Articolo 64 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 62 quaterArticolo 65
Versione
22 marzo 1913
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Versione
12 novembre 1924
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Versione
22 marzo 2023
Art. 64. ((Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, e' numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli e' composto il repertorio, apponendovi la data in tutte lettere)) .
Entrata in vigore il 22 marzo 2023
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