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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Francesca Poti Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9948/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022 ha adito il Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze di dal 2 gennaio 1998 al 28 febbraio 2020, con qualifica di operatore Controparte_1
d'esercizio e inquadramento nel parametro 183 di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del settore
(ANAV); che la società resistente svolgeva attività di autonoleggio da Controparte_2
rimessa con conducente di autobus;
che con verbali di accordo del 17 giugno 2021 e del
24 giugno 2021 le associazioni datoriali (ASTRA; ANAV;
e le organizzazioni CP_3
sindacali dei lavoratori ( ; ; ; CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
Pag. 1 di 11 ) avevano pattuito e concordato, per il settore di applicazione del relativo CP_8
c.c.n.l. in fase di rinnovo, l'erogazione di una somma a titolo di una tantum a copertura del periodo 2018-2020, vale a dire una indennità di vacanza contrattuale con la finalità di assicurare un parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
che, in particolare, con l'accordo del 17 giugno 2021 era stato previsto “per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020 ... il riconoscimento di una somma una tantum” e con l'accordo del 24 giugno 2021 era stato precisato che la somma in questione “verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore
a 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”; che, relativamente alla sua posizione, era stato previsto il riconoscimento di una somma una tantum pari a € 711,09 per i dipendenti inquadrati nel parametro 183; che egli aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1° gennaio 2018 sino al 28 febbraio 2020, ovvero per 26 mesi dei 36 indicati nell'accordo; che, pertanto, aveva diritto all'una tantum pari a € 513,56 (711,09 : 36 x
26); che dal 1° marzo 2020 lavorava alle dipendenze della società la Parte_2
quale aveva provveduto al pagamento pro quota dell'una tantum, ovvero per i mesi da marzo a dicembre 2020; che egli era creditore, pertanto, verso la società resistente della complessiva somma di € 513,56; che il proprio diritto a vedersi riconoscere l'una tantum sorgeva dai verbali di accordo del 17 giugno 2021 e del 24 giugno 2021; che le parti sociali nell'indicare il “personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo” avevano fatto riferimento al personale in forza nel settore cui si applicava la disciplina collettiva;
che, in sostanza occorreva essere in forza a tempo indeterminato nel settore del Trasporto (ANAV); che questa Controparte_2
era l'unica interpretazione contrattuale coerente con la finalità dell'istituto, diversamente, un cambio appalto avrebbe provocato il ristoro solo parziale del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
che la Suprema Corte, con la sentenza n. 555/2021, su un caso analogo al presente aveva precisato che “non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali
Pag. 2 di 11 alcun obbligo a riguardo era stabilito dalla previsione collettiva;
conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, da intendersi quello compreso i gennaio 2009 - 31 agosto 2012”; che, quindi, la società resistente doveva erogare la una tantum al ricorrente a copertura del periodo di lavoro svolto alle sue dipendenze, ovvero da gennaio 2018 a febbraio 2020, non potendo farsene carico la datrice di lavoro subentrata alla società resistente in quanto tale voce retributiva era stata riconosciuta al solo fine di ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo, in questo caso per il periodo dal 2018 al 2020; che, sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, applicabile alla fattispecie, delle tabelle retributive e della indennità di contingenza, nonché per le disposizioni di legge e se del caso, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 432 c.p.c., egli aveva diritto a percepire la somma di € 513,56 come da specifica al conteggio sindacale allegato.
Sulla base di tanto ha concluso nei seguenti termini: “
1. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 513,56, a titolo di una tantum, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
3. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%.
Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art.
92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo che il rapporto lavorativo con il ricorrente era cessato il 28 febbraio 2020 e che in data 1° marzo 2020, era stato assunto da in Parte_1 Parte_2
favore della quale prestava a tutt'oggi attività lavorativa;
che in data 17 giugno 2021 le parti sociali, in sede di rinnovo del c.c.n.l. avevano Controparte_9
sottoscritto un primo accordo, nel quale avevano concordato di riconoscere, “al personale
Pag. 3 di 11 in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020” una somma una tantum determinata secondo la scala parametrale vigente in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economica/finanziaria del settore, la cui corresponsione avrebbe avuto luogo in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021; che con successivo accordo del 24 giugno 2021 la parti collettive avevano previsto che la somma una tantum di cui al verbale di accordo precedente sarebbe stata: 1) rapportata ai mesi di effettiva prestazione, 2) riproporzionata nei casi di lavoro part-time, 3) erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale del 17 giugno 2021, 4) sprovvista di alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ed esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
e della contribuzione al Fondo Priamo;
che secondo il ricorrente la quota di una tantum relativa al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2018 e il 28 febbraio 2020 derivava dall'interpretazione dell'accordo collettivo sottoscritto in data 17 giugno 2021, che si sarebbe dovuto intendere come riferito dalle parti sociali al “personale in forza a tempo indeterminato”, vale a dire in forza nell'intero settore del trasporto autoferrotranviario, risultando in tesi irrilevante che il rapporto di lavoro alle dipendenze della società fosse cessato prima della sottoscrizione del predetto accordo;
che la prospettazione di parte ricorrente, tuttavia, era infondata, sia perché smentita dall'interpretazione letterale degli accordi su cui essa asseritamente si fondava, sia perché contrastante con i costanti insegnamenti della giurisprudenza in materia di efficacia dei contratti collettivi;
che, come si evinceva dalla piana lettura dell'accordo stipulato in data 17 giugno 2021, le parti sociali avevano inteso riservare al solo “... personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020”, il
“riconoscimento di una somma una tantum di € 680,00 lordi al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 (€ 300,00 lordi) la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021 (€ 380,00 lordi)”; che alla relativa corresponsione era tenuto esclusivamente il datore di lavoro presso il quale il lavoratore risultava essere “in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione dell'accordo in esame, e non anche quello (o quelli) con cui il personale aveva intrattenuto, nel “periodo 2018-2020”, rapporti di lavoro cessati prima della relativa stipulazione;
che, per consolidata giurisprudenza,
Pag. 4 di 11 l'attività di interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi “...va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo d'interpretazione,
i quali debbono fondersi ed armonizzare nell'apprezzamento dei mezzi dell'atto negoziale”; che in proposito era dirimente il rilievo che le parti sociali avevano previsto che la relativa erogazione dovesse aver luogo “con la retribuzione del mese di luglio
2021...” e “con la retribuzione del mese di dicembre 2021...”, ciò che postulava, inequivocabilmente, che il datore di lavoro tenuto al pagamento fosse esclusivamente quello col quale il lavoratore aveva in essere un rapporto di lavoro (rectius, risultava essere “in forza a tempo indeterminato”) al 17 giugno 2021 (e cioè alla data di sottoscrizione dell'accordo in questione); che, infatti, soltanto l'attuale datore di lavoro poteva ritenersi fisiologicamente tenuto alla corresponsione di retribuzioni corrispettive di prestazioni che il lavoratore doveva ancora rendere, e non anche i datori di lavoro precedenti, con l'ulteriore conseguenza che essa società non era tenuta, a corrispondere alcuna quota di una tantum al ricorrente, essendo incontroverso che il rapporto lavorativo con lo fosse cessato in data 28 febbraio 2020; che, peraltro, l'opzione CP_1
ermeneutica patrocinata dal ricorrente, secondo cui la locuzione “in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione” dell'accordo avrebbe dovuto riferirsi ai lavoratori operanti nel settore del trasporto autoferrotranviario, non era supportata da alcun elemento testuale o teleologico;
che, invece, l'interpretazione sostenuta da essa società risultava confermata da numerose pronunce relative a clausole contrattuali formulate in maniera analoga a quella oggetto del presente giudizio;
che l'interpretazione propugnata dalla giurisprudenza non incontrava ostacoli di sorta in altri istituti del rapporto di lavoro subordinato, posto che, pur ad ammettere che questa interpretazione contrastasse con il principio della sinallagmaticità della prestazione, la contrattazione collettiva poteva senz'altro derogare a questo principio e nella specie la deroga era del tutto coerente con la natura dell'emolumento in questione, detto appunto “una tantum” perché sganciato da una vera e propria corrispettività; che la stessa sentenza della Corte di cassazione richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni ne confermava, invece, l'infondatezza; che, infatti, secondo tale pronuncia “...non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del
Pag. 5 di 11 rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali alcun obbligo a riguardo era stabilito dalla previsione collettiva”; che la sentenza enunciava il principio per cui l'attuale datore di lavoro dello non poteva Pt_1
ritenersi tenuto a corrispondere le quote dell'emolumento relative ai periodi in cui il ricorrente prestava attività lavorativa a favore di altre imprese, già datrici di lavoro;
che non solo, quindi, tale sentenza nulla diceva in merito all'obbligo del precedente datore di lavoro di corrispondere le quote al cui versamento non era tenuto il nuovo datore di lavoro, ma che essa affermava piuttosto il principio opposto rispetto a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, e cioè che il datore di lavoro non era tenuto alla corresponsione della una tantum al personale che non risultasse in forza presso il medesimo al momento della stipula dell'accordo tra la parti collettive che disciplinava la materia;
che dunque la domanda dello olta ad ottenere il pagamento, da parte della società, della quota Pt_1
di una tantum era manifestamente infondata, atteso che il rapporto di lavoro tra le parti era cessato in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo del 17 giugno 2021; che nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda non potevano in ogni caso essere liquidati gli interessi legali al tasso maggiorato ex art. 1284 comma 4 c.p.c. per come richiesti dalla controparte, atteso che, stante il chiaro dato testuale dell'articolo citato, essi decorrevano dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non dal sorgere del credito.
Ha quindi concluso richiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 9948/2023, depositata il 9 novembre 2023, che ha respinto il ricorso, affermando che la comune intenzione delle parti stipulanti gli accordi in questione era nel senso di limitare l'erogazione dell'una tantum ai soli lavoratori “in forza” alla data dell'accordo stesso, ciò che escludeva la possibilità di un frazionamento dell'obbligo di erogazione tra i vari datori di lavoro, non potendosi ritenere che il credito fosse maturato nei precedenti periodi di lavoro, in quanto si doveva ritenerlo sorto nel momento in cui era stato pattuito;
ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pag. 6 di 11 Con atto depositato il 23 aprile 2024 lo a quindi impugnato la sentenza in forza Pt_1
di un unico, articolato, motivo con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.
Segnatamente, ha sostenuto che i verbali di accordo del 17 e del 24 giugno 2021, nell'utilizzare la locuzione “personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo” intendessero indicare tutto il personale in forza nell'ambito del settore in cui operavano le imprese che applicavano i predetti accordi.
A sostegno della tesi ha ricordato:
• che essi erano stati sottoscritti dalle associazioni di categoria e non già da singole imprese, sicché la locuzione citata non poteva essere riferita ad una singola impresa, ma a tutte quelle affiliate alla stessa associazione di categoria
• che l'espressione in questione intendeva individuare la forza lavoro attiva a tempo indeterminato e distinguerla da chi non era più in servizio o lo fosse a tempo determinato o con altre tipologie di contratto
• che la ragione dell'erogazione era costituita dalla “copertura del periodo 2018-
2020”, ciò che indicava che le parti sociali avevano con chiarezza manifestato la volontà che l'una tantum fosse corrisposta al personale proprio in ragione delle perdite derivanti dal mancato rinnovo del contratto nel periodo indicato.
Ne derivava che tenuto a pagare (almeno pro quota) l'emolumento suddetto era ogni datore di lavoro che aveva avuto in carico il dipendente nel relativo periodo.
A conferma della ricostruzione ha affermato che l'accordo del 24 giugno 2021 aveva stabilito che detta somma dovesse essere rapportata “ai mesi di effettiva prestazione
(computando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) svolta nel periodo
2018/2020”.
Ha addotto che tale prospettazione aveva incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, la quale aveva valorizzato la funzione compensativa dell'una tantum, assegnandole la funzione che in realtà essa deve assolvere, ovvero quella di un'indennità di vacanza contrattuale il cui peso viene ripartito fra i datori di lavoro che si sono succeduti nel rapporto sottolineando che il nuovo datore aveva coerentemente versato la quota di sua spettanza per i mesi da marzo a dicembre 2020.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, vinte le spese del giudizio.
Pag. 7 di 11 Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 richiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Come è noto e come chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 554/2021 e n.
555/2021, l'indennità di vacanza contrattuale – alla quale è riconducibile l'una tantum oggetto del presente giudizio – ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
Il relativo onere a carico della parte datoriale si giustifica, in definitiva, in considerazione dei possibili vantaggi economici per la parte datrice di lavoro connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo ed alla prevedibile, in quella sede, definizione di possibili incrementi retributivi alla quale corrisponde la perdita del potere di acquisto dei lavoratori per il mancato adeguamento del trattamento retributivo nel periodo in questione.
Nelle decisioni menzionate in precedenza, in assenza di diversa indicazione delle parti collettive, si era dunque ritenuto come non apparisse giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe risultata destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali nessun obbligo a tale riguardo era stabilito dalla previsione collettiva. Si era ritrovata conferma indiretta della correttezza della soluzione raggiunta nell'esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”.
In sostanza, con il rinnovo contrattuale il lavoratore si vedeva aumentata la retribuzione, ciò che costituiva certamente un vantaggio per lui e uno svantaggio per il datore di lavoro;
allo stesso tempo, il datore di lavoro aveva beneficiato del mancato rinnovo e dunque si
Pag. 8 di 11 è ritenuto che risultasse coerente porre a suo carico l'una tantum che va a compensare il lavoratore proprio per il mancato tempestivo rinnovo.
Tuttavia, se si fosse dovuto addebitare l'intera una tantum al datore di lavoro attuale, che non lo fosse stato per tutto il periodo di vacanza, si sarebbe finito per onerarlo delle conseguenze sia del mancato rinnovo, sia del rinnovo.
In questo senso la Suprema Corte ha dunque concluso affermando, appunto, che “…non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro”.
Pertanto, quello che la Corte di cassazione ha in sostanza stabilito è che per poter onerare i precedenti datori di lavoro è necessaria una chiara previsione della contrattazione collettiva in quanto il cd. riproporzionamento va letto in linea di principio nella prospettiva dell'onere parziale a carico del datore di lavoro attuale, che non può superare i mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di vacanza.
A conferma di tale ricostruzione, osserva il collegio che nelle sentenze gemelle n.
27726/2023 e n. 27746/2023 – l'ultima delle quali richiamata espressamente dalla parte appellante – la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso proposto contro due decisioni di appello che avevano affermato che l'analoga una tantum prevista nel rinnovo del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012 (con il quale era stato rinnovato il precedente contratto collettivo del 16 aprile 2003 e che era destinata a coprire il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2012) andava ripartita pro quota tra tutti i datori di lavoro che si erano succeduti nel periodo 2009-2012.
In quelle sentenze di appello si era tuttavia valorizzato non solo l'accordo di rinnovo citato, comunque avente contenuto non completamente sovrapponibile a quelli oggetto del presente giudizio, ma anche (e soprattutto) ulteriori atti, adottati successivamente dalle parti sociali. Segnatamente, si trattava di un verbale di accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali in data 12 luglio 2013, di un comunicato delle organizzazioni sindacali e di un comunicato in data 26 luglio 2013 del presidente dell'associazione sindacale alla quale aderiva la società datrice in quel giudizio, che secondo i giudici permettevano di ricostruire compiutamente la comune volontà delle parti.
Pag. 9 di 11 In quei diversi casi, dunque, l'accordo del luglio 2013, letto anche alla luce dei successivi comunicati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei comunicati delle associazioni datoriali, nonché alla luce della circostanza – pacifica – che il lavoratore aveva ricevuto le quote di competenza dell'una tantum da parte di ciascuna delle aziende datrici di lavoro, precedenti e successive alla instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente e per periodi di lavoro interamente o anche anteriori alla data del rinnovo contrattuale, dimostrava che le parti collettive avevano inteso garantire ai dipendenti del settore l'interezza dell'indennità (ovviamente in proporzione al numero dei mesi di lavoro effettuato nel periodo di vigenza della indennità).
Al contrario, nel caso di specie, al di là dell'ambigua lettera degli accordi in esame, non si rinvengono ulteriori atti che possano illuminare sull'effettiva intenzione delle parti stipulanti nel senso invocato dal lavoratore.
In senso contrario militano, invece:
• la circostanza che in base all'accordo del 17 giugno 2021 l'indennità dovesse essere corrisposta “in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio
2021 … e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021”, il che non si concilia in alcun modo con una pretesa da esercitarsi nei confronti di un soggetto che non in quel momento non era più il datore di lavoro, come CP_1
[...]
• la questione del “riproporzionamento” dell'indennità in esame, espressamente disciplinata dalle parti collettive, che hanno stabilito che essa dovesse essere
“rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”, il che va più plausibilmente letto, specie alle luce della già rilevata assenza di pattuizioni o manifestazioni di volontà aggiuntive e della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, come conferma che l'attuale datore di lavoro risponde solo per il tempo nel quale il rapporto sussisteva nel periodo di vacanza.
Se si considera, inoltre, che il credito in questione non può che essere sorto nel momento della stipulazione degli accordi, risalenti al giugno 2021, in ragione di tutti gli elementi posti in rilievo non appare ammissibile ritenere ripartibile l'obbligo di erogazione dell'una tantum oggetto del giudizio tra i vari datori di lavoro che si siano eventualmente
Pag. 10 di 11 succeduti nel corso del periodo considerato, in quanto ciò avrebbe richiesto una più esplicita manifestazione di volontà a cura delle parti sociali contraenti.
Sulla base di tutto quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, dovendosi qui confermare la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, alla stregua di quelle del primo grado, considerata la sussistenza di precedenti, anche di legittimità, che potevano far ritenere fondate le pretese avanzate dallo Pt_1
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 23 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9948/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Francesca Poti Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9948/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022 ha adito il Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze di dal 2 gennaio 1998 al 28 febbraio 2020, con qualifica di operatore Controparte_1
d'esercizio e inquadramento nel parametro 183 di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del settore
(ANAV); che la società resistente svolgeva attività di autonoleggio da Controparte_2
rimessa con conducente di autobus;
che con verbali di accordo del 17 giugno 2021 e del
24 giugno 2021 le associazioni datoriali (ASTRA; ANAV;
e le organizzazioni CP_3
sindacali dei lavoratori ( ; ; ; CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
Pag. 1 di 11 ) avevano pattuito e concordato, per il settore di applicazione del relativo CP_8
c.c.n.l. in fase di rinnovo, l'erogazione di una somma a titolo di una tantum a copertura del periodo 2018-2020, vale a dire una indennità di vacanza contrattuale con la finalità di assicurare un parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
che, in particolare, con l'accordo del 17 giugno 2021 era stato previsto “per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020 ... il riconoscimento di una somma una tantum” e con l'accordo del 24 giugno 2021 era stato precisato che la somma in questione “verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore
a 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”; che, relativamente alla sua posizione, era stato previsto il riconoscimento di una somma una tantum pari a € 711,09 per i dipendenti inquadrati nel parametro 183; che egli aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1° gennaio 2018 sino al 28 febbraio 2020, ovvero per 26 mesi dei 36 indicati nell'accordo; che, pertanto, aveva diritto all'una tantum pari a € 513,56 (711,09 : 36 x
26); che dal 1° marzo 2020 lavorava alle dipendenze della società la Parte_2
quale aveva provveduto al pagamento pro quota dell'una tantum, ovvero per i mesi da marzo a dicembre 2020; che egli era creditore, pertanto, verso la società resistente della complessiva somma di € 513,56; che il proprio diritto a vedersi riconoscere l'una tantum sorgeva dai verbali di accordo del 17 giugno 2021 e del 24 giugno 2021; che le parti sociali nell'indicare il “personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo” avevano fatto riferimento al personale in forza nel settore cui si applicava la disciplina collettiva;
che, in sostanza occorreva essere in forza a tempo indeterminato nel settore del Trasporto (ANAV); che questa Controparte_2
era l'unica interpretazione contrattuale coerente con la finalità dell'istituto, diversamente, un cambio appalto avrebbe provocato il ristoro solo parziale del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
che la Suprema Corte, con la sentenza n. 555/2021, su un caso analogo al presente aveva precisato che “non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali
Pag. 2 di 11 alcun obbligo a riguardo era stabilito dalla previsione collettiva;
conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, da intendersi quello compreso i gennaio 2009 - 31 agosto 2012”; che, quindi, la società resistente doveva erogare la una tantum al ricorrente a copertura del periodo di lavoro svolto alle sue dipendenze, ovvero da gennaio 2018 a febbraio 2020, non potendo farsene carico la datrice di lavoro subentrata alla società resistente in quanto tale voce retributiva era stata riconosciuta al solo fine di ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo, in questo caso per il periodo dal 2018 al 2020; che, sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, applicabile alla fattispecie, delle tabelle retributive e della indennità di contingenza, nonché per le disposizioni di legge e se del caso, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 432 c.p.c., egli aveva diritto a percepire la somma di € 513,56 come da specifica al conteggio sindacale allegato.
Sulla base di tanto ha concluso nei seguenti termini: “
1. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 513,56, a titolo di una tantum, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
3. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%.
Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art.
92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo che il rapporto lavorativo con il ricorrente era cessato il 28 febbraio 2020 e che in data 1° marzo 2020, era stato assunto da in Parte_1 Parte_2
favore della quale prestava a tutt'oggi attività lavorativa;
che in data 17 giugno 2021 le parti sociali, in sede di rinnovo del c.c.n.l. avevano Controparte_9
sottoscritto un primo accordo, nel quale avevano concordato di riconoscere, “al personale
Pag. 3 di 11 in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020” una somma una tantum determinata secondo la scala parametrale vigente in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economica/finanziaria del settore, la cui corresponsione avrebbe avuto luogo in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021; che con successivo accordo del 24 giugno 2021 la parti collettive avevano previsto che la somma una tantum di cui al verbale di accordo precedente sarebbe stata: 1) rapportata ai mesi di effettiva prestazione, 2) riproporzionata nei casi di lavoro part-time, 3) erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale del 17 giugno 2021, 4) sprovvista di alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ed esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
e della contribuzione al Fondo Priamo;
che secondo il ricorrente la quota di una tantum relativa al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2018 e il 28 febbraio 2020 derivava dall'interpretazione dell'accordo collettivo sottoscritto in data 17 giugno 2021, che si sarebbe dovuto intendere come riferito dalle parti sociali al “personale in forza a tempo indeterminato”, vale a dire in forza nell'intero settore del trasporto autoferrotranviario, risultando in tesi irrilevante che il rapporto di lavoro alle dipendenze della società fosse cessato prima della sottoscrizione del predetto accordo;
che la prospettazione di parte ricorrente, tuttavia, era infondata, sia perché smentita dall'interpretazione letterale degli accordi su cui essa asseritamente si fondava, sia perché contrastante con i costanti insegnamenti della giurisprudenza in materia di efficacia dei contratti collettivi;
che, come si evinceva dalla piana lettura dell'accordo stipulato in data 17 giugno 2021, le parti sociali avevano inteso riservare al solo “... personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020”, il
“riconoscimento di una somma una tantum di € 680,00 lordi al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 (€ 300,00 lordi) la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021 (€ 380,00 lordi)”; che alla relativa corresponsione era tenuto esclusivamente il datore di lavoro presso il quale il lavoratore risultava essere “in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione dell'accordo in esame, e non anche quello (o quelli) con cui il personale aveva intrattenuto, nel “periodo 2018-2020”, rapporti di lavoro cessati prima della relativa stipulazione;
che, per consolidata giurisprudenza,
Pag. 4 di 11 l'attività di interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi “...va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo d'interpretazione,
i quali debbono fondersi ed armonizzare nell'apprezzamento dei mezzi dell'atto negoziale”; che in proposito era dirimente il rilievo che le parti sociali avevano previsto che la relativa erogazione dovesse aver luogo “con la retribuzione del mese di luglio
2021...” e “con la retribuzione del mese di dicembre 2021...”, ciò che postulava, inequivocabilmente, che il datore di lavoro tenuto al pagamento fosse esclusivamente quello col quale il lavoratore aveva in essere un rapporto di lavoro (rectius, risultava essere “in forza a tempo indeterminato”) al 17 giugno 2021 (e cioè alla data di sottoscrizione dell'accordo in questione); che, infatti, soltanto l'attuale datore di lavoro poteva ritenersi fisiologicamente tenuto alla corresponsione di retribuzioni corrispettive di prestazioni che il lavoratore doveva ancora rendere, e non anche i datori di lavoro precedenti, con l'ulteriore conseguenza che essa società non era tenuta, a corrispondere alcuna quota di una tantum al ricorrente, essendo incontroverso che il rapporto lavorativo con lo fosse cessato in data 28 febbraio 2020; che, peraltro, l'opzione CP_1
ermeneutica patrocinata dal ricorrente, secondo cui la locuzione “in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione” dell'accordo avrebbe dovuto riferirsi ai lavoratori operanti nel settore del trasporto autoferrotranviario, non era supportata da alcun elemento testuale o teleologico;
che, invece, l'interpretazione sostenuta da essa società risultava confermata da numerose pronunce relative a clausole contrattuali formulate in maniera analoga a quella oggetto del presente giudizio;
che l'interpretazione propugnata dalla giurisprudenza non incontrava ostacoli di sorta in altri istituti del rapporto di lavoro subordinato, posto che, pur ad ammettere che questa interpretazione contrastasse con il principio della sinallagmaticità della prestazione, la contrattazione collettiva poteva senz'altro derogare a questo principio e nella specie la deroga era del tutto coerente con la natura dell'emolumento in questione, detto appunto “una tantum” perché sganciato da una vera e propria corrispettività; che la stessa sentenza della Corte di cassazione richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni ne confermava, invece, l'infondatezza; che, infatti, secondo tale pronuncia “...non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del
Pag. 5 di 11 rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali alcun obbligo a riguardo era stabilito dalla previsione collettiva”; che la sentenza enunciava il principio per cui l'attuale datore di lavoro dello non poteva Pt_1
ritenersi tenuto a corrispondere le quote dell'emolumento relative ai periodi in cui il ricorrente prestava attività lavorativa a favore di altre imprese, già datrici di lavoro;
che non solo, quindi, tale sentenza nulla diceva in merito all'obbligo del precedente datore di lavoro di corrispondere le quote al cui versamento non era tenuto il nuovo datore di lavoro, ma che essa affermava piuttosto il principio opposto rispetto a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, e cioè che il datore di lavoro non era tenuto alla corresponsione della una tantum al personale che non risultasse in forza presso il medesimo al momento della stipula dell'accordo tra la parti collettive che disciplinava la materia;
che dunque la domanda dello olta ad ottenere il pagamento, da parte della società, della quota Pt_1
di una tantum era manifestamente infondata, atteso che il rapporto di lavoro tra le parti era cessato in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo del 17 giugno 2021; che nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda non potevano in ogni caso essere liquidati gli interessi legali al tasso maggiorato ex art. 1284 comma 4 c.p.c. per come richiesti dalla controparte, atteso che, stante il chiaro dato testuale dell'articolo citato, essi decorrevano dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non dal sorgere del credito.
Ha quindi concluso richiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 9948/2023, depositata il 9 novembre 2023, che ha respinto il ricorso, affermando che la comune intenzione delle parti stipulanti gli accordi in questione era nel senso di limitare l'erogazione dell'una tantum ai soli lavoratori “in forza” alla data dell'accordo stesso, ciò che escludeva la possibilità di un frazionamento dell'obbligo di erogazione tra i vari datori di lavoro, non potendosi ritenere che il credito fosse maturato nei precedenti periodi di lavoro, in quanto si doveva ritenerlo sorto nel momento in cui era stato pattuito;
ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pag. 6 di 11 Con atto depositato il 23 aprile 2024 lo a quindi impugnato la sentenza in forza Pt_1
di un unico, articolato, motivo con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.
Segnatamente, ha sostenuto che i verbali di accordo del 17 e del 24 giugno 2021, nell'utilizzare la locuzione “personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo” intendessero indicare tutto il personale in forza nell'ambito del settore in cui operavano le imprese che applicavano i predetti accordi.
A sostegno della tesi ha ricordato:
• che essi erano stati sottoscritti dalle associazioni di categoria e non già da singole imprese, sicché la locuzione citata non poteva essere riferita ad una singola impresa, ma a tutte quelle affiliate alla stessa associazione di categoria
• che l'espressione in questione intendeva individuare la forza lavoro attiva a tempo indeterminato e distinguerla da chi non era più in servizio o lo fosse a tempo determinato o con altre tipologie di contratto
• che la ragione dell'erogazione era costituita dalla “copertura del periodo 2018-
2020”, ciò che indicava che le parti sociali avevano con chiarezza manifestato la volontà che l'una tantum fosse corrisposta al personale proprio in ragione delle perdite derivanti dal mancato rinnovo del contratto nel periodo indicato.
Ne derivava che tenuto a pagare (almeno pro quota) l'emolumento suddetto era ogni datore di lavoro che aveva avuto in carico il dipendente nel relativo periodo.
A conferma della ricostruzione ha affermato che l'accordo del 24 giugno 2021 aveva stabilito che detta somma dovesse essere rapportata “ai mesi di effettiva prestazione
(computando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) svolta nel periodo
2018/2020”.
Ha addotto che tale prospettazione aveva incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, la quale aveva valorizzato la funzione compensativa dell'una tantum, assegnandole la funzione che in realtà essa deve assolvere, ovvero quella di un'indennità di vacanza contrattuale il cui peso viene ripartito fra i datori di lavoro che si sono succeduti nel rapporto sottolineando che il nuovo datore aveva coerentemente versato la quota di sua spettanza per i mesi da marzo a dicembre 2020.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, vinte le spese del giudizio.
Pag. 7 di 11 Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 richiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Come è noto e come chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 554/2021 e n.
555/2021, l'indennità di vacanza contrattuale – alla quale è riconducibile l'una tantum oggetto del presente giudizio – ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
Il relativo onere a carico della parte datoriale si giustifica, in definitiva, in considerazione dei possibili vantaggi economici per la parte datrice di lavoro connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo ed alla prevedibile, in quella sede, definizione di possibili incrementi retributivi alla quale corrisponde la perdita del potere di acquisto dei lavoratori per il mancato adeguamento del trattamento retributivo nel periodo in questione.
Nelle decisioni menzionate in precedenza, in assenza di diversa indicazione delle parti collettive, si era dunque ritenuto come non apparisse giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe risultata destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali nessun obbligo a tale riguardo era stabilito dalla previsione collettiva. Si era ritrovata conferma indiretta della correttezza della soluzione raggiunta nell'esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”.
In sostanza, con il rinnovo contrattuale il lavoratore si vedeva aumentata la retribuzione, ciò che costituiva certamente un vantaggio per lui e uno svantaggio per il datore di lavoro;
allo stesso tempo, il datore di lavoro aveva beneficiato del mancato rinnovo e dunque si
Pag. 8 di 11 è ritenuto che risultasse coerente porre a suo carico l'una tantum che va a compensare il lavoratore proprio per il mancato tempestivo rinnovo.
Tuttavia, se si fosse dovuto addebitare l'intera una tantum al datore di lavoro attuale, che non lo fosse stato per tutto il periodo di vacanza, si sarebbe finito per onerarlo delle conseguenze sia del mancato rinnovo, sia del rinnovo.
In questo senso la Suprema Corte ha dunque concluso affermando, appunto, che “…non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro”.
Pertanto, quello che la Corte di cassazione ha in sostanza stabilito è che per poter onerare i precedenti datori di lavoro è necessaria una chiara previsione della contrattazione collettiva in quanto il cd. riproporzionamento va letto in linea di principio nella prospettiva dell'onere parziale a carico del datore di lavoro attuale, che non può superare i mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di vacanza.
A conferma di tale ricostruzione, osserva il collegio che nelle sentenze gemelle n.
27726/2023 e n. 27746/2023 – l'ultima delle quali richiamata espressamente dalla parte appellante – la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso proposto contro due decisioni di appello che avevano affermato che l'analoga una tantum prevista nel rinnovo del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012 (con il quale era stato rinnovato il precedente contratto collettivo del 16 aprile 2003 e che era destinata a coprire il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2012) andava ripartita pro quota tra tutti i datori di lavoro che si erano succeduti nel periodo 2009-2012.
In quelle sentenze di appello si era tuttavia valorizzato non solo l'accordo di rinnovo citato, comunque avente contenuto non completamente sovrapponibile a quelli oggetto del presente giudizio, ma anche (e soprattutto) ulteriori atti, adottati successivamente dalle parti sociali. Segnatamente, si trattava di un verbale di accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali in data 12 luglio 2013, di un comunicato delle organizzazioni sindacali e di un comunicato in data 26 luglio 2013 del presidente dell'associazione sindacale alla quale aderiva la società datrice in quel giudizio, che secondo i giudici permettevano di ricostruire compiutamente la comune volontà delle parti.
Pag. 9 di 11 In quei diversi casi, dunque, l'accordo del luglio 2013, letto anche alla luce dei successivi comunicati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei comunicati delle associazioni datoriali, nonché alla luce della circostanza – pacifica – che il lavoratore aveva ricevuto le quote di competenza dell'una tantum da parte di ciascuna delle aziende datrici di lavoro, precedenti e successive alla instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente e per periodi di lavoro interamente o anche anteriori alla data del rinnovo contrattuale, dimostrava che le parti collettive avevano inteso garantire ai dipendenti del settore l'interezza dell'indennità (ovviamente in proporzione al numero dei mesi di lavoro effettuato nel periodo di vigenza della indennità).
Al contrario, nel caso di specie, al di là dell'ambigua lettera degli accordi in esame, non si rinvengono ulteriori atti che possano illuminare sull'effettiva intenzione delle parti stipulanti nel senso invocato dal lavoratore.
In senso contrario militano, invece:
• la circostanza che in base all'accordo del 17 giugno 2021 l'indennità dovesse essere corrisposta “in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio
2021 … e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021”, il che non si concilia in alcun modo con una pretesa da esercitarsi nei confronti di un soggetto che non in quel momento non era più il datore di lavoro, come CP_1
[...]
• la questione del “riproporzionamento” dell'indennità in esame, espressamente disciplinata dalle parti collettive, che hanno stabilito che essa dovesse essere
“rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”, il che va più plausibilmente letto, specie alle luce della già rilevata assenza di pattuizioni o manifestazioni di volontà aggiuntive e della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, come conferma che l'attuale datore di lavoro risponde solo per il tempo nel quale il rapporto sussisteva nel periodo di vacanza.
Se si considera, inoltre, che il credito in questione non può che essere sorto nel momento della stipulazione degli accordi, risalenti al giugno 2021, in ragione di tutti gli elementi posti in rilievo non appare ammissibile ritenere ripartibile l'obbligo di erogazione dell'una tantum oggetto del giudizio tra i vari datori di lavoro che si siano eventualmente
Pag. 10 di 11 succeduti nel corso del periodo considerato, in quanto ciò avrebbe richiesto una più esplicita manifestazione di volontà a cura delle parti sociali contraenti.
Sulla base di tutto quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, dovendosi qui confermare la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, alla stregua di quelle del primo grado, considerata la sussistenza di precedenti, anche di legittimità, che potevano far ritenere fondate le pretese avanzate dallo Pt_1
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 23 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9948/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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