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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2950/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 4.12.2024,
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._2 apposta a margine dell'atto di citazione relativo alla pregressa fase di giudizio svoltasi presso il Tribunale ordinario di Salerno, dall'avv. Maurizio
Albanese (C.F.: ( ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio in Battipaglia (SA) alla Via C. Colombo, Centro Direzionale
“L'Urbe” Fabbricato B,
Ricorrenti
E
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (C.F. ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa alla pregressa fase di giudizio svoltasi presso il Tribunale ordinario di Salerno, giusta deliberazione d'incarico prot. n. 8 del 9.7.2019, dall' avv. Paolo Rinaldi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15.
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza del 30.4.2019, emessa all'esito del giudizio incardinato al N.R.G. 5965/2018 dinanzi il Tribunale Ordinario di Salerno, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del giudice adito, stante la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Napoli, e hanno riassunto la causa con Parte_1 Parte_2 ricorso notificato in data 26.6.2019 nei confronti del Controparte_1
, già costituito nella pregressa fase di giudizio.
[...]
e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
-di essere rispettivamente nudo proprietario pro quota e usufruttuario per l'intero della consistenza immobiliare – terreno e fabbricato - sita in agro di
Pontecagnano Faiano (Sa), in catasto terreni al foglio 13, p.lla 1162;
ha precisato di agire anche quale proprietario di beni Parte_1 mobili siti nella proprietà immobiliare descritta, ovvero di un ciclomotore modello “ Vespa”, di un “quad”, di utensileria ed attrezzi vari, di riserve alimentari di varia natura, meglio descritti nella CTP giurata allegata agli atti di causa;
- la sera del 06.10.2016, si era verificata l'esondazione dell'alveo e dell'argine del canale di bonifica denominato piccolo “Rialto” e di altri canali secondari utilizzati per il deflusso delle acque da parte del Consorzio di
Bonifica in fiume Sele, e, quindi, l'allagamento dei terreni dei CP_1 ricorrenti con conseguente distruzione delle coltivazioni in atto sui terreni in questione;
in particolare, i danni si erano prodotti alle piantine di rucola sotto serra, coltivate per una estensione di circa 10.000 mq, a cui erano da aggiungersi gli altri danni, per i quali i ricorrenti si riportavano alla CTP giurata del geom. , richiamandola come parte integrante dell'atto Per_1 introduttivo del giudizio, per un totale di € 20.037,38;
-vani erano stati i tentativi da parte dei ricorrenti di definire bonariamente la questione, prima mediante alcune lettere di sollecito e messa in mora, poi promuovendo un procedimento di negoziazione assistita a cui il Consorzio non aveva ritenuto di aderire, contestando, allo stesso tempo, ogni responsabilità.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni, pari ad euro 2.500,00 per i
[...] beni mobili, da liquidarsi in favore del sig. , e di euro Parte_1
17.537,38 per danni al terreno, al fabbricato ed alla piantagione di rucola, in favore del sig. : in totale € 20.037,38. Parte_2
***
Si è costituito il Consorzio di Bonifica in del Fiume Sele in data CP_1
13.7.2019 ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Consorzio convenuto, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente
[...]
, con riferimento al ciclomotore Vespa e al Quad, in assenza di Parte_1 prova della titolarità. Ha contestato, inoltre, il fatto storico con riferimento all'esposizione da parte dei ricorrenti della dinamica dell'allagamento - precisando che il Consorzio ha sempre provveduto regolarmente alla manutenzione del corso di acqua denominato piccolo “Rialto” – nonché il quantum richiesto, ritenuto generico e sostanziato in una somma complessiva senza alcuna specificazione in relazione ai danni di cui si chiede il ristoro. Ha eccepito, inoltre, la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051
c.c. sul presupposto che nel giorno 6 ottobre 2016 la zona in cui sono ubicati i terreni dei ricorrenti sia stata interessata da forti temporali. Ha concluso per il rigetto della domanda.
***
Con successiva ordinanza del 6.4.2021, veniva ammessa la prova per testi, con delega al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 203 c.p.c. e dell'art. 170 del R.D. 1775/1933.
Escussi i testi, precisate le conclusioni, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione al terreno e fabbricato, che risulta provata anzitutto dall'atto di donazione del fondo con annessi comodi rurali e fabbricato, con riserva della nuda proprietà a rogito del notaio
[...]
del 7.8.2012 , rep. 20274 , racc. 10378, versato in atti, con il Per_2 quale donava i medesimi beni ai figli, tra cui Parte_2 Parte_1
.
[...]
La legittimazione attiva di , poi, in ordine alla richiesta di Parte_2 danni con specifico riferimento all'attività di coltivazione di rucola è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi Geom. Per_1 Tes_1
e , escussi per delega dinanzi al Tribunale di
[...] Testimone_2
Salerno.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
***
Le domande proposte rispettivamente da e Parte_1 [...]
, stante la prospettazione formulata in ricorso, vanno esaminate Parte_1 separatamente.
Infatti, ha premesso nel ricorso di aver agito anche Parte_1 quale nudo proprietario pro quota del terreno e del fabbricato ma nelle conclusioni ha chiesto la somma di € 2.500,00, riferita ai soli danni per i beni mobili, quali un ciclomotore modello “Vespa”, un quad, utensileria ed attrezzi vari e riserve alimentari di varia natura.
Quanto alla prova della causa e prova dell'an debeatur, va osservato che, per la corretta distribuzione degli oneri probatori, spetta a parte attrice l'allegazione e la dimostrazione dei danni e del relativo nesso eziologico fra gli stessi e l'esondazione del canale in oggetto. Ebbene, tale onere probatorio, per quanto riguarda i beni mobili, nel caso di specie, non può dirsi assolto.
Manca, anzitutto, la prova in ordine alla titolarità della Vespa e del quad di cui si assume proprietario. Inoltre, alla genericità dell'atto Parte_1 introduttivo si unisce l'assenza di qualunque elemento probatorio utile a dimostrare la fondatezza della domanda. Tale genericità non è compensata anche dalla CTP allegata al ricorso, nella quale, anche se si fa riferimento ai danni riferiti ai beni mobili elencati in ricorso, non viene fornita neppure una rappresentazione fotografica dei beni mobili che si assumono danneggiati.
Neppure va taciuto che, le dichiarazioni rese dai testi, che si sono limitati a confermare i capi di prova articolati dal ricorrente non hanno fornito nessun elemento utile per fornire la prova dei danni lamentati da . Parte_1
La domanda di risarcimento dei danni ai beni mobili, così come formulata in ricorso, va, quindi, respinta.
***
Con riferimento alla domanda di risarcimento proposta dall'usufruttuario
, la circostanza che l'allagamento abbia riguardato il Parte_2 terreno ed il deposito è stata riferita dai tre testi escussi: Testimone_1
(moglie di ), (vicino di casa di Parte_1 Testimone_3 Parte_2
) e geom. (il CTP che ha redatto la perizia di parte).
[...] Per_1
I testi hanno confermato le circostanze dedotte con i capitoli di prova ammessi che la sera del 06.10.2016, si verificava l'allagamento del terreno e del locale deposito dei ricorrenti e che l'allagamento riguardava circa un ettaro di terreno sotto serra dove era in atto una coltivazione di rucola da poco messa a dimora mediante regolare semina nonché del locale deposito, sito al piano interrato, di circa settanta metri quadrati, annesso al fabbricato dei . Hanno confermato, altresì, che al momento dell'allagamento Parte_1
l'alveo del canale di bonifica denominato “piccolo Rialto” si presentava completamente ricoperto di abbondante vegetazione che ostacolava il regolare deflusso delle acque causandone lo straripamento.
Inoltre, il teste CTP geom. , nel confermare integralmente il Per_1 contenuto della sua perizia, nella quale sono stati rappresentati anche fotograficamente lo stato dei luoghi del fondo dopo l'esondazione e l'ingresso del locale deposito, ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dal signor nel pomeriggio del Parte_2
06/10/2016, di essersi recato sui luoghi per cui è causa e di aver constatato personalmente quello che era accaduto, raccogliendo personalmente anche referti fotografici, per poi redigere la consulenza tecnica di parte giurata.
***
In quanto custode del canale consortile denominato piccolo Rialto, per i danni subiti dal fondo agricolo e deposito del , a seguito Parte_1 dell'esondazione del 6.10.2016, dovrà risponderne il Consorzio, quale responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a causa della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Va rilevato, peraltro, che nella comparsa di costituzione il Consorzio, dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allo stesso tempo ha confermato di gestire la manutenzione del corso di acqua denominato piccolo Rialto.
La parte resistente ha eccepito l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici del 6.10.2016 che hanno determinato l'esondazione del canale di bonifica.
Osserva il collegio in punto di diritto che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n°
11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
La Suprema Corte ha stabilito in proposito: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr.
Cass., sez. 3, n° 14861 del 31/05/2019).
Tuttavia, nel caso di specie il Consorzio ma si è limitato a dedurre che: ”… dagli archivi pluviometrici della Protezione civile campana relativi alla
Stazione di Pontecagnano, il giorno 6 ottobre 2016 è stato registrato un valore di quasi 60 mm di acqua…”.
***
Per quanto concerne la prova in ordine alla quantificazione del danno, parte ricorrente fa espresso richiamo alla perizia giurata del geom. , Per_1 nella quale i danni sono così stimati: a) € 9.024,38 per danni al deposito;
b)
€ 5.500,00 per danni derivanti da perdita della coltivazione di rucola;
c) €
3.013,00 per pulizia terreno.
Non risulta, però, prodotto alcun documento o fattura da cui si possano evincere le spese effettivamente sostenute per il ripristino.
In effetti, la genericità del ricorso è compensata in parte dalla CTP prodotta dal ricorrente, la quale, peraltro, può assumere valore solo di indizio, poiché, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, pur ritenendosi che esse siano attendibili in ordine all'effettivo verificarsi dell'esondazione, alla mancata manutenzione del corso d'acqua per la presenza di vegetazione che ne impediva il regolare deflusso nonché alla tipologia delle colture presenti sul fondo ed al conseguente loro danneggiamento, non si ritiene tuttavia altrettanto verosimile che i testi conoscessero e potessero indicare con precisione l'esatta estensione delle coltivazioni in essere o la dimensione esatta del deposito allagato.
Inoltre, si rileva che il non ha prodotto alcuna documentazione Parte_1 circa la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, né ha provato i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Dalle fotografie allegate alla CTP si evince il livello raggiunto dall'acqua sul terreno del , tale da compromettere la coltivazione in essere e la Parte_1 necessità di procedere ad interventi di bonifica, però non risultano rappresentati esattamente i danni prodotti al fabbricato, di cui al computo metrico allegato alla CTP, basato solo su una stima senza alcun dato certo in merito alle dimensioni del locale e alle parti di esso effettivamente danneggiate, benché le fotografie che rappresentano l'ingresso del deposito
( e non l'interno) mostrino la presenza di acqua all'interno del locale.
Allo stesso modo, non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per il ripristino dello status quo ante, sebbene, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Per tutti questi motivi ritiene questo collegio di addivenire, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. ed anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ad una valutazione equitativa dei danni subiti, in una misura che si ritiene di quantificare, anche grazie al supporto della componente tecnica di questo Tribunale, con una riduzione del 60% di quanto indicato in consulenza.
Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti dagli immobili de quibus a fronte dell'esondazione del canale di bonifica denominato piccolo Rialto del giorno 6.10.2016, la somma complessiva di €
7.014,75, scaturente dall'importo del danno totale al raccolto 2016 di rucola ridotti del 60% = € 2.200,00 + danni al deposito annesso al fabbricato ridotto del 60% = 3.609,75 + spese per interventi di bonifica ridotti del
60% = € 1.205,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (6.10.2016) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del
24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Stante il rigetto della domanda di risarcimento per i beni mobili proposta da
, le relative spese di lite vanno poste a carico di Parte_1 quest'ultimo, mentre, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di risarcimento (per € 7.014,75) proposta da , le Parte_2 relative spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, mentre deve essere dichiarata la residua metà. Ai fini della liquidazione delle suddette spese, tenuto conto che il Consorzio ha depositato atti difensivi unici per resistere alle rispettive domande dei ricorrenti, le relative spese di lite (compensi e spese vive) vengono liquidate individuando un unico compenso dovuto, poi suddiviso in proporzione ai rispettivi valori di causa delle singole domande in esame, seguendo le rispettive soccombenze sopra stabilite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, nella causa iscritta al n. 2950/2019 Controparte_1 del R.G., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• accoglie in parte le domande proposte da e, per Parte_2
l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € € 7.014,75 in favore di , oltre Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di inizio dell'esondazione (6.10.2016) fino alla data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, Parte_2 che liquida per compensi professionali in € 1.867,30 [€ 5.809,00 (fase studio € 11.34,00 + fase introd. € 921,00 + fase istrutt. € 1.843,00 + fase decis. € 1.911,00) - € 2.074,39 (€ 5.809,00-35,71% di 5.809,00) = €
3.734,61 :2= € 1.867,30], € 94,51 per spese vive [€ 294,00 -104,98
(35,71% di 294,00) = 189.02:2= 94,51] oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Maurizio Albanese;
-condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite, che liquida per compensi professionali in €
2.074,39 (35,71% di € 5.809,00) oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2950/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 4.12.2024,
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._2 apposta a margine dell'atto di citazione relativo alla pregressa fase di giudizio svoltasi presso il Tribunale ordinario di Salerno, dall'avv. Maurizio
Albanese (C.F.: ( ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio in Battipaglia (SA) alla Via C. Colombo, Centro Direzionale
“L'Urbe” Fabbricato B,
Ricorrenti
E
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (C.F. ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa alla pregressa fase di giudizio svoltasi presso il Tribunale ordinario di Salerno, giusta deliberazione d'incarico prot. n. 8 del 9.7.2019, dall' avv. Paolo Rinaldi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15.
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza del 30.4.2019, emessa all'esito del giudizio incardinato al N.R.G. 5965/2018 dinanzi il Tribunale Ordinario di Salerno, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del giudice adito, stante la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Napoli, e hanno riassunto la causa con Parte_1 Parte_2 ricorso notificato in data 26.6.2019 nei confronti del Controparte_1
, già costituito nella pregressa fase di giudizio.
[...]
e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
-di essere rispettivamente nudo proprietario pro quota e usufruttuario per l'intero della consistenza immobiliare – terreno e fabbricato - sita in agro di
Pontecagnano Faiano (Sa), in catasto terreni al foglio 13, p.lla 1162;
ha precisato di agire anche quale proprietario di beni Parte_1 mobili siti nella proprietà immobiliare descritta, ovvero di un ciclomotore modello “ Vespa”, di un “quad”, di utensileria ed attrezzi vari, di riserve alimentari di varia natura, meglio descritti nella CTP giurata allegata agli atti di causa;
- la sera del 06.10.2016, si era verificata l'esondazione dell'alveo e dell'argine del canale di bonifica denominato piccolo “Rialto” e di altri canali secondari utilizzati per il deflusso delle acque da parte del Consorzio di
Bonifica in fiume Sele, e, quindi, l'allagamento dei terreni dei CP_1 ricorrenti con conseguente distruzione delle coltivazioni in atto sui terreni in questione;
in particolare, i danni si erano prodotti alle piantine di rucola sotto serra, coltivate per una estensione di circa 10.000 mq, a cui erano da aggiungersi gli altri danni, per i quali i ricorrenti si riportavano alla CTP giurata del geom. , richiamandola come parte integrante dell'atto Per_1 introduttivo del giudizio, per un totale di € 20.037,38;
-vani erano stati i tentativi da parte dei ricorrenti di definire bonariamente la questione, prima mediante alcune lettere di sollecito e messa in mora, poi promuovendo un procedimento di negoziazione assistita a cui il Consorzio non aveva ritenuto di aderire, contestando, allo stesso tempo, ogni responsabilità.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni, pari ad euro 2.500,00 per i
[...] beni mobili, da liquidarsi in favore del sig. , e di euro Parte_1
17.537,38 per danni al terreno, al fabbricato ed alla piantagione di rucola, in favore del sig. : in totale € 20.037,38. Parte_2
***
Si è costituito il Consorzio di Bonifica in del Fiume Sele in data CP_1
13.7.2019 ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Consorzio convenuto, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente
[...]
, con riferimento al ciclomotore Vespa e al Quad, in assenza di Parte_1 prova della titolarità. Ha contestato, inoltre, il fatto storico con riferimento all'esposizione da parte dei ricorrenti della dinamica dell'allagamento - precisando che il Consorzio ha sempre provveduto regolarmente alla manutenzione del corso di acqua denominato piccolo “Rialto” – nonché il quantum richiesto, ritenuto generico e sostanziato in una somma complessiva senza alcuna specificazione in relazione ai danni di cui si chiede il ristoro. Ha eccepito, inoltre, la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051
c.c. sul presupposto che nel giorno 6 ottobre 2016 la zona in cui sono ubicati i terreni dei ricorrenti sia stata interessata da forti temporali. Ha concluso per il rigetto della domanda.
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Con successiva ordinanza del 6.4.2021, veniva ammessa la prova per testi, con delega al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 203 c.p.c. e dell'art. 170 del R.D. 1775/1933.
Escussi i testi, precisate le conclusioni, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione al terreno e fabbricato, che risulta provata anzitutto dall'atto di donazione del fondo con annessi comodi rurali e fabbricato, con riserva della nuda proprietà a rogito del notaio
[...]
del 7.8.2012 , rep. 20274 , racc. 10378, versato in atti, con il Per_2 quale donava i medesimi beni ai figli, tra cui Parte_2 Parte_1
.
[...]
La legittimazione attiva di , poi, in ordine alla richiesta di Parte_2 danni con specifico riferimento all'attività di coltivazione di rucola è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi Geom. Per_1 Tes_1
e , escussi per delega dinanzi al Tribunale di
[...] Testimone_2
Salerno.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
***
Le domande proposte rispettivamente da e Parte_1 [...]
, stante la prospettazione formulata in ricorso, vanno esaminate Parte_1 separatamente.
Infatti, ha premesso nel ricorso di aver agito anche Parte_1 quale nudo proprietario pro quota del terreno e del fabbricato ma nelle conclusioni ha chiesto la somma di € 2.500,00, riferita ai soli danni per i beni mobili, quali un ciclomotore modello “Vespa”, un quad, utensileria ed attrezzi vari e riserve alimentari di varia natura.
Quanto alla prova della causa e prova dell'an debeatur, va osservato che, per la corretta distribuzione degli oneri probatori, spetta a parte attrice l'allegazione e la dimostrazione dei danni e del relativo nesso eziologico fra gli stessi e l'esondazione del canale in oggetto. Ebbene, tale onere probatorio, per quanto riguarda i beni mobili, nel caso di specie, non può dirsi assolto.
Manca, anzitutto, la prova in ordine alla titolarità della Vespa e del quad di cui si assume proprietario. Inoltre, alla genericità dell'atto Parte_1 introduttivo si unisce l'assenza di qualunque elemento probatorio utile a dimostrare la fondatezza della domanda. Tale genericità non è compensata anche dalla CTP allegata al ricorso, nella quale, anche se si fa riferimento ai danni riferiti ai beni mobili elencati in ricorso, non viene fornita neppure una rappresentazione fotografica dei beni mobili che si assumono danneggiati.
Neppure va taciuto che, le dichiarazioni rese dai testi, che si sono limitati a confermare i capi di prova articolati dal ricorrente non hanno fornito nessun elemento utile per fornire la prova dei danni lamentati da . Parte_1
La domanda di risarcimento dei danni ai beni mobili, così come formulata in ricorso, va, quindi, respinta.
***
Con riferimento alla domanda di risarcimento proposta dall'usufruttuario
, la circostanza che l'allagamento abbia riguardato il Parte_2 terreno ed il deposito è stata riferita dai tre testi escussi: Testimone_1
(moglie di ), (vicino di casa di Parte_1 Testimone_3 Parte_2
) e geom. (il CTP che ha redatto la perizia di parte).
[...] Per_1
I testi hanno confermato le circostanze dedotte con i capitoli di prova ammessi che la sera del 06.10.2016, si verificava l'allagamento del terreno e del locale deposito dei ricorrenti e che l'allagamento riguardava circa un ettaro di terreno sotto serra dove era in atto una coltivazione di rucola da poco messa a dimora mediante regolare semina nonché del locale deposito, sito al piano interrato, di circa settanta metri quadrati, annesso al fabbricato dei . Hanno confermato, altresì, che al momento dell'allagamento Parte_1
l'alveo del canale di bonifica denominato “piccolo Rialto” si presentava completamente ricoperto di abbondante vegetazione che ostacolava il regolare deflusso delle acque causandone lo straripamento.
Inoltre, il teste CTP geom. , nel confermare integralmente il Per_1 contenuto della sua perizia, nella quale sono stati rappresentati anche fotograficamente lo stato dei luoghi del fondo dopo l'esondazione e l'ingresso del locale deposito, ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dal signor nel pomeriggio del Parte_2
06/10/2016, di essersi recato sui luoghi per cui è causa e di aver constatato personalmente quello che era accaduto, raccogliendo personalmente anche referti fotografici, per poi redigere la consulenza tecnica di parte giurata.
***
In quanto custode del canale consortile denominato piccolo Rialto, per i danni subiti dal fondo agricolo e deposito del , a seguito Parte_1 dell'esondazione del 6.10.2016, dovrà risponderne il Consorzio, quale responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a causa della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Va rilevato, peraltro, che nella comparsa di costituzione il Consorzio, dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allo stesso tempo ha confermato di gestire la manutenzione del corso di acqua denominato piccolo Rialto.
La parte resistente ha eccepito l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici del 6.10.2016 che hanno determinato l'esondazione del canale di bonifica.
Osserva il collegio in punto di diritto che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n°
11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
La Suprema Corte ha stabilito in proposito: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr.
Cass., sez. 3, n° 14861 del 31/05/2019).
Tuttavia, nel caso di specie il Consorzio ma si è limitato a dedurre che: ”… dagli archivi pluviometrici della Protezione civile campana relativi alla
Stazione di Pontecagnano, il giorno 6 ottobre 2016 è stato registrato un valore di quasi 60 mm di acqua…”.
***
Per quanto concerne la prova in ordine alla quantificazione del danno, parte ricorrente fa espresso richiamo alla perizia giurata del geom. , Per_1 nella quale i danni sono così stimati: a) € 9.024,38 per danni al deposito;
b)
€ 5.500,00 per danni derivanti da perdita della coltivazione di rucola;
c) €
3.013,00 per pulizia terreno.
Non risulta, però, prodotto alcun documento o fattura da cui si possano evincere le spese effettivamente sostenute per il ripristino.
In effetti, la genericità del ricorso è compensata in parte dalla CTP prodotta dal ricorrente, la quale, peraltro, può assumere valore solo di indizio, poiché, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, pur ritenendosi che esse siano attendibili in ordine all'effettivo verificarsi dell'esondazione, alla mancata manutenzione del corso d'acqua per la presenza di vegetazione che ne impediva il regolare deflusso nonché alla tipologia delle colture presenti sul fondo ed al conseguente loro danneggiamento, non si ritiene tuttavia altrettanto verosimile che i testi conoscessero e potessero indicare con precisione l'esatta estensione delle coltivazioni in essere o la dimensione esatta del deposito allagato.
Inoltre, si rileva che il non ha prodotto alcuna documentazione Parte_1 circa la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, né ha provato i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Dalle fotografie allegate alla CTP si evince il livello raggiunto dall'acqua sul terreno del , tale da compromettere la coltivazione in essere e la Parte_1 necessità di procedere ad interventi di bonifica, però non risultano rappresentati esattamente i danni prodotti al fabbricato, di cui al computo metrico allegato alla CTP, basato solo su una stima senza alcun dato certo in merito alle dimensioni del locale e alle parti di esso effettivamente danneggiate, benché le fotografie che rappresentano l'ingresso del deposito
( e non l'interno) mostrino la presenza di acqua all'interno del locale.
Allo stesso modo, non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per il ripristino dello status quo ante, sebbene, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Per tutti questi motivi ritiene questo collegio di addivenire, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. ed anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ad una valutazione equitativa dei danni subiti, in una misura che si ritiene di quantificare, anche grazie al supporto della componente tecnica di questo Tribunale, con una riduzione del 60% di quanto indicato in consulenza.
Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti dagli immobili de quibus a fronte dell'esondazione del canale di bonifica denominato piccolo Rialto del giorno 6.10.2016, la somma complessiva di €
7.014,75, scaturente dall'importo del danno totale al raccolto 2016 di rucola ridotti del 60% = € 2.200,00 + danni al deposito annesso al fabbricato ridotto del 60% = 3.609,75 + spese per interventi di bonifica ridotti del
60% = € 1.205,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (6.10.2016) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del
24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Stante il rigetto della domanda di risarcimento per i beni mobili proposta da
, le relative spese di lite vanno poste a carico di Parte_1 quest'ultimo, mentre, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di risarcimento (per € 7.014,75) proposta da , le Parte_2 relative spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, mentre deve essere dichiarata la residua metà. Ai fini della liquidazione delle suddette spese, tenuto conto che il Consorzio ha depositato atti difensivi unici per resistere alle rispettive domande dei ricorrenti, le relative spese di lite (compensi e spese vive) vengono liquidate individuando un unico compenso dovuto, poi suddiviso in proporzione ai rispettivi valori di causa delle singole domande in esame, seguendo le rispettive soccombenze sopra stabilite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, nella causa iscritta al n. 2950/2019 Controparte_1 del R.G., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• accoglie in parte le domande proposte da e, per Parte_2
l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € € 7.014,75 in favore di , oltre Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di inizio dell'esondazione (6.10.2016) fino alla data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, Parte_2 che liquida per compensi professionali in € 1.867,30 [€ 5.809,00 (fase studio € 11.34,00 + fase introd. € 921,00 + fase istrutt. € 1.843,00 + fase decis. € 1.911,00) - € 2.074,39 (€ 5.809,00-35,71% di 5.809,00) = €
3.734,61 :2= € 1.867,30], € 94,51 per spese vive [€ 294,00 -104,98
(35,71% di 294,00) = 189.02:2= 94,51] oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Maurizio Albanese;
-condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite, che liquida per compensi professionali in €
2.074,39 (35,71% di € 5.809,00) oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo