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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 206/2020 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANNA Parte_1 C.F._1
NICOLA
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICELI DOMENICO
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22.10.24 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo nr. 590/19, emesso il 12/12/19 dal Tribunale Civile di Paola, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.349,03 quali oneri condominiali al 31/07/2015, e spese e compensi della procedura.
A sostegno della domanda assumeva;
che secondo quanto indicato dalla controparte, risulterebbe comproprietario di una quota pari ad 1/19 dell'immobile fg. 17 p.lla 339 sub 1 ed inoltre di 2/38 dell'immobile fg. 17 p.lla 339 sub 2, insieme alla cooperativa baia degli CI (della quale non è socio) per il primo immobile ed ad altre cinquanta persone circa per il secondo immobile;
di aver rinunciato alla comproprietà con derivante effetto liberatorio del comproprietario;
di non aver mai partecipato ad alcuna riunione né di essere mai stato convocato;
eccepiva inoltre la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria riferendosi le somme richieste dal alla situazione CP_1 patrimoniale fino al 31/07/2015 per €. 10.044,58 per un immobile oltre €. 881,23 per l'altro immobile;
che la documentazione condominiale risulta comunque carente mancando il registro di contabilità.
Tanto premesso instava per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, del decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in subordine chiedeva che fosse rideterminata la sola quota di spettanza di esso opponente anche al fine di rendere agevoli le eventuali azioni di regresso.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto con derivante conferma del Decreto opposto e vittoria di spese e competenze.
Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
In primis riguardo all'intervenuta rinuncia abdicativa della proprietà da parte dell'opponente occorre osservare quanto segue;
in via generale “La rinunzia abdicativa del partecipante a una comunione, in quanto determina l'accrescimento della quota rinunciata a favore degli altri compartecipanti, ha una funzione satisfattiva-liberatoria: ne consegue che il rinunziante, con la dismissione del proprio dir. (reale) si libera delle obbl. (propter rem) a quel dir. collegate e queste vanno a carico dei rimanenti partecipanti” (Cass. 78/3931), quanto agli effetti "Con la rinuncia, che
è negozio di natura abdicativa, si opera ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà,
l'accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe che, pertanto, in caso di proporzione delle rispettive quote, diventa proprietario esclusivo de bene" (Cass. civ., sez. II, 09-11-
2009, n. 23691), e riguardo alla decorrenza “La rinuncia alla proprietà di immobili comporta l'effetto immediato della perdita del diritto. Gli ulteriori effetti sono solo eventuali e indiretti.
Questi possono consistere in primo luogo, nella liberazione dall'obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento e la conservazione del bene. Perché l'atto liberi il suo autore anche dalle spese pregresse è necessario che sia concluso ai sensi dell'art. 1104
e sia portato a conoscenza degli altri comproprietari. Negli altri casi, la liberazione opera solo pro futuro.” (Cass. n. 23691/2009).
Ciò posto la rinuncia al diritto di proprietà sugli immobili da parte dell'opponente è stata trascritta in data 5.2.2020 (cfr. allegato nota memorie ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.); pertanto non può trovare applicazione il cd effetto liberatorio poiché, premesso che il Decreto opposto veniva emesso nel dicembre 2019 e atteso che manca in atti la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1104 c.c. la stessa come detto opera pro futuro.
A tale ordine di considerazioni deve comun que aggiungersi, come eccepito dall'opposto, che l'opponente ha accettato il regolamento condominiale (cfr. all.3) il cui art. 7 al secondo capoverso dispone che nessun condòmino può sottrarsi al pagamento del contributo alle spese mediante rinuncia o abbandono della proprietà.
Per quanto concerne, poi, le ulteriori doglianze di merito è sufficiente rilevare la loro inconferenza, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ex art.63 disp. att. cod. civ. per la riscossione di quote condominiali, il Giudice non può che limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari (cfr. per opportuni riferimenti
Cass. Sez. Unite, n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010 ), senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa valutazione riservata al Giudice davanti al quale dette delibere avrebbero dovuto essere impugnate, ove se ne fosse voluta contestare la legittimità.
Né sul punto può giungersi a diverse conclusioni qualificando le delibere di cui è causa, sull'assunto che l'opponente non vi avrebbe partecipato per non aver mai ricevuto comunicazione delle stesse, in termini di nullità atteso che in base all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
.” (Cass Sez Un 4806/2005.). CP_1 Ed ancora devono qualificarsi annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”
(Cass.19605/2012).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 590/2019, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente Parte_1 Controparte_1
notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 590/19 emesso dal Tribunale di Paola il 12.12.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.839,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 31 Marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 206/2020 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANNA Parte_1 C.F._1
NICOLA
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICELI DOMENICO
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22.10.24 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo nr. 590/19, emesso il 12/12/19 dal Tribunale Civile di Paola, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.349,03 quali oneri condominiali al 31/07/2015, e spese e compensi della procedura.
A sostegno della domanda assumeva;
che secondo quanto indicato dalla controparte, risulterebbe comproprietario di una quota pari ad 1/19 dell'immobile fg. 17 p.lla 339 sub 1 ed inoltre di 2/38 dell'immobile fg. 17 p.lla 339 sub 2, insieme alla cooperativa baia degli CI (della quale non è socio) per il primo immobile ed ad altre cinquanta persone circa per il secondo immobile;
di aver rinunciato alla comproprietà con derivante effetto liberatorio del comproprietario;
di non aver mai partecipato ad alcuna riunione né di essere mai stato convocato;
eccepiva inoltre la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria riferendosi le somme richieste dal alla situazione CP_1 patrimoniale fino al 31/07/2015 per €. 10.044,58 per un immobile oltre €. 881,23 per l'altro immobile;
che la documentazione condominiale risulta comunque carente mancando il registro di contabilità.
Tanto premesso instava per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, del decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in subordine chiedeva che fosse rideterminata la sola quota di spettanza di esso opponente anche al fine di rendere agevoli le eventuali azioni di regresso.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto con derivante conferma del Decreto opposto e vittoria di spese e competenze.
Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
In primis riguardo all'intervenuta rinuncia abdicativa della proprietà da parte dell'opponente occorre osservare quanto segue;
in via generale “La rinunzia abdicativa del partecipante a una comunione, in quanto determina l'accrescimento della quota rinunciata a favore degli altri compartecipanti, ha una funzione satisfattiva-liberatoria: ne consegue che il rinunziante, con la dismissione del proprio dir. (reale) si libera delle obbl. (propter rem) a quel dir. collegate e queste vanno a carico dei rimanenti partecipanti” (Cass. 78/3931), quanto agli effetti "Con la rinuncia, che
è negozio di natura abdicativa, si opera ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà,
l'accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe che, pertanto, in caso di proporzione delle rispettive quote, diventa proprietario esclusivo de bene" (Cass. civ., sez. II, 09-11-
2009, n. 23691), e riguardo alla decorrenza “La rinuncia alla proprietà di immobili comporta l'effetto immediato della perdita del diritto. Gli ulteriori effetti sono solo eventuali e indiretti.
Questi possono consistere in primo luogo, nella liberazione dall'obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento e la conservazione del bene. Perché l'atto liberi il suo autore anche dalle spese pregresse è necessario che sia concluso ai sensi dell'art. 1104
e sia portato a conoscenza degli altri comproprietari. Negli altri casi, la liberazione opera solo pro futuro.” (Cass. n. 23691/2009).
Ciò posto la rinuncia al diritto di proprietà sugli immobili da parte dell'opponente è stata trascritta in data 5.2.2020 (cfr. allegato nota memorie ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.); pertanto non può trovare applicazione il cd effetto liberatorio poiché, premesso che il Decreto opposto veniva emesso nel dicembre 2019 e atteso che manca in atti la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1104 c.c. la stessa come detto opera pro futuro.
A tale ordine di considerazioni deve comun que aggiungersi, come eccepito dall'opposto, che l'opponente ha accettato il regolamento condominiale (cfr. all.3) il cui art. 7 al secondo capoverso dispone che nessun condòmino può sottrarsi al pagamento del contributo alle spese mediante rinuncia o abbandono della proprietà.
Per quanto concerne, poi, le ulteriori doglianze di merito è sufficiente rilevare la loro inconferenza, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ex art.63 disp. att. cod. civ. per la riscossione di quote condominiali, il Giudice non può che limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari (cfr. per opportuni riferimenti
Cass. Sez. Unite, n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010 ), senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa valutazione riservata al Giudice davanti al quale dette delibere avrebbero dovuto essere impugnate, ove se ne fosse voluta contestare la legittimità.
Né sul punto può giungersi a diverse conclusioni qualificando le delibere di cui è causa, sull'assunto che l'opponente non vi avrebbe partecipato per non aver mai ricevuto comunicazione delle stesse, in termini di nullità atteso che in base all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
.” (Cass Sez Un 4806/2005.). CP_1 Ed ancora devono qualificarsi annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”
(Cass.19605/2012).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 590/2019, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente Parte_1 Controparte_1
notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 590/19 emesso dal Tribunale di Paola il 12.12.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.839,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 31 Marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli