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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 804/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CIVES MAURIZIO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19.01.2023, l'istante in epigrafe indicata ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420220004730955000, formato il 24.11.2022, notificatole CP_1 in data 16.12.2022, per l'importo complessivo di Euro 11.768,73, per contributi da versarsi alla Gestione Commercianti e accessori relativamente all'anno 2015, sul presupposto della sussistenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato conseguente ad accertamento unificato operato dalla . Controparte_3
Segnatamente, in data 16.01.2019 all'odierna opponente veniva notificato l'accertamento unificato n. TVF010800024 operato dalla Agenzia Delle Entrate per l'anno d'imposta 2015, con cui veniva
1 registrato un maggior reddito d'impresa, a sua volta riveniente da processo verbale a carico della
CE G.PE & IN Ing. F.sco S.n.c., di cui la ricorrente è socia al 15%, con il quale, all'esito dell'esame dei dati sui ricavi contabilizzati dalla società riconducibili alle vendite di sette unità immobiliari facenti parte di un unico complesso residenziale, veniva rilevato “lo scostamento tra il prezzo di vendita dichiarato per alcuni immobili (appartamenti) rispetto ad altri stimabile tra il 20- 50%” e, in particolare, con riferimento a due delle sette cessioni, una differenza di prezzo tra il corrispettivo indicato negli atti di compromesso non registrati e l'ammontare indicato nei successivi atti pubblici di vendita, sintomatica - a dire degli agenti verbalizzanti - di un “...atteggiamento di sottrazione di ricavi”, concludendo per la determinazione, per l'anno d'imposta 2015, di maggiori ricavi per l'importo di € 194.770,93.
A sostegno della domanda, parte opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. 46/99, essendo stato l'avviso di accertamento impugnato dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con ricorso contrassegnato dal n. 2136/2019 R.G.. Deduceva anche in ordine all'illegittimità dell'accertamento dell' Controparte_3 riportandosi alle motivazioni addotte nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento operato da dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Controparte_3 peraltro, già definito con sentenza n. 2444/2019 del 14.11.2019, con cui veniva parzialmente annullato l'accertamento in oggetto, con obbligo per l'ufficio di “provvedere alla riliquidazione”. L'istante soggiungeva pure che il giudizio di aPEllo, incardinato dalla con Controparte_3 atto notificato il 28/05/2020 dinanzi alla CTR della GL (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della GL) avverso la cennata sentenza di primo grado - gravata anche da aPEllo incidentale da parte del contribuente - era tuttora pendente.
Tanto premesso, l'istante domandava, in via principale, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
in via gradata, chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni applicate o comunque accertarsi la minor somma dovuta a titolo di contributi, con il favore delle spese di giudizio.
CP_ Costituendosi in giudizio e contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti, l' evidenziava che “Poiché il giudizio tributario, del quale l' ha appreso la sua esistenza soltanto con la CP_1 notifica del ricorso incipit del presente giudizio, ha per oggetto il medesimo accertamento dal quale scaturisce anche il credito per contributi e relative sanzioni civili contestato con il presente atto l' senza alcun pregiudizio delle proprie ragioni chiede che il Tribunale voglia valutare CP_1 l'opportunità di disporre la sospensione della causa in attesa dell'esito definitivo del giudizio tributario” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'opponente impugna in questa sede l'avviso di addebito n. 31420220004730955000 con il quale CP_ l ha richiesto il pagamento di € 11.768,73 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti relativamente al periodo 01/2015-12/2015 sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TVF010800024 per l'anno d'imposta 2015 notificato all'istante dall' CP_3
il 16.01.2019.
[...]
È pacifico che, al momento dell'iscrizione a ruolo (24.11.2022), il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari era già stato depositato (ricorso n. 2136/2019 - v. all. doc. 5 fasc. ricorrente). Ed anzi all'epoca di notifica dell'avviso di addebito era già stata disposto l'annullamento parziale dell'atto n. TVF010800024 di AGE, pronunciato con sentenza n. 2444/2019 del 14.11.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
2 Sicché, si deve osservare che l'iscrizione a ruolo da parte dell' è avvenuta in violazione del CP_1 disposto dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ai cui sensi:
“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti
a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Sussiste, dunque, il divieto per l'ente previdenziale di eseguire l'iscrizione a ruolo in presenza di un'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria, finché tale accertamento non sia divenuto definitivo (art. 25 d. lgs. n. 46/99) ovvero finché non sia stato emesso un provvedimento esecutivo (art. 24 d. lgs. n. 46/99).
Ed invero, si deve ritenere che gli accertamenti cui si riferisce la norma (e cioè, letteralmente, gli accertamenti degli uffici dai quali emerga l'esistenza di un'omissione contributiva) siano non soltanto gli accertamenti condotti dal servizio di vigilanza degli istituti previdenziali, oppure (come è pacifico) gli accertamenti effettuati dagli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro, ma anche qualsiasi altro accertamento eseguito da altro soggetto pubblico (ad esempio Carabinieri,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza oppure, come nella specie, ), nel corso dei Controparte_3 quali emerga comunque l'esistenza di un'omissione contributiva.
La possibilità di utilizzare tali accertamenti ai fini dell'iscrizione a ruolo va di pari passo, nella disciplina dettata dall'art. 24 d. lgs. n. 46/99, con il divieto per l'ente previdenziale di eseguire l'iscrizione a ruolo in presenza di un'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria, finché tale accertamento non sia divenuto definitivo (art. 25 d. lgs. n. 46/99) ovvero finché non sia stato emesso un provvedimento esecutivo (art. 24 d. lgs. n. 46/99).
Del resto, anche secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità Controparte_3
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario". (Cass. Civ. Sez. lav. n. 8379/2014; n. 4032/2016).
Pertanto, nel caso di specie, l' non avrebbe potuto iscrivere a ruolo a titolo provvisorio CP_1 contributi conseguenti ad accertamenti d'ufficio non definitivi.
L'avviso di addebito opposto, pertanto, va annullato, con assorbimento di tutti gli altri profili oggetto di controversia.
3 In considerazione della relativa novità della questione trattata (ricorso in sede di giurisdizione tributaria avente ad oggetto i maggiori ricavi assoggettati a contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto), nonché della mera derivazione della pretesa creditoria dell' da CP_1 accertamento fiscale, si ritiene sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese .
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 19.01.2023, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 31420220004730955000; spese compensate.
Bari, lì 05.12.2024
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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