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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2024, avente a oggetto “subappalto”, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Oberdan n. 35/b, presso lo studio dell'avv. Tommaso Galletti, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Empoli, via G. P.IVA_1
Fabiani n. 10, presso lo studio degli avv.ti Sonia Martini e Franco Tuti, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 22/24 (RG: 57/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 23.1.2024 in favore di (d'ora innanzi ), Controparte_1 CP_1 per l'importo di € 31.720,00, quale credito nascente dal mancato saldo di prestazioni pagina 1 di 10 subappaltatele nel 2020 con oggetto la fornitura e posa in opera di macchine per il condizionamento all'interno di un Conservatorio ubicato a Siena.
Impugnato il titolo giudiziale, il ne ha chiesto la revoca, per un verso contestando Pt_1
l'entità del corrispettivo negoziato inter partes, per altro verso eccependo l'esistenza di un proprio credito risarcitorio derivante dall'inadempimento avversario riguardo alla bontà delle opere affidatele.
Segnatamente, l'attore esponeva d'aver assegnato ad una quota minoritaria dei CP_1 lavori originariamente preventivati fra le odierne parti, versandole integralmente il corrispettivo pattuito di € 15.000,00; riferiva, altresì, d'aver subito obiezioni dalla committenza per difformità riscontrate nelle opere realizzate dall'opposta e d'essere stato quindi coinvolto nel 2021 in una procedura di ATP presso il Tribunale di Siena esitata con l'accertamento di un danno stimabile nell'importo di € 15.350,20, oltre IVA, che non poteva ignorarsi in questa sede.
Si costituiva in giudizio la quale, nell'escludere l'inclusione della fornitura dei CP_1 macchinari dell'impianto nel contratto di subappaltato depositato da controparte, e nell'eccepire la decadenza avversaria ex art. 1667, co 2. c.c. rispetto a ipotetici vizi nell'opera terminata, e comunque l'inopponibilità a sé della consulenza resa in un procedimento da cui era rimasta estranea, nonché l'assenza di proprie responsabilità, ha instato per il rigetto integrale dell'opposizione e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c..
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza riservata del 6.11.2024 il
Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingeva tutte le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo un termine per il deposito di eventuali memorie conclusive, e all'esito della quale incamerava la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3 c.p.c..
*****
1. I fatti di causa.
La società ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 31.720,00 a CP_1 saldo del corrispettivo di lavori subappaltatile nel 2020 dalla ditta individuale Lauria - appaltatrice di opere più ampie - aventi a oggetto la fornitura e installazione di macchine per il condizionamento all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” pagina 2 di 10 di Siena, segnalando d'aver ricevuto un versamento di € 15.000,00 per la semplice installazione dei dispositivi (all.ti 3-5 del ricorso monitorio).
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha peraltro depositato un messaggio CP_1
Whatsapp trasmessogli dal il 30 gennaio 2020, a testimonianza dell'accordo Pt_1 raggiunto fra i contraenti riguardo al corrispettivo globale, pari ad € 41.000,00 oltre IVA, per i lavori da svolgere sull'impianto di condizionamento del Conservatorio (all. 2).
Nel costituirsi in giudizio, l'opponente ha invece assunto che quel messaggio s'inscrivesse nella fase delle trattative avviate poco prima dalle parti, le quali avrebbero successivamente condotto a delimitare e formalizzare l'oggetto del subappaltato nel contratto siglato l'11.2.2020, al prezzo di € 15.000,00 pacificamente già corrisposto (all.
1 della citazione); ad ogni buon conto, ha dedotto che la somma di € 41.000,00 avrebbe dovuto ritenersi comprensiva dell'IVA e scontabile dell'ulteriore importo di € 1.500,00; infine, ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere subappaltate denunciatele nel 2021 dalla committenza (ovverosia l'installazione di due macchine da 1000 mc/h in luogo di un recuperatore di calore di 2500 mc/h, come previsto da progetto, e conseguente compromissione dell'acustica e del trattamento dell'aria degli ambienti interessati), adducendo d'essere stato quindi trascinato in una procedura di ATP celebrata presso il
Tribunale di Siena e conclusa con il deposito di una relazione peritale accertativa di un danno patito dall'appaltante di € 15.350,20, oltre IVA (all. 2).
Per tali ragioni, dunque, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in Pt_1 subordine, la compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto ad con i CP_1 danni cagionati dal suo inadempimento nell'esecuzione delle opere del subappalto, pari ad € 15.350,20 oltre IVA.
2. L'eccepita improcedibilità della domanda.
È infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda ingiunzionale accennata dall'attore nelle conclusioni rassegnate in citazione.
Qualsivoglia fosse la natura del titolo posto a sostegno della domanda avanzata in via monitoria (subappalto, vendita, o contratto misto), invero, la fattispecie esulerebbe comunque dalle materie elencate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e sottoposte alla mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 10
3. L'eccezione di compensazione.
Giova preliminarmente osservare che in data 6.12.2023 - quindi ancor prima del deposito del ricorso monitorio da cui origina l'odierno giudizio - sia intervenuto un accordo transattivo fra la stazione appaltante e il progettista-direttore dei lavori delle opere de quibus, ing. a definizione del contenzioso scaturito nel procedimento Persona_1 per ATP che coinvolse la e finalizzato alla verifica della problematica di CP_2 trasmissione acustica del suono/rumore tra le due aule polifunzionali del Conservatorio
(all. 11 della convenuta).
Con detta intesa, che presupponeva un'errata progettazione dell'impianto di areazione associato all'impianto di climatizzazione, si diede atto che all'esito dell'esecuzione dei lavori di ripristino, dei cui costi s'era fatto carico il professionista, l'impianto di climatizzazione funzionasse e le sue prestazioni fossero conformi a quelle per le quali era stato concepito e progettato, di talché l'Istituto Superiore ha raggiunto lo scopo perseguito con il contratto d'appalto senza oneri aggiuntivi gravanti sulla ditta . Pt_1
Pertanto, nella presente sede non ha alcun rilievo la vicenda relativa ad assunti vizi dell'opera realizzata in subappalto da difettando l'esistenza di un preciso credito CP_1 risarcitorio compensabile con quello azionato monitoriamente dalla convenuta opposta.
4. Il rapporto intercorso fra le parti.
Il thema disputatum ha natura squisitamente interpretativa.
Da qui la reiezione di tutte le istanze istruttorie formulate in giudizio, vertenti su circostanze in parte incontestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere, stante la definizione della controversia inerente ai difetti delle opere con assunzione di responsabilità da parte del tecnico nominato.
Più nel dettaglio, è pacifico il pregresso obbligo di di realizzare un impianto di CP_1 condizionamento nel Conservatorio di Siena attraverso la fornitura e l'installazione dei macchinari.
Bisogna invece capire se la prima delle due prestazioni (ossia la fornitura delle macchine) fosse o meno compresa nell'oggetto del contratto di subappalto firmato dalle parti l'11.2.2020 e, pertanto, se il rispettivo costo fosse assorbito nel compenso ivi indicato di
€ 15.000,00, già pagato dal . Pt_1
Stando alla tesi attorea, a fugare ogni dubbio sul punto militerebbe l'ultimo cpv. dell'art. 2 del regolamento negoziale, che testualmente riporta «Si intende altresì compreso nel pagina 4 di 10 presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se menzionate», nonché il successivo art. 17, n. 8, in virtù del quale il subappaltatore avrebbe dovuto «provvedere alle forniture di tutti i materiali necessari»; stando così le cose, allora, il corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto dovrebbe ritenersi comprensivo sia dell'installazione che della fornitura dei macchinari, essendo stato espressamente previsto tra le parti, all'interno del prezzo pattuito e come oggetto del subappalto, ogni onere per lo svolgimento di una commessa finita e collaudabile.
Per converso, l'opposta intende di far coincidere l'oggetto del contratto di subappalto a quello espressamente indicato nella prima parte dell'art. 2, cioè «INSTALLAZIONE
MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO», reputando che il suo ultimo cpv., così come l'art. 17 n. 8, lungi dal riferirsi alla fornitura degli impianti, atterrebbe agli oneri e alle opere accessorie indispensabili al completamento dell'appalto nonché ai materiali strumentali all'installazione.
Ad avviso del Tribunale, la soluzione offerta dalla convenuta appare senz'altro preferibile.
Vale anzitutto sottolineare che alcuna incoerenza è ravvisabile nella ricostruzione fattuale operata da nel ricorso monitorio e nei successivi atti difensivi, in quanto la stessa CP_1 ha sempre sostenuto che: l'impresa le avrebbe subappaltato nel 2020 la Pt_1 realizzazione di un impianto di condizionamento all'interno del Conservatorio “Rinaldo
Franci” di Siena;
tra i compiti assegnatile figurava anche la fornitura delle componenti dell'impianto; il rapporto negoziale intercorso fra le parti sarebbe stato consacrato in un contratto scritto per l'attività di facere, quantificata nel corrispettivo di € 15.000,00 e contabilizzata ad hoc nella fattura n. 70/2021, e in una convenzione verbale relativa alla prestazione di dare; quest'ultima attività, fatturata per € 26.000,00 oltre IVA, sarebbe stata stimata in aderenza al corrispettivo globale di € 41.000,00 già proposto dal Pt_1 nel messaggio Whatsapp del 31.1.2020.
Ciò detto, sotto il profilo dell'onus probandi, appare di scarso rilievo individuare il preciso momento in cui sarebbe stato materialmente affidato ad l'ulteriore incarico di CP_1 fornitura dei macchinari, cioè se antecedentemente o posteriormente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, ipotesi, quest'ultima, allegata dalla convenuta nella memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c..
pagina 5 di 10 Deve, infatti, rimarcarsi che la prova per testi (e per presunzioni, giusta il richiamo di cui all'art. 2729, co. 2 c.c.) di eventuali patti aggiunti e contrari a un documento redatto in forma scritta, è inammissibile solo si alleghi che i medesimi siano stati stipulati anteriormente o contemporaneamente al documento modificato o integrato (art. 2722
c.c.), essendo invece ammissibile se volta a dimostrare la posteriorità di tali patti al documento scritto e se l'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, ritenga verosimile che rispetto all'atto negoziale siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723 c.c.).
Inoltre, secondo il costante orientamento nomofilattico “il divieto a provare (art. 2722
c.c.) la stipulazione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato con la forma della scrittura, opera quando la prova per testi si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e ciò che risulta documentato mentre non opera quando la prova testimoniale tende solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento” (cfr. Cass. n. 28407/2018).
Analogamente, l'art. 2721, co. 2 c.c. consente la prova testimoniale (e per presunzioni) del contratto, anche quando il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto dalla primo comma, allorché il Giudice ritenga verosimile la conclusione orale del medesimo, avuto riguardo alla sua natura e alla qualità delle parti e di ogni altra circostanza.
Nella fattispecie di cui si discute, il Giudicante osserva che dal tenore del contratto di subappalto dell'11.2.2020 non affiora in modo limpido l'inclusione né l'esclusione dall'oggetto negoziale della fornitura delle componenti dell'impianto realizzando.
Se è vero che il combinato disposto di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2 e dell'art. 17.9 del regolamento sembrerebbe addossare in capo alla subappaltatrice ogni fornitura e attività prodromica alla costruzione di un impianto di condizionamento efficiente, è però vero che l'espressa delimitazione dell'oggetto del contratto alla “INSTALLAZIONE MACCHINE PER
IL CONDIZIONAMENTO” rende plausibile circoscrivere le somministrazioni genericamente citate a quelle accessorie all'impianto, restando esclusa la fornitura delle unità operative, aventi notoriamente un costo significativo e meritevole di essere conteggiato in via separata.
Siffatte conclusioni possono inferirsi da una molteplicità di dati probatori, tesi nel loro complesso a valorizzare, nell'esegesi del testo contrattuale, la comune intenzione dei contraenti valutabile alla stregua del loro contegno complessivo (art. 1362 c.c.) e il pagina 6 di 10 criterio d'interpretazione restrittiva del contratto (art. 1364 c.c.), secondo cui le espressioni generali usate dalle parti devono comunque essere riferite esclusivamente a quanto ha costituito oggetto di accordo tra le stesse.
In particolare, deve anzitutto rilevarsi che, secondo le previsioni originarie dei contraenti, avrebbe dovuto compiere lavori per circa € 41.000,00, cifra di fatto collimante con CP_1 la metà del corrispettivo che la ditta avrebbe complessivamente ricavato dalla Pt_1 committenza per le opere in questione, come da mail inoltrata alla convenuta dal Pt_1 prima del controverso messaggio Whatsapp (all. 1 del ricorso monitorio).
In secondo luogo, è rimasta del tutto generica l'allegazione attorea secondo cui detto messaggio rappresenterebbe una fase delle trattative poi sfociate nel contratto di subappalto che avrebbe ristretto il perimetro delle opere originariamente ipotizzate, non avendo il neppure indicato quali sarebbero state le limitazioni in seguito apportate Pt_1 dai paciscenti.
In terzo luogo, non può sottacersi la manifesta contraddittorietà delle argomentazioni variamente sostenute dall'impresa , che nell'agosto 2023 eccepì l'assenza di un Pt_1 contratto scritto relativo alla fornitura delle macchine (all. 5 della convenuta), mentre successivamente ne ha preteso l'inclusione nel contratto di subappalto, ritenendo pertanto che il corrispettivo ivi stabilito abbracciasse costi che, in precedenza, asseriva non dovuti alla subappaltatrice per assenza di contrattualizzazione.
Gli elementi indiziari prescelti, dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.), sono ritenuti idonei a formare il convincimento giudiziale sulla ricorrenza di un'intesa raggiunta tra le odierne parti acciocché dovesse CP_1 fornire e installare l'impianto di condizionamento de quo presso il Conservatorio di Siena per il corrispettivo di € 41.000,00, di cui € 15.000,00 riferito all'obbligazione di facere contrattualizzata nel documento dell'11.2.2020, ed € 26.000,00 all'obbligazione di dare, avente peculiare oggetto i macchinari.
Il congegno negoziale così articolato, benché non formalizzato per iscritto nel suo complesso, può altresì ritenersi valido ed efficace tra le parti, contrariamente a quanto eccepito dall'attore nella memoria conclusiva.
Come infatti costantemente ribadito dalla Suprema Corte "il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, pagina 7 di 10 stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici" (cfr. Cass.
9684/2000); orientamento poi consolidatosi nel principio in base al quale "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (cfr. ex pluribus Cass.
n. 7323/2024).
Nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa e l' ha Pt_1 CP_1 pacificamente rivestito la forma scritta, restando allora irrilevante il fatto che i contraenti abbiano regolato a parte la fornitura dei macchinari costituenti l'impianto da realizzare nel Conservatorio di Siena e che la committenza non abbia acconsentito a tale ulteriore rapporto, tenuto conto che l'assenso al subappalto dato all'appaltatore dal committente pubblico deve essere inteso come “mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore” (cfr. ex multis Cass. n. 1561/2010) e che l'autorizzazione dall'autorità amministrativa competente al subappalto svolge una mera funzione di prevenzione antimafia - tutelata sia penalmente, ex art. 21 della L.
646/1982, sia civilmente con la nullità virtuale del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1 c.c., che rappresenta il portato in ambito civile della violazione della norma imperativa penale -, in quanto ha lo scopo di prevenire l'affidamento materiale delle opere appaltate ad imprese che, per i collegamenti diretti o indiretti con organizzazioni criminali, non avrebbero potuto beneficiare dell'aggiudicazione dell'appalto medesimo (cfr. Cass. Pen. n. 12821/2013).
Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “di fronte a un subappalto adempiuto correttamente e con piena soddisfazione della stazione appaltante - è particolarmente importante che la nullità del contratto sia pronunciata solo nei limiti strettamente necessari per tutelare gli interessi superiori presidiati dalle norme imperative, onde evitare che l'interpretazione estensiva di queste ultime legittimi un ingiustificato profitto per l'appaltatore e, soprattutto, un ingiusto pregiudizio per il pagina 8 di 10 subappaltatore che, rispettando la "forza di legge" del contratto, abbia regolarmente adempiuto la sua obbligazione ed eseguito una prestazione non più ripetibile” (cfr. Cass.
n. 35053/2024).
Alla luce di tali osservazioni, dunque, non può non riconoscersi ad l'ulteriore Pt_2 compenso per le prestazioni comunque rese in favore dell'impresa , atteso che: Pt_1
• le odierne parti si sono accordate affinché la convenuta provvedesse tanto a fornire quanto a installare l'impianto di condizionamento;
• l'intesa ha avuto piena esecuzione;
• il subappalto intercorso fra le odierne parti ha trovato la licenza della stazione appaltante;
• il ha ricevuto (o riceverà) dalla committenza l'intero compenso dei lavori Pt_1 appaltatigli, compreso quello riferito alle opere svolte da CP_1
• l'impresa , che non risulta fabbricante e/o venditrice dei macchinari di Pt_1 condizionamento che s'era impegnata a installare nel con la stipula del CP_3 contratto d'appalto, avrebbe dovuto procurarseli da altri, quindi poco interessa per l'amministrazione che tale scelta sia poi ricaduta sulla stessa a cui aveva CP_1 subappaltato parte dei lavori.
Parimenti infondata è la doglianza dall'opponente sul contenuto del mentovato messaggio
Whatsapp indirizzata a pretendere lo sconto di € 1.500,00 asseritamente convenuto sul corrispettivo di € 41.000,00, dal momento che nel ridetto messaggio compare solo una timida richiesta di sconto da parte del , di cui non risulta l'accettazione di Pt_1 CP_1
Viceversa, appare fondata l'altra eccezione volta a conseguire la decurtazione dell'IVA dalla fattura n. 170/2023, sul presupposto che il corrispettivo di € 41.000,00 dovesse ritenersi al lordo della predetta imposta.
Infatti, malgrado l'IVA sia un costo fiscale che esula dal corrispettivo negoziale e si aggiunge a esso, a meno non ne sia espressamente prevista dal contratto l'inclusione nell'ambito della somma pattuita (cfr. Cass. n. 6244/2019), nel caso concreto non può farsi a meno di rimarcare come non esista un contratto scritto fra le parti avente a oggetto la fornitura delle macchine costituenti l'impianto di condizionamento da installare presso il . CP_3
Atteso che il quantum della pretesa di si fonda in via esclusiva sul pluricitato CP_1 messaggio Whatsapp proveniente dall'odierno attore - indicante nell'importo complessivo di € 41.000,00 il corrispettivo offerto dall'appaltatore -, e che la quota di € 15.000,00 pagina 9 di 10 imputata ai lavori edili è stata emessa senza IVA, attraverso il meccanismo del reverse charge ex art. 17, co. 6 del D.P.R. 633/72, è plausibile che anche la residua somma di €
26.000,00 dovesse ritenersi al lordo dell'IVA.
La condanna del , pertanto, deve contenersi nella somma di € 26.000,00, oltre agli Pt_1 interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo effettivo.
L'accoglimento, sia pur limitato, dell'opposizione, conduce alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Le spese processuali e la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerato il credito riconosciuto (criterio del “decisum”) e applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, naturalmente, preclude l'applicabilità delle sanzioni invocate dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 22/24 (RG: 57/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 23.1.2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 26.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta le domande formulate dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3
c.p.c.;
4) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
AR EN
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2024, avente a oggetto “subappalto”, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Oberdan n. 35/b, presso lo studio dell'avv. Tommaso Galletti, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Empoli, via G. P.IVA_1
Fabiani n. 10, presso lo studio degli avv.ti Sonia Martini e Franco Tuti, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 22/24 (RG: 57/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 23.1.2024 in favore di (d'ora innanzi ), Controparte_1 CP_1 per l'importo di € 31.720,00, quale credito nascente dal mancato saldo di prestazioni pagina 1 di 10 subappaltatele nel 2020 con oggetto la fornitura e posa in opera di macchine per il condizionamento all'interno di un Conservatorio ubicato a Siena.
Impugnato il titolo giudiziale, il ne ha chiesto la revoca, per un verso contestando Pt_1
l'entità del corrispettivo negoziato inter partes, per altro verso eccependo l'esistenza di un proprio credito risarcitorio derivante dall'inadempimento avversario riguardo alla bontà delle opere affidatele.
Segnatamente, l'attore esponeva d'aver assegnato ad una quota minoritaria dei CP_1 lavori originariamente preventivati fra le odierne parti, versandole integralmente il corrispettivo pattuito di € 15.000,00; riferiva, altresì, d'aver subito obiezioni dalla committenza per difformità riscontrate nelle opere realizzate dall'opposta e d'essere stato quindi coinvolto nel 2021 in una procedura di ATP presso il Tribunale di Siena esitata con l'accertamento di un danno stimabile nell'importo di € 15.350,20, oltre IVA, che non poteva ignorarsi in questa sede.
Si costituiva in giudizio la quale, nell'escludere l'inclusione della fornitura dei CP_1 macchinari dell'impianto nel contratto di subappaltato depositato da controparte, e nell'eccepire la decadenza avversaria ex art. 1667, co 2. c.c. rispetto a ipotetici vizi nell'opera terminata, e comunque l'inopponibilità a sé della consulenza resa in un procedimento da cui era rimasta estranea, nonché l'assenza di proprie responsabilità, ha instato per il rigetto integrale dell'opposizione e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c..
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza riservata del 6.11.2024 il
Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingeva tutte le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo un termine per il deposito di eventuali memorie conclusive, e all'esito della quale incamerava la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3 c.p.c..
*****
1. I fatti di causa.
La società ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 31.720,00 a CP_1 saldo del corrispettivo di lavori subappaltatile nel 2020 dalla ditta individuale Lauria - appaltatrice di opere più ampie - aventi a oggetto la fornitura e installazione di macchine per il condizionamento all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” pagina 2 di 10 di Siena, segnalando d'aver ricevuto un versamento di € 15.000,00 per la semplice installazione dei dispositivi (all.ti 3-5 del ricorso monitorio).
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha peraltro depositato un messaggio CP_1
Whatsapp trasmessogli dal il 30 gennaio 2020, a testimonianza dell'accordo Pt_1 raggiunto fra i contraenti riguardo al corrispettivo globale, pari ad € 41.000,00 oltre IVA, per i lavori da svolgere sull'impianto di condizionamento del Conservatorio (all. 2).
Nel costituirsi in giudizio, l'opponente ha invece assunto che quel messaggio s'inscrivesse nella fase delle trattative avviate poco prima dalle parti, le quali avrebbero successivamente condotto a delimitare e formalizzare l'oggetto del subappaltato nel contratto siglato l'11.2.2020, al prezzo di € 15.000,00 pacificamente già corrisposto (all.
1 della citazione); ad ogni buon conto, ha dedotto che la somma di € 41.000,00 avrebbe dovuto ritenersi comprensiva dell'IVA e scontabile dell'ulteriore importo di € 1.500,00; infine, ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere subappaltate denunciatele nel 2021 dalla committenza (ovverosia l'installazione di due macchine da 1000 mc/h in luogo di un recuperatore di calore di 2500 mc/h, come previsto da progetto, e conseguente compromissione dell'acustica e del trattamento dell'aria degli ambienti interessati), adducendo d'essere stato quindi trascinato in una procedura di ATP celebrata presso il
Tribunale di Siena e conclusa con il deposito di una relazione peritale accertativa di un danno patito dall'appaltante di € 15.350,20, oltre IVA (all. 2).
Per tali ragioni, dunque, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in Pt_1 subordine, la compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto ad con i CP_1 danni cagionati dal suo inadempimento nell'esecuzione delle opere del subappalto, pari ad € 15.350,20 oltre IVA.
2. L'eccepita improcedibilità della domanda.
È infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda ingiunzionale accennata dall'attore nelle conclusioni rassegnate in citazione.
Qualsivoglia fosse la natura del titolo posto a sostegno della domanda avanzata in via monitoria (subappalto, vendita, o contratto misto), invero, la fattispecie esulerebbe comunque dalle materie elencate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e sottoposte alla mediazione obbligatoria.
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3. L'eccezione di compensazione.
Giova preliminarmente osservare che in data 6.12.2023 - quindi ancor prima del deposito del ricorso monitorio da cui origina l'odierno giudizio - sia intervenuto un accordo transattivo fra la stazione appaltante e il progettista-direttore dei lavori delle opere de quibus, ing. a definizione del contenzioso scaturito nel procedimento Persona_1 per ATP che coinvolse la e finalizzato alla verifica della problematica di CP_2 trasmissione acustica del suono/rumore tra le due aule polifunzionali del Conservatorio
(all. 11 della convenuta).
Con detta intesa, che presupponeva un'errata progettazione dell'impianto di areazione associato all'impianto di climatizzazione, si diede atto che all'esito dell'esecuzione dei lavori di ripristino, dei cui costi s'era fatto carico il professionista, l'impianto di climatizzazione funzionasse e le sue prestazioni fossero conformi a quelle per le quali era stato concepito e progettato, di talché l'Istituto Superiore ha raggiunto lo scopo perseguito con il contratto d'appalto senza oneri aggiuntivi gravanti sulla ditta . Pt_1
Pertanto, nella presente sede non ha alcun rilievo la vicenda relativa ad assunti vizi dell'opera realizzata in subappalto da difettando l'esistenza di un preciso credito CP_1 risarcitorio compensabile con quello azionato monitoriamente dalla convenuta opposta.
4. Il rapporto intercorso fra le parti.
Il thema disputatum ha natura squisitamente interpretativa.
Da qui la reiezione di tutte le istanze istruttorie formulate in giudizio, vertenti su circostanze in parte incontestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere, stante la definizione della controversia inerente ai difetti delle opere con assunzione di responsabilità da parte del tecnico nominato.
Più nel dettaglio, è pacifico il pregresso obbligo di di realizzare un impianto di CP_1 condizionamento nel Conservatorio di Siena attraverso la fornitura e l'installazione dei macchinari.
Bisogna invece capire se la prima delle due prestazioni (ossia la fornitura delle macchine) fosse o meno compresa nell'oggetto del contratto di subappalto firmato dalle parti l'11.2.2020 e, pertanto, se il rispettivo costo fosse assorbito nel compenso ivi indicato di
€ 15.000,00, già pagato dal . Pt_1
Stando alla tesi attorea, a fugare ogni dubbio sul punto militerebbe l'ultimo cpv. dell'art. 2 del regolamento negoziale, che testualmente riporta «Si intende altresì compreso nel pagina 4 di 10 presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se menzionate», nonché il successivo art. 17, n. 8, in virtù del quale il subappaltatore avrebbe dovuto «provvedere alle forniture di tutti i materiali necessari»; stando così le cose, allora, il corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto dovrebbe ritenersi comprensivo sia dell'installazione che della fornitura dei macchinari, essendo stato espressamente previsto tra le parti, all'interno del prezzo pattuito e come oggetto del subappalto, ogni onere per lo svolgimento di una commessa finita e collaudabile.
Per converso, l'opposta intende di far coincidere l'oggetto del contratto di subappalto a quello espressamente indicato nella prima parte dell'art. 2, cioè «INSTALLAZIONE
MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO», reputando che il suo ultimo cpv., così come l'art. 17 n. 8, lungi dal riferirsi alla fornitura degli impianti, atterrebbe agli oneri e alle opere accessorie indispensabili al completamento dell'appalto nonché ai materiali strumentali all'installazione.
Ad avviso del Tribunale, la soluzione offerta dalla convenuta appare senz'altro preferibile.
Vale anzitutto sottolineare che alcuna incoerenza è ravvisabile nella ricostruzione fattuale operata da nel ricorso monitorio e nei successivi atti difensivi, in quanto la stessa CP_1 ha sempre sostenuto che: l'impresa le avrebbe subappaltato nel 2020 la Pt_1 realizzazione di un impianto di condizionamento all'interno del Conservatorio “Rinaldo
Franci” di Siena;
tra i compiti assegnatile figurava anche la fornitura delle componenti dell'impianto; il rapporto negoziale intercorso fra le parti sarebbe stato consacrato in un contratto scritto per l'attività di facere, quantificata nel corrispettivo di € 15.000,00 e contabilizzata ad hoc nella fattura n. 70/2021, e in una convenzione verbale relativa alla prestazione di dare; quest'ultima attività, fatturata per € 26.000,00 oltre IVA, sarebbe stata stimata in aderenza al corrispettivo globale di € 41.000,00 già proposto dal Pt_1 nel messaggio Whatsapp del 31.1.2020.
Ciò detto, sotto il profilo dell'onus probandi, appare di scarso rilievo individuare il preciso momento in cui sarebbe stato materialmente affidato ad l'ulteriore incarico di CP_1 fornitura dei macchinari, cioè se antecedentemente o posteriormente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, ipotesi, quest'ultima, allegata dalla convenuta nella memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c..
pagina 5 di 10 Deve, infatti, rimarcarsi che la prova per testi (e per presunzioni, giusta il richiamo di cui all'art. 2729, co. 2 c.c.) di eventuali patti aggiunti e contrari a un documento redatto in forma scritta, è inammissibile solo si alleghi che i medesimi siano stati stipulati anteriormente o contemporaneamente al documento modificato o integrato (art. 2722
c.c.), essendo invece ammissibile se volta a dimostrare la posteriorità di tali patti al documento scritto e se l'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, ritenga verosimile che rispetto all'atto negoziale siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723 c.c.).
Inoltre, secondo il costante orientamento nomofilattico “il divieto a provare (art. 2722
c.c.) la stipulazione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato con la forma della scrittura, opera quando la prova per testi si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e ciò che risulta documentato mentre non opera quando la prova testimoniale tende solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento” (cfr. Cass. n. 28407/2018).
Analogamente, l'art. 2721, co. 2 c.c. consente la prova testimoniale (e per presunzioni) del contratto, anche quando il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto dalla primo comma, allorché il Giudice ritenga verosimile la conclusione orale del medesimo, avuto riguardo alla sua natura e alla qualità delle parti e di ogni altra circostanza.
Nella fattispecie di cui si discute, il Giudicante osserva che dal tenore del contratto di subappalto dell'11.2.2020 non affiora in modo limpido l'inclusione né l'esclusione dall'oggetto negoziale della fornitura delle componenti dell'impianto realizzando.
Se è vero che il combinato disposto di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2 e dell'art. 17.9 del regolamento sembrerebbe addossare in capo alla subappaltatrice ogni fornitura e attività prodromica alla costruzione di un impianto di condizionamento efficiente, è però vero che l'espressa delimitazione dell'oggetto del contratto alla “INSTALLAZIONE MACCHINE PER
IL CONDIZIONAMENTO” rende plausibile circoscrivere le somministrazioni genericamente citate a quelle accessorie all'impianto, restando esclusa la fornitura delle unità operative, aventi notoriamente un costo significativo e meritevole di essere conteggiato in via separata.
Siffatte conclusioni possono inferirsi da una molteplicità di dati probatori, tesi nel loro complesso a valorizzare, nell'esegesi del testo contrattuale, la comune intenzione dei contraenti valutabile alla stregua del loro contegno complessivo (art. 1362 c.c.) e il pagina 6 di 10 criterio d'interpretazione restrittiva del contratto (art. 1364 c.c.), secondo cui le espressioni generali usate dalle parti devono comunque essere riferite esclusivamente a quanto ha costituito oggetto di accordo tra le stesse.
In particolare, deve anzitutto rilevarsi che, secondo le previsioni originarie dei contraenti, avrebbe dovuto compiere lavori per circa € 41.000,00, cifra di fatto collimante con CP_1 la metà del corrispettivo che la ditta avrebbe complessivamente ricavato dalla Pt_1 committenza per le opere in questione, come da mail inoltrata alla convenuta dal Pt_1 prima del controverso messaggio Whatsapp (all. 1 del ricorso monitorio).
In secondo luogo, è rimasta del tutto generica l'allegazione attorea secondo cui detto messaggio rappresenterebbe una fase delle trattative poi sfociate nel contratto di subappalto che avrebbe ristretto il perimetro delle opere originariamente ipotizzate, non avendo il neppure indicato quali sarebbero state le limitazioni in seguito apportate Pt_1 dai paciscenti.
In terzo luogo, non può sottacersi la manifesta contraddittorietà delle argomentazioni variamente sostenute dall'impresa , che nell'agosto 2023 eccepì l'assenza di un Pt_1 contratto scritto relativo alla fornitura delle macchine (all. 5 della convenuta), mentre successivamente ne ha preteso l'inclusione nel contratto di subappalto, ritenendo pertanto che il corrispettivo ivi stabilito abbracciasse costi che, in precedenza, asseriva non dovuti alla subappaltatrice per assenza di contrattualizzazione.
Gli elementi indiziari prescelti, dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.), sono ritenuti idonei a formare il convincimento giudiziale sulla ricorrenza di un'intesa raggiunta tra le odierne parti acciocché dovesse CP_1 fornire e installare l'impianto di condizionamento de quo presso il Conservatorio di Siena per il corrispettivo di € 41.000,00, di cui € 15.000,00 riferito all'obbligazione di facere contrattualizzata nel documento dell'11.2.2020, ed € 26.000,00 all'obbligazione di dare, avente peculiare oggetto i macchinari.
Il congegno negoziale così articolato, benché non formalizzato per iscritto nel suo complesso, può altresì ritenersi valido ed efficace tra le parti, contrariamente a quanto eccepito dall'attore nella memoria conclusiva.
Come infatti costantemente ribadito dalla Suprema Corte "il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, pagina 7 di 10 stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici" (cfr. Cass.
9684/2000); orientamento poi consolidatosi nel principio in base al quale "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (cfr. ex pluribus Cass.
n. 7323/2024).
Nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa e l' ha Pt_1 CP_1 pacificamente rivestito la forma scritta, restando allora irrilevante il fatto che i contraenti abbiano regolato a parte la fornitura dei macchinari costituenti l'impianto da realizzare nel Conservatorio di Siena e che la committenza non abbia acconsentito a tale ulteriore rapporto, tenuto conto che l'assenso al subappalto dato all'appaltatore dal committente pubblico deve essere inteso come “mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore” (cfr. ex multis Cass. n. 1561/2010) e che l'autorizzazione dall'autorità amministrativa competente al subappalto svolge una mera funzione di prevenzione antimafia - tutelata sia penalmente, ex art. 21 della L.
646/1982, sia civilmente con la nullità virtuale del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1 c.c., che rappresenta il portato in ambito civile della violazione della norma imperativa penale -, in quanto ha lo scopo di prevenire l'affidamento materiale delle opere appaltate ad imprese che, per i collegamenti diretti o indiretti con organizzazioni criminali, non avrebbero potuto beneficiare dell'aggiudicazione dell'appalto medesimo (cfr. Cass. Pen. n. 12821/2013).
Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “di fronte a un subappalto adempiuto correttamente e con piena soddisfazione della stazione appaltante - è particolarmente importante che la nullità del contratto sia pronunciata solo nei limiti strettamente necessari per tutelare gli interessi superiori presidiati dalle norme imperative, onde evitare che l'interpretazione estensiva di queste ultime legittimi un ingiustificato profitto per l'appaltatore e, soprattutto, un ingiusto pregiudizio per il pagina 8 di 10 subappaltatore che, rispettando la "forza di legge" del contratto, abbia regolarmente adempiuto la sua obbligazione ed eseguito una prestazione non più ripetibile” (cfr. Cass.
n. 35053/2024).
Alla luce di tali osservazioni, dunque, non può non riconoscersi ad l'ulteriore Pt_2 compenso per le prestazioni comunque rese in favore dell'impresa , atteso che: Pt_1
• le odierne parti si sono accordate affinché la convenuta provvedesse tanto a fornire quanto a installare l'impianto di condizionamento;
• l'intesa ha avuto piena esecuzione;
• il subappalto intercorso fra le odierne parti ha trovato la licenza della stazione appaltante;
• il ha ricevuto (o riceverà) dalla committenza l'intero compenso dei lavori Pt_1 appaltatigli, compreso quello riferito alle opere svolte da CP_1
• l'impresa , che non risulta fabbricante e/o venditrice dei macchinari di Pt_1 condizionamento che s'era impegnata a installare nel con la stipula del CP_3 contratto d'appalto, avrebbe dovuto procurarseli da altri, quindi poco interessa per l'amministrazione che tale scelta sia poi ricaduta sulla stessa a cui aveva CP_1 subappaltato parte dei lavori.
Parimenti infondata è la doglianza dall'opponente sul contenuto del mentovato messaggio
Whatsapp indirizzata a pretendere lo sconto di € 1.500,00 asseritamente convenuto sul corrispettivo di € 41.000,00, dal momento che nel ridetto messaggio compare solo una timida richiesta di sconto da parte del , di cui non risulta l'accettazione di Pt_1 CP_1
Viceversa, appare fondata l'altra eccezione volta a conseguire la decurtazione dell'IVA dalla fattura n. 170/2023, sul presupposto che il corrispettivo di € 41.000,00 dovesse ritenersi al lordo della predetta imposta.
Infatti, malgrado l'IVA sia un costo fiscale che esula dal corrispettivo negoziale e si aggiunge a esso, a meno non ne sia espressamente prevista dal contratto l'inclusione nell'ambito della somma pattuita (cfr. Cass. n. 6244/2019), nel caso concreto non può farsi a meno di rimarcare come non esista un contratto scritto fra le parti avente a oggetto la fornitura delle macchine costituenti l'impianto di condizionamento da installare presso il . CP_3
Atteso che il quantum della pretesa di si fonda in via esclusiva sul pluricitato CP_1 messaggio Whatsapp proveniente dall'odierno attore - indicante nell'importo complessivo di € 41.000,00 il corrispettivo offerto dall'appaltatore -, e che la quota di € 15.000,00 pagina 9 di 10 imputata ai lavori edili è stata emessa senza IVA, attraverso il meccanismo del reverse charge ex art. 17, co. 6 del D.P.R. 633/72, è plausibile che anche la residua somma di €
26.000,00 dovesse ritenersi al lordo dell'IVA.
La condanna del , pertanto, deve contenersi nella somma di € 26.000,00, oltre agli Pt_1 interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda al saldo effettivo.
L'accoglimento, sia pur limitato, dell'opposizione, conduce alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Le spese processuali e la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerato il credito riconosciuto (criterio del “decisum”) e applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, naturalmente, preclude l'applicabilità delle sanzioni invocate dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 22/24 (RG: 57/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 23.1.2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 26.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta le domande formulate dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3
c.p.c.;
4) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
AR EN
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