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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1552/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. W. Miceli, F. Parte_1 con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi n. 154, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
, in Controparte_1 oli, CP_2 con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere inserita nella graduatoria provinciale - scuola secondaria di secondo grado - della provincia di Caserta, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso B022, deduceva di avere in precedenza stipulato, a partire dall'a.s. 2013/2014, plurimi contratti a tempo determinato, ritenuti illegittimi per violazione delle relative disposizioni normative. Dedotta l'illegittima condotta del resistente, anche alla luce dell'art. 4 CP_1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a te inato, attuato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, chiedeva, pertanto, “I. SULL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. Si chiede di accertare e dichiarare che l'Amministrazione scolastica ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare, come sanzione per abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine oppure come risarcimento in forma specifica per illegittima apposizione del termine, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e il a far data e Controparte_3 per effetto del superamento di trentasei mesi di servizio alle dipendenze del - condannare CP_4
1 l'amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del suddetto diritto all'immissione in ruolo a far data dal superamento di trentasei mesi di servizio;
PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 124/1999, dell'art. 10, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001, dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 29, commi 2 lett. c) e 4, del D. Lgs. n. 81/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35 comma 1, 97 comma 3, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2, e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13 Per_1
In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'illegittimo e abusivo su della soglia dei 36 mesi di servizio (prestato per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente) e, conseguentemente condannare l'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno per equivalente per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15/07/1966, n. 604” (ex art. 32, comma 5, legge 4/11/2010, n. 183). II. SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA. Si chiede di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e nella specie: a.s. 2013/2014 (dal 17/09/2013 al 15/10/2013 e dal 16/10/2013 al 30/06/2014); a.s. 2014/2015 (dal 30/09/2014 al 10/11/2014, dall'11/11/2014 al 30/06/2015 e dal 31/08/2015 al 31/08/2015); a.s. 2015/2016 (dal 22/09/2015 al 01/10/2015, dal 02/10/2015 al 30/06/2016 e dal 31/08/2016 al 31/08/2016); a.s. 2016/2017 (dal 19/09/2016 al 09/01/2017 e dal 10/01/2017 al 31/08/2017); a.s. 2017/2018 ( dal 27/09/2017 al 29/10/2017 e dal 30/10/2017 al 31/08/2018); a.s. 2018/2019 (dal 01/10/2018 al 31/08/2019); a.s.2019/2020 (dal 23/09/2019 al 31/08/2020); a.s. 2020/2021 (dal 07/09/2020 al 09/09/2020 e dal 28/10/2020 al 31/08/2021), con conseguente condanna del al CP_4 pagamento delle relative differenze retributive, calcolate secondo la disciplina applicata al person olo. Sul dovuto dovranno altresì essere corrisposti gli interessi nella misura legale. Vittoria di spese, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente che, con articolata CP_1 memoria, eccepita la prescrizione quinquennale ata la fondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Con le note depositate in data 12/08/2024, parte ricorrente rappresentava la sopravvenuta immissione in ruolo, intervenuta in corso di causa, con sopravvenuta carenza di interesse alla relativa domanda. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In materia va richiamata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641607 - 01), che – richiamato il quadro normativo 2 di riferimento - ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente orientamento (sent. n. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. n. 124/1999 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d.lgs. 368/2001, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati con i docenti e con il personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. n. 124/1999. La Corte ha poi evidenziato, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Consulta, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico si può porre solo con riferimento alle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. organico di diritto) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124 del 1999. Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicché, in relazione alle ipotesi ivi delineate, può venire in rilievo un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine con riferimento ai contratti già conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015 - avendo tale legge, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della Consulta, cancellato per il futuro l'illecito comunitario – sempre che tali contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e ritenuta dalla Corte parametro “ragionevole” considerato che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001. Quanto al profilo delle ricadute sanzionatorie della illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto con durata complessiva superiore ai trentasei mesi, la Corte ha, in primo luogo, ribadito il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in virtù dell'operatività del principio del pubblico concorso quale modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo, infine, all'impatto delle sopravvenute disposizioni normative, la Suprema Corte ha ritenuto che costituiscano misure proporzionate ed effettive, idonee a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze dell'illecito comunitario e, dunque, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione: a) la stabilizzazione prevista dalla L. n. 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 109, L. n. 107/2015; b) l'immissione in ruolo acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali. Anche in quest'ultimo caso, infatti, ad avviso della Corte, l'immissione in ruolo “rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poiché il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”. 3 Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per il riconoscimento della tutela risarcitoria di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, laddove il lavoratore adempia ai relativi oneri di allegazione e prova. Per quanto concerne, infine, le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999, occorre evidenziare che, secondo la normativa in esame, ogni anno scolastico si procede all'individuazione del cd. "organico di diritto o provvisionale", che viene determinato dopo il 31 gennaio di ogni anno a chiusura delle iscrizioni per l'anno successivo, e alla definizione della pianta organica del personale di ruolo. Poiché questo organico viene stabilito sulla base di dati suscettibili di variazione per le più svariate ragioni, è possibile che lo stesso, al termine dell'anno scolastico e dell'effettuazione degli scrutini, necessiti di una revisione. Per organico di diritto, dunque, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale, assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste;
si tratta di un organico previsionale determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento. Rispetto ai posti così determinati si possono verificare situazioni di esubero o di vacanza;
i posti vacanti sono utilizzati innanzitutto per consentire le operazioni di trasferimento o passaggio e per sistemare i docenti individuati come soprannumerari in altre scuole, poi per le nuove immissioni in ruolo, infine le cattedre che rimangono vacanti dopo le immissioni in ruolo vengono coperte con le supplenze annuali fino al 31 agosto, regolate dall'art. 4 comma 1, L. n. 124/1999. Sistematicamente, però, nel corso dell'anno scolastico e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si verificano delle variazioni nell'organico di diritto a causa della variazione del numero degli alunni, che si ripercuote nella formazione delle classi, dovuta a richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alla presenza di un numero di alunni ripetenti, al sopraggiungere di nuove iscrizioni, per cui si rende necessario adeguare la previsione alla realtà e determinare quell'organico di fatto che consentirà realmente, all'inizio dell'anno scolastico, la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici. All'inizio dell'anno scolastico è anche possibile che si rendano vacanti, e quindi disponibili di fatto, altri posti in conseguenza di richieste di part-time, di esigenze particolari ed eccezionali, di alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Se a seguito di questa nuova determinazione dell'organico di fatto si rende necessaria la copertura di posti vacanti, si procede con le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo, e poi con le supplenze sino al termine delle attività didattiche fissato al 30 giugno, regolate dal comma 2 dell'art.
4. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che solo per la prima tipologia di supplenze si può porre in concreto un problema di immotivata reiterazione, a fronte di esigenze
4 talmente prevedibili da aver giustificato la previsione del posto in organico, e quindi la necessità di una supplenza in attesa della sua copertura con una immissione in ruolo. Le supplenze temporanee su posti disponibili solo nell'organico di fatto, rappresentano, invece, il prodotto fisiologico di quella aleatorietà ben evidenziata dalla Suprema Corte e riconosciuta dalla Corte Costituzionale, riconducibile a fattori diversi quali ad es. il mutamento quantitativo e la variazione territoriale della popolazione scolastica, le richieste di trasferimento o altre forme di assenze dei docenti, che le rende funzionali ad esigenze per definizione temporanee e variabili che ben possono dunque costituire delle “ragioni oggettive”, tali da giustificare, per il peculiare contesto in cui si svolgono, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Del resto, la presenza di tali ragioni è stata anche riconosciuta dalla CGUE nella sentenza del 26 novembre 2014 allorché ai punti da 91 a 95 dà atto che “l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari”. Ammette poi la Corte che fattori del genere determinano nel settore dell'insegnamento un'esigenza particolare di flessibilità idonea “a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”. Al riguardo, la Suprema Corte (sentenza n. 22552/2016, cit.), nel ribadire i principi sopra richiamati, ha affermato che “Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Tanto premesso, in primo luogo si rileva la superfluità della decisione in ordine alla domanda relativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante l'avvenuta immissione in ruolo di parte ricorrente a decorrere dal 01/09/2023. Parte ricorrente all'odierna udienza ribadiva la carenza di interesse ad una pronuncia su tale domanda, da cui consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alle ulteriori domande, si osserva quanto segue. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, deve rilevarsi, che, nella specie, è dirimente, ai fini dell'esclusione dello stesso, la circostanza che la parte ricorrente sia stata immessa in ruolo. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020): nel caso in esame, parte ricorrente è stata immessa in 5 ruolo in data 01/09/2023 (cfr. nota del 12/08/2024) e non risulta dedotto alcun maggior danno subito. La domanda, pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, va rigettata. Con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle conseguenti differenze retributive maturate, si osserva quanto segue. La vicenda va analizzata alla luce della pronuncia di legittimità n. 31149 del 28/11/2019, tenendo presente che il riferimento normativo va individuato nel combinato disposto degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994. In particolare, l'art. 485 del d.lgs n. 297/1994 – recependo, con modifiche ed integrazioni, le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del DL n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970 – ha previsto che: “
1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.” Il successivo art. 489 ha stabilito che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, inoltre, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” La Suprema Corte, con la pronuncia n. 31149/2019 cit., ha chiarito che “La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
6 l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato”. Sull'impianto normativo nazionale si sono innestati la normativa comunitaria, nonché le decisioni delle corti nazionali (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione) e della CGUE. In particolare, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ha sancito un principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, stabilendo che “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La Suprema Corte, nella pronuncia n. 31149/2019 sopra citata, precisa altresì che occorre che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e dunque non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati, che nel caso di specie non sono state dedotte dall'amministrazione resistente. Nell'indicata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che, al fine di evitare discriminazioni “alla rovescia”, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio” nonché “del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”. Alla luce di quanto sinora esposto, in conclusione, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. Una volta espunta la previsione di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 dal panorama normativo di riferimento per la decisione del caso di specie, la disciplina applicabile a quest'ultimo non può che essere rinvenuta nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo 7 determinato, che impone di riconoscere alla parte ricorrente un'anzianità di servizio sin dal primo rapporto a termine negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata riconosciuta se fosse stata immessa in ruolo sin da tale momento. Ciò comporta l'accertamento del diritto della parte ricorrente al riconoscimento, alla data dell'immissione in ruolo, dell'anzianità di servizio decorrente dalla prima assunzione e cumulando i diversi periodi lavorati, sulla scorta dei criteri sopra enunciati, con condanna del al pagamento delle eventuali conseguenti differenze retributive maturate, nei CP_1 lim escrizione quinquennale. Ed invero, il resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale: pertanto, considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 05/01/2022 e non risultano dedotti precedenti atti interruttivi, risultano prescritti i crediti eventualmente maturati in data antecedente al 05/01/2017. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale;
b) dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive, nei CP_1 limiti della p quinquennale, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, sulla scorta dei criteri enunciati in parte motiva, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1552/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. W. Miceli, F. Parte_1 con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi n. 154, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
, in Controparte_1 oli, CP_2 con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere inserita nella graduatoria provinciale - scuola secondaria di secondo grado - della provincia di Caserta, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso B022, deduceva di avere in precedenza stipulato, a partire dall'a.s. 2013/2014, plurimi contratti a tempo determinato, ritenuti illegittimi per violazione delle relative disposizioni normative. Dedotta l'illegittima condotta del resistente, anche alla luce dell'art. 4 CP_1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a te inato, attuato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, chiedeva, pertanto, “I. SULL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. Si chiede di accertare e dichiarare che l'Amministrazione scolastica ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare, come sanzione per abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine oppure come risarcimento in forma specifica per illegittima apposizione del termine, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e il a far data e Controparte_3 per effetto del superamento di trentasei mesi di servizio alle dipendenze del - condannare CP_4
1 l'amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del suddetto diritto all'immissione in ruolo a far data dal superamento di trentasei mesi di servizio;
PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 124/1999, dell'art. 10, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001, dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 29, commi 2 lett. c) e 4, del D. Lgs. n. 81/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35 comma 1, 97 comma 3, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2, e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13 Per_1
In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'illegittimo e abusivo su della soglia dei 36 mesi di servizio (prestato per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente) e, conseguentemente condannare l'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno per equivalente per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15/07/1966, n. 604” (ex art. 32, comma 5, legge 4/11/2010, n. 183). II. SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA. Si chiede di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e nella specie: a.s. 2013/2014 (dal 17/09/2013 al 15/10/2013 e dal 16/10/2013 al 30/06/2014); a.s. 2014/2015 (dal 30/09/2014 al 10/11/2014, dall'11/11/2014 al 30/06/2015 e dal 31/08/2015 al 31/08/2015); a.s. 2015/2016 (dal 22/09/2015 al 01/10/2015, dal 02/10/2015 al 30/06/2016 e dal 31/08/2016 al 31/08/2016); a.s. 2016/2017 (dal 19/09/2016 al 09/01/2017 e dal 10/01/2017 al 31/08/2017); a.s. 2017/2018 ( dal 27/09/2017 al 29/10/2017 e dal 30/10/2017 al 31/08/2018); a.s. 2018/2019 (dal 01/10/2018 al 31/08/2019); a.s.2019/2020 (dal 23/09/2019 al 31/08/2020); a.s. 2020/2021 (dal 07/09/2020 al 09/09/2020 e dal 28/10/2020 al 31/08/2021), con conseguente condanna del al CP_4 pagamento delle relative differenze retributive, calcolate secondo la disciplina applicata al person olo. Sul dovuto dovranno altresì essere corrisposti gli interessi nella misura legale. Vittoria di spese, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente che, con articolata CP_1 memoria, eccepita la prescrizione quinquennale ata la fondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Con le note depositate in data 12/08/2024, parte ricorrente rappresentava la sopravvenuta immissione in ruolo, intervenuta in corso di causa, con sopravvenuta carenza di interesse alla relativa domanda. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In materia va richiamata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641607 - 01), che – richiamato il quadro normativo 2 di riferimento - ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente orientamento (sent. n. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. n. 124/1999 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d.lgs. 368/2001, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati con i docenti e con il personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. n. 124/1999. La Corte ha poi evidenziato, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Consulta, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico si può porre solo con riferimento alle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. organico di diritto) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124 del 1999. Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicché, in relazione alle ipotesi ivi delineate, può venire in rilievo un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine con riferimento ai contratti già conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015 - avendo tale legge, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della Consulta, cancellato per il futuro l'illecito comunitario – sempre che tali contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e ritenuta dalla Corte parametro “ragionevole” considerato che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001. Quanto al profilo delle ricadute sanzionatorie della illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto con durata complessiva superiore ai trentasei mesi, la Corte ha, in primo luogo, ribadito il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in virtù dell'operatività del principio del pubblico concorso quale modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo, infine, all'impatto delle sopravvenute disposizioni normative, la Suprema Corte ha ritenuto che costituiscano misure proporzionate ed effettive, idonee a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze dell'illecito comunitario e, dunque, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione: a) la stabilizzazione prevista dalla L. n. 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 109, L. n. 107/2015; b) l'immissione in ruolo acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali. Anche in quest'ultimo caso, infatti, ad avviso della Corte, l'immissione in ruolo “rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poiché il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”. 3 Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per il riconoscimento della tutela risarcitoria di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, laddove il lavoratore adempia ai relativi oneri di allegazione e prova. Per quanto concerne, infine, le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999, occorre evidenziare che, secondo la normativa in esame, ogni anno scolastico si procede all'individuazione del cd. "organico di diritto o provvisionale", che viene determinato dopo il 31 gennaio di ogni anno a chiusura delle iscrizioni per l'anno successivo, e alla definizione della pianta organica del personale di ruolo. Poiché questo organico viene stabilito sulla base di dati suscettibili di variazione per le più svariate ragioni, è possibile che lo stesso, al termine dell'anno scolastico e dell'effettuazione degli scrutini, necessiti di una revisione. Per organico di diritto, dunque, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale, assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste;
si tratta di un organico previsionale determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento. Rispetto ai posti così determinati si possono verificare situazioni di esubero o di vacanza;
i posti vacanti sono utilizzati innanzitutto per consentire le operazioni di trasferimento o passaggio e per sistemare i docenti individuati come soprannumerari in altre scuole, poi per le nuove immissioni in ruolo, infine le cattedre che rimangono vacanti dopo le immissioni in ruolo vengono coperte con le supplenze annuali fino al 31 agosto, regolate dall'art. 4 comma 1, L. n. 124/1999. Sistematicamente, però, nel corso dell'anno scolastico e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si verificano delle variazioni nell'organico di diritto a causa della variazione del numero degli alunni, che si ripercuote nella formazione delle classi, dovuta a richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alla presenza di un numero di alunni ripetenti, al sopraggiungere di nuove iscrizioni, per cui si rende necessario adeguare la previsione alla realtà e determinare quell'organico di fatto che consentirà realmente, all'inizio dell'anno scolastico, la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici. All'inizio dell'anno scolastico è anche possibile che si rendano vacanti, e quindi disponibili di fatto, altri posti in conseguenza di richieste di part-time, di esigenze particolari ed eccezionali, di alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Se a seguito di questa nuova determinazione dell'organico di fatto si rende necessaria la copertura di posti vacanti, si procede con le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo, e poi con le supplenze sino al termine delle attività didattiche fissato al 30 giugno, regolate dal comma 2 dell'art.
4. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che solo per la prima tipologia di supplenze si può porre in concreto un problema di immotivata reiterazione, a fronte di esigenze
4 talmente prevedibili da aver giustificato la previsione del posto in organico, e quindi la necessità di una supplenza in attesa della sua copertura con una immissione in ruolo. Le supplenze temporanee su posti disponibili solo nell'organico di fatto, rappresentano, invece, il prodotto fisiologico di quella aleatorietà ben evidenziata dalla Suprema Corte e riconosciuta dalla Corte Costituzionale, riconducibile a fattori diversi quali ad es. il mutamento quantitativo e la variazione territoriale della popolazione scolastica, le richieste di trasferimento o altre forme di assenze dei docenti, che le rende funzionali ad esigenze per definizione temporanee e variabili che ben possono dunque costituire delle “ragioni oggettive”, tali da giustificare, per il peculiare contesto in cui si svolgono, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Del resto, la presenza di tali ragioni è stata anche riconosciuta dalla CGUE nella sentenza del 26 novembre 2014 allorché ai punti da 91 a 95 dà atto che “l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari”. Ammette poi la Corte che fattori del genere determinano nel settore dell'insegnamento un'esigenza particolare di flessibilità idonea “a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”. Al riguardo, la Suprema Corte (sentenza n. 22552/2016, cit.), nel ribadire i principi sopra richiamati, ha affermato che “Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Tanto premesso, in primo luogo si rileva la superfluità della decisione in ordine alla domanda relativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante l'avvenuta immissione in ruolo di parte ricorrente a decorrere dal 01/09/2023. Parte ricorrente all'odierna udienza ribadiva la carenza di interesse ad una pronuncia su tale domanda, da cui consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alle ulteriori domande, si osserva quanto segue. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, deve rilevarsi, che, nella specie, è dirimente, ai fini dell'esclusione dello stesso, la circostanza che la parte ricorrente sia stata immessa in ruolo. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020): nel caso in esame, parte ricorrente è stata immessa in 5 ruolo in data 01/09/2023 (cfr. nota del 12/08/2024) e non risulta dedotto alcun maggior danno subito. La domanda, pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, va rigettata. Con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle conseguenti differenze retributive maturate, si osserva quanto segue. La vicenda va analizzata alla luce della pronuncia di legittimità n. 31149 del 28/11/2019, tenendo presente che il riferimento normativo va individuato nel combinato disposto degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994. In particolare, l'art. 485 del d.lgs n. 297/1994 – recependo, con modifiche ed integrazioni, le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del DL n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970 – ha previsto che: “
1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.” Il successivo art. 489 ha stabilito che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, inoltre, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” La Suprema Corte, con la pronuncia n. 31149/2019 cit., ha chiarito che “La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
6 l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato”. Sull'impianto normativo nazionale si sono innestati la normativa comunitaria, nonché le decisioni delle corti nazionali (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione) e della CGUE. In particolare, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ha sancito un principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, stabilendo che “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La Suprema Corte, nella pronuncia n. 31149/2019 sopra citata, precisa altresì che occorre che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e dunque non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati, che nel caso di specie non sono state dedotte dall'amministrazione resistente. Nell'indicata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che, al fine di evitare discriminazioni “alla rovescia”, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio” nonché “del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”. Alla luce di quanto sinora esposto, in conclusione, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. Una volta espunta la previsione di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 dal panorama normativo di riferimento per la decisione del caso di specie, la disciplina applicabile a quest'ultimo non può che essere rinvenuta nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo 7 determinato, che impone di riconoscere alla parte ricorrente un'anzianità di servizio sin dal primo rapporto a termine negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata riconosciuta se fosse stata immessa in ruolo sin da tale momento. Ciò comporta l'accertamento del diritto della parte ricorrente al riconoscimento, alla data dell'immissione in ruolo, dell'anzianità di servizio decorrente dalla prima assunzione e cumulando i diversi periodi lavorati, sulla scorta dei criteri sopra enunciati, con condanna del al pagamento delle eventuali conseguenti differenze retributive maturate, nei CP_1 lim escrizione quinquennale. Ed invero, il resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale: pertanto, considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 05/01/2022 e non risultano dedotti precedenti atti interruttivi, risultano prescritti i crediti eventualmente maturati in data antecedente al 05/01/2017. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale;
b) dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive, nei CP_1 limiti della p quinquennale, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, sulla scorta dei criteri enunciati in parte motiva, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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