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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Turturro,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 2398/2024 R.G.
promosso da
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Soldaini
– attore –
contro
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gatteschi, CP_1 C.F._2
Gherardo Soresina, Massimo Penna, Lorenzo Pellegrini
– convenuto –
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso azione di Parte_1
responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. (e/o, in ipotesi, ex art. 2043 c.c.) nei confronti di CP_1
già amministratore unico della società New Olympian's Gym Società Sportiva Dilettantistica
[...]
a r.l., per condotte, meglio descritte nell'atto introduttivo, che avrebbero causato il mancato soddisfacimento del credito che l'odierno attore vantava nei confronti della a società.
Il convenuto, nel costituirsi, ha: i) formulato eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Firenze;
ii) chiesto la
Pagina 1 sospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze del 17 marzo 2023; iii) chiesto il rigetto domanda.
In sede di verifiche preliminari, ritenuta la fondatezza della eccezione di incompetenza, veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato;
la causa veniva rinviata alla odierna udienza, con concessione di termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
Parte attrice ha aderito alla eccezione di incompetenza, chiedendo, quanto alle spese, in tesi l'applicazione dell'art. 38 c.p.c.; in via gradata, la compensazione per giusti motivi.
2. L'eccezione di incompetenza è fondata, alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a)
del d. lgs. n. 168/2023 che prevede la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale distrettuale (nel caso in esame, Firenze), per tutte “le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che è stato convenuto in giudizio in quanto CP_1
amministratore della società New Olympian's Gym Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c. per aver favorito creditori diversi dal ricorrente nella destinazione del residuo attivo.
D'altra parte, lo stesso attore ha aderito a tale eccezione di incompetenza.
3. Parte attrice, nell'aderire alla eccezione di incompetenza formulata dal convenuto, ha invocato l'applicazione dell'art. 38 c.p.c., comma 2, c.p.c., con rimessione della pronuncia sulle spese al
Giudice competente (in effetti, in tale ipotesi L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale
proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di
decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase
svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa; tra le molte Cass.
15017/2022).
Nel caso in esame, tuttavia, la richiamata disposizione non può trovare applicazione;
ed infatti
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile,
mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria,
indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto
a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 11764/2016; cfr. Cass. 17187/2019).
Nel caso, qui in esame, delle Sezioni specializzate in materia di impresa, trattandosi di competenza
(anche) per materia, essa deve ritenersi inderogabile.
Pagina 2 Stante l'inapplicabilità della disposizione che precede, deve darsi seguito a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento consolidato (Cass. 32003/2021), afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord., 26/06/2019, n.
17187; Cass., ord., 8/06/2016, n.11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere ne senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo precede (Cass., ord.,
17/03/2017, n. 7010; Cass., ord., 18/10/2011, n. 21565).
Parte attrice ha invocato “giusti motivi” per la compensazione integrale delle spese. Si legge in particolare nella memoria che: “– ove l'odierno Giudicante ritenesse di doversi pronunciare sulle spese, si
chiede venga disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, data l'immediata e totale
adesione all'avversa eccezione di incompetenza, sussistendo, quindi, giusti motivi per la detta
compensazione. E ciò considerando che, in primo luogo, la scelta, pur se non conforme, di promuovere la
causa presso il Tribunale di Arezzo veniva in ogni caso incontro al convenuto, residente in provincia di
Arezzo (a Terranuova Bracciolini, via Le Case n. 110/C), e, quindi, non era stata posta in essere per arrecare
al medesimo un pregiudizio, ma al contrario per consentire al medesimo una migliore e più agevole difesa;
nonché, in secondo luogo, che l'esame dell'adito Tribunale ha riguardato la questione relativa alla
competenza, non potendosi, pertanto, nel caso di specie, ravvisare un'ipotesi di soccombenza ex art. 91 cpc.”.
La richiesta non può trovare accoglimento, se non in misura parziale.
Giova anzitutto rammentare che i “giusti motivi” non costituiscono valida ragione di compensazione da oltre quindici anni (l. n. 69/2009, di modifica dell'art. 92 c.p.c., che ha subito poi una ulteriore modifica restrittiva nel 2014, parzialmente mitigata dalla pronuncia della Corte cost.
n. 77/2018). Attualmente la compensazione può essere disposta nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Non assume alcun rilievo la pretesa volontà dell'attore di “favorire” il convenuto scegliendo un foro per lui più facilmente raggiungibile (ragione, invero, difficilmente credibile, specie perché
esplicitata solo dopo la eccezione di incompetenza del convenuto, e senza un previo accordo con quest'ultimo, peraltro irrilevante nel caso di competenza inderogabile).
Né vi è stato alcun mutamento di giurisprudenza o può dirsi che trattasi di questione nuova.
L'adesione alla eccezione di incompetenza, se non giustifica l'integrale compensazione delle spese,
può però essere positivamente valutata (avendo fatto venire meno il contrasto delle parti sul
Pagina 3 punto) e giustificare la compensazione delle spese per le sole fasi successive a quella di studio e introduttiva.
Nel resto, le spese seguono dunque la soccombenza in rito e sono liquidate come da dispositivo, in misura di poco superiore ai minimi tabellari (tenuto conto della limitata complessità delel questioni trattate) per lo scaglione 52.001-260.000m € per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente la Sezione
specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Firenze;
- fissa termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente;
- compensa le spese nei limiti di cui in motivazione;
- condanna parte attrice al pagamento della restante parte delle spese di lite nei confronti del convenuto, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Arezzo, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Turturro,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 2398/2024 R.G.
promosso da
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Soldaini
– attore –
contro
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gatteschi, CP_1 C.F._2
Gherardo Soresina, Massimo Penna, Lorenzo Pellegrini
– convenuto –
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso azione di Parte_1
responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. (e/o, in ipotesi, ex art. 2043 c.c.) nei confronti di CP_1
già amministratore unico della società New Olympian's Gym Società Sportiva Dilettantistica
[...]
a r.l., per condotte, meglio descritte nell'atto introduttivo, che avrebbero causato il mancato soddisfacimento del credito che l'odierno attore vantava nei confronti della a società.
Il convenuto, nel costituirsi, ha: i) formulato eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Firenze;
ii) chiesto la
Pagina 1 sospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze del 17 marzo 2023; iii) chiesto il rigetto domanda.
In sede di verifiche preliminari, ritenuta la fondatezza della eccezione di incompetenza, veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato;
la causa veniva rinviata alla odierna udienza, con concessione di termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
Parte attrice ha aderito alla eccezione di incompetenza, chiedendo, quanto alle spese, in tesi l'applicazione dell'art. 38 c.p.c.; in via gradata, la compensazione per giusti motivi.
2. L'eccezione di incompetenza è fondata, alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a)
del d. lgs. n. 168/2023 che prevede la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale distrettuale (nel caso in esame, Firenze), per tutte “le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che è stato convenuto in giudizio in quanto CP_1
amministratore della società New Olympian's Gym Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c. per aver favorito creditori diversi dal ricorrente nella destinazione del residuo attivo.
D'altra parte, lo stesso attore ha aderito a tale eccezione di incompetenza.
3. Parte attrice, nell'aderire alla eccezione di incompetenza formulata dal convenuto, ha invocato l'applicazione dell'art. 38 c.p.c., comma 2, c.p.c., con rimessione della pronuncia sulle spese al
Giudice competente (in effetti, in tale ipotesi L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale
proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di
decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase
svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa; tra le molte Cass.
15017/2022).
Nel caso in esame, tuttavia, la richiamata disposizione non può trovare applicazione;
ed infatti
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile,
mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria,
indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto
a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 11764/2016; cfr. Cass. 17187/2019).
Nel caso, qui in esame, delle Sezioni specializzate in materia di impresa, trattandosi di competenza
(anche) per materia, essa deve ritenersi inderogabile.
Pagina 2 Stante l'inapplicabilità della disposizione che precede, deve darsi seguito a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento consolidato (Cass. 32003/2021), afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord., 26/06/2019, n.
17187; Cass., ord., 8/06/2016, n.11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere ne senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo precede (Cass., ord.,
17/03/2017, n. 7010; Cass., ord., 18/10/2011, n. 21565).
Parte attrice ha invocato “giusti motivi” per la compensazione integrale delle spese. Si legge in particolare nella memoria che: “– ove l'odierno Giudicante ritenesse di doversi pronunciare sulle spese, si
chiede venga disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, data l'immediata e totale
adesione all'avversa eccezione di incompetenza, sussistendo, quindi, giusti motivi per la detta
compensazione. E ciò considerando che, in primo luogo, la scelta, pur se non conforme, di promuovere la
causa presso il Tribunale di Arezzo veniva in ogni caso incontro al convenuto, residente in provincia di
Arezzo (a Terranuova Bracciolini, via Le Case n. 110/C), e, quindi, non era stata posta in essere per arrecare
al medesimo un pregiudizio, ma al contrario per consentire al medesimo una migliore e più agevole difesa;
nonché, in secondo luogo, che l'esame dell'adito Tribunale ha riguardato la questione relativa alla
competenza, non potendosi, pertanto, nel caso di specie, ravvisare un'ipotesi di soccombenza ex art. 91 cpc.”.
La richiesta non può trovare accoglimento, se non in misura parziale.
Giova anzitutto rammentare che i “giusti motivi” non costituiscono valida ragione di compensazione da oltre quindici anni (l. n. 69/2009, di modifica dell'art. 92 c.p.c., che ha subito poi una ulteriore modifica restrittiva nel 2014, parzialmente mitigata dalla pronuncia della Corte cost.
n. 77/2018). Attualmente la compensazione può essere disposta nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Non assume alcun rilievo la pretesa volontà dell'attore di “favorire” il convenuto scegliendo un foro per lui più facilmente raggiungibile (ragione, invero, difficilmente credibile, specie perché
esplicitata solo dopo la eccezione di incompetenza del convenuto, e senza un previo accordo con quest'ultimo, peraltro irrilevante nel caso di competenza inderogabile).
Né vi è stato alcun mutamento di giurisprudenza o può dirsi che trattasi di questione nuova.
L'adesione alla eccezione di incompetenza, se non giustifica l'integrale compensazione delle spese,
può però essere positivamente valutata (avendo fatto venire meno il contrasto delle parti sul
Pagina 3 punto) e giustificare la compensazione delle spese per le sole fasi successive a quella di studio e introduttiva.
Nel resto, le spese seguono dunque la soccombenza in rito e sono liquidate come da dispositivo, in misura di poco superiore ai minimi tabellari (tenuto conto della limitata complessità delel questioni trattate) per lo scaglione 52.001-260.000m € per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente la Sezione
specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Firenze;
- fissa termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente;
- compensa le spese nei limiti di cui in motivazione;
- condanna parte attrice al pagamento della restante parte delle spese di lite nei confronti del convenuto, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Arezzo, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
Pagina 4