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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1728/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'Avv. Luca Corso e Avv. Stefania Lunardi Parte_1 Per 'Avv. Ferrara Monica Controparte_2
Parte ricorrente si riporta alle note conclusive di parte avversarie, che sostiene tardive. Sostiene l'inammissibilità dei documenti prodotti in data 24.11.25 atteso che, con riferimento ai verbali di indagini difensive, sono strumentali in quanto volte a superare le preclusioni maturate all'udienza del 25.9.25 in cui non ha formulato alcuna istanza a prova contraria, manca comunque la fonoregistrazioni, non sono specificati i procedimenti penali cui si riferiscono e, comunque, sono volte a superare la preclusione maturata in relazione alla richiesta di prova orale con i soggetti sentiti in indagine difensiva. Quanto alla prescrizione ribadisce la natura contrattuale della responsabilità e, quindi, la prescrizione decennale. Contesta trattarsi di danno in re ipsa e, sul punto, sostiene l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità citata dalla parte avversaria, richiama la giurisprudenza indicata in ricorso con riferimento alla prova dell'an del danno, raggiunta anche tramite la documentazione sanitaria depositata e dalle dimissioni a seguito di forte stress psico-fisico. Quanto al merito si riporta ai rispettivi atti e discute oralmente la causa ripercorrendo le prove orali assunte sostenendo l'inattendibilità dei testimoni avversari, ancora dipendenti della resistente, insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso. Parte resistente sostiene la tempestività delle note conclusive depositate di sabato, comunque non trattandosi di termine perentorio. Quanto alle indagini difensive, effettuate in replica ad una produzione documentale effettuata in maniera irrituale, ribadisce l'inattendibilità della fonoregistrazione depositata in atti, effettuata appositamente dalla ricorrente e, stante la mancata identificazione del soggetto coinvolto nella conversazione, priva di valore probatorio. Insiste quindi nella richiesta di autorizzazione a produrre i documenti depositati in data 24.11.25. Discute oralmente sul punto, da atto che le dipendenti indicati da tale erano già indicate quali testimoni in memoria e sostiene che Persona_1 la prova orale contraria al contenuto della fonoregistrazione era irrilevante alla luce della mancanza di valore probatorio di detta registrazione. Richiama Cass. 33.393/2019 sull'acquisizione dei documenti d'ufficio, rilevanti ai fini della decisione. Discute oralmente la causa ripercorrendo la prova orale assunta ribadendo quanto rappresentato nelle note conclusive depositate, ribadendo l'inattendibilità di
, come pure di , in contrasto con quanto dichiarato dagli altri testimoni Testimone_1 Testimone_2 nella misura in cui ha riferito che fasciava i bancali per portarli in laboratorio. Sostiene che per la regola del più probabile che non sono attendibili i testimoni di parte resistente, addetti al reparto produzione, anziché quelli di parte ricorrente che erano addetti a reparti diversi, anche considerando l'esistenza di una sala attrezzata alla consumazione dei pasti. Insiste quindi nel rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie avversarie, sostiene in ogni caso l'estraneità al danno della lombalgia documentata in atti, non eziologicamente ricollegata alla prestazione lavorativa, anche alla luce del certificato del 6.5.2019 (all. 3 ric.), come pure la sindrome ansiosa acuta che cagiona insonnia alla luce dell'insussistenza di stress da lavoro correlato come risulta dalla valutazione in atti (rischio basso), correlato al più al giudizio di amministrazione di sostegno. Parte ricorrente replica discutendo oralmente in merito all'attendibilità dei testimoni e all'irrilevanza in merito al giudizio relativo all'amministrazione di sostegno, sostiene inoltre che proprio dalle indagini difensive depositate in atti dimostrano che è di proprietà di , come anche riferito CP_1 Tes_3 dai testimoni di parte resistente che hanno dichiarato di lavorare “per ”, con conseguente Tes_3 inattendibilità dello stesso, come pure degli altri testimoni avversari.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2023 promossa da:
, nata a [...], il 2411.1969, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente ricorso dagli avv.ti LUCA CORSO e STEFANIA LUNARDI, entrambi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro studio, in Monselice (PD), Via Carrubbio, 7, PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in BA SS (VI), viale del Lavoro n.39, rappresentata e difesa, per procura telematica allegata al fascicolo telematico, dall'avv. MONICA FERRARA, ed elettivamente domiciliata, agli effetti della presente procedura, presso lo studio della predetta in Padova, via Coletti n.1 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 20.12.2023 , quale ex dipendente di Parte_1 Controparte_1 dal 5.11.2018, nonché figlia dell'amministratore e sorella del socio, con la mansione di “plasticista” che, essendo occupata in turni di 8 o 7 ore continuative senza pausa per il pranzo/cena ed in generale senza poter mai interrompere la prestazione lavorativa salvo l'allontanamento per poter fruire del bagno, presentava le dimissioni in data 7.4.2023 in ragione del forte stress psico-fisico, chiedeva: “Nel merito in via principale -accertarsi che la ricorrente è stata illegittimamente costretta per tutti gli anni del suo impiego presso l'azienda a prestare l'attività lavorativa continuativamente senza pause per l'intero turno lavorativo in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale;
accertarsi quindi la responsabilità del datore di lavoro per la mancata fruizione del riposo Controparte_1 giornaliero da parte del ricorrente, per il periodo 5/11/2018 – 7/04/2023, e per l'effetto condannarsi la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'usura psicofisica patita durante l'intero periodo di impiego, che si chiede vengano liquidati in via equitativa, secondo i criteri indicati in narrativa, in complessivi € 14.781,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia sempre ex art. 1226 c.c.; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. Si costituiva la parte resistente ripercorrendo i conflitti familiari fra la ricorrente ed i soci di
[...]
e , da cui sarebbero scaturite le rivendicazioni di cui è causa e CP_1 Tes_3 Testimone_1 sostenendo che in ognuno dei tre turni di lavoro, dal gennaio 2018 ad oggi, tutte le operaie, come la ricorrente, erano e sono libere di effettuare una pausa di mezz'ora, frazionata a piacimento, e comprensiva di una pausa caffè di dieci minuti in ogni turno di lavoro nel locale refezione presente all'interno del reparto produttivo;
Sosteneva poi che era la stessa ricorrente a definirsi sorella del titolare e ad impedire alle colleghe di turno di fruire delle pause e che, in ogni caso, la ricorrente non aveva invocato alcuna disciplina collettiva applicabile, con conseguente infondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita oralmente e mediante acquisizione della trascrizione, del file audio e del file metadati della conversazione intercorsa fra la ricorrente e depositati telematicamente dalla parte Persona_1 ricorrente in data 22.9.2025, nonché della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo di e della visura aggiornata della resistente, discussa Controparte_1 all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
Valga la pena premettere, che il presente giudizio riguarda il diritto al risarcimento del danno c.d. da usura psico-fisica derivante dall'inadempimento datoriale dell'obbligo di consentire la fruizione della pausa intermedia per turni di lavoro eccedenti la durata di sei ore continuative.
La parte ricorrente, a tal proposito, nell'atto introduttivo, non ha indicato le norme di legge e la disciplina collettiva alla base del diritto azionato, limitandosi a sostenere di essere stata “costretta a svolgere le proprie mansioni continuativamente per l'intero turno giornaliero senza poter fruire della pausa pranzo o di qualsiasi altra pausa compensativa”. Nondimeno, stante l'allegazione, in fatto, dello svolgimento continuativo della prestazione lavorativa per l'intero turno giornaliero “di otto o sette ore continuative” e dell'inadempimento dell'obbligo datoriale di consentire la pausa, per il principio iura novit curia, si ritiene che, alla luce del contenuto complessivo del ricorso, l'inadempimento datoriale, in mancanza dell'indicazione della disciplina collettiva applicabile, sia da riferirsi all'obbligo di consentire la pausa secondo quanto previsto ex lege.
In particolare, ai sensi dell'art. 8 L. 66/2003: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. (..)”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17 L. 66/2003: “Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (..) Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”, deroghe nel caso di specie non allegate.
Difatti, come sopra detto, la ricorrente, pur producendo il ccnl gomma e plastica-industria (all. 6 ric.), richiamato nel contratto di lavoro (all. 1 ric.), non lo ha indicato nel ricorso introduttivo ,con la conseguenza che, in mancanza di elementi di segno contrario, neppure forniti dalla resistente, si ritiene applicabile al rapporto di cui si discute la disciplina legislativa di cui all'art. 8 L. 66/2003 sopra citata. Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è prevista la fruizione di alcuna “pausa pranzo (o cena)”, bensì di una pausa retribuita di dieci minuti per un turno di lavoro che superi le sei ore consecutive, da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, ai fini del recupero delle energie psicofisiche (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32113, Cass. 24 marzo 2023, n. 8470, in motivazione sub p.to 16: entrambe con specifico riferimento alla pausa per il pranzo e Cass. 8626/2024).
Ebbene, risulta documentalmente che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze di
[...]
(di seguito anche , ovvero la società in cui erano soci il fratello e la sorella, CP_1 CP_1
e (all. 1 res.), a tempo indeterminato full-time in data 5.11.2018 (doc. 1) come Tes_3 Testimone_1 operaia di II livello con mansione di “plasticista” per 39 ore settimanali (7 ore il lunedì e 8 ore dal martedì al venerdì) e che il rapporto è cessato per dimissioni in data 8.4.2023 (all. 2 ric.).
E' emerso poi dalla prova orale assunta che la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, prestava la propria attività lavorativa con orario di lavoro fisso, secondo quanto previsto contrattualmente. Invero, sul punto ha dichiarato: “No non era libera di articolare il Testimone_2 proprio orario di lavoro come voleva perché come ho detto svolgeva i turni 6.00-14.00, 14.00-22 e 22.00-6.00. Quanto agli orari di ingresso ed uscita ne sono a conoscenza perché erano i turni prefissarti ed erano inseriti in bacheca. Si si ho visto il nome della ricorrente inserito nei turni, (..)”. Lo stesso ha dichiarato Testimone_4
Inoltre, dalla prova orale assunta è emerso che la ricorrente lavorava quale addetta alla produzione seguendo, per ogni turno di lavoro, tre- cinque presse contemporaneamente per raccogliere i particolari che uscivano dalle macchine, muovendosi da una pressa all'altra per l'intero turno di lavoro (cfr. testimonianza ). I testimoni sentiti hanno riferito che le presse funzionavano Testimone_2 ininterrottamente dal lunedì al sabato e venivano fermate, con frequenza variabile, una alla volta, in occasione del cambio stampo, operazione cui era addetto e che durava circa un paio d'ore Per_2
(così teste , e ). In particolare, ha Tes_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_5 riferito: “ADR Siamo sempre tre o quattro operai in turno e seguiamo tre o quattro presse ciascuno, dipende dal lavoro da fare non sono sempre accese tutte e diciassette, la maggior parte rimane spenta per il cambio stampo, per mancanza di materiali di produzione e soprattutto la notte quando rimangono spente fino a quando non arriva il signor ”. Tes_3
Pertanto, si ritiene che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata dall'alternarsi di operazioni manuali di raccolta dei particolari e di controllo del prodotto che via via usciva dalle macchine. La stessa ricorrente, interrogata sui capitoli di prova della memoria di parte resistente, per quel che qui interessa, ha riferito: “(..) le macchine a seconda del prodotto che stampavano erano più o meno veloci, quelle più piccole erano più veloci e il nastro si riempiva più velocemente, per cui non si poteva fare una pausa di mezz'ora perché i barattoli sul nastro, al termine dello stesso venivano raccolti da una scatola piccola. Le macchine meno veloci avevano prodotti più grandi che andavano guardati e selezionati e anche lì il nastro si riempiva velocemente. Inoltre, avevamo quattro o cinque macchine a testa da controllare e ognuna di noi doveva mettere i prodotti in scatola, fasciare il bancale e portarlo via. Alcune avevano un robot che etichettava i sottovasi e altre no, per cui era necessario etichettare a mano e tagliare la matarozza (plastica) che avanza sulla parte posteriore del sottovaso. (..)”.
Ritenuto provato lo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa per turni di sette o otto ore, non si ritiene sufficiente la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo datoriale di consentire agli addetti alla produzione la fruizione di una pausa di dieci minuti ex art. 8 L. 66/2003. Invero, manca allegazione e prova di un'indicazione in tal senso da parte del datore di lavoro, sostenendo la parte resistente in memoria che “tutte le operaie e la stessa ricorrente, erano e sono libere di effettuare una pausa di mezz'ora collocandola come ritengono opportuno, frazionata a piacimento, anche spezzandola e turnandosi nella lavorazione;
in particolare, in ogni turno veniva e viene effettuata una pausa caffè di dieci minuti;
(..)”, senza tuttavia specificare se fossero state impartite specifiche direttive aziendali in tal senso, idonee a garantire l'effettiva fruizione della pausa continuativa per tutto il tempo legislativamente previsto (10 minuti) e, di contro, deducendo che la fruizione della pausa era stata lasciata alla discrezionalità di ogni singolo dipendente.
Del resto, i testimoni sentiti hanno tutti concordemente riferito che durante il turno di lavoro le operaie prendevano il caffè. In particolare, ha dichiarato che le operaie andavano a prendere il Testimone_4 caffè nell'apposito locale refezione presente all'interno del reparto produzione dotato di macchinetta del caffè, tavolo, sedie e microonde (cfr. foto 22 e 23 res), come anche confermato da Tes_5
In particolare, quest'ultimo ha dichiarato: “Dal 2018 al 2023 le pause erano previste in dieci
[...] minuti perché abbiamo fatto un passaggio da artigiani a piccola industria e le pause sono state sempre fatte, da dieci minuti. ADR Quando ho detto che erano previste le pause intendevo dire che era prevista una pausa da dieci minuti. Comunque c'era sempre la possibilità, oltre a quei dieci minuti, di andare a prendere il caffè, andare a fumare o rispondere al cellulare. Mi ricordo che ho lavorato con la signora e ho fatto anche due pause. ADR Lo dico nel senso che anche nella pausa di dieci Pt_1 minuti gli operai prendevano il caffè, ma ne prendevano anche due di caffè nel turno come anche andavano più volte a fumare. ADR Quando dico che era prevista la pausa intendevo che era prevista dalla legge perché nel marzo 2017 abbiamo avuto un incontro con il sindacalista che ci ha spiegato che avevamo una pausa da dieci minuti obbligatori. (..) La ricorrente ha sempre fatto la pausa caffè di dieci minuti come le colleghe. Voglio precisare che quando ho lavorato con lei era lei che decideva di fare le pause, che diceva “dai andiamo a fare una pausa” oppure “dai che ne facciamo un'altra”. Secondo quanto dichiarato dal testimone, il quale ha riferito che c'era sempre la possibilità di fare più pause da dieci minuti, a discrezione degli stessi operai, fra cui la ricorrente, facendo poi riferimento alla previsione legislativa (anziché per indicazione datoriale) della durata della pausa, si ritiene raggiunta la prova che gli operai addetti alla produzione, fra i quali la ricorrente, erano liberi di fruire di una pausa caffè, la cui durata, tuttavia, non era codificata.
Tanto si desume anche dai testimoni di parte ricorrente ( e i quali Testimone_2 Testimone_6 hanno entrambi dichiarato che le operaie prendevano il caffè durante il turno di lavoro, tuttavia riferendo che ciò avveniva esclusivamente “a bordo pressa”, circostanza invece smentita dalle prove orali di parte avversaria. In particolare, ha riferito: “Posso dire che se una persona Testimone_6 aveva un bisogno fisiologico poteva recarsi in bagno ma il problema era che c'erano le macchine da gestire per cui ricordo che si prendevano un caffè dietro le macchine, non ho mai visto fare pause di mezz'ora, al massimo ho visto mangiare un cracker veloce, prendere un caffè e andare in bagno” con ciò contraddicendosi nella misura in cui ha dichiarato che “nessuno faceva pause”. , contraddicendosi in relazione al luogo in cui prendere il caffè ha dichiarato: “No non Testimone_2
c'era una pausa di mezz'ora che le operaie fossero libere di frazionare all'interno del turno perché come ho detto c'era solo il tempo di un caffè, anche perché è vero che c'era una macchinetta del caffè ma non c'era un luogo dove consumare la pausa, c'era un tavolo con delle sedie un frigo e la macchinetta del caffè”. Peraltro, si è contraddetta anche dichiarando che nessuno Testimone_2 faceva pause, portando il caffè da una pressa all'altra, per poi riferire di fare il caffè per tutte le operaie in servizio e che queste si fermavano dal lavoro “giusto il tempo per bere un caffè”, in particolare riferendo: “Le otto ore di lavoro erano continuative, pause non ne facevano, io lavoravo lì come impiegata e arrivavo alle otto del mattino e la ricorrente mi lasciava la chiavetta per il caffè chiedendomi di portarglielo, a lei e ai colleghi perché facevano fatica a trovare il tempo ed anche a trovare il tempo per andare in bagno. La chiavetta è la chiavetta della macchinetta, distributore automatico che era presente in azienda. ADR L'ho vista in pausa solo per il tempo materiale per bere il caffè. ADR Quanto al fatto se si allontanasse dalla sua postazione per bere il caffè posso dire che non aveva una postazione fissa in quanto seguiva quattro o cinque presse per raccogliere i particolari che uscivano dalle presse per cui si muoveva da una pressa all'altra e portava con sé il caffè (..) Si si ho visto la ricorrente portare il caffè da una pressa all'altra oppure ho visto i dipendenti ed anche la ricorrente che si mangiavano chi un frutto chi un panino o un cracker a bordo pressa. (..) ADR Le operaie prendevano il caffè a bordo pressa ovvero in piedi vicino alle presse che restavano in movimento (venivano accese il lunedì mattina alle otto e spente alla fine della settimana) perché se la pressa era piena di pezzi mettevano giù il caffè e li prelevavano.”
In definitiva, si ritiene che, alla luce delle prove orali assunte, in assenza di direttive aziendali precise in materia di pause, non allegate né provate, come pure di uno specifico momento del turno in cui tutte le presse venivano fermate per la durata di dieci minuti, onde consentire la relativa pausa degli operai, non si ritiene raggiunta la prova dell'esatto adempimento datoriale, rimanendo a discrezione delle operaie la modalità ed il tempo di fruizione della , anche a seconda del numero e del tipo Parte_2 delle macchine in funzione e, dunque, della quantità di lavoro da svolgere e, in definitiva, per un tempo anche inferiore (o superiore) dei dieci minuti previsti ex lege.
La libertà delle dipendenti nella modalità e nel tempo del caffè trova conferma, infine, nel file audio depositato telematicamente dalla stessa parte ricorrente in data 22.9.2025, contenente la registrazione di una conversazione fra e la ricorrente avvenuta in pari data, alla domanda della Persona_1 ricorrente in merito alla pausa la prima ha risposto: “Mai fatta? (la pausa)” ha risposto:
“C'è…Andavamo noi a bere il caffè” e la stessa ricorrente ha aggiunto: “e dopo però si lavorava, come al solito” (chiedendole poi di testimoniare sul punto), dunque implicitamente ammettendo che andavano effettivamente a prendere il caffè. Sul punto, si ritiene irrilevante, perché generico (cfr. Cass. 1250/2018), il disconoscimento formulato dal difensore di parte resistente nelle note conclusive depositate in data 22.11.25 ex art. 2712 c.c.. Si ritiene parimenti generica la contestazione relativa all'identità dell'interlocutore della ricorrente, non essendo stato indicato alcun diverso soggetto che avrebbe partecipato alla conversazione registrata, né essendo state formulate prove orali sul punto nelle note depositate in seguito all'acquisizione della registrazione in data 22.11.25. Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, non forniti dalla resistente, la conversazione si ritiene essersi effettivamente verificata, così come registrata, peraltro in presenza di rumori di fondo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente. Sono poi irrilevanti, perché prive di valore probatorio, le c.d. investigazioni difensive depositate telematicamente in data 24.11.25, trattandosi, in sede civile, di dichiarazioni scritte delle dipendenti che, secondo quanto riferito da , avrebbero ricevuto Persona_1 la proposta di denaro da parte di in cambio di una testimonianza favorevole, in quanto Tes_3 raccolte dall'Avv. Corrà in relazione alla registrazione in questione e, come ivi si legge, dopo averne riferito alle stesse, peraltro in mancanza della forma della testimonianza scritta, nonché concernendo la veridicità dei contatti fra queste e , come riferiti da , irrilevanti in questa Tes_3 Persona_1 sede in mancanza delle relative dichiarazioni testimoniali.
Infine, si ritiene l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di in quanto coinvolto Tes_3 nei fatti di causa e socio al 50 % della resistente, come pure parimenti socia della Testimone_1 resistente e coinvolta in giudizi pendenti nei confronti della società, anche riguardanti il suo rapporto di lavoro, come dalla stessa dichiarato, oltre che consigliera del CdA al momento della testimonianza, come, peraltro, in pari data, lo stesso Si ritiene altresì l'inattendibilità delle Tes_3 dichiarazioni testimoniali rese da in relazione alla fruizione di una pausa di dieci Testimone_4 minuti, oltre a venti minuti da godersi in via frazionata, non trovando riscontro nelle dichiarazioni testimoniali degli altri testimoni sentiti, come anche l'ulteriore circostanza dalla stessa riferita avente ad oggetto la possibilità di uscire per chi fumava, neppure allegata in memoria. Peraltro sono contraddittorie le dichiarazioni testimoniali della teste avendo la stessa dichiarato di fruire di una pausa di dieci minuti e venti frazionati e successivamente riferito. “Noi abbiamo sempre fatto la pausa dal 2007, anche adesso si fa mezz'ora o dieci minuti o anche di più, quando, ad esempio, c'è il cambio stampo, quando le macchine sono ferme di notte, abbiamo tempo”, con ciò dimostrando l'assenza di una pausa precisa, codificata secondo una prassi aziendale come invece inizialmente riferito.
Posta la mancata prova dell'esatto adempimento dell'obbligo datoriale di consentire la fruizione di una pausa di dieci minuti durante il turno di lavoro, il cui onere grava sulla società resistente, nondimeno, non si ritiene raggiunta la prova del danno da usura psico-fisica lamentato da parte ricorrente.
Invero, manca sufficiente allegazione e prova delle modalità di svolgimento e della gravosità della prestazione lavorativa, non descritte in ricorso e desunte solo incidentalmente dalle prove orali assunte e dalle dichiarazioni della stessa ricorrente rese in sede di interrogatorio formale, per cui si ritiene che all'interno del turno di lavoro la ricorrente abbia alternato prestazioni di natura esecutiva ad altre di controllo del prodotto stampato dalle macchine, con conseguente possibilità di intervallo fra le stesse e recupero delle energie psico-fisiche, anche in considerazione dei momenti di fermo delle presse in occasione del cambio stampo e ciò tanto più alla luce della libertà nella scelta delle modalità di fruizione delle pause, come delle relative tempistiche, come sopra descritto. Del resto, secondo costante giurisprudenza, il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici, nel caso di specie non assolto e non potendo questo essere ritenuto sussistente in re ipsa (cfr. Cass. 2886/2014, Cass. 20246/2925).
A tal proposito, si ritiene poi irrilevante il certificato medico del 20.4.2023 (all. 4 ric.), in cui è attestata una sindrome ansiosa acuta, in quanto contenente esclusivamente valutazioni non supportate da esami strumentali o accertamenti diagnostici oggettivi e, in ogni caso, secondo quanto ivi si legge, riconducibile allo stress da lavoro correlato ai “conflitti familiari fra i due fratelli”, anziché alla mancata fruizione delle pause, come ritenuto dal medico competente in sede di visita del 6.3.2023 (all. 3 ric.). Ne, in mancanza di sufficienti elementi utili a determinare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possono ritenersi a questa riconducibili, ovvero alla mancata fruizione della pausa prevista ex lege, i “dolori a livello lombare e al bacino” riportati nella documentazione presente in atti (all. 5 ric.). Pertanto, mancando elementi da cui desumere, anche in via presuntiva, la prova del danno lamentato, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione degli atti in procura in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte ed ai fatti risultanti dalla registrazione depositata da parte ricorrente in data 22.9.2025.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1728/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'Avv. Luca Corso e Avv. Stefania Lunardi Parte_1 Per 'Avv. Ferrara Monica Controparte_2
Parte ricorrente si riporta alle note conclusive di parte avversarie, che sostiene tardive. Sostiene l'inammissibilità dei documenti prodotti in data 24.11.25 atteso che, con riferimento ai verbali di indagini difensive, sono strumentali in quanto volte a superare le preclusioni maturate all'udienza del 25.9.25 in cui non ha formulato alcuna istanza a prova contraria, manca comunque la fonoregistrazioni, non sono specificati i procedimenti penali cui si riferiscono e, comunque, sono volte a superare la preclusione maturata in relazione alla richiesta di prova orale con i soggetti sentiti in indagine difensiva. Quanto alla prescrizione ribadisce la natura contrattuale della responsabilità e, quindi, la prescrizione decennale. Contesta trattarsi di danno in re ipsa e, sul punto, sostiene l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità citata dalla parte avversaria, richiama la giurisprudenza indicata in ricorso con riferimento alla prova dell'an del danno, raggiunta anche tramite la documentazione sanitaria depositata e dalle dimissioni a seguito di forte stress psico-fisico. Quanto al merito si riporta ai rispettivi atti e discute oralmente la causa ripercorrendo le prove orali assunte sostenendo l'inattendibilità dei testimoni avversari, ancora dipendenti della resistente, insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso. Parte resistente sostiene la tempestività delle note conclusive depositate di sabato, comunque non trattandosi di termine perentorio. Quanto alle indagini difensive, effettuate in replica ad una produzione documentale effettuata in maniera irrituale, ribadisce l'inattendibilità della fonoregistrazione depositata in atti, effettuata appositamente dalla ricorrente e, stante la mancata identificazione del soggetto coinvolto nella conversazione, priva di valore probatorio. Insiste quindi nella richiesta di autorizzazione a produrre i documenti depositati in data 24.11.25. Discute oralmente sul punto, da atto che le dipendenti indicati da tale erano già indicate quali testimoni in memoria e sostiene che Persona_1 la prova orale contraria al contenuto della fonoregistrazione era irrilevante alla luce della mancanza di valore probatorio di detta registrazione. Richiama Cass. 33.393/2019 sull'acquisizione dei documenti d'ufficio, rilevanti ai fini della decisione. Discute oralmente la causa ripercorrendo la prova orale assunta ribadendo quanto rappresentato nelle note conclusive depositate, ribadendo l'inattendibilità di
, come pure di , in contrasto con quanto dichiarato dagli altri testimoni Testimone_1 Testimone_2 nella misura in cui ha riferito che fasciava i bancali per portarli in laboratorio. Sostiene che per la regola del più probabile che non sono attendibili i testimoni di parte resistente, addetti al reparto produzione, anziché quelli di parte ricorrente che erano addetti a reparti diversi, anche considerando l'esistenza di una sala attrezzata alla consumazione dei pasti. Insiste quindi nel rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie avversarie, sostiene in ogni caso l'estraneità al danno della lombalgia documentata in atti, non eziologicamente ricollegata alla prestazione lavorativa, anche alla luce del certificato del 6.5.2019 (all. 3 ric.), come pure la sindrome ansiosa acuta che cagiona insonnia alla luce dell'insussistenza di stress da lavoro correlato come risulta dalla valutazione in atti (rischio basso), correlato al più al giudizio di amministrazione di sostegno. Parte ricorrente replica discutendo oralmente in merito all'attendibilità dei testimoni e all'irrilevanza in merito al giudizio relativo all'amministrazione di sostegno, sostiene inoltre che proprio dalle indagini difensive depositate in atti dimostrano che è di proprietà di , come anche riferito CP_1 Tes_3 dai testimoni di parte resistente che hanno dichiarato di lavorare “per ”, con conseguente Tes_3 inattendibilità dello stesso, come pure degli altri testimoni avversari.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2023 promossa da:
, nata a [...], il 2411.1969, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente ricorso dagli avv.ti LUCA CORSO e STEFANIA LUNARDI, entrambi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro studio, in Monselice (PD), Via Carrubbio, 7, PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in BA SS (VI), viale del Lavoro n.39, rappresentata e difesa, per procura telematica allegata al fascicolo telematico, dall'avv. MONICA FERRARA, ed elettivamente domiciliata, agli effetti della presente procedura, presso lo studio della predetta in Padova, via Coletti n.1 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 20.12.2023 , quale ex dipendente di Parte_1 Controparte_1 dal 5.11.2018, nonché figlia dell'amministratore e sorella del socio, con la mansione di “plasticista” che, essendo occupata in turni di 8 o 7 ore continuative senza pausa per il pranzo/cena ed in generale senza poter mai interrompere la prestazione lavorativa salvo l'allontanamento per poter fruire del bagno, presentava le dimissioni in data 7.4.2023 in ragione del forte stress psico-fisico, chiedeva: “Nel merito in via principale -accertarsi che la ricorrente è stata illegittimamente costretta per tutti gli anni del suo impiego presso l'azienda a prestare l'attività lavorativa continuativamente senza pause per l'intero turno lavorativo in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale;
accertarsi quindi la responsabilità del datore di lavoro per la mancata fruizione del riposo Controparte_1 giornaliero da parte del ricorrente, per il periodo 5/11/2018 – 7/04/2023, e per l'effetto condannarsi la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'usura psicofisica patita durante l'intero periodo di impiego, che si chiede vengano liquidati in via equitativa, secondo i criteri indicati in narrativa, in complessivi € 14.781,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia sempre ex art. 1226 c.c.; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. Si costituiva la parte resistente ripercorrendo i conflitti familiari fra la ricorrente ed i soci di
[...]
e , da cui sarebbero scaturite le rivendicazioni di cui è causa e CP_1 Tes_3 Testimone_1 sostenendo che in ognuno dei tre turni di lavoro, dal gennaio 2018 ad oggi, tutte le operaie, come la ricorrente, erano e sono libere di effettuare una pausa di mezz'ora, frazionata a piacimento, e comprensiva di una pausa caffè di dieci minuti in ogni turno di lavoro nel locale refezione presente all'interno del reparto produttivo;
Sosteneva poi che era la stessa ricorrente a definirsi sorella del titolare e ad impedire alle colleghe di turno di fruire delle pause e che, in ogni caso, la ricorrente non aveva invocato alcuna disciplina collettiva applicabile, con conseguente infondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita oralmente e mediante acquisizione della trascrizione, del file audio e del file metadati della conversazione intercorsa fra la ricorrente e depositati telematicamente dalla parte Persona_1 ricorrente in data 22.9.2025, nonché della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo di e della visura aggiornata della resistente, discussa Controparte_1 all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
Valga la pena premettere, che il presente giudizio riguarda il diritto al risarcimento del danno c.d. da usura psico-fisica derivante dall'inadempimento datoriale dell'obbligo di consentire la fruizione della pausa intermedia per turni di lavoro eccedenti la durata di sei ore continuative.
La parte ricorrente, a tal proposito, nell'atto introduttivo, non ha indicato le norme di legge e la disciplina collettiva alla base del diritto azionato, limitandosi a sostenere di essere stata “costretta a svolgere le proprie mansioni continuativamente per l'intero turno giornaliero senza poter fruire della pausa pranzo o di qualsiasi altra pausa compensativa”. Nondimeno, stante l'allegazione, in fatto, dello svolgimento continuativo della prestazione lavorativa per l'intero turno giornaliero “di otto o sette ore continuative” e dell'inadempimento dell'obbligo datoriale di consentire la pausa, per il principio iura novit curia, si ritiene che, alla luce del contenuto complessivo del ricorso, l'inadempimento datoriale, in mancanza dell'indicazione della disciplina collettiva applicabile, sia da riferirsi all'obbligo di consentire la pausa secondo quanto previsto ex lege.
In particolare, ai sensi dell'art. 8 L. 66/2003: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. (..)”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17 L. 66/2003: “Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (..) Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”, deroghe nel caso di specie non allegate.
Difatti, come sopra detto, la ricorrente, pur producendo il ccnl gomma e plastica-industria (all. 6 ric.), richiamato nel contratto di lavoro (all. 1 ric.), non lo ha indicato nel ricorso introduttivo ,con la conseguenza che, in mancanza di elementi di segno contrario, neppure forniti dalla resistente, si ritiene applicabile al rapporto di cui si discute la disciplina legislativa di cui all'art. 8 L. 66/2003 sopra citata. Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è prevista la fruizione di alcuna “pausa pranzo (o cena)”, bensì di una pausa retribuita di dieci minuti per un turno di lavoro che superi le sei ore consecutive, da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, ai fini del recupero delle energie psicofisiche (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32113, Cass. 24 marzo 2023, n. 8470, in motivazione sub p.to 16: entrambe con specifico riferimento alla pausa per il pranzo e Cass. 8626/2024).
Ebbene, risulta documentalmente che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze di
[...]
(di seguito anche , ovvero la società in cui erano soci il fratello e la sorella, CP_1 CP_1
e (all. 1 res.), a tempo indeterminato full-time in data 5.11.2018 (doc. 1) come Tes_3 Testimone_1 operaia di II livello con mansione di “plasticista” per 39 ore settimanali (7 ore il lunedì e 8 ore dal martedì al venerdì) e che il rapporto è cessato per dimissioni in data 8.4.2023 (all. 2 ric.).
E' emerso poi dalla prova orale assunta che la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, prestava la propria attività lavorativa con orario di lavoro fisso, secondo quanto previsto contrattualmente. Invero, sul punto ha dichiarato: “No non era libera di articolare il Testimone_2 proprio orario di lavoro come voleva perché come ho detto svolgeva i turni 6.00-14.00, 14.00-22 e 22.00-6.00. Quanto agli orari di ingresso ed uscita ne sono a conoscenza perché erano i turni prefissarti ed erano inseriti in bacheca. Si si ho visto il nome della ricorrente inserito nei turni, (..)”. Lo stesso ha dichiarato Testimone_4
Inoltre, dalla prova orale assunta è emerso che la ricorrente lavorava quale addetta alla produzione seguendo, per ogni turno di lavoro, tre- cinque presse contemporaneamente per raccogliere i particolari che uscivano dalle macchine, muovendosi da una pressa all'altra per l'intero turno di lavoro (cfr. testimonianza ). I testimoni sentiti hanno riferito che le presse funzionavano Testimone_2 ininterrottamente dal lunedì al sabato e venivano fermate, con frequenza variabile, una alla volta, in occasione del cambio stampo, operazione cui era addetto e che durava circa un paio d'ore Per_2
(così teste , e ). In particolare, ha Tes_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_5 riferito: “ADR Siamo sempre tre o quattro operai in turno e seguiamo tre o quattro presse ciascuno, dipende dal lavoro da fare non sono sempre accese tutte e diciassette, la maggior parte rimane spenta per il cambio stampo, per mancanza di materiali di produzione e soprattutto la notte quando rimangono spente fino a quando non arriva il signor ”. Tes_3
Pertanto, si ritiene che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata dall'alternarsi di operazioni manuali di raccolta dei particolari e di controllo del prodotto che via via usciva dalle macchine. La stessa ricorrente, interrogata sui capitoli di prova della memoria di parte resistente, per quel che qui interessa, ha riferito: “(..) le macchine a seconda del prodotto che stampavano erano più o meno veloci, quelle più piccole erano più veloci e il nastro si riempiva più velocemente, per cui non si poteva fare una pausa di mezz'ora perché i barattoli sul nastro, al termine dello stesso venivano raccolti da una scatola piccola. Le macchine meno veloci avevano prodotti più grandi che andavano guardati e selezionati e anche lì il nastro si riempiva velocemente. Inoltre, avevamo quattro o cinque macchine a testa da controllare e ognuna di noi doveva mettere i prodotti in scatola, fasciare il bancale e portarlo via. Alcune avevano un robot che etichettava i sottovasi e altre no, per cui era necessario etichettare a mano e tagliare la matarozza (plastica) che avanza sulla parte posteriore del sottovaso. (..)”.
Ritenuto provato lo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa per turni di sette o otto ore, non si ritiene sufficiente la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo datoriale di consentire agli addetti alla produzione la fruizione di una pausa di dieci minuti ex art. 8 L. 66/2003. Invero, manca allegazione e prova di un'indicazione in tal senso da parte del datore di lavoro, sostenendo la parte resistente in memoria che “tutte le operaie e la stessa ricorrente, erano e sono libere di effettuare una pausa di mezz'ora collocandola come ritengono opportuno, frazionata a piacimento, anche spezzandola e turnandosi nella lavorazione;
in particolare, in ogni turno veniva e viene effettuata una pausa caffè di dieci minuti;
(..)”, senza tuttavia specificare se fossero state impartite specifiche direttive aziendali in tal senso, idonee a garantire l'effettiva fruizione della pausa continuativa per tutto il tempo legislativamente previsto (10 minuti) e, di contro, deducendo che la fruizione della pausa era stata lasciata alla discrezionalità di ogni singolo dipendente.
Del resto, i testimoni sentiti hanno tutti concordemente riferito che durante il turno di lavoro le operaie prendevano il caffè. In particolare, ha dichiarato che le operaie andavano a prendere il Testimone_4 caffè nell'apposito locale refezione presente all'interno del reparto produzione dotato di macchinetta del caffè, tavolo, sedie e microonde (cfr. foto 22 e 23 res), come anche confermato da Tes_5
In particolare, quest'ultimo ha dichiarato: “Dal 2018 al 2023 le pause erano previste in dieci
[...] minuti perché abbiamo fatto un passaggio da artigiani a piccola industria e le pause sono state sempre fatte, da dieci minuti. ADR Quando ho detto che erano previste le pause intendevo dire che era prevista una pausa da dieci minuti. Comunque c'era sempre la possibilità, oltre a quei dieci minuti, di andare a prendere il caffè, andare a fumare o rispondere al cellulare. Mi ricordo che ho lavorato con la signora e ho fatto anche due pause. ADR Lo dico nel senso che anche nella pausa di dieci Pt_1 minuti gli operai prendevano il caffè, ma ne prendevano anche due di caffè nel turno come anche andavano più volte a fumare. ADR Quando dico che era prevista la pausa intendevo che era prevista dalla legge perché nel marzo 2017 abbiamo avuto un incontro con il sindacalista che ci ha spiegato che avevamo una pausa da dieci minuti obbligatori. (..) La ricorrente ha sempre fatto la pausa caffè di dieci minuti come le colleghe. Voglio precisare che quando ho lavorato con lei era lei che decideva di fare le pause, che diceva “dai andiamo a fare una pausa” oppure “dai che ne facciamo un'altra”. Secondo quanto dichiarato dal testimone, il quale ha riferito che c'era sempre la possibilità di fare più pause da dieci minuti, a discrezione degli stessi operai, fra cui la ricorrente, facendo poi riferimento alla previsione legislativa (anziché per indicazione datoriale) della durata della pausa, si ritiene raggiunta la prova che gli operai addetti alla produzione, fra i quali la ricorrente, erano liberi di fruire di una pausa caffè, la cui durata, tuttavia, non era codificata.
Tanto si desume anche dai testimoni di parte ricorrente ( e i quali Testimone_2 Testimone_6 hanno entrambi dichiarato che le operaie prendevano il caffè durante il turno di lavoro, tuttavia riferendo che ciò avveniva esclusivamente “a bordo pressa”, circostanza invece smentita dalle prove orali di parte avversaria. In particolare, ha riferito: “Posso dire che se una persona Testimone_6 aveva un bisogno fisiologico poteva recarsi in bagno ma il problema era che c'erano le macchine da gestire per cui ricordo che si prendevano un caffè dietro le macchine, non ho mai visto fare pause di mezz'ora, al massimo ho visto mangiare un cracker veloce, prendere un caffè e andare in bagno” con ciò contraddicendosi nella misura in cui ha dichiarato che “nessuno faceva pause”. , contraddicendosi in relazione al luogo in cui prendere il caffè ha dichiarato: “No non Testimone_2
c'era una pausa di mezz'ora che le operaie fossero libere di frazionare all'interno del turno perché come ho detto c'era solo il tempo di un caffè, anche perché è vero che c'era una macchinetta del caffè ma non c'era un luogo dove consumare la pausa, c'era un tavolo con delle sedie un frigo e la macchinetta del caffè”. Peraltro, si è contraddetta anche dichiarando che nessuno Testimone_2 faceva pause, portando il caffè da una pressa all'altra, per poi riferire di fare il caffè per tutte le operaie in servizio e che queste si fermavano dal lavoro “giusto il tempo per bere un caffè”, in particolare riferendo: “Le otto ore di lavoro erano continuative, pause non ne facevano, io lavoravo lì come impiegata e arrivavo alle otto del mattino e la ricorrente mi lasciava la chiavetta per il caffè chiedendomi di portarglielo, a lei e ai colleghi perché facevano fatica a trovare il tempo ed anche a trovare il tempo per andare in bagno. La chiavetta è la chiavetta della macchinetta, distributore automatico che era presente in azienda. ADR L'ho vista in pausa solo per il tempo materiale per bere il caffè. ADR Quanto al fatto se si allontanasse dalla sua postazione per bere il caffè posso dire che non aveva una postazione fissa in quanto seguiva quattro o cinque presse per raccogliere i particolari che uscivano dalle presse per cui si muoveva da una pressa all'altra e portava con sé il caffè (..) Si si ho visto la ricorrente portare il caffè da una pressa all'altra oppure ho visto i dipendenti ed anche la ricorrente che si mangiavano chi un frutto chi un panino o un cracker a bordo pressa. (..) ADR Le operaie prendevano il caffè a bordo pressa ovvero in piedi vicino alle presse che restavano in movimento (venivano accese il lunedì mattina alle otto e spente alla fine della settimana) perché se la pressa era piena di pezzi mettevano giù il caffè e li prelevavano.”
In definitiva, si ritiene che, alla luce delle prove orali assunte, in assenza di direttive aziendali precise in materia di pause, non allegate né provate, come pure di uno specifico momento del turno in cui tutte le presse venivano fermate per la durata di dieci minuti, onde consentire la relativa pausa degli operai, non si ritiene raggiunta la prova dell'esatto adempimento datoriale, rimanendo a discrezione delle operaie la modalità ed il tempo di fruizione della , anche a seconda del numero e del tipo Parte_2 delle macchine in funzione e, dunque, della quantità di lavoro da svolgere e, in definitiva, per un tempo anche inferiore (o superiore) dei dieci minuti previsti ex lege.
La libertà delle dipendenti nella modalità e nel tempo del caffè trova conferma, infine, nel file audio depositato telematicamente dalla stessa parte ricorrente in data 22.9.2025, contenente la registrazione di una conversazione fra e la ricorrente avvenuta in pari data, alla domanda della Persona_1 ricorrente in merito alla pausa la prima ha risposto: “Mai fatta? (la pausa)” ha risposto:
“C'è…Andavamo noi a bere il caffè” e la stessa ricorrente ha aggiunto: “e dopo però si lavorava, come al solito” (chiedendole poi di testimoniare sul punto), dunque implicitamente ammettendo che andavano effettivamente a prendere il caffè. Sul punto, si ritiene irrilevante, perché generico (cfr. Cass. 1250/2018), il disconoscimento formulato dal difensore di parte resistente nelle note conclusive depositate in data 22.11.25 ex art. 2712 c.c.. Si ritiene parimenti generica la contestazione relativa all'identità dell'interlocutore della ricorrente, non essendo stato indicato alcun diverso soggetto che avrebbe partecipato alla conversazione registrata, né essendo state formulate prove orali sul punto nelle note depositate in seguito all'acquisizione della registrazione in data 22.11.25. Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, non forniti dalla resistente, la conversazione si ritiene essersi effettivamente verificata, così come registrata, peraltro in presenza di rumori di fondo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente. Sono poi irrilevanti, perché prive di valore probatorio, le c.d. investigazioni difensive depositate telematicamente in data 24.11.25, trattandosi, in sede civile, di dichiarazioni scritte delle dipendenti che, secondo quanto riferito da , avrebbero ricevuto Persona_1 la proposta di denaro da parte di in cambio di una testimonianza favorevole, in quanto Tes_3 raccolte dall'Avv. Corrà in relazione alla registrazione in questione e, come ivi si legge, dopo averne riferito alle stesse, peraltro in mancanza della forma della testimonianza scritta, nonché concernendo la veridicità dei contatti fra queste e , come riferiti da , irrilevanti in questa Tes_3 Persona_1 sede in mancanza delle relative dichiarazioni testimoniali.
Infine, si ritiene l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di in quanto coinvolto Tes_3 nei fatti di causa e socio al 50 % della resistente, come pure parimenti socia della Testimone_1 resistente e coinvolta in giudizi pendenti nei confronti della società, anche riguardanti il suo rapporto di lavoro, come dalla stessa dichiarato, oltre che consigliera del CdA al momento della testimonianza, come, peraltro, in pari data, lo stesso Si ritiene altresì l'inattendibilità delle Tes_3 dichiarazioni testimoniali rese da in relazione alla fruizione di una pausa di dieci Testimone_4 minuti, oltre a venti minuti da godersi in via frazionata, non trovando riscontro nelle dichiarazioni testimoniali degli altri testimoni sentiti, come anche l'ulteriore circostanza dalla stessa riferita avente ad oggetto la possibilità di uscire per chi fumava, neppure allegata in memoria. Peraltro sono contraddittorie le dichiarazioni testimoniali della teste avendo la stessa dichiarato di fruire di una pausa di dieci minuti e venti frazionati e successivamente riferito. “Noi abbiamo sempre fatto la pausa dal 2007, anche adesso si fa mezz'ora o dieci minuti o anche di più, quando, ad esempio, c'è il cambio stampo, quando le macchine sono ferme di notte, abbiamo tempo”, con ciò dimostrando l'assenza di una pausa precisa, codificata secondo una prassi aziendale come invece inizialmente riferito.
Posta la mancata prova dell'esatto adempimento dell'obbligo datoriale di consentire la fruizione di una pausa di dieci minuti durante il turno di lavoro, il cui onere grava sulla società resistente, nondimeno, non si ritiene raggiunta la prova del danno da usura psico-fisica lamentato da parte ricorrente.
Invero, manca sufficiente allegazione e prova delle modalità di svolgimento e della gravosità della prestazione lavorativa, non descritte in ricorso e desunte solo incidentalmente dalle prove orali assunte e dalle dichiarazioni della stessa ricorrente rese in sede di interrogatorio formale, per cui si ritiene che all'interno del turno di lavoro la ricorrente abbia alternato prestazioni di natura esecutiva ad altre di controllo del prodotto stampato dalle macchine, con conseguente possibilità di intervallo fra le stesse e recupero delle energie psico-fisiche, anche in considerazione dei momenti di fermo delle presse in occasione del cambio stampo e ciò tanto più alla luce della libertà nella scelta delle modalità di fruizione delle pause, come delle relative tempistiche, come sopra descritto. Del resto, secondo costante giurisprudenza, il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici, nel caso di specie non assolto e non potendo questo essere ritenuto sussistente in re ipsa (cfr. Cass. 2886/2014, Cass. 20246/2925).
A tal proposito, si ritiene poi irrilevante il certificato medico del 20.4.2023 (all. 4 ric.), in cui è attestata una sindrome ansiosa acuta, in quanto contenente esclusivamente valutazioni non supportate da esami strumentali o accertamenti diagnostici oggettivi e, in ogni caso, secondo quanto ivi si legge, riconducibile allo stress da lavoro correlato ai “conflitti familiari fra i due fratelli”, anziché alla mancata fruizione delle pause, come ritenuto dal medico competente in sede di visita del 6.3.2023 (all. 3 ric.). Ne, in mancanza di sufficienti elementi utili a determinare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possono ritenersi a questa riconducibili, ovvero alla mancata fruizione della pausa prevista ex lege, i “dolori a livello lombare e al bacino” riportati nella documentazione presente in atti (all. 5 ric.). Pertanto, mancando elementi da cui desumere, anche in via presuntiva, la prova del danno lamentato, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione degli atti in procura in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte ed ai fatti risultanti dalla registrazione depositata da parte ricorrente in data 22.9.2025.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri