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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3809/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari e Mirco Sassi, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Barone del CP_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione di matrimonio concordatario. conclusioni: all'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e parte resistente nulla ha dedotto in contrario.
* * *
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 16 luglio 2017, in Parma, formulando ulteriori domande con particolare CP_1 riferimento all'affidamento della figlia minorenne , alle sue frequentazioni genitoriali e al suo Per_1 mantenimento.
A fondamento della domanda principale ha allegato che la separazione dal marito era stata pronunciata da questo Tribunale (con sentenza non definitiva del 28 aprile 2022) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando CP_1 comparsa il 2 maggio 2025.
Fornendo una diversa ricostruzione delle vicende familiari, ella ha formulato, a propria volta, domanda di divorzio e ulteriori domande sull'affidamento, sulla collocazione, sulle visite dell'altro genitore e sul mantenimento della figlia minorenne.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e acquisita officiosamente una relazione proveniente dai Servizi Sociali affidatari della figlia , all'udienza di comparizione tenuta il 3 Per_1 giugno 2025 i coniugi hanno escluso personalmente possibilità di riconciliazione e hanno rilasciato dichiarazioni sui rapporti genitoriali.
Alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e parte resistente nulla ha dedotto in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di divorzio.
* * *
La domanda in oggetto è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza non definitiva di questo
Tribunale pronunciata il 28 aprile 2022 (seguita dalla sentenza definitiva pubblicata il 24 giugno
2024), senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dagli esiti di quel procedimento, dalle allegazioni e dalle dichiarazioni personali degli stessi interessati.
E' evidente quindi, anche alla stregua del fallimento del tentativo di conciliazione, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 16 luglio 2017, tra e , come da atto Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 70, parte 2, S. A, anno
2017).
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 16 luglio 2017, tra e , come da atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 70, parte 2, S. A, anno 2017).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
Così deciso in Parma il 7 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3809/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari e Mirco Sassi, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Barone del CP_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione di matrimonio concordatario. conclusioni: all'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e parte resistente nulla ha dedotto in contrario.
* * *
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 16 luglio 2017, in Parma, formulando ulteriori domande con particolare CP_1 riferimento all'affidamento della figlia minorenne , alle sue frequentazioni genitoriali e al suo Per_1 mantenimento.
A fondamento della domanda principale ha allegato che la separazione dal marito era stata pronunciata da questo Tribunale (con sentenza non definitiva del 28 aprile 2022) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando CP_1 comparsa il 2 maggio 2025.
Fornendo una diversa ricostruzione delle vicende familiari, ella ha formulato, a propria volta, domanda di divorzio e ulteriori domande sull'affidamento, sulla collocazione, sulle visite dell'altro genitore e sul mantenimento della figlia minorenne.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e acquisita officiosamente una relazione proveniente dai Servizi Sociali affidatari della figlia , all'udienza di comparizione tenuta il 3 Per_1 giugno 2025 i coniugi hanno escluso personalmente possibilità di riconciliazione e hanno rilasciato dichiarazioni sui rapporti genitoriali.
Alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio e parte resistente nulla ha dedotto in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di divorzio.
* * *
La domanda in oggetto è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza non definitiva di questo
Tribunale pronunciata il 28 aprile 2022 (seguita dalla sentenza definitiva pubblicata il 24 giugno
2024), senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dagli esiti di quel procedimento, dalle allegazioni e dalle dichiarazioni personali degli stessi interessati.
E' evidente quindi, anche alla stregua del fallimento del tentativo di conciliazione, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 16 luglio 2017, tra e , come da atto Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 70, parte 2, S. A, anno
2017).
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 16 luglio 2017, tra e , come da atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 70, parte 2, S. A, anno 2017).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
Così deciso in Parma il 7 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto