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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA TO Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°2941/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 04.05.2023 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Parte_1
Simona Buda e Diego Michieli ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21.03.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15.04.2025 conclusioni: per la ricorrente: “1) accertato il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personali tra i coniugi e che sono trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Padova, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
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2) nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento;
3) assegnare in via definitiva l'abitazione sita in Montegrotto Terme (PD) via San Mauro n. 23 interno 7, comprensiva degli arredi, a Parte_1
che ne è la esclusiva proprietaria;
[...]
4) autorizzarsi entrambi i coniugi al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.05.2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in Padova Controparte_1
in data 20.07.1996, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00439, Parte II, Serie A dell'anno
1996, che dall'unione coniugale non sono nati figli e che, dopo un primo periodo di serenità, il rapporto entrava in crisi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla a titolo di assegno divorzile, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 10.11.2023 parte ricorrente compariva avanti al Giudice delegato e rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, nessuno compariva per il resistente contumace e il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 29.11.2023 ove, lette le note scritte depositate da parte ricorrente e la dichiarazione di parte ove questi dichiarava di aver Controparte_1
“ricevuto il ricorso per separazione e divorzio e di non aver nulla da opporre e di non volersi riconciliare”, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza n. 21/2024 pubblicata il 05.01.2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione dei coniugi e con ordinanza depositata in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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All'udienza del 21.03.2025 parte ricorrente compariva mediante note scritte ove dichiarava che a seguito della separazione (sentenza n. 21/2024, pubblicata il 05.01.2024, passata in cosa giudicata in data 06.07.2024) non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, insisteva nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e allegava dichiarazione sottoscritta da ove dichiarava, Controparte_1 inter alia, “di non ave nulla da opporre in relazione all'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo” e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato con note scritte per l'udienza del 21.03.2025 la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova (udienza tenutasi il 10.11.2023).
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La stessa mancata comparizione del resistente all'udienza del 21.03.2025 e le dichiarazioni rese dallo stesso e prodotte da parte ricorrente sono comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di assegnazione dell'abitazione sita in Montegrotto Terme (PD) via San Mauro n. 23 interno 7, comprensiva degli arredi, essendone la stessa esclusiva proprietaria e in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, alcun provvedimento può essere assunto in proposito, restando dunque la casa sottoposta alla ordinaria disciplina in materia di proprietà.
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Spese compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Padova di annotare la sentenza nei registri (atto n°00439, Parte II, serie A, dell'anno 1996 del registro degli atti di matrimonio);
3. spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa NA TO
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