Sentenza breve 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 17/06/2025, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ssd Daf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Libutti, Michele Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Insieme per Fare- Centro di arte, cultura e sport dilettantistico – Cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Sassone, Federico Ianaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale numero repertorio QC/2724/2024 del 26.11.2024 numero protocollo QC/74232/2024 del 26.11.2024, avente ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione dei beni immobili di proprietà di Roma Capitale di cui al bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 369, QC/8011/2024 del 8/2/2024, ai sensi dell’art. 42 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 16.12.2022”;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 85 del 2025, n. prot. 7630/2025 di “Autorizzazione alla sottoscrizione della concessione d’uso dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, Via Pelagosa 3, da destinare allo svolgimento di attività di interesse generale”, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data 20 marzo 2025;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Insieme per Fare Coop. Sociale Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.3.2025 a Roma Capitale ed alla controinteressata in epigrafe, tempestivamente depositato il 31.3.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della determinazione dirigenziale numero repertorio QC/2724/2024 del 26.11.2024 numero protocollo QC/74232/2024 del 26.11.2024, avente ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione dei beni immobili di proprietà di Roma Capitale di cui al bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 369, QC/8011/2024 del 8/2/2024, ai sensi dell’art. 42 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 16.12.2022”;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo, ancorché non conosciuto.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa la summenzionata determinazione, con la quale Roma Capitale, approvando i lavori della Commissione di valutazione delle offerte all’uopo istituita, ha adottato la proposta di aggiudicazione in favore della cooperativa controinteressata dell’assegnazione in concessione dell’immobile sito in Roma, Via Pelagosa 3, relativamente al bando di cui all’avviso pubblico approvato giusta determinazione dirigenziale rep. n. 369, prot. QC/8011/2024 del 08/02/2024.
Alla suddetta procedura prendevano parte sia l’odierna ricorrente (seconda classificata) che la controinteressata in epigrafe (aggiudicataria).
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) ci censura la violazione del Regolamento capitolino, di cui alla delibera n.104/2022, e in particolare degli artt.5, 11 e 42, nella misura in cui la procedura di gara, espletata ai sensi dell’art.42 del Regolamento, è stata avviata senza la previa e obbligatoria verifica del comitato tecnico, incaricato (ai sensi della lett. A dell’art.42) di controllare che l’occupante l’immobile svolga attività di interesse sociale, di cui all’art.20, co.2 del Regolamento;
- (secondo motivo) in via subordinata, si eccepisce la violazione dell’art.6 del Regolamento, nella misura in cui il bando è stato pubblicato senza la preventiva adozione del “documento di
programmazione del patrimonio capitolino”.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 1.4.2025, per resistere al ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025, il Tribunale disponeva la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, in riscontro all’istanza della parte ricorrente finalizzata alla proposizione di motivi aggiunti.
6. In data 13.5.2025 sopraggiungeva la costituzione in giudizio della controinteressata in epigrafe, per avversare le ragioni del ricorso.
7. Con successivi motivi aggiunti, a valere anche quale autonomo ricorso, notificati a mezzo pec in data 14.5.2025 e ritualmente depositati il 17.5.2025, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, instando per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 85 del 2025, n. prot. 7630/2025 di “Autorizzazione alla sottoscrizione della concessione d’uso dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, Via Pelagosa 3, da destinare allo svolgimento di attività di interesse generale”, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data 20 marzo 2025;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
La parte ricorrente ripropone le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.
8. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive.
Inter alias, la difesa di Roma Capitale, con la memoria versata in atti il giorno 17.4.2025, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sotto un duplice profilo:
- assenza di lesività della determinazione dirigenziale numero repertorio QC/2724/2024 del 26.11.2024 numero protocollo QC/74232/2024 del 26.11.2024, avente natura di atto endoprocedimentale in quanto mera “proposta” di aggiudicazione;
- mancata, tempestiva impugnazione del bando di gara, da considerarsi quale atto immediatamente lesivo in applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n.9/2014.
9. Alla camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con rilievo d’ufficio del CO, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, di possibile inammissibilità del ricorso, ivi inclusi i motivi aggiunti, per mancata, tempestiva impugnazione del bando di gara, con contestuale preavviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa.
10. Il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, è manifestamente inammissibile, per carenza di interesse, come rilevato dalla difesa capitolina e dallo stesso CO (per mero tuziorismo).
Al riguardo, si rileva che, con entrambi i motivi di ricorso, la ricorrente intende prospettare censure con le quali, a ben guardare, si contesta la sussistenza in radice dei presupposti per l’avvio del procedimento selettivo (mancanza della verifica del comitato tecnico, mancanza del documento ricognitivo del patrimonio immobiliare). In simili circostanze, allorchè quindi si intenda contestare, sia pure in concreto e non in astratto, l’avvio stesso del bando (attesa l’asserita incompiuta realizzazione dei relativi presupposti), quest’ultimo si appalesa-va immediatamente lesivo e, come tale, soggetto all’onere di immediata impugnazione (cfr., sul tema, quam multis, Consiglio di Stato, 17.1.2024, n.554; Tar Napoli, 4.9.2024, n.4816; Tar Bologna, 29.3.2022, n.296; Tar Bolzano, 12.2.2021, n.45, v. anche Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn.ri 1/2003 e 4/2018). Sull’argomento, non rileva la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente a confutazione del predetto rilievo in rito, secondo cui il bando non si può considerare lesivo, dal momento che la società è stata ammessa a partecipare alla procedura e, in linea teorica, avrebbe potuto risultare affidataria, talchè- si argomenta- solo l’aggiudicazione riveste carattere lesivo.
In senso contrario alle argomentazioni difensiva prospettate dalla ricorrente negli scritti difensivi, occorre infatti rilevare che l’inammissibilità, stante la mancata impugnazione del bando nel termine di cui all’art.29 cpa, è correlata giocoforza alla causa petendi proposta dalla ricorrente, ossia alle doglianze siccome prospettate nel ricorso, con le quali si assume (sia pure implicitamente) che, in assenza dei presupposti sopra indicati, la gara è inficiata in radice e, quindi, non poteva essere avviata. La pretesa illegittimità dell’aggiudicazione è fondata, in definitiva, sull’illegittimità a monte del bando, posto che (in tesi) la procedura sarebbe stata avviata in carenza dei relativi presupposti. Peraltro, la circostanza che il bando non sia stato impugnato nemmeno con il ricorso introduttivo (o con i successivi motivi aggiunti), costituisce un’autonoma ragione di inammissibilità del ricorso, atteso che l’aggiudicazione (oggetto della presente impugnazione) risulta, sul punto, pedissequamente conforme al bando (avviso pubblico) quale atto presupposto, né potendo la Commissione di valutazione o la stazione appaltante introdurre ex post una fase procedimentale non prevista nel bando.
Ulteriormente, si rileva, in conformità al rilievo della difesa di parte ricorrente, che il ricorso introduttivo è inammissibile, per carenza di interesse, anche in ragione della natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato, costituito dalla “proposta di aggiudicazione”.
Fermo quanto precede, il ricorso risulta comunque infondato anche nel merito.
Quanto alla mancata attivazione del comitato tecnico ai sensi dell’art.42, co.1, lett. a) del Regolamento comunale di cui alla delibera n.104/2022 (il “Regolamento”), si osserva che l’art.42 del Regolamento disciplina, in via transitoria, i procedimenti di assegnazione degli immobili dedicati ad attività di rilevanza sociale-culturale (di cui all’art.20, co.2), prevedendo che, nelle more dell’assegnazione definitiva (che deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.9), gli occupanti possono presentare istanza per il mantenimento dell’immobile, risultando per ciò stesso custodi dello stabile fino al 31.12.2024, ove naturalmente sussistano gli ulteriori requisiti previsti dall’art.42.
L’art.42, co.1, lett. a) prevede che, in ordine all’utilizzo dell’immobile per le finalità di rilievo pubblico, “ La verifica del rispetto di tale condizione è affidata al Comitato tecnico, di cui all’articolo 5”, ossia all’organismo, istituito in seno a Roma Capitale, con lo scopo di “fornire supporto tecnico alle Strutture capitoline per le finalità di cui al presente Regolamento, in particolare per quanto attiene al monitoraggio della coerenza delle attività svolte con le finalità perseguite attraverso l’affidamento a terzi” (rif. art.5, co.1). Orbene, già la declinazione delle funzioni del predetto comitato, come formulata all’art.5 del Regolamento, consente di respingere il primo motivo di ricorso, posto che il coinvolgimento del comitato non opera di necessità, ma a supporto dell’Amministrazione, laddove evidentemente gli uffici ne ravvisino l’opportunità. Il contrario avviso snaturerebbe le funzioni del comitato, determinando un evidente aggravio del procedimento, in violazione del principio di cui all’art.1, co.2 L.n.241/90.
Peraltro, nella circostanza nessuno (inclusa la ricorrente) ha avanzato dubbi circostanziati in merito alla possibile insussistenza del requisito di cui all’art.20 del Regolamento, talchè, a tutto volere concedere (per assurdo), la supposta (non creduta) violazione ridonderebbe a fattore non invalidante, in applicazione della regola codificata all’art.21-octies, co.2 L.n.241/90.
Quanto, infine, alla supposta violazione dell’art.6 del Regolamento (secondo motivo di ricorso), in senso analogo a quanto osservato poco prima, si evidenzia che:
- la censura ha un rilievo formalistico, dal momento che nessun dubbio sorge, né viene alimentato dalla ricorrente, in ordine all’appartenenza dell’immobile de quo all’Amministrazione capitolina;
- la previsione recata dall’art.6, recante obblighi di pubblicità sul patrimonio capitolino per ragioni di trasparenza, in alcun modo può costituire un presupposto di legittimità dell’attività negoziale dell’Amministrazione successivamente espletata, posto vieppiù che il bando di gara è soggetto, in quanto tale, a forme espresse di pubblicità dell’iniziativa assunta, che si sovrappongono naturaliter a quelle contemplate dall’art.6.
11. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, ai sensi di cui in motivazione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti delle parti intimate, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti intimate, delle spese di giudizio, liquidate nel seguente modo:
- euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale;
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO