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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 596 / 2024
Il giudice EN Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 596 / 2024
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP LE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LUIGI LA VALLE, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: aggravamento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 01.03.2024, l'odierno ricorrente – premesso di essere stato riconosciuto affetto da ipoacusia professionale nella percentuale del 10% con provvedimento emesso dall' il 08.11.2019 – si opponeva alla valutazione effettuata CP_1
dall'ente in sede di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella accertata;
con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott.ssa . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla malattia professionale né sulla sua origine,
ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno dell'aggravamento della stessa e sulla sua quantificazione, rispetto a quanto precedentemente accertato.
Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “L'indagine clinica, condotta su ha Parte_1
evidenziato il quadro clinico, che emerge dalla diagnosi. Certamente, considerata l'attività espletata
con l'utilizzo del martello pneumatico, si può verificare l'ipoacusia, nonostante le adeguate
precauzioni. Calcolate le perdite di udito in dB (orecchio migliore 27,55; peggiore 44,7), relative alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000, 4000 HZ, ed applicando la relativa formula (4x orecchio migliore)
+ orecchio peggiore: 5 x 0,5 si ha una menomazione del 15%. Il danno complessivo è del 15%”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche nelle risposte in seguito alle osservazioni proposte dall'ente convenuto.
Da tali conclusioni deriva il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a), del d lgs. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dell'indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate CP_1
come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che i postumi di parte ricorrente relativi alla malattia professionale richiesta in data 26.07.2019 e riconosciuta con provvedimento del 08.11.2029,
si sono aggravati così come richiesto con istanza del 24.03.2021 e sono pertanto da individuarsi nella percentuale del 15%;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto CP_1
dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di ctu. CP_1
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 596 / 2024
Il giudice EN Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 596 / 2024
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP LE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LUIGI LA VALLE, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: aggravamento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 01.03.2024, l'odierno ricorrente – premesso di essere stato riconosciuto affetto da ipoacusia professionale nella percentuale del 10% con provvedimento emesso dall' il 08.11.2019 – si opponeva alla valutazione effettuata CP_1
dall'ente in sede di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella accertata;
con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott.ssa . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla malattia professionale né sulla sua origine,
ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno dell'aggravamento della stessa e sulla sua quantificazione, rispetto a quanto precedentemente accertato.
Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “L'indagine clinica, condotta su ha Parte_1
evidenziato il quadro clinico, che emerge dalla diagnosi. Certamente, considerata l'attività espletata
con l'utilizzo del martello pneumatico, si può verificare l'ipoacusia, nonostante le adeguate
precauzioni. Calcolate le perdite di udito in dB (orecchio migliore 27,55; peggiore 44,7), relative alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000, 4000 HZ, ed applicando la relativa formula (4x orecchio migliore)
+ orecchio peggiore: 5 x 0,5 si ha una menomazione del 15%. Il danno complessivo è del 15%”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche nelle risposte in seguito alle osservazioni proposte dall'ente convenuto.
Da tali conclusioni deriva il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a), del d lgs. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dell'indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate CP_1
come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che i postumi di parte ricorrente relativi alla malattia professionale richiesta in data 26.07.2019 e riconosciuta con provvedimento del 08.11.2029,
si sono aggravati così come richiesto con istanza del 24.03.2021 e sono pertanto da individuarsi nella percentuale del 15%;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto CP_1
dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di ctu. CP_1
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di AL