00 Parte_2
€ 500,00 Parte_3
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
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professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
5. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
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inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
8. i ricorrenti documentano di aver lavorato: ricorrente anno scolastico Termini contrattuali
2023/2024 Dal 01/09/2023 al Parte_1
30/06/2024 Pt_1
2022/2023 Dal 01/09/2022 al Parte_2
31/08/2023
2023/2024 Dal 01/09/2023 al Parte_3
30/06/2024
si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
9. è provato che i ricorrenti siano rimasti interni al sistema scolastico perché:
incaricata di una supplenza Parte_1 incaricata di una supplenza Parte_2 incaricato di una supplenza Parte_3
ai ricorrenti spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
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un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile ai ricorrenti, nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 –
o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 ciascuno, corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 per e , e all'a.s. Pt_1 Pt_3
2022/2023 per;
Pt_2
11. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri CP_1 minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. Parte_1
2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_2 disposizione di , per il tramite della carta Parte_1 elettronica del docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. 2022/2023 ad Parte_2 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della
Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_2 disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_2 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
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- accerta il diritto di con riferimento all'a.s. Parte_3
2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_2 disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_3 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 412,80, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi Giovanni, Ganci Fabio, Miceli Walter e Zampieri Nicola.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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