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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2024, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 519/2014 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via Giuseppe Garibaldi n.6, presso lo studio dell'avv. Salvatore Zaccaria che lo rappresenta e difende, attore, contro (C.F.: , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Emilia n. 8, presso lo studio dell'avv. Valeria Liuzzo che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2050 c.c.; sono presenti gli avvocati Zaccaria e l'avv. Valerio Lanza in sostituzione dell'avv. Valaria Liuzzo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Lanza contesta le soluzioni prospettate dal ctu per le ragioni meglio esplicitate nella comparsa conclusionale alla quale si riporta e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Zaccaria si riporta alla note conclusive e chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il giudice rilevato che la causa era stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che era stato già assegnato il termine per il deposito di note conclusive, invita i procuratori comparsi a discutere la causa. I procuratori, a questo punto, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 19 marzo 2014, l'attore ha convenuto in giudizio e premesso di essere titolare di un contratto di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica con la convenuta nella cui esecuzione aveva riscontrato reiterati cali di tensione che gli cagionavano danni di natura patrimoniale e morale. L'attore, pertanto, ha chiesto di accertare la responsabilità, ex art. 2050 c.c. o, in subordine, ex artt. 1218 o 2043 c.c., a causa dei continui sbalzi di tensione, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché ad eseguire i lavori necessari a ripristinare la tensione elettrica entro i valori corretti, fissando una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la società dovrà pagare per l'inadempimento (assoluto o relativo) al provvedimento, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta del 20 giugno 2016 si è costituita la società convenuta, la quale, eccependo di avere ripristinato la tensione elettrica mediante l'esecuzione di un raccordo aereo sebbene con ritardo dovuto al fatto del terzo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove orali e disposta la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare parzialmente fondata. In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (Cass. Civ. n. 32498/2019). Dalla qualificazione della responsabilità derivante dai guasti di tensione della distribuzione di energia elettrica discende che essa raffigura una ipotesi di responsabilità aquiliana, in violazione del principio generale del neminem laedere, sub specie di responsabilità derivante da attività pericolose di tipo atipico. Invero, la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per esercitarla (Cass. Civ. n. 19180/2018). In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. (Cass. Civ. n.
8449/2019). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2050 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui accertamento, pertanto, prescinde dalla prova del dolo o della colpa del danneggiante, il quale può esimersi da responsabilità fornendo la prova più gravosa di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., sulla natura di responsabilità oggettiva, Cass. Civ. 26516/2016). Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dall'attività pericolosa, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dall'attività, mentre non occorre accertare se l'esercente sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sull'attività, giacché il profilo della condotta dell'esercente è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2050 c.c.. Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno, mentre al fornitore di energia elettrica spetta di provare di avere posto in essere tutte le misure necessarie atte ad evitare l'insorgenza del danno. In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione all'attività pericolosa, senza, tuttavia, dovere provare il dolo o la colpa del danneggiante. Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare pericolosità intrinseca posseduta dalla cosa. Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica del calo di tensione per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite (cfr. dichiarazioni testimoniali e c.t.u.). Invero, nella consulenza tecnica d'ufficio si legge espressamente che “Il ripetersi di questi sbalzi nel tempo acuisce i fenomeni di malfunzionamento causando un innalzamento dei consumi elettrici dell'apparato che possono portare, se protratti e ripetuti nel tempo, al suo irreparabile danneggiamento”; nonché “gli sbalzi di tensioni hanno potuto causare sfarfallio dei corpi illuminanti, incrementi di consumi di elettricità e malfunzionamento e guasto degli apparati elettrici ed elettronici compatibili a quelli lamentati dall'attore” (p. 16 c.t.u.). Tuttavia, l'attore non ha fornito la prova di avere subito un danno patrimoniale e non, non deducendo, allegando e provando in maniera specifica né il tipo di danno patito né il suo ammontare, come rilevato dallo stesso c.t.u. (cfr. p. 16 della relazione di consulenza, ove si legge: “relativamente alla quantificazione degli importi dei danni subiti dall'attore non ci sono elementi per effettuare valutazioni in quanto l'attore non ha allegato al proprio fascicolo di Parte alcuna fattura relativa alla riparazione o al riacquisto di apparati, anche perché, per come affermato in sede di sopralluogo, il sig.
ha ricevuto indennizzi per il danneggiamento di tali apparati Pt_2 Parte_1 da varie Assicurazioni da egli stipulate”). Ne deriva che, di certo, né risulta raggiunta la prova del danno patrimoniale, né del danno morale, che si sostanzia in un patema d'animo, un danno soggettivo transeunte, che, come anzidetto, non risulta essere stato dedotto nei suoi elementi specifici. Simili considerazioni valgono anche per la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, che presuppone un disagio tale da rendere necessaria la variazione dello stile di vita del soggetto danneggiato tale da compromettere la sua dimensione esistenziale non dedotto nel caso di specie. La domanda di risarcimento danni, pertanto, deve essere rigettata. La domanda di condanna della società ad eseguire i lavori necessari a ripristinare la tensione elettrica entro i valori corretti è fondata. Invero, sebbene i precedenti interventi eseguiti sulla linea, il c.t.u. ha avuto modo di rilevare che siffatti interventi non sono stati risolutivi del problema di tensionamento (cfr. c.t.u. p. 17 ove si legge: “L'intervento eseguito da nel Controparte_1
2015 sulla linea di alimentazione dell'unità immobiliare dell'attore aveva permesso di ripristinare i valori di tensione antro i limiti previsti dalla norma, (report di misure presenti in atti, scansione n° 3), ma tale intervento non è stato definitivo e gli sbalzi di tensione si sono ripresentati”); ne consegue che la società deve essere condannata a compiere gli interventi necessari al ripristino del regolare tensionamento della linea di fornitura elettrica, come opportunatamente accertato dal c.t.u. (cfr. verbale di udienza del 23 ottobre 2024) mediante l'installazione di uno stabilitore di tensione all'apertura della linea dell'attore. Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., come richiesto dall'attore, il giudice, nel provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro, deve, su istanza di parte, fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, nonché per il ritardo al termine di adempimento previsto. Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c, ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione (Cass. Civ. n. 7927/2024). Nel caso di specie, tenuto conto dei reiterati cali di tensioni, nonché delle risultanze della c.t.u., il giudice ritiene che la società, in caso di inottemperanza alla suddetta condanna oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, debba corrispondere la somma di 350,00 euro per ogni mese di ritardo nell'installazione dello stabilitore di tensione all'apertura della linea dell'attore. In applicazione dei richiamati principi, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti per due terzi, mentre la residua parte va posta a carico della convenuta. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, con istruttoria, valore indeterminabile). Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto del 17 dicembre 2024, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 519/2014 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non richiesti dall'attore;
- condanna la società convenuta a eseguire le misure necessarie a ripristinare il regolare tensionamento della linea di somministrazione elettrica dell'attore, mediante l'installazione di uno stabilitore di tensione all'apertura della linea ed, in caso di inottemperanza entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, condanna la medesima convenuta – ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. – al pagamento della somma di euro 350,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 1.269,66 per compensi ed euro 203,61 per esborsi (c.u., marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, compensando la residua quota. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 17 dicembre 2024, a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna. Patti, il 17 dicembre 2024.
Il giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, Via Giuseppe Garibaldi n.6, presso lo studio dell'avv. Salvatore Zaccaria che lo rappresenta e difende, attore, contro (C.F.: , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Emilia n. 8, presso lo studio dell'avv. Valeria Liuzzo che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2050 c.c.; sono presenti gli avvocati Zaccaria e l'avv. Valerio Lanza in sostituzione dell'avv. Valaria Liuzzo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Lanza contesta le soluzioni prospettate dal ctu per le ragioni meglio esplicitate nella comparsa conclusionale alla quale si riporta e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Zaccaria si riporta alla note conclusive e chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il giudice rilevato che la causa era stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che era stato già assegnato il termine per il deposito di note conclusive, invita i procuratori comparsi a discutere la causa. I procuratori, a questo punto, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 19 marzo 2014, l'attore ha convenuto in giudizio e premesso di essere titolare di un contratto di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica con la convenuta nella cui esecuzione aveva riscontrato reiterati cali di tensione che gli cagionavano danni di natura patrimoniale e morale. L'attore, pertanto, ha chiesto di accertare la responsabilità, ex art. 2050 c.c. o, in subordine, ex artt. 1218 o 2043 c.c., a causa dei continui sbalzi di tensione, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché ad eseguire i lavori necessari a ripristinare la tensione elettrica entro i valori corretti, fissando una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la società dovrà pagare per l'inadempimento (assoluto o relativo) al provvedimento, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta del 20 giugno 2016 si è costituita la società convenuta, la quale, eccependo di avere ripristinato la tensione elettrica mediante l'esecuzione di un raccordo aereo sebbene con ritardo dovuto al fatto del terzo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove orali e disposta la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare parzialmente fondata. In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (Cass. Civ. n. 32498/2019). Dalla qualificazione della responsabilità derivante dai guasti di tensione della distribuzione di energia elettrica discende che essa raffigura una ipotesi di responsabilità aquiliana, in violazione del principio generale del neminem laedere, sub specie di responsabilità derivante da attività pericolose di tipo atipico. Invero, la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per esercitarla (Cass. Civ. n. 19180/2018). In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. (Cass. Civ. n.
8449/2019). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2050 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui accertamento, pertanto, prescinde dalla prova del dolo o della colpa del danneggiante, il quale può esimersi da responsabilità fornendo la prova più gravosa di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., sulla natura di responsabilità oggettiva, Cass. Civ. 26516/2016). Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dall'attività pericolosa, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dall'attività, mentre non occorre accertare se l'esercente sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sull'attività, giacché il profilo della condotta dell'esercente è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2050 c.c.. Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno, mentre al fornitore di energia elettrica spetta di provare di avere posto in essere tutte le misure necessarie atte ad evitare l'insorgenza del danno. In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione all'attività pericolosa, senza, tuttavia, dovere provare il dolo o la colpa del danneggiante. Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare pericolosità intrinseca posseduta dalla cosa. Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica del calo di tensione per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite (cfr. dichiarazioni testimoniali e c.t.u.). Invero, nella consulenza tecnica d'ufficio si legge espressamente che “Il ripetersi di questi sbalzi nel tempo acuisce i fenomeni di malfunzionamento causando un innalzamento dei consumi elettrici dell'apparato che possono portare, se protratti e ripetuti nel tempo, al suo irreparabile danneggiamento”; nonché “gli sbalzi di tensioni hanno potuto causare sfarfallio dei corpi illuminanti, incrementi di consumi di elettricità e malfunzionamento e guasto degli apparati elettrici ed elettronici compatibili a quelli lamentati dall'attore” (p. 16 c.t.u.). Tuttavia, l'attore non ha fornito la prova di avere subito un danno patrimoniale e non, non deducendo, allegando e provando in maniera specifica né il tipo di danno patito né il suo ammontare, come rilevato dallo stesso c.t.u. (cfr. p. 16 della relazione di consulenza, ove si legge: “relativamente alla quantificazione degli importi dei danni subiti dall'attore non ci sono elementi per effettuare valutazioni in quanto l'attore non ha allegato al proprio fascicolo di Parte alcuna fattura relativa alla riparazione o al riacquisto di apparati, anche perché, per come affermato in sede di sopralluogo, il sig.
ha ricevuto indennizzi per il danneggiamento di tali apparati Pt_2 Parte_1 da varie Assicurazioni da egli stipulate”). Ne deriva che, di certo, né risulta raggiunta la prova del danno patrimoniale, né del danno morale, che si sostanzia in un patema d'animo, un danno soggettivo transeunte, che, come anzidetto, non risulta essere stato dedotto nei suoi elementi specifici. Simili considerazioni valgono anche per la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, che presuppone un disagio tale da rendere necessaria la variazione dello stile di vita del soggetto danneggiato tale da compromettere la sua dimensione esistenziale non dedotto nel caso di specie. La domanda di risarcimento danni, pertanto, deve essere rigettata. La domanda di condanna della società ad eseguire i lavori necessari a ripristinare la tensione elettrica entro i valori corretti è fondata. Invero, sebbene i precedenti interventi eseguiti sulla linea, il c.t.u. ha avuto modo di rilevare che siffatti interventi non sono stati risolutivi del problema di tensionamento (cfr. c.t.u. p. 17 ove si legge: “L'intervento eseguito da nel Controparte_1
2015 sulla linea di alimentazione dell'unità immobiliare dell'attore aveva permesso di ripristinare i valori di tensione antro i limiti previsti dalla norma, (report di misure presenti in atti, scansione n° 3), ma tale intervento non è stato definitivo e gli sbalzi di tensione si sono ripresentati”); ne consegue che la società deve essere condannata a compiere gli interventi necessari al ripristino del regolare tensionamento della linea di fornitura elettrica, come opportunatamente accertato dal c.t.u. (cfr. verbale di udienza del 23 ottobre 2024) mediante l'installazione di uno stabilitore di tensione all'apertura della linea dell'attore. Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., come richiesto dall'attore, il giudice, nel provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro, deve, su istanza di parte, fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, nonché per il ritardo al termine di adempimento previsto. Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c, ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione (Cass. Civ. n. 7927/2024). Nel caso di specie, tenuto conto dei reiterati cali di tensioni, nonché delle risultanze della c.t.u., il giudice ritiene che la società, in caso di inottemperanza alla suddetta condanna oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, debba corrispondere la somma di 350,00 euro per ogni mese di ritardo nell'installazione dello stabilitore di tensione all'apertura della linea dell'attore. In applicazione dei richiamati principi, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti per due terzi, mentre la residua parte va posta a carico della convenuta. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, con istruttoria, valore indeterminabile). Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto del 17 dicembre 2024, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 519/2014 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non richiesti dall'attore;
- condanna la società convenuta a eseguire le misure necessarie a ripristinare il regolare tensionamento della linea di somministrazione elettrica dell'attore, mediante l'installazione di uno stabilitore di tensione all'apertura della linea ed, in caso di inottemperanza entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, condanna la medesima convenuta – ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. – al pagamento della somma di euro 350,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 1.269,66 per compensi ed euro 203,61 per esborsi (c.u., marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, compensando la residua quota. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 17 dicembre 2024, a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna. Patti, il 17 dicembre 2024.
Il giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)