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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2024, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 6254/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6254/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1975, entrambi con il patrocinio degli avvocati PASSONI DANILO ANTONIO, BELLOTTI CLAUDIO e TERENGHI MARCO ALFONSO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.7.2005 in AP (MB) tra i IGg.ri e trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di AP al n. 17, anno 2005, parte II, serie A, alle seguenti condizioni A. I figli minori dei ricorrenti, , e rimarranno affidati con la formula Per_1 Per_2 Per_3 dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che gli stessi rimangano collocati, anche ai fini anagrafici e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, presso la residenza materna in AP (MB), Via A. De Gasperi n. 27/A, ovvero presso la ex casa coniugale in cui sono cresciuti.
B. I figli frequenteranno la residenza di entrambi i genitori in via alternata secondo il seguente schema: - lunedì presso il padre o la madre, in via alternata dipendente dal genitore con locatario della domenica, dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- martedì presso il padre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- mercoledì presso la madre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- giovedì presso il padre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- venerdì e sabato presso la madre dalle 16:00 del venerdì sino alla mattina di domenica;
- domenica, in modo alternato tra i genitori, dalle 9:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- laddove uno dei genitori non potesse occuparsi dei figli in uno dei giorni di sua competenza, lo comunicherà tempestivamente all'altro ed entrambi si impegneranno a concordare, di volta in volta, la soluzione migliore per la gestione dei minori;
- le spese di una eventuale baby-sitter, in caso di necessità, saranno a carico del genitore che ne necessita.
C. Previo accordo tra i genitori, da definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e le ferie di entrambi i genitori, i minori trascorreranno con ciascuno di essi le vacanze estive per periodi di identica durata da definirsi di anno in anno nel suindicato accordo. In ogni caso, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi ricompresi tra il mese di giugno (dal termine dell'anno scolastico) ed il mese di settembre (fino all'inizio dell'anno scolastico).
D. I minori trascorreranno altresì le festività principali quali Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania a giorni ed anni alterni presso ciascuno dei genitori.
E. Entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, si impegnano altresì a:
- comunicarsi qualsiasi problema relativo alla crescita fisica o mentale dei figli e ad attivarsi per la relativa soluzione;
- comunicarsi reciprocamente destinazione e recapito in cui si trovano nel caso in cui si rechino al di fuori dell'ambito residenziale insieme ai figli;
- far conservare ai figli rapporti significativi con ascendenti e parenti di entrambi i nuclei familiari dei genitori;
- preservare con i figli l'immagine e la figura dell'altro genitore e quello degli ascendenti;
- alternarsi nell'assistere i figli in caso di malattia, compatibilmente con le esigenze lavorative e familiari di ciascun genitore. F. In considerazione dei periodi di frequentazione tra ciascuno dei genitori ed i figli, come da schema di cui al precedente punto B delle presenti conclusioni, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto ed ordinario dei minori nel periodo in cui saranno presso di loro, mantenimento da intendersi come il sostentamento e le spese ordinarie necessarie al normale svolgersi della vita quotidiana. G. Per ciò che concerne invece le spese straordinarie (sia che necessitino, o meno, del preventivo accordo tra genitori), le stesse saranno regolamentate secondo quanto previsto dalle "linee guida condivise concernenti le spese per i figli" edite dal Tribunale di Monza in accordo con l'Ordine avvocati di Monza datate 7 maggio 2018, i ricorrenti dichiarano di aver integralmente letto, compreso, ed alle quali dichiarano di volersi attenere.
H. I ricorrenti espressamente qui dichiarano di prestare reciproco consenso per rilascio ed il rinnovo da parte delle Autorità competenti del passaporto e/o dei documenti necessari per l'espatrio loro e dei figli minori, senza necessità di ulteriori dichiarazioni in punto.
I. I ricorrenti riconoscono e, con il presente atto, confermano il diritto di abitazione in capo alla IG.ra stabilito in sede di separazione personale sulla casa coniugale ed il relativo Parte_1 boxe pertinenziale siti nel comune di AP (MB) alla via A. De Gasperi n. 27/A, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella 222, subito 13 e subito 70, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli minori. Le spese ordinarie relative al suindicato immobile saranno a carico della IG.ra , mentre le spese Pt_1 straordinarie verranno pagate al 50% da ciascuno dei ricorrenti. J. Il IG. conferma altresì il proprio impegno a versare in favore della IG.ra Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 130,00=, quale contributo forfettario alle spese ordinarie per la casa coniugale, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. K. Il conto corrente bancario n. 42533114 cointestato tra i IGg.ri e Parte_1 [...] acceso presso BPER Banca, agenzia di Vimercate, verrà dagli stessi mantenuto in Parte_2 essere ed alimentato da entrambi affinché venga utilizzato per far fronte alle spese per il mantenimento dei figli minori, nonché per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale. Entrambi i ricorrenti, pertanto, periodicamente provvederanno ad eseguire dei versamenti affinché sul conto vi siano costantemente somme sufficienti a far fronte ai suindicati impegni di spesa ed, in difetto, laddove uno dei coniugi manchi di contribuire per la propria quota, l'altro potrà integrarla con diritto di rivalsa e/o rimborso nei confronti del coniuge moroso. L. La IG.ra risulta altresì ancora intestataria di alcune azioni della Banca di Credito Pt_1
Cooperativo di Milano (già BCC di Carugate) per le quali non ha ancora ottenuto l'autorizzazione alla vendita da parte dell'istituto di credito, tuttavia non appena sarà possibile la ricorrente provvederà alla vendita di dette azioni ed a versare a favore del IG. il 50% Parte_2 del ricavato di detta vendita.
M. I minori sono attualmente nudi proprietari in quote paritarie dell'appartamento ed annessa cantina siti in Castione della Presolana (BG), via A. Manzoni n. 20, censito in catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 28, ma pare 231, subito quattro, piano S1-S3, z.c. U., cat A/3, classe 2, vani 5, di cui i IGg.ri e risultano usufruttuario per la Parte_1 Parte_2 quota del 50% ciascuno. L'utilizzo del predetto immobile è reciprocamente concesso alle parti in eguale misura, previo coordinamento tra le stesse, restando inteso che avrà preferenza nell'utilizzo il coniuge che a quel tempo sarà collocatario dei minori. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione del suindicato immobile saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura, e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica dei tre figli dei ricorrenti. N. I ricorrenti dichiarano altresì, per quanto non specificatamente previsto e regolamentato con il presente ricorso, di aver già integralmente definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale tra di essi in sede di procedimento di separazione, ovvero in seguito ed anche in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione personale.
O. Con l'esecuzione di quanto sopra, i coniugi non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione dipendente dal matrimonio. P. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 19.06.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (28.10.2008), (03.06.2011) Per_1 Per_2
e (25.05.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_3 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 26/09/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in AP (MB) in data 30/07/2005 (atto n. 17, Parte II, Serie A, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AP (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AP (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6254/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1975, entrambi con il patrocinio degli avvocati PASSONI DANILO ANTONIO, BELLOTTI CLAUDIO e TERENGHI MARCO ALFONSO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.7.2005 in AP (MB) tra i IGg.ri e trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di AP al n. 17, anno 2005, parte II, serie A, alle seguenti condizioni A. I figli minori dei ricorrenti, , e rimarranno affidati con la formula Per_1 Per_2 Per_3 dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che gli stessi rimangano collocati, anche ai fini anagrafici e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, presso la residenza materna in AP (MB), Via A. De Gasperi n. 27/A, ovvero presso la ex casa coniugale in cui sono cresciuti.
B. I figli frequenteranno la residenza di entrambi i genitori in via alternata secondo il seguente schema: - lunedì presso il padre o la madre, in via alternata dipendente dal genitore con locatario della domenica, dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- martedì presso il padre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- mercoledì presso la madre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- giovedì presso il padre dalle 16:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- venerdì e sabato presso la madre dalle 16:00 del venerdì sino alla mattina di domenica;
- domenica, in modo alternato tra i genitori, dalle 9:00 sino all'ora di entrata a scuola il giorno seguente;
- laddove uno dei genitori non potesse occuparsi dei figli in uno dei giorni di sua competenza, lo comunicherà tempestivamente all'altro ed entrambi si impegneranno a concordare, di volta in volta, la soluzione migliore per la gestione dei minori;
- le spese di una eventuale baby-sitter, in caso di necessità, saranno a carico del genitore che ne necessita.
C. Previo accordo tra i genitori, da definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e le ferie di entrambi i genitori, i minori trascorreranno con ciascuno di essi le vacanze estive per periodi di identica durata da definirsi di anno in anno nel suindicato accordo. In ogni caso, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi ricompresi tra il mese di giugno (dal termine dell'anno scolastico) ed il mese di settembre (fino all'inizio dell'anno scolastico).
D. I minori trascorreranno altresì le festività principali quali Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania a giorni ed anni alterni presso ciascuno dei genitori.
E. Entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, si impegnano altresì a:
- comunicarsi qualsiasi problema relativo alla crescita fisica o mentale dei figli e ad attivarsi per la relativa soluzione;
- comunicarsi reciprocamente destinazione e recapito in cui si trovano nel caso in cui si rechino al di fuori dell'ambito residenziale insieme ai figli;
- far conservare ai figli rapporti significativi con ascendenti e parenti di entrambi i nuclei familiari dei genitori;
- preservare con i figli l'immagine e la figura dell'altro genitore e quello degli ascendenti;
- alternarsi nell'assistere i figli in caso di malattia, compatibilmente con le esigenze lavorative e familiari di ciascun genitore. F. In considerazione dei periodi di frequentazione tra ciascuno dei genitori ed i figli, come da schema di cui al precedente punto B delle presenti conclusioni, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto ed ordinario dei minori nel periodo in cui saranno presso di loro, mantenimento da intendersi come il sostentamento e le spese ordinarie necessarie al normale svolgersi della vita quotidiana. G. Per ciò che concerne invece le spese straordinarie (sia che necessitino, o meno, del preventivo accordo tra genitori), le stesse saranno regolamentate secondo quanto previsto dalle "linee guida condivise concernenti le spese per i figli" edite dal Tribunale di Monza in accordo con l'Ordine avvocati di Monza datate 7 maggio 2018, i ricorrenti dichiarano di aver integralmente letto, compreso, ed alle quali dichiarano di volersi attenere.
H. I ricorrenti espressamente qui dichiarano di prestare reciproco consenso per rilascio ed il rinnovo da parte delle Autorità competenti del passaporto e/o dei documenti necessari per l'espatrio loro e dei figli minori, senza necessità di ulteriori dichiarazioni in punto.
I. I ricorrenti riconoscono e, con il presente atto, confermano il diritto di abitazione in capo alla IG.ra stabilito in sede di separazione personale sulla casa coniugale ed il relativo Parte_1 boxe pertinenziale siti nel comune di AP (MB) alla via A. De Gasperi n. 27/A, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella 222, subito 13 e subito 70, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli minori. Le spese ordinarie relative al suindicato immobile saranno a carico della IG.ra , mentre le spese Pt_1 straordinarie verranno pagate al 50% da ciascuno dei ricorrenti. J. Il IG. conferma altresì il proprio impegno a versare in favore della IG.ra Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 130,00=, quale contributo forfettario alle spese ordinarie per la casa coniugale, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. K. Il conto corrente bancario n. 42533114 cointestato tra i IGg.ri e Parte_1 [...] acceso presso BPER Banca, agenzia di Vimercate, verrà dagli stessi mantenuto in Parte_2 essere ed alimentato da entrambi affinché venga utilizzato per far fronte alle spese per il mantenimento dei figli minori, nonché per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale. Entrambi i ricorrenti, pertanto, periodicamente provvederanno ad eseguire dei versamenti affinché sul conto vi siano costantemente somme sufficienti a far fronte ai suindicati impegni di spesa ed, in difetto, laddove uno dei coniugi manchi di contribuire per la propria quota, l'altro potrà integrarla con diritto di rivalsa e/o rimborso nei confronti del coniuge moroso. L. La IG.ra risulta altresì ancora intestataria di alcune azioni della Banca di Credito Pt_1
Cooperativo di Milano (già BCC di Carugate) per le quali non ha ancora ottenuto l'autorizzazione alla vendita da parte dell'istituto di credito, tuttavia non appena sarà possibile la ricorrente provvederà alla vendita di dette azioni ed a versare a favore del IG. il 50% Parte_2 del ricavato di detta vendita.
M. I minori sono attualmente nudi proprietari in quote paritarie dell'appartamento ed annessa cantina siti in Castione della Presolana (BG), via A. Manzoni n. 20, censito in catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 28, ma pare 231, subito quattro, piano S1-S3, z.c. U., cat A/3, classe 2, vani 5, di cui i IGg.ri e risultano usufruttuario per la Parte_1 Parte_2 quota del 50% ciascuno. L'utilizzo del predetto immobile è reciprocamente concesso alle parti in eguale misura, previo coordinamento tra le stesse, restando inteso che avrà preferenza nell'utilizzo il coniuge che a quel tempo sarà collocatario dei minori. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione del suindicato immobile saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura, e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica dei tre figli dei ricorrenti. N. I ricorrenti dichiarano altresì, per quanto non specificatamente previsto e regolamentato con il presente ricorso, di aver già integralmente definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale tra di essi in sede di procedimento di separazione, ovvero in seguito ed anche in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione personale.
O. Con l'esecuzione di quanto sopra, i coniugi non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione dipendente dal matrimonio. P. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 19.06.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (28.10.2008), (03.06.2011) Per_1 Per_2
e (25.05.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_3 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 26/09/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in AP (MB) in data 30/07/2005 (atto n. 17, Parte II, Serie A, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AP (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AP (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona