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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1
telematicamente insieme al ricorso in riassunzione, dagli avvocati Luca Lentini e Giampiero
Placidi, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
E
ASL rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata CP_1
telematicamente insieme alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio riassunto, dall'avvocato Antonio Galletti, con il quale e presso il qualr elettivamente domicilia.
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza pronunciata il 23.10.2024 e contraddistinta dal n. 27500/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di rinvio e come da verbale dell'udienza del 22.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza cassante così riassume la pregressa vicenda processuale:
« 1. (insieme con altri), avendo stipulato con l (già ASL Parte_1 Parte_2
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) plurimi contratti a termine a partire dal 9.05.2005, chiedeva al Tribunale di Pt_3
Civitavecchia che fosse accertato il suo diritto: 1) alla conclusione dell'intrapreso procedimento di stabilizzazione, con condanna dell'ASL all'assunzione nell'organico dell'Azienda; 2) alla corresponsione di differenze retributive per effetto dell'asserita anzianità di servizio maturata dalla prima assunzione;
3) in via subordinata, al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, “con condanna dell' alla somma da CP_2 ritenersi di giustizia”.
2. Il Tribunale escludeva la sussistenza di un diritto alla stabilizzazione per mancanza dei requisiti ma dichiarava l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra il ricorrente e l'ASL per violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e condannava
l al pagamento dell'indennità risarcitoria per l'abuso di contrattazione a termine, Pt_4
quantificata, ex art. 32 l. n. 183/2010, in 10 mensilità.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione del , confermava Pt_1
l'insussistenza di un suo diritto alla stabilizzazione ritenendo non sufficiente la delibera aziendale n. 1662 del 30-12-2008 ed evidenziando che il successivo l'Accordo del 19.1.2010
(posto dal ricorrente a fondamento delle pretese), prevedeva il requisito dell'idoneità concorsuale già alla data della sottoscrizione dell'Accordo, requisito che il non Pt_1
possedeva. A tale accordo ne erano succeduti altri, in virtù dei quali i dipendenti aventi titolo per rientrare nella procedura di stabilizzazione avevano ottenuto proroga del servizio sino alla data del 31.12.2018. Aggiungeva che medio tempore l'istituto della stabilizzazione era stato oggetto di rivisitazione ad opera del legislatore, dato che il protocollo d'intesa da cui aveva preso le mosse la procedura in esame (recepito con la d.G.R. del 28 dicembre 2007) subordinava espressamente la “futura trasformazione” dei rapporti a tempo determinato alla normativa sul blocco del turn over.
Escludeva la possibilità di conversione del rapporto per effetto del superamento dei 36 mesi essendo la stessa nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Pronunciando, poi, sull'impugnazione dell'ASL, rilevato che il era stato assunto Pt_1
a tempo indeterminato con deliberazione del D.G. n. 162/18, riteneva che tale assunzione avesse cancellato l'illecito comunitario. In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava anche la domanda risarcitoria».
Tanto premesso, il giudice di legittimità, decidendo sul ricorso proposto da Pt_1
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, dopo aver disatteso il primo motivo di gravame (con il quale si lamentava che la Pt_1
Corte territoriale avesse attribuito rilevanza ad una stabilizzazione intervenuta e dedotta durante la pendenza del giudizio di appello con ciò alterando il thema decidendum), accoglieva invece il secondo, che criticava la sentenza impugnata là dove aveva ritenuto l'intervenuta stabilizzazione satisfattiva delle pretese risarcitorie.
L'ordinanza cassante, infatti, richiamando il proprio consolidato orientamento e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ricordava che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione, tuttavia, da un lato che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e, dall'altro lato, che si ponga con l'illecito in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da quest'ultima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive», per poi puntualizzare che la stabilizzazione in tanto risulta idonea ad elidere le conseguenze dannose della precedente illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, in quanto: « 1) avvenga nei ruoli dell'Ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una pluralità di contratti a termine;
2) si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso stesso e cioè sia
l'esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive».
Tanto premesso e dopo aver ricordato gli insegnamenti di CGUE 22 febbraio 2024, cause riunite C-59/22, C-110/22 e C-159/22, ha cassato la sentenza impugnata addebitandole di avere «apoditticamente affermato che la stabilizzazione dell'odierno ricorrente aveva eliminato le conseguenze dannose del precedente illecito senza in alcun modo verificare se tale stabilizzazione fosse avvenuta in presenza dei presupposti e con i caratteri appena individuati, di fatto concludendo che la stabilizzazione era idonea sic et simpliciter - ed al di là delle ragioni per cui era avvenuta e del meccanismo che aveva seguito
- a privare di fondamento la pretesa risarcitoria dell'odierna ricorrente ed in tal modo discostandosi dai principi affermati da questa Corte» ed ha così rinviato la causa alla Corte
d'appello di Roma, in diversa composizione.
riassume il giudizio di rinvio, reiterando le deduzioni già svolte nei Parte_1
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precedenti gradi, ossia che: (a) egli era stato stabilizzato a partire dall'1.8.2018 non in accoglimento della sua domanda giudiziale in primo grado, ma per aver vinto il procedimento concorsuale che è culminato nella delibera D.G. n. 162/2018 dell'Azienda datrice, attuativa del DPCM 6.3.2015; (b) la l. 125/2013, del quale il citato DPCM costituisce attuazione, non rappresentava una reazione dell'ordinamento interno tale da cancellare l'illecito comunitario di abuso del precariato a danno dei lavoratori della sanità pubblica, perché detta legge, anziché riconoscere un diritto alla stabilizzazione del personale precario ultra triennale o almeno un termine certo per la fine del loro precariato, prevede soltanto la facoltà per i Direttori Generali delle di scegliere discrezionalmente se Parte_5
stabilizzare qualche unità, con dei limiti di spesa stringatissimi per le Regioni commissariate come il Lazio, e non l'obbligo di coprire tutti i posti disponibili in organico. Sulla base di tali considerazioni, più diffusamente sviluppate nel ricorso in riassunzione, contestava che la sua stabilizzazione fosse stata idonea ad elidere il danno da illecita reiterazione dei contratti a termine e concludeva chiedendo al giudice del rinvio di «condannare l Controparte_3
, già , in persona del Direttore Generale legale rappresentante
[...] CP_4 pro tempore, a corrispondergli a tale titolo la somma pari alle dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Civitavecchia
Sezione Lavoro n.343/2016 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge fino al saldo».
L si costituisce nel giudizio riassunto, chiedendo la reiezione della Parte_2
domanda riassuntiva, asserendo che la stabilizzazione del lavoratore elideva il c.d. danno da precariato e che comunque la procedura selettiva in esito alla quale egli era stato assunto era rispettosa dei criteri fissati dal giudice di legittimità.
Ricostituito il contraddittorio in sede di rinvio ed acquisti i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, all'udienza del 22.5.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Al giudice del rinvio è demandato l'accertamento della idoneità della successiva assunzione a tempo indeterminato di ad elidere il danno da lui patito per Parte_1
l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
I criteri in base ai quali effettuare siffatto accertamento sono fissati dalla stessa ordinanza cassante, laddove ricorda che «nel caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva stabilizzazione del lavoratore, in tanto risulta idonea ad elidere le conseguenze dannose della precedente condotta illegittima, in quanto: 1) avvenga nei ruoli
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dell'Ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una pluralità di contratti a termine;
2) si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con
l'abuso stesso e cioè sia l'esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive».
3. Tanto precisato, dalla lettura della deliberazione n. 162/2018 del Direttore generale della (sub doc. 1 fasc. rinvio ASL) si apprende che l'assunzione del lavoratore Parte_2
è avvenuta in seguito a procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del D.P.C.M.
6.3.2015 e dei DD.CC.AA. (Decreti del commissario ad acta) n. U00539 del 12.11.2015, n. U00154 del 12.05.2016 e n. U00403 del 23.12.2016.
Il D.P.C.M. 6.3.2015, come recita il suo art. 1 comma 1, disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed
è stato emanato è in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della legge decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
Il giudice di legittimità, tuttavia, ha già affermato che l'art. 4, comma 6 d.l. 101/2013
«non prevede una procedura agevolata di immissione in ruolo— quale effetto della abusiva reiterazione dei contratti a termine— ma la possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di bandire procedure concorsuali per titoli ed esami, ancorché interamente riservate al personale già assunto a tempo determinato» (Cass. 27.5.2021 n. 14815, § 34), nella quale dunque l'abuso del contratto a tempo determinato opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, del tutto inidonea a costituire idonea riparazione del pregiudizio conseguente all'illecita reiterazione del contratti a tempo determinato.
Le finalità dell'art. 4, comma 6 d.l. 101/2013, espressamente enunciata dallo stesso testo normativo, infatti, è quella di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine; la norma, dunque, prescinde del tutto dalla natura abusiva o meno dei contratti a tempo determinato (o della loro reiterazione) in forza dei quali sono stati assunti i partecipanti alla selezione, sicché la stabilizzazione da essa prevista non può considerarsi misura specificamente mirata a superare il precariato e misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di
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contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto ritenuto dall'ordinanza cassante e della giurisprudenza sovranazionale ivi richiamata.
La norma in esame, poi, non obbliga affatto le amministrazioni pubbliche a bandire le procedure selettive, ma attribuisce loro una mera facoltà, peraltro subordinata al rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 35, comma 3 bis d.lgs. 165/2001 (rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili) e di quelli assunzionali previsti dalla legislazione vigente.
La procedura delineata dal legislatore, dunque, si palesa come del tutto inidonea a costituire effettiva riparazione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, non offrendo al lavoratore nessuna certezza di sua stabilizzazione, in quanto tale possibilità viene a dipendere da una libera determinazione della stessa amministrazione pubblica in tesi autrice dell'abuso, dall'esistenza o meno di vincoli assunzionali in capo all'ente pubblico che intendere procedere all'assunzione ed al rispetto dei sopra riportati vicoli finanziari.
Il tenore letterale del citato DPCM 6.3.2015, specificamente dettato per il personale del comparto sanità, conferma le sopra riportate conclusioni.
L'art. 2, comma 1 DPCM, infatti, continua a ribadire che gli enti possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, così ribadendone la facoltatività e non l'obbligatorietà, mentre il successivo comma 2, dopo aver richiamato i vincoli di contenimento della spesa di personale, ammette a partecipare alla selezione anche coloro che abbiano lavorato a tempo determinato presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, con il corollario che non è neppure garantito l'ulteriore requisito individuato dall'ordinanza cassante affinché la stabilizzazione possa intendersi integramente riparativa del danno da precariato, ossia che l'assunzione avvenga nei ruoli dell'Ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una pluralità di contratti a termine, essendo siffatta coincidenza meramente ipotetica e aleatoria.
Le procedure concorsuali in esame, inoltre, non garantiscono neppure l'assunzione di tutti i lavoratori vittime dell'abuso della successione dei rapporti a tempo determinato, poiché
i posti messi a concorso incontrano il limite massimo del 50% (scilicet, delle risorse finanziarie disponibili), che può concorrere in maniera complementare, così riducendosi, con quello previsto dall'art. 35, comma 3 bis d.lgs. 165/2001 (art. 3, comma 1 D.P.C.M.).
La procedura di stabilizzazione in esame, inoltre, neppure è in grado di garantire quella
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ragionevole certezza ex ante di stabilizzazione richiesta dall'ordinanza cassante, anzi dalle disposizioni del D.P.C.M e del testo normativo si trae piuttosto la convinzione che non tutti i partecipanti alla procedura, quand'anche in possesso dei prescritti titoli e quindi utilmente collocati in garduatoria, saranno necessariamente assunti, poiché diversamente opinando non si comprenderebbe perché mai l'art. 3, comma 3 DPCM precisi che le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015‐2018 (similmente si veda l'art. 4, comma 6 d.l. 101/2013, in fine).
Il Decreto del Commissario ad acta 12.11.2015 n. UOO 539, che ha dettato le linee guida da seguire nelle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del
SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, non ha (ovviamente) sovvertito siffatti principi ed anzi ne ha costituito attuazione.
L'assunzione a tempo indeterminato di , dunque, alla luce della natura Parte_1
e delle caratteristiche delle procedure selettiva in attuazione delle quali è avvenuta, non costituisce, in base ai criteri fissati dall'ordinanza cassante, circostanza idonea ad elidere le conseguenze dannose patite dal lavoratore per effetto dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
4. Le sopra riportate conclusioni, portano dunque all'accoglimento del (residuo) capo di domanda con il quale chiede il risarcimento del danno da illecita Parte_1 reiterazione dei contratti a termine, poiché l'illegittimità della condotta datoriale deve ritemersi definitivamente accertata, con statuizione coperta da giudicato interno, visto che il conforme accertamento in tal senso del giudice di primo grado e di quello di appello non è stato investito da ricorso per cassazione.
Tato precisato, deve certamente riconoscersi la sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno comunitario, quale danno presunto e con valenza sanzionatoria, da liquidassi secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5 d.lgs. 183/2010 (ex multis Cass., ss.uu.,
15.3.2016 n. 5072), mentre nulla può essere riconosciuto al lavoratore a titolo di maggior danno, sia perché nel presente giudizio di rinvio neppure allega l'esistenza Parte_1
di tale ultriore pregiudizio, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno da precariato nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e sia perché (ed essenzialmente perché) l'esistenza di un danno diverso ed ulteriore da quello ristorabile ai
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sensi dell'art. 32 d.lgs. 183/2010 è stata esclusa dalla sentenza di primo grado, con statuizione oramai coperta da giudicato.
I criteri di quantificazione e la quantificazione stessa del risarcimento adottati dal primo giudice (cfr. § 5 della sentenza di primo grado), mai denunciati come iniqui o errati dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, né tanto meno nel presente di rinvio, appaiono pienamente condivisibili e sono in effetti qui condivisi, sicché l deve essere condannata a Parte_2 pagare un'indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22, comma
36 l. 724/1994, con decorrenza dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
5. Le spese dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di cassazione ed il presente di rinvio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale giudice del rinvio, nei limiti del devolutum, così provvede:
A) condanna l a pagare al ricorrente in riassunzione Controparte_3 un'indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22, comma 36 l. 724/1994;
B) condanna l a rifondere a le spese Controparte_3 Parte_1
del giudizio di primo grado come già liquidate dal Tribunale, le spese del giudizio di appello liquidate in € 2.500,00, quelle del giudizio di Cassazione liquidate in € 2.000,00 e quelle del presente giudizio rinvio, che liquida in € 2.500,00, il tutto oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge e con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Roma, il 22.5.2026.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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