TRIB
Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3053-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Maria Rosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice relatore dott. Andrea Gaboardi Giudice all'esito della camera di consiglio del 1/4/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3053-1/2025, promosso da:
, nato in [...] il [...] (CUI ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Raimondi del foro di Milano RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENIENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO in MATERIA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4-5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
LETTO il ricorso depositato il 21.3.2025, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento del dell'11.2.2025 (notificato il 21.2.2025) della Commissione Territoriale di Brescia, di inammissibilità della domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale;
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RILEVATO che il ricorso è stato notificato al presso la Controparte_2 CP_1
, a cura della cancelleria, il 26.3.2025 e che, decorso il termine di 3 giorni previsto dall'art. 35
[...] bis, comma 4 del novellato d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il non ha depositato note CP_2
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, senza tuttavia l'adozione, da parte della , della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, Controparte_1 comma 1, d.lgs. cit. o di altra procedura accelerata disciplinata dal medesimo articolo;
RICHIAMATO il condivisibile principio di diritto statuito da Cass., SS.UU., 29 aprile 2024, n. 11399,
Pag. 1 di 2 secondo cui, in caso di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda (a cui va equiparata l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità), l'automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. cit., solo nei casi di adozione della procedura accelerata e di rispetto di ogni sua scansione procedimentale (sul punto, v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 3 maggio 2024);
RITENUTO, pertanto, che l'efficacia esecutiva del provvedimento della sia, Controparte_1 nel caso di specie, sospesa ex lege;
P.Q.M.
DICHIARA non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensiva, essendo il provvedimento impugnato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per effetto della sola proposizione del ricorso.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso in Brescia l'1 aprile 2025.
Il Presidente Mariarosa Pipponzi
Pag. 2 di 2