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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna OL Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Monterosso Almo in via Palermo n. 54, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Assenza che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Monterosso Almo in via Palermo n. 54, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo
Daniele OL, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Monterosso Almo il 22.10.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie
A, dell'anno 2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita a Monterosso Almo in Via Palermo n. 54 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , e il SInor OL dichiara che a breve Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza e che, pertanto, rilascerà la casa coniugale in favore esclusivo della SI.ra , fatto salvo comunque che è intenzione dello stesso di Parte_2 stipulare successivamente in favore della moglie un atto di trasferimento della propria quota, pari al 50%, dell'immobile sito in Monterosso Almo in via Palermo n. 54;
2. i beni mobili presenti nella detta casa coniugale rimarranno assegnati alla SI.ra
[...]
, ivi compresa la cucina, il salotto e la stanza da letto, con facoltà per il ricorrente Pt_2 di potere asportare proprie suppellettili ed effetti personali;
3. i coniugi rinunciano al rispettivo mantenimento in quanto godono entrambi di redditi propri
e sufficienti per il proprio sostentamento personale;
4. i coniugi dichiarano di attribuirsi le proprie autovetture, già intestate separatamente agli stessi. che l'udienza di comparizione del dì 16.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, mentre relativamente agli ulteriori accordi gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncord atario a Mo nteros so Almo in data 22.10.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II,
Serie A, dell'anno 2005;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterosso Almo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna OL Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Monterosso Almo in via Palermo n. 54, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Assenza che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Monterosso Almo in via Palermo n. 54, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo
Daniele OL, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Monterosso Almo il 22.10.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie
A, dell'anno 2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita a Monterosso Almo in Via Palermo n. 54 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , e il SInor OL dichiara che a breve Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza e che, pertanto, rilascerà la casa coniugale in favore esclusivo della SI.ra , fatto salvo comunque che è intenzione dello stesso di Parte_2 stipulare successivamente in favore della moglie un atto di trasferimento della propria quota, pari al 50%, dell'immobile sito in Monterosso Almo in via Palermo n. 54;
2. i beni mobili presenti nella detta casa coniugale rimarranno assegnati alla SI.ra
[...]
, ivi compresa la cucina, il salotto e la stanza da letto, con facoltà per il ricorrente Pt_2 di potere asportare proprie suppellettili ed effetti personali;
3. i coniugi rinunciano al rispettivo mantenimento in quanto godono entrambi di redditi propri
e sufficienti per il proprio sostentamento personale;
4. i coniugi dichiarano di attribuirsi le proprie autovetture, già intestate separatamente agli stessi. che l'udienza di comparizione del dì 16.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, mentre relativamente agli ulteriori accordi gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncord atario a Mo nteros so Almo in data 22.10.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II,
Serie A, dell'anno 2005;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterosso Almo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti