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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G: 3866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Naty Francesco, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pirozzi Giuseppe, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 04.01.1993 e dalla loro unione erano nati due figli, , nato il [...], nata il [...]; Per_1 Per_2
Le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG 3324/2007) affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, che veniva omologata in data 22.02.2008 alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e la casa familiare verrà assegnata alla moglie SI.ra ; Controparte_1
2) viene disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e con domicilio presso la madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con il coniuge e consenso dei figli. Il padre si impegna e si obbliga a comunicare i giorni e gli orari di visita almeno due giorni prima. Le visite del padre dovranno tenere conto delle esigenze scolastiche dei figli. In merito alle festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno alternativamente con i rispettivi genitori di anno in anno, previo consenso dei figli e accordo tra le parti. Lo stesso vale anche per il periodo estivo, con facoltà del padre di tenere i figli per almeno 15 (quindici) giorni consecutivamente e ad anni alterni;
3) il sig. Parte_1 si obbliga a versare € 600,00 mensili, di cui € 500,00 (cinquecentoeuro) per i figli minori nonché € 100,00 (centoeuro) per la moglie a titolo di contributo al mantenimento. Il sig. si obbliga a versare il suddetto importo entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese a mezzo vaglia postale intestato alla moglie;
4) i coniugi si obbligano a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.”
Con ricorso, ritualmente depositato in 04.05.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo assegnarsi la casa coniugale a parte resistente e di non versare alcunché in favore dei figli, essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché rigettarsi la domanda di assegno divorzile nei confronti della moglie.
Parte resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione, in particolare in relazione al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% Per_2 delle spese straordinarie in favore della stessa, nulla disporre in favore del figlio maggiore Per_1 economicamente indipendente e chiedeva porsi a carico di parte ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della stessa un assegno divorzile pari a euro 100,00 mensili.
In data 20.10.2021, il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante il fallito tentativo di addivenire ad un bonario componimento, adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando a carico del ricorrente il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari a Per_2 euro 250,00 mensili, non essendo contestata la circostanza del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiore . Per_1
Veniva nominato il G.I. ed espletata la relativa attività istruttoria.
In data 18.03.2025 il G.I. introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull' assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, e sull'assegno divorzile in favore di parte resistente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 28.01.2008. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Per_2
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Parte resistente deduce infatti, che la stessa sia iscritta ad un percorso di tipo universitario presso l'Università Pegaso e che dunque non abbia ancora terminato il percorso formativo essendo l'attività economica svolta dalla figlia fonte di un sostentamento economico che non le garantisce l'indipendenza economica.
Parte ricorrente invece, ha chiesto il rigetto della domanda.
Orbene per quanto concerne il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni.
La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne attesa l'età della stessa (27 anni), ed in ragione dello svolgimento da parte di Per_2 quest'ultima di un'attività lavorativa e l'assenza di prova di un costante proficuo impegno nella conclusione degli studi universitari.
Orbene, ad avviso del Collegio non vi è prova del mancato inserimento della figlia della coppia nel mondo lavorativo per causa non imputabile e il conseguente mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Sulla base di quanto dichiarato ed allegato da parte resistente, la figlia maggiorenne svolge Per_2 un'attività lavorativa e dunque ha capacità reddituale, e non vi è prova documentale del reddito percepito del quale non viene fatta menzione in atti e pertanto non è possibile prendere in esame la sua attuale condizione reddituale e parametrarla con quella del padre.
Inoltre, non vi è prova della protrazione della formazione di tipo universitario e del ritardo nella ultimazione degli studi per causa non imputabile alla figlia atteso che l'iscrizione prodotta in atti nella memoria di costituzione risulta essere effettuata in relazione all'anno accademico 2020/2021 e pertanto, trattandosi di un corso di laurea a durata triennale in scienze della formazione, il percorso universitario doveva essere già ultimato dalla figlia maggiorenne. Pertanto, sulla base di quanto sinora esposto, stante il difetto di prova del mancato raggiungimento della autosufficienza economica per causa non imputabile, considerata l'età adulta della stessa, nonchè l'assenza di prova in atti di un proficuo e costante impegno nel percorso formativo di tipo universitario di durata triennale si rigetta la domanda di parte relativa al mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore di parte resistente
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira, infatti, a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia da rigettarsi per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata di circa quindici anni (1993 anno di matrimonio, 2008 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente ai fini della separazione), dal quale sono nati due figli. In sede di separazione consensuale veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 100,00 mensili.
Attualmente, parte ricorrente chiede nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, chiedendo confermarsi la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 100,00 mensili.
Orbene, nel caso di specie tra le parti non risulta ex actis disparità reddituale, in quanto dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di prima comparizione e dalla documentazione allegata agli atti si evince che parte ricorrente lavora saltuariamente e versa un canone di locazione pari a euro 650,00 mensili e deve provvedere al mantenimento di un altro figlio minore nato da una successiva relazione con l'esiguo reddito che percepisce.
D'altro canto, parte resistente ha dichiarato di essere invalida, come attestato da documentazione versata in atti, e di percepire una pensione di invalidità pari a euro 700,00 mensili circa.
Pertanto, stante il difetto di prova di una disparità reddituale tra le parti e dunque del consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio, la domanda di parte resistente non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.01.1993 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 1, parte II, serie B, Ufficio 2, anno 1993);
3. Rigetta la richiesta di parte resistente relativa al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Per_2
4. Rigetta la richiesta di parte resistente relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Naty Francesco, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pirozzi Giuseppe, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 04.01.1993 e dalla loro unione erano nati due figli, , nato il [...], nata il [...]; Per_1 Per_2
Le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG 3324/2007) affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, che veniva omologata in data 22.02.2008 alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e la casa familiare verrà assegnata alla moglie SI.ra ; Controparte_1
2) viene disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e con domicilio presso la madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con il coniuge e consenso dei figli. Il padre si impegna e si obbliga a comunicare i giorni e gli orari di visita almeno due giorni prima. Le visite del padre dovranno tenere conto delle esigenze scolastiche dei figli. In merito alle festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno alternativamente con i rispettivi genitori di anno in anno, previo consenso dei figli e accordo tra le parti. Lo stesso vale anche per il periodo estivo, con facoltà del padre di tenere i figli per almeno 15 (quindici) giorni consecutivamente e ad anni alterni;
3) il sig. Parte_1 si obbliga a versare € 600,00 mensili, di cui € 500,00 (cinquecentoeuro) per i figli minori nonché € 100,00 (centoeuro) per la moglie a titolo di contributo al mantenimento. Il sig. si obbliga a versare il suddetto importo entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese a mezzo vaglia postale intestato alla moglie;
4) i coniugi si obbligano a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.”
Con ricorso, ritualmente depositato in 04.05.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo assegnarsi la casa coniugale a parte resistente e di non versare alcunché in favore dei figli, essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché rigettarsi la domanda di assegno divorzile nei confronti della moglie.
Parte resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione, in particolare in relazione al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% Per_2 delle spese straordinarie in favore della stessa, nulla disporre in favore del figlio maggiore Per_1 economicamente indipendente e chiedeva porsi a carico di parte ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della stessa un assegno divorzile pari a euro 100,00 mensili.
In data 20.10.2021, il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante il fallito tentativo di addivenire ad un bonario componimento, adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando a carico del ricorrente il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari a Per_2 euro 250,00 mensili, non essendo contestata la circostanza del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiore . Per_1
Veniva nominato il G.I. ed espletata la relativa attività istruttoria.
In data 18.03.2025 il G.I. introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull' assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, e sull'assegno divorzile in favore di parte resistente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 28.01.2008. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Per_2
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Parte resistente deduce infatti, che la stessa sia iscritta ad un percorso di tipo universitario presso l'Università Pegaso e che dunque non abbia ancora terminato il percorso formativo essendo l'attività economica svolta dalla figlia fonte di un sostentamento economico che non le garantisce l'indipendenza economica.
Parte ricorrente invece, ha chiesto il rigetto della domanda.
Orbene per quanto concerne il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni.
La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne attesa l'età della stessa (27 anni), ed in ragione dello svolgimento da parte di Per_2 quest'ultima di un'attività lavorativa e l'assenza di prova di un costante proficuo impegno nella conclusione degli studi universitari.
Orbene, ad avviso del Collegio non vi è prova del mancato inserimento della figlia della coppia nel mondo lavorativo per causa non imputabile e il conseguente mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Sulla base di quanto dichiarato ed allegato da parte resistente, la figlia maggiorenne svolge Per_2 un'attività lavorativa e dunque ha capacità reddituale, e non vi è prova documentale del reddito percepito del quale non viene fatta menzione in atti e pertanto non è possibile prendere in esame la sua attuale condizione reddituale e parametrarla con quella del padre.
Inoltre, non vi è prova della protrazione della formazione di tipo universitario e del ritardo nella ultimazione degli studi per causa non imputabile alla figlia atteso che l'iscrizione prodotta in atti nella memoria di costituzione risulta essere effettuata in relazione all'anno accademico 2020/2021 e pertanto, trattandosi di un corso di laurea a durata triennale in scienze della formazione, il percorso universitario doveva essere già ultimato dalla figlia maggiorenne. Pertanto, sulla base di quanto sinora esposto, stante il difetto di prova del mancato raggiungimento della autosufficienza economica per causa non imputabile, considerata l'età adulta della stessa, nonchè l'assenza di prova in atti di un proficuo e costante impegno nel percorso formativo di tipo universitario di durata triennale si rigetta la domanda di parte relativa al mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore di parte resistente
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira, infatti, a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia da rigettarsi per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata di circa quindici anni (1993 anno di matrimonio, 2008 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente ai fini della separazione), dal quale sono nati due figli. In sede di separazione consensuale veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 100,00 mensili.
Attualmente, parte ricorrente chiede nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, chiedendo confermarsi la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 100,00 mensili.
Orbene, nel caso di specie tra le parti non risulta ex actis disparità reddituale, in quanto dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di prima comparizione e dalla documentazione allegata agli atti si evince che parte ricorrente lavora saltuariamente e versa un canone di locazione pari a euro 650,00 mensili e deve provvedere al mantenimento di un altro figlio minore nato da una successiva relazione con l'esiguo reddito che percepisce.
D'altro canto, parte resistente ha dichiarato di essere invalida, come attestato da documentazione versata in atti, e di percepire una pensione di invalidità pari a euro 700,00 mensili circa.
Pertanto, stante il difetto di prova di una disparità reddituale tra le parti e dunque del consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio, la domanda di parte resistente non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.01.1993 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 1, parte II, serie B, Ufficio 2, anno 1993);
3. Rigetta la richiesta di parte resistente relativa al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Per_2
4. Rigetta la richiesta di parte resistente relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio