Decreto cautelare 6 agosto 2015
Ordinanza cautelare 16 settembre 2015
Decreto cautelare 31 ottobre 2016
Sentenza breve 23 marzo 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 23/03/2017, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2017
N. 03838/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10025/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10025 del 2015, proposto da:
LO RO, AV IN, CA ES, AL SI, AN OS, IG IL, ND VI, rappresentati e difesi dagli avvocati ES Vannicelli C.F. [...], Biancamaria Celletti C.F. [...], con domicilio eletto presso ES Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Miur Usr Sicilia Atp Trapani, Miur Usr Sicilia Atp Caltanissetta, Miur Usr Sardegna Atp Cagliari, Miur Usr Lombardia Atp Lodi, Miur Asr Lazio Atp Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
RI NI non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al dm 235 del 01/04/15 per il personale docente ed educativo utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Miur Usr Sicilia Atp Trapani e di Miur Usr Sicilia Atp Caltanissetta e di Miur Usr Sardegna Atp Cagliari e di Miur Usr Lombardia Atp Lodi e di Miur Asr Lazio Atp Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, sussistendone i presupposti;
Rilevato che la medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle G.A.E. e alla possibilità dell’inserimento degli abilitati T.F.A. e P.A.S. in III fascia o in una IV fascia aggiuntiva, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi di parte ricorrente, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede (cfr. ad es. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo e/o P.A.S. percorsi abilitativi speciali - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
Considerato che anche il Consiglio di Stato, con l’ordinanza di rimessione n. 364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della G.A.E. ai sensi della normativa richiamata e a decorrere dall’indicata data;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e, comunque, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cristina Quiligotti | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO