Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2023, proposto da
NZ AR e US TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Catena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Elisabetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 03 del 15 marzo 2023 a firma del Responsabile del Servizio di pianificazione urbanistica e territorio del detto Comune, notificata in data 20.03.2023, con la quale si ordina ai ricorrenti di demolire e ripristinare i luoghi in merito a dei presunti manufatti abusivi insistenti sul fabbricato di loro proprietà, ubicato in Via Pozzo n. 19 ad Aci Catena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Catena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri NZ AR e US TO US, proprietari di un fabbricato ubicato in Via Pozzo n. 19 in Aci Catena (CT), in ragione di taluni interventi edilizi abusivi che lo avevano riguardato venivano colpiti dall’Ordinanza n. 03 del 15 marzo 2023 a firma del Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica e Territorio del detto Comune, con la quale si ordinava loro di demolire e ripristinare lo stato originario (ovvero: come da C.E. n. 147/79 del 05/09/1980) dei luoghi.
I Sig.ri NZ AR e US TO US impugnavano il provvedimento menzionato in precedenza con un ricorso notificato il 18 maggio 2023.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato.
In data 22 maggio 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I - Il testo del provvedimento impugnato, per quanto d’interesse, è così formulato:
“in relazione (al fabbricato ubicato in Via Pozzo n. 19 in Aci Catena; l’aggiunta è mia) sono state riscontrate delle difformità, nonchè opere edilizie prive di Titolo Edilizio e privo di N.O . da parte del Genio Civile di Catania e precisamente:
piano cantinato
realizzazione di un corpo scala fuori dalla sagoma dell'edificio in aderenza all'angolo nord dell'immobile. I1 corpo scala dalle dimensioni di mt. 2,40 X 5,00 era stato realizzato in muratura sovrastato da una struttura in alluminio e vetri. Copertura ad una sola falda inclinata, realizzata con pannelli di lamiera coibentata, altezza massima mt. 6,80 altezza minima mt. 5,00, tale copertura sporgeva dalla sagoma del corpo scala mediamente di cm. 80 circa. All'interno era stata realizzata una scala in c.a. a tre rampe che collegava l'area prospiciente al piano cantinato esistente e ii piano superiore, inoltre sulla parete pasta in aderenza al garage di proprietà (sub 29) era presente una porta che li rendeva comunicanti;
appartamento
lievi variazioni nella distribuzione in tema;
realizzazione sul lato sud dell'appartamento di un ballatoio della lunghezza di mt. 4,00 circa larghezza .cm. 90 circa. Tale ballatoio risulta chiuso con struttura in alluminio e vetri e pennette. Il collegamenio tra un locale chiuso destinato a OG (anch'esso abusivo) e la lavanderia, la copertura e stata realizzata attraverso una piccola tettoia, l'altezza interna risulta mt. 2,85 circa.
locale chiuso e destinato a soggiorno della superficie di mq. 25,00 circa, realizzato su un terrazzo esistente di progetto, al di sotto del quale esistono due garage di altra proprietà, posto ai confini sud e ovest, struttura in muratura e in alluminio e vetri, copertura con travi principali e secondarie in legno, perlinato e tegole in laterizio, altezza massima interna mt. 3,70 circa, altezza minima interna mt. 3,00 circa, su una porzione di mq. 3,50 circa lato ovest e stato ricavato un ripostig1io.
ampliamento di mq. 2,50 circa della lavanderia posta sul ballatoio est.
installazione di una scala a chiocciola in ferro autoportante del diametro di mt. 1,40 posta sul terrazzo nord, che permetteva ii collegamento verticale con ii terrazzo di copertura soprastante.
terrazzo (non rappresentato negli elaborati grafici allegati al/a CE. n° 124/79 del 05/09/1980)
realizzazione di una tettoia, della superficie complessiva di mq. 77,80 circa, sorretta da uria struttura portante di profilati in lamiera zincata scatolare da cm.12 x 12, ancorata alla base e immersa a muri perimetrali sui tre prospetti, la cui altezza è pari a mt. 1,00 con spessore cm. 25. II prospetto ovest in aderenza al confine e una porzione di mt. 5,50 circa sul prospetto est risultavano chiusi in muratura.
La copertura e costituita da pannelli in lamiera coibentata, l'altezza interna massima risu1ta mt. 2,95 circa, altezza interna minima risulta mt. 2, 85 circa. Una porzione delta tettoia di mq. 10,00 circa posta a sud - ovest risultava chiusa in muratura e destinata a ripostig1io, 1'interno era rivestito con mattonelle di maiolica e predisposto per un bagno doccia ”.
II – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato vizi di violazione art. 3 comma 1. lett e6) del D.P.R. n. 380/200, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza ed incoerenza dell'azione amministrativa, errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per non avere il Comune intimato ritenuto pertinenze – per la realizzazione delle quali non necessitava il previo rilascio di alcun titolo edilizio – gli interventi relativi al piano cantinato. Ma osserva in contrario il Collegio che l’intimata demolizione è stata disposta (anche) per la presenza di “ opere edilizie prive… di N.O . da parte del Genio Civile di Catania”. Ed in relazione al piano cantinato vi è stata la “realizzazione (in mutatura) di un corpo scala fuori dalla sagoma dell'edificio in aderenza all'angolo nord dell'immobile ”, al cui interno “ era stata realizzata una scala in c.a. a tre rampe che collegava l'area prospiciente al piano cantinato esistente e ii piano superiore, inoltre sulla parete pasta in aderenza al garage di proprietà (sub 29) era presente una porta che li rendeva comunicanti”. E’ quindi evidente che, ove anche l’intervento realizzato fosse stato una pertinenza, la realizzazione di una scala a tre rampe in cemento armato avrebbe comunque richiesto il rilascio di un previo nulla osta da parte degli uffici del Genio Civile di Catania ex L. n. 64/1974. E poiché il ricorrente non ha dato alcuna prova del positivo ottenimento di tale nulla osta, deve ritenersi che in modo perfettamente legittimo il Comune intimato abbia disposto la demolizione degli interventi relativi al piano cantinato a norma dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
III - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato vizi di violazione del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 20 L.R. n. 4/2003, di violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa ex artt. 97 e 118 Costituzione, nonché di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
I ricorrenti sostengono che “ la Regione Siciliana, in quanto regione avente autonomia speciale in materia di edilizia ed urbanistica, è legittimata ad introdurre nel proprio ordinamento norme che, senza violare i principi generali, le norme costituzionali e quelle penali, configurino un diverso assetto dei principi urbanistici, funzionali all’uso prescelto del territorio. In particolare, per quel che qui rileva, l’appena citata norma di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003, seppur contenuta in disposizioni attinenti a fattispecie peculiari, introduce una definizione normativa generale del concetto di precarietà, atteso che lo stesso non era mai stato positivamente definito. Secondo tale disposizione il concetto di precarietà, dunque, attiene al profilo della rilevanza tecnica della struttura, mentre non assume alcun rilievo rispetto al concetto di precarietà funzionale (opere cioè destinate ad esigenze meramente temporanee). Più esattamente, nell'individuare le opere precarie non soggette, in via di eccezione, al permesso di costruire, essa fa esclusivo riferimento a un "criterio strutturale" (la facile rimovibilità) piuttosto che al "criterio funzionale" (l'uso temporaneo e provvisorio) di cui alla (interpretazione della) normativa nazionale”. Ma tali argomentazioni appaiono inutilmente spese a fronte delle specifiche caratteristiche dell’eseguito intervento edilizio.
Infatti, come positivamente risulta dal verbale prot. n. 2611 del 24/01/2023 redatto da personale del Comando Polizia Locale e del Settore Urbanistica, il locale chiuso e destinato a soggiorno della superficie di mq. 25,00 circa, realizzato su un terrazzo esistente di progetto e posto ai confini sud e ovest, è stato realizzato non soltanto con una struttura “ in alluminio e vetri ”, ma anche “in muratura”; mentre la realizzata tettoia della superficie complessiva di mq. 77,80 circa – che già solo per questo non può esser “salvata” dall’art. 20 della L.R. n. 4/2003, il quale non trova applicazione ove le coperture realizzate eccedano i 50 mq. … - risulta “ ancorata alla base e immersa a muri perimetrali sui tre prospetti, la cui altezza è pari a mt. 1,00 con spessore cm. 2” – altresì con l’aggravante che “ il prospetto ovest in aderenza al confine e una porzione di mt. 5,50 circa sul prospetto est risultavano chiusi in muratura”.
Pertanto, in assenza di una querela di falso proposta avverso le risultanze del verbale prot. n. 2611 del 24/01/2023 redatto da personale del Comando Polizia Locale e del Settore Urbanistica, è radicalmente da escludere che le opere relative all’appartamento possano considerarsi precarie; sicché tutte le censure dei ricorrenti che quella qualità loro attribuiscono devono ritenersi infondate.
IV - Con terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato vizi di eccesso di potere per insufficienza e perplessità della motivazione.
In tesi, infatti, “ il provvedimento impugnato, pur contenente una descrizione materiale delle opere accertate, risulta tuttavia carente sotto il profilo della quantificazione giuridica dell’intervento abusivo. Si rileva, infatti, che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che il D.P.R. 380/01 sanziona, sul piano amministrativo, la realizzazione di abusi edilizi in una pluralità di disposizioni (artt.:27, co. 2; 30, co. 7 e 8; 31, co. 2 e 3; 33, co. da 1 a 4; 34, co. 1; 35, co. 1, e 37, co. 1 e 2), ciascuna delle quali corrispondente ad un’autonoma fattispecie di illecito, prevedendo, in relazione alla gravità dell’abuso, tre tipi di sanzioni, ovvero sia la demolizione d’ufficio, l’ordine di demolizione, la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tendenzialmente applicabile in via alternativa ovvero conseguenziale ”.
Il Collegio non condivide siffatta prospettazione, poiché il provvedimento impugnato, per quanto richiami indifferenziatamente il D.P.R. n. 380/2001, in base al suo circostanziato contenuto consente in modo agevole ed univoco ricondurre il potere concretamente esercitato a quello di cui al suo art. 31.
Perimenti infondata è la censura secondo la quale “ nel corpo dell’ordinanza impugnata, inoltre, non è dato riscontrare alcuna motivazione attinente alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Gli interessi del privato cittadino, infatti, non sono stati oggetto di alcuna comparazione con quelli pubblici ”. L’ordinanza di demolizione è infatti, per costante giurisprudenza, un atto vincolato rispetto al quale non vi sono “ interessi del privato cittadino ” che debbano essere comparati “ con – e possano in astratto prevalere su - quelli pubblici ” al ripristino della regolarità urbanistico-edilizia di realizzati interventi di modificazione del territorio.
V – Il Collegio, conclusivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio provvede come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, che liquida nell’importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge, con riparto della relativa somma nei rapporti interni fra condebitori nella misura del 50% della stessa a carico di ciascuno dei due soggetti obbligati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO