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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.107 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
, nato a [...], il [...], CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. CAADDUCCIU LOREDANA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], CF: , ed Controparte_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DESOGUS SEBASTIANO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni di carattere economico”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 09/01/2025 e regolare costituzione della convenuta in data 13.02.2025, Pt_1
all'udienza del 28/05/2025 i difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 28.10.2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 09.01.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e . Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 22/09/1990 tra
, nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 CP_2
CAGLIARI (CA), il 11/08/1964, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.46, parte II, serie A, anno 1990 - Comune di CAGLIARI).
2.compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
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