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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 219 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7/01/2025 e vertente TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
(ora Controparte_1 Controparte_2
, P.I. elettivamente domiciliati in Terni, via XX Settembre n. 15,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv.to Francesco Cipriano, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI E C.F. e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, piazza Controparte_4 P.IVA_3
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giannini che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/01/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo che la società Controparte_3 Controparte_1
(ora aveva
[...] Controparte_2 intrattenuto con (attualmente Controparte_5 il rapporto di conto corrente n. 0000/10006558 -sul quale Controparte_6 operavano due aperture di credito per la somma complessiva di euro 200.000,00- e il finanziamento n. 0B43063110242. Lamentava che l'istituto di credito aveva gestito tali rapporti in modo anomalo e in violazione della buona fede e della normativa bancaria, evidenziando che in data 1/06/2021 aveva revocato gli affidamenti in essere con intimazione di pagamento della somma pari a euro 91.890,93
e contestuale decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento, nonché richiesta di pagamento della somma di euro 40.110,05 per l'esposizione debitoria maturata in relazione a quest'ultimo contratto.
pagina 1 di 22 Tuttavia, dalla consulenza econometrica di parte era emerso un credito della società per oltre 200.000,00 euro (e, precisamente, pari ad euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale), ragion per cui la società aveva richiesto la restituzione delle poste illegittime addebitate con PEC del 29/06/2021 e, quindi, aveva presentato istanza di mediazione in data 19/07/2021, con incontro fissato al successivo 22/09/2021.
A fronte di quanto sopra, con comunicazione del 1°/07/2021 aveva Controparte_3 segnalato la società e i garanti a sofferenza.
La società aveva, quindi, contestato l'illiceità della segnalazione e, a fronte dell'inerzia dell'istituto di credito convenuto, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., ricorso accolto dal Tribunale di Terni, con provvedimento del 29/11/2021, attuato dalla controparte solamente il successivo 17/12/2021.
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano in diritto:
-che il recesso dal rapporto di affidamento e di apertura di credito era illegittimo in quanto posto in essere in violazione della normativa vigente che impone la sussistenza del giustificato motivo e il rispetto del preavviso di 15 giorni, rappresentando che, anche ove pattiziamente previsto in assenza di giusta causa -come nel caso di specie in maniera illegittima poiché idonea a determinare un grave squilibrio-, non può essere esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, come avvenuto nella fattispecie in esame in cui l'esposizione debitoria invocata dalla banca (per euro 91.890,93) era inferiore all'affidamento (per euro 200.000,00) e, in ogni caso, in passato l'istituto di credito aveva sempre tollerato lo sconfinamento e il ritardo nel pagamento delle rate di finanziamento;
-che la segnalazione a sofferenza era illegittima nella misura in cui non ricorreva il presupposto dell'insolvenza, secondo quanto evidenziato dal giudice della cautela, e non era rispettato il congruo preavviso strumentale a consentire al debitore di regolarizzare la posizione (posto che l'intenzione di effettuare la segnalazione era stata comunicata in data 1/07/2021 e la segnalazione era stata effettuata il successivo 5/07/2021), ragion per cui tale segnalazione perseguiva uno scopo prettamente ritorsivo con la finalità “di condizionare il libero agire e la libera tutela dei diritti della società istante”;
-che il contratto di conto corrente e i contratti di affidamento “comunque denominati” erano invalidi, posto che il rapporto di affidamento/apertura di credito non era stato stipulato “quanto meno sino all'anno 2011” in forma scritta, i contratti di affidamento stipulati in data 8/03/2011 e in data 19/07/2016 non erano mai stati consegnati all'attore, il contratto di conto corrente prevedeva condizioni economiche indeterminate/indeterminabili e prevedeva “la determinazione degli interessi uso piazza”; lamentava, poi, che “non potevano andare esenti da censure anche gli oneri economici addebitati in esecuzione dei rapporti di affidamento/aperture di credito” e, in particolare, quelli ante 2011 per violazione della forma scritta, quello stipulato in data 8/03/2011
“poiché risultava privo della data della precedente concessione di credito oggetto di modifica e non conteneva l'esplicitazione di alcuna condizione economica” e quello del 19/07/2016 poiché stipulato in violazione degli obblighi di consegna e degli obblighi di trasparenza e “di determinazione/determinabilità dell'oggetto”; aggiungeva che i contratti contenevano clausole vessatorie (interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese ed oneri diversi, capitalizzazione degli interessi, metodo di addebito/accredito della valuta non corrispondente all'effettiva disponibilità, ius variandi in peius, predisposizione in blocco e in maniera unilaterale così da determinare uno squilibrio) che per essere valide rimandavano alla effettiva conoscenza da parte del cliente, non risultando sufficiente il mero richiamo numerico;
-che nel caso di specie la banca aveva esercitato in maniera illegittima lo ius variandi;
pagina 2 di 22 -che, parimenti, il contratto di mutuo era invalido poiché non era mai stato consegnato all'attore ed aveva un oggetto indeterminato/indeterminabile in ragione della mancata indicazione delle condizioni economiche con riferimento al piano di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese), al regime degli interessi (semplice o composto) e alle modalità di calcolo adottate, nonché era privo del piano di ammortamento;
lamentava, poi, l'omessa informativa pre- contrattuale;
invocava, quindi, la nullità del contratto per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria e dell'art. 117 TUB;
lamentava, poi, la presenza di clausole vessatorie e, in particolare, dell'art. 2 (“erogazione, condizione sospensiva”), dell'art. 3 (“durata e modalità di rimborso”) e dell'art. 4 (“tassi di interesse”) e di ogni eventuale modifica in violazione dell'art. 118 TUB;
-che la banca sia nel rapporto di conto corrente (e relativi affidamenti) sia nel rapporto di finanziamento aveva applicato interessi superiori al tasso soglia antiusura, dovendo essere computata ogni somma costituente il costo del credito (anche la commissione di estinzione anticipata quanto al finanziamento), con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., nonché liberazione del debitore dal pagamento di ulteriori interessi e diritto alla restituzione di quelli addebitati nel corso del rapporto;
-che, in ogni caso, gli interessi non erano dovuti nella misura applicata poiché non pattuiti per iscritto “con oggetto determinato e/o determinabile” in violazione dell'art. 1284 c.c., ma esclusivamente mediante il tasso legale ovvero quello sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
-che la banca aveva violato il divieto di anatocismo sia nel periodo antecedente alla delibera
CICR del 9/02/2000 sia nel periodo successivo, sia nel contratto di conto corrente sia in relazione ai finanziamenti;
-che il contratto di mutuo non indicava il regime di interesse applicato nel caso di specie ossia quello dell'interesse composto, con conseguente anatocismo e innalzamento del tasso effettivo annuo (pari al 7,37%) rispetto a quello nominale annuo indicato in contratto (pari al
7,14%), con una differenza degli interessi passivi pari ad euro 2.257,28 (tenuto conto dell'importo della rata in regime dell'interesse semplice pari ad euro 1.154,30 e di quella dovuta in regime dell'interesse composto pari ad euro 1.191,93);
-nullità della commissione di massimo scoperto poiché indeterminata e ab origine sfornita di pattuizione scritta, e, altresì, delle commissioni di istruttoria veloce e di ogni commissione comunque denominata operante sugli sconfinamenti, affidamenti, aperture di credito e simili poiché applicate in violazione delle prescrizioni di forma dettate per effettuare gli adeguamenti;
-nullità delle spese non pattuite per iscritto;
-che, pertanto, parte attrice aveva diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in relazione al conto corrente in misura pari ad euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale e in relazione al rapporto di mutuo in misura pari a euro 9.656,59 sulla base del tasso BOT e in misura pari a euro 9.281,52 sulla base del tasso zero;
-che, infine, tali condotte avevano determinato in capo alla società istante un progressivo depauperamento, con compromissione della “situazione economico-patrimoniale-finanziaria” e della “reputazione, commerciale e personale”, con conseguente diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, anche in ragione degli effetti della segnalazione in sofferenza che aveva determinato il repentino venir meno di importanti fonti di credito (a fronte dell'affidamento in essere sino ad euro 200.000,00), la chiusura delle linee concesse dalla CRO S.p.a. con ulteriore segnalazione a sofferenza, ripercussioni nei rapporti con la Banca Centro soc. coop. (la quale a fronte della segnalazione a sofferenza operata da aveva avviato un'istruttoria, aveva CP_3 sostanzialmente bloccato l'affidamento salvo buon fine con conseguente rientro degli assegni ai pagina 3 di 22 fornitori impagati, aveva disposto la riduzione dello scoperto da euro 10.000,00 a euro 5.000,00 e imposto la revisione degli affidamenti ogni 6 mesi, nonché il rilascio di garanzie), nonché negativi effetti nei rapporti con i fornitori (in particolare, Agrochimica S.p.a. aveva notificato in data
21/10/2021 un atto di precetto per euro 6.921,22 a fronte del mancato pagamento dell'assegno e la società attrice aveva dovuto saldare gli assegni impagati con la maggiorazione delle penali del 5%; in termini generali, i fornitori aveva iniziato a richiedere il pagamento anticipato) e sui soci (tenuto conto del fatto che il socio aveva subito un infarto determinato dallo stress subito Controparte_7 per l'operato della banca, con conseguente impossibilità per la società di fare affidamento sul fondamentale apporto di tale socio-lavoratore); concludeva, quantificando tale danno in complessivi euro 39.825,15 a titolo di danno patrimoniale (di cui euro 30.000,00 in ragione della Contr riduzione delle scoperto con la ed euro 9.000,00 a titolo di mancato guadagno in ragione della contrazione dell'attività, nonché euro 825,15 a titolo di spese per penali su assegni impagati, spese e compensi quantificati nell'atto di precetto della ed euro 10.000,00 a titolo di Parte_2 danno non patrimoniale subìto dalla società.
Tanto premesso chiedeva, in via principale, previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e/o vessatorietà dei contratti o delle relative clausole e a fronte della illegittimità della segnalazione a sofferenza, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subìto, anche con riferimento alla perdita di chance che quantificava in complessivi euro
49.825,15, invocando anche il ricorso alla liquidazione in via equitativa;
previo accertamento delle illegittimità complessivamente invocate, dichiarare la non debenza delle somme versate a titolo di cms, interessi passivi usurari o ultralegali, somme addebitate a titolo di capitalizzazione ovvero con antergazione/postergazione delle valute per complessivi euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale e in relazione al rapporto di mutuo in misura pari a euro 9.656,59 sulla base del tasso BOT e in misura pari a euro 9.281,52 sulla base del tasso zero;
rideterminare il saldo effettivo mediante esclusione delle poste illegittime, con condanna di controparte alla restituzione delle somme non dovute nella misura sopra richiamata, in via subordinata a titolo di indennità per arricchimento senza causa e con ordine ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo, in via principale, con riferimento al passaggio a sofferenza, rigettarsi la domanda e dichiararsi la legittimità e correttezza del comportamento della banca, nonché privarsi di effetti l'ordinanza cautelare;
in ordine ai rapporti bancari (conto corrente e mutuo), in via preliminare, respingersi le avverse domande in ragione della decadenza o, comunque, della prescrizione relativamente al periodo antecedente al 19/07/2011 in relazione ai versamenti aventi natura solutoria;
nel merito, rigettarsi le avverse domande poiché errate nei presupposti, infondate e, comunque, non provate nell'an e nel quantum; in subordine e salvo gravame, ridurre le pretese economiche secondo quanto ritenuto di giustizia e, comunque, compensare ogni ragione creditoria accertata in favore degli attori con i crediti vantati dalla banca (pari ad euro 91.890,93 e ad euro
40.110,50, oltre interessi di mora).
A sostegno delle domande avanzate, detta convenuta deduceva:
-che nell'ordinanza cautelare il Tribunale aveva confermato la piena legittimità della revoca degli affidamenti e del recesso, censurando esclusivamente il passaggio a sofferenza, con decisione non condivisibile;
che, in particolare, in merito alla comunicazione di revoca degli affidamenti operata in data 1°/06/2021 dagli atti emergeva la palese gravità del reiterato inadempimento maturato in relazione ad entrambi i rapporti (mutuo -stante il mancato pagamento di 24 ratei mensili con esposizione debitoria complessiva pari a euro 40.110,05 e conto corrente -a fronte dei continui sconfinamenti), non risultando necessario alcun preavviso in considerazione della espressa pagina 4 di 22 pattuizione contrattuale approvata per iscritto;
in fatto, rappresentava che il limite dell'affidamento sul conto corrente era pari a euro 70.000,00 (130.000,00 su presentazione del portafoglio, non utilizzato dal 2020), ragion per cui non corrispondeva al vero la sussistenza di un affidamento pari a euro 200.000,00, come invocato da controparte, mentre il preavviso non costituiva requisito di legittimità nella misura in cui la segnalazione costituiva atto dovuto ai sensi della circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia; che, dunque, il comportamento di controparte costituiva acclarata condotta reiterata omissiva degli obblighi di rimborso del finanziamento e dei limiti di affidamento, ricorrendo pertanto -anche in considerazione dei preoccupanti risultati del bilancio 2020 in merito a una perdita di euro 582.942,56- una situazione di grave e non transitoria situazione di difficoltà economica, a nulla rilevando le plurime garanzie fideiussorie poiché irrilevanti ed operanti sul diverso piano del recupero del credito;
asseriva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125, comma III TUB invocato dalla controparte per sostenere l'obbligatorietà del preavviso in ragione del fatto che nel caso di specie non veniva in rilievo un consumatore, evidenziando in fatto che, comunque, il preavviso era stato regolarmente ricevuto dalla società e dai garanti;
-con riferimento al contratto di conto corrente, deduceva, poi, che i contratti erano stati redatti in forma scritta e consegnati alla cliente ed eccepiva la prescrizione a far data dal decennio anteriore alla presentazione della domanda di mediazione occorsa il 19/07/2021, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24418/2010 e la giurisprudenza di legittimità successiva in punto di onere di allegazione gravante in parte qua sulla banca;
eccepiva, poi, la decadenza in ragione della mancata contestazione delle poste contabili riportate negli estratti conto, ricevuti dalla cliente ai sensi dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 119, comma III, TUB;
nel merito, si doleva del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice nella misura in cui la domanda presentava carattere esplorativo, essendo stata promossa “al buio”, e non potendo la consulenza di parte avere alcuna efficacia probatoria, oltre che essere errata e non condivisibile nei contenuti, nei presupposti, nelle formule di calcolo e nelle conclusioni;
rappresentava che la banca nel caso di specie si era adeguata alle indicazioni dettate dalla Banca d'Italia ovvero dal Ministero, ragion per cui il superamento del tasso soglia antiusura non era invocabile, lamentando, comunque, la mancata produzione del contratto nella sua versione integrale e deducendo che, in ogni caso, veniva in rilievo un contratto stipulato nell'anno 1984 ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa antiusura, risultando irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta, nonché contestando i criteri utilizzati dalla consulenza di controparte poiché fondati su formula difforme da quella utilizzata dalla Banca d'Italia in violazione del principio di omogeneità e mediante l'errata inclusione della commissione di massimo scoperto;
con riferimento all'anatocismo, invocava l'adeguamento sin dal luglio 2000 ai dettami previsti dalla delibera CICR del 9/02/2000, di cui era stata data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
21/06/2000; che, parimenti, la commissione di massimo scoperto era stata legittimamente applicata;
deduceva, poi, che le doglianze in merito alla applicazione di interessi ultralegali e di spese non pattuite risultava non provata, così come quelle relative agli affidamenti, avuto particolare riguardo all'esistenza dei contratti in data antecedente al 2011, con conseguente natura solutoria dei pagamenti effettuati e conseguenti effetti in punto di prescrizione, mentre quella riguardante l'applicazione dei giorni di valuta appariva generica;
-con riferimento al contratto di finanziamento, allegava che il contratto era stato consegnato al cliente, come da dichiarazione espressa nel contratto, e, comunque, il cliente non rivestiva la qualità di consumatore, con esclusione di ogni rilievo alle doglianze relative alla applicazione delle clausole vessatorie, comunque non presenti nel contratto;
che le previsioni contrattuali erano legittime, chiare e intellegibili, mentre le contestazioni relative all'applicazione del mutuo alla francese erano infondate, non sussistendo alcun fenomeno anatocistico in ragione del computo pagina 5 di 22 degli interessi in via esclusiva sulla quota capitale;
che l'inclusione della commissione di estinzione anticipata nel computo del tasso ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura appariva non condivisibile alla luce dell'orientamento unanime della giurisprudenza, mentre l'usura sopravvenuta era irrilevante;
-che la domanda risarcitoria era infondata, non provata e macroscopicamente esagerata nella quantificazione. All'udienza del 17/05/2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 18/10/2022. A fronte del trasferimento del giudice assegnatario, il procedimento veniva assegnato al
GOP, che rinviava il procedimento all'udienza del 28/06/2023 innanzi al giudice assegnatario. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante, all'udienza del 28/06/2023, il procedimento veniva assunto in riserva.
Con ordinanza riservata del 28/07/2023, il giudice disponeva CTU contabile e l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c. e rinviava all'udienza del 4/10/2023. All'udienza del 4/10/2023, il giudice conferiva l'incarico e rinviava per esame elaborato alla udienza del 27/02/2024, udienza rinviata al successivo 26/03/2024 in accoglimento dell'istanza di proroga avanzata dal CTU e, all'esito, assunta in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice convocava il CTU a chiarimenti orali sul computo della prescrizione alla data del 29/05/2024 e, all'esito dei chiarimenti, richiedeva chiarimenti scritti e rinviava per esame elaborato all'udienza dell'11/09/2024, udienza rinviata al 25/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 18/10/2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 7/01/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, di talché va confermata l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, dovendosi disattendere la richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo operata da parte attrice nella comparsa conclusionale. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass.,
n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum giova preliminarmente osservare che le doglianze attoree investono le illegittimità poste in essere dalla banca nel corso del rapporto instaurato con la società attrice, avuto particolare riguardo, al contratto di conto corrente pagina 6 di 22 N. 10006558 stipulato in data 12/03/1984 e ai conti collegati (v. doc. cc e L), al contratto di finanziamento stipulato in data 19/07/2016 (v. doc. M) e alla segnalazione alla Centrale Rischi, nonché le conseguenti domande risarcitorie.
A fronte della complessità delle tematiche in contestazione appare, pertanto, opportuno esaminare in maniera distinta tali censure.
1.SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE. Come sopra accennato, il contratto di conto corrente in questione è stato stipulato in data
12/03/1984 (v. doc. cc), e, ai fini che rilevano nella fattispecie concreta, prevede (v. art. 7):
- “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando gli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto”;
- “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Con riferimento a tale ultima pattuizione, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto.
Il rinvio agli usi su piazza operato dal contratto appare illegittimo.
Richiamata la stipula del contratto di conto corrente in data 12/03/1984 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare, sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n.
154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore
(Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n.
28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»).
pagina 7 di 22 Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU che, “accertata la mancanza di espressa pattuizione scritta dell'interesse superiore alla misura legale sopravvenuta nel corso del rapporto, ha effettuato il ricalcolo degli interessi applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.”, accertando una diminuzione degli interessi attivi per la banca pari a euro 143.182,69 e un aumento degli interessi attivi per il correntista pari a euro 3.850,79 (v. pag. 28 dell'elaborato). Con riferimento alla prima pattuizione sopra richiamata in tema di anatocismo, va precisato che il CTU, previa attenta disamina delle copiose produzioni documentali versate in atti, ha accertato che “non rileva la produzione di documentazione scritta ove sussista la pattuizione scritta che preveda la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito per il correntista” (v. pag. 28 della CTU). Tanto premesso in fatto, va in diritto richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015;
Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017;
Tribunale di Terni, 4/02/2020).
Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione pagina 8 di 22 della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024, in motivazione, che, al contempo, afferma che le decisioni nn. 5054 e 5064 del 2024 “non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725”, ribadendo l'intenzione di dare “seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale”). Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui, stante la mancata specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, ha escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo, accertando una diminuzione degli interessi attivi per la banca pari ad euro 162.285,09 e un aumento degli interessi attivi pari a euro 9.956,09 (v. pag. 29 della CTU).
Condivisibile appare, inoltre, il calcolo operato dal CTU con riferimento alla esclusione della cms (non computata in difetto di pattuizione fino al 19/07/2016, momento in cui la DF e la
CIV sono state pattuite in aderenza alla normativa vigente: v. pag. 30 della CTU), con eliminazione delle commissioni non pattuite in misura pari ad euro 38.350,84, nonché l'individuazione della decorrenza degli interessi attivi in favore del correntista nel momento in cui la banca ha acquisito la disponibilità degli importi e di quelli passivi nel momento in cui la stessa si è privata della disponibilità secondo le disposizioni del cliente, stante l'assenza di qualsivoglia pattuizione in merito alla valuta (v. pag. 31 della CTU;
“con diminuzione degli interessi attivi per la banca pari ad euro 171.788,30, aumento degli interessi attivi per il correntista pari ad euro 19.131,39, eliminazione delle commissioni pari ad euro 38.350,84” e, conseguente, “saldo a credito per il correntista” pari ad euro “137.383,71”), e, infine, l'esclusione delle spese non contrattualmente pattuite (v. pag. 32 della CTU, per euro 5.394,22), accertando, al contempo, la mancanza di
“modifiche unilaterali nelle modalità indicate nell'art. 118 TUB”. Alla stregua di tali complessivi conteggi (applicazione dell'interesse legale, esclusione della capitalizzazione, esclusione della cms fino al momento in cui è intervenuta una specifica pattuizione, esclusione delle spese non pattuite, esclusione della valuta non pattuita), l'ausiliario del giudice ha, quindi, accertato un saldo a credito del correntista pari ad euro 144.708,88, tenuto conto del saldo finale negativo del conto (per euro 91.891,93) e delle somme riconosciute in favore del correntista (euro 172.594,19 a titolo di interessi attivi non dovuti in favore della banca, euro
20.261,06 a titolo di interessi attivi dovuti al correntista, euro 38.350,84 a titolo di commissioni non pattuite e, infine, euro 5.394,22 a titolo di spese=236.600,31), dovendosi precisare che le doglianze relative al superamento del tasso soglia antiusura sono risultate infondate, quanto al conto corrente, oltre che in ragione dell'assenza di pattuizione, avuto riguardo alla sottoscrizione in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, e, relativamente ai contratti accessori stipulati successivamente all'entrata in vigore della normativa ovvero alle pattuizioni sopravvenute,
pagina 9 di 22 in quanto l'ausiliario del giudice ha accertato che “in alcun caso si verifica il superamento del tasso soglia antiusura”, escludendo l'usura originaria ossia l'unica che può assumere rilievo (v. pag. 22 e seguenti della CTU;
in diritto, Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme,
Cass., n. 24743/2023; conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023).
Sul punto, va precisato in diritto che quanto dedotto dalla banca in merito all'approvazione degli estratti nel corso del rapporto non appare condivisibile.
Difatti, il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018).
Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine all'invocato rigetto della domanda attorea in conseguenza della mancata produzione integrale degli estratti conto. Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n.
35979/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Perugia, n. 335 del 14/05/2024). In questa prospettiva, corretto appare l'operato dell'ausiliario del giudice che ha utilizzato il saldo risultante dall'estratto più risalente e, ove ha riscontrato una carenza documentale ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti conto disponibili (v. pag. 4 della CTU:
“Lo scrivente ha provveduto ad operare secondo le indicazioni del G.I., ovvero:
1.ha operato la ricostruzione del conto corrente oggetto di analisi partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, ossia dalla data del 01/10/1984, Il saldo del conto corrente a tale data ammontava a -
13.564,280. 2.Dopo il primo estratto conto disponibile non sono stati prodotti tutti gli estratti di conto corrente intermedi, pertanto il sottoscritto ha operato tenendo conto esclusivamente degli estratti di conto corrente disponibili. Per i periodi mancanti si è operato dando per presunta la legittimità della differenza tra il saldo finale risultante dall'estratto conto precedente quello mancante e il saldo iniziale risultante dall'estratto conto successivo a quello mancante effettuando un'operazione di congiunzione tra i due periodi. Nel dettaglio i periodi intermedi per cui la documentazione risulta mancante o incompleta sono i seguenti: -I, II e III trimestre 1985; -I, II, III
e IV trimestre 1986; -III e IV trimestre 1987. Ai fini di un corretto ricalcolo, i periodi mancanti sono stati esclusi dai conteggi”). Quanto alla eccezione di prescrizione, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
pagina 10 di 22 interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo
(ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento al carattere generico della allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016;
Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione).
In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018).
Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui
è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013).
Dunque, va esclusa la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo.
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
pagina 11 di 22 Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime.
Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n.
19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto, che il CTU, previa attenta disamina degli elementi emergenti dalla documentazione disponibile, ha ravvisato risultanze sufficienti a delineare la sussistenza dell'affidamento di fatto a far data dal 1/01/1992 (amplius, v. pag. 17 della CTU), sulla base dei seguenti criteri “a) presenza o meno di scaglioni separati dei tassi di interesse e/o indicazione della maggiorazione;
b) indicazione delle diciture specifiche per interessi fuori- fido/interessi di sconfinamento;
c) date di decorrenza dei tassi d) aliquote differenziate delle commissioni di massimo scoperto in base al diverso importo dello scoperto”, evidenziando che l'affidamento può essere rilevato “- dagli interessi in extra fido;
- dagli interessi intra-fido; - dai numeri debitori;
- dai saldi per valuta degli estratti scalari;
- dalle commissioni di massimo scoperto applicate in aliquote separate” (v. pag. 14 della CTU: “Pertanto attraverso l'analisi congiunta di tutti questi elementi sopra indicati il CTU ha potuto riscontrare la presenza di un affidamento cd. “di fatto”; il CTU richiama anche i documenti ritenuti rilevanti ai fini della contrattualizzazione del fido: “- allegato L dell'08-03-2011 ove viene aumentato l'importo della linea di credito in essere – apertura di credito in conto corrente - sul conto corrente oggetto di analisi da 120.000,00 euro a 180.000,00 concesso fino a - allegato bb, del 15-04-2015 CP_9 dove vengono concesse/ rinnovate due linee di affidamento rispettivamente di 40.000,00 sbf/anticipo fatture e 10.000,00 euro in conto corrente. In tale documento non vi sono riferimenti in merito al rapporto/i di conto corrente dove vengono concesse tali linee;
- allegato L del 19-06- 2016 dove viene pattuita un'ulteriore linea di credito pari ad euro 70.000,00, in aggiunta a quella già esistente di 180.000,00, ove risultano essere espresse le condizioni contrattuali di entrambe le linee di credito”).
pagina 12 di 22 Dunque, all'esito dei chiarimenti forniti nell'elaborato da ultimo depositato sulla base delle precisazioni effettuate dal giudice in ordine ai criteri di computo della prescrizione nel saldo ricalcolato sulla base dell'orientamento più recente della Suprema Corte (v. Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che ha chiarito che “la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse effettivamente solutorie”), l'ausiliario del giudice ha accertato, nell'ipotesi di conto corrente con fido di fatto, somme non ripetibili perché prescritte in misura pari ad euro 18.560,60 e, conseguentemente, un saldo a credito del correntista pari ad euro 126.289,27 (v. pag. 4 e 5 dei chiarimenti scritti), non condividendosi le osservazioni critiche del CTP della banca a fronte delle risposte fornite dal CTU alla cui lettura si aderisce e si rimanda, né le deduzioni difensive della banca di cui alla comparsa conclusionale.
2.SUL CONTRATTO DI MUTUO. Il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato in data 19/07/2016 e ha ad oggetto l'erogazione dell'importo complessivo di euro 60.000,00, con durata di 60 mesi a decorrere dalla data di erogazione del mutuo, da restituire mediante rate mensili (la prima delle quali con scadenza il 19/08/2016 e l'ultima delle quali il 19/07/2021), “calcolate con il sistema noto nella tecnica finanziaria come ammortamento francese”, al tasso di interesse variabile determinato in una quota fissa pari al 7,50% denominata spread e in una quota variabile pari al tasso lettera
Euribor a un mese base 360 (pari al momento della stipula al -0,364% annuo), e pari al momento della stipula al tasso del 7,136% nominale annuo, con tasso di mora pari al 0,50% in più del tasso nominale annuo, e TAEG indicato pari all'8,22% annuo (v. doc. M nel fascicolo di parte attrice). Passando all'esame delle doglianze svolte da parte attrice, va rilevata in fatto l'infondatezza delle deduzioni in ordine alla mancata consegna del contratto, posto che dalla lettura dell'accettazione (v. sempre doc. M) emerge che la mutuante ha in tale sede dichiarato “di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. 9 pagine unite fra loro da una fascetta”. Parimenti, è infondata in fatto la censura svolta in merito alla mancata indicazione della tipologia di ammortamento all'italiana o alla francese, posto che il testo espressamente prevede sul punto che “le rate (comprensive di interessi e d capitale) saranno calcolate con il sistema noto nella tecnica finanziaria come ammortamento francese” (v. sempre doc. M). Con riferimento alle doglianze svolte da parte attrice in tema di ammortamento alla francese e al regime finanziario dell'interesse composto, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto.
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora pagina 13 di 22 restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello
Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale
Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara,
10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale
Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale
Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale
Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023;
Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma,
3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022;
ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa pagina 14 di 22 del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate).
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n.
27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie,
“il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024).
Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse pagina 15 di 22 del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione).
In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta l'omessa allegazione del piano di ammortamento non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019).
Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
In fatto, si osserva che il CTU ha accertato che il tasso praticato è conforme a quello previsto nel regime di capitalizzazione composta (v. pag. 32 della CTU).
La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo (ossia per 29 mensilità su 60: v. pag. 17 della CTU) - all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione.
Né gli accertamenti della CTU, contrariamente agli assunti difensivi di parte attrice, consentono di addivenire a diverse conclusioni sulla base delle considerazioni di carattere giuridico sopra svolte.
In ogni caso, il CTU ha accertato un discostamento non significativo delle rate dovute in applicazione del regime dell'interesse semplice e in attuazione di quello composto (ossia rispettivamente pari a euro 1.154,00 e a euro 1.191,93, con una differenza nella rata di euro 37,93:
v. pag. 12 e pag. 14 della CTU), con un differenziale di interessi complessivo pari a euro 2.257,28
(11.515,54-9.258,26: v. pag. 15 della CTU); la differenza è sostanzialmente analoga nella esposizione debitoria residua all'attualità calcolata mediante i due regimi: euro 40.463,50 dovuto in caso di applicazione del regime composto (v. pag. 20 della CTU)/euro 37.896,26 in caso di applicazione del regime dell'interesse semplice (v. pag. 26 della CTU). Dunque, ritiene chi scrive che le informazioni contenute nel contratto abbiano consentito una adeguata informazione del cliente sull'operazione concordata, non potendosi ritenere integrata la violazione della normativa sulla trasparenza in ragione del discostamento non significativo dell'importo dovuto in applicazione dei due regimi finanziari non specificamente indicati nel contratto, differenza che, comunque, anche a voler diversamente ritenere, potrebbe assumere rilievo non già ai fini della nullità invocata da parte attrice ma, piuttosto, esclusivamente come violazione di una regola di condotta nella prospettiva della responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale ossia su profili non specificamente allegati da parte attrice.
pagina 16 di 22 Considerazioni analoghe devono essere svolte in relazione al minimale discostamento allegato da parte attrice del Tasso effettivo annuo rispetto a quello nominale annuo indicato in contratto, rispettivamente pari al 7,37% e al 7,14% (nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023; nella giurisprudenza di legittimità per l'esclusione della sanzione di nullità: Cass., n. 39169/2021; Cass., n. 26585/2022; Cass., n. 4597/2023; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024,
n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p.
e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema
Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica
(conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023).
Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017).
Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione).
Va, infine, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte attrice, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non pagina 17 di 22 scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche
Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017).
Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n.
23866/2022).
Facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora
(v. pag. 29 della CTU).
Le ulteriori doglianze articolate appaiono manifestamente generiche e, per tale ragione, sono insuscettibili di essere apprezzate quale valida contestazione.
Segue il rigetto delle domande svolte con riferimento al contratto di finanziamento.
3.SULLA DOMANDA RISARCITORIA IN RELAZIONE ALLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA. La domanda risarcitoria, genericamente formulata in relazione al danno subìto in ragione delle illegittimità poste in essere nel corso del rapporto, deve essere esaminata in relazione agli ulteriori motivi articolati ossia con riferimento al recesso e alla segnalazione a sofferenza.
Sul punto, questo giudice condivide e fa propria la motivazione del giudice della cautela in ordine alla legittimità del recesso, da intendersi nella presente sede integralmente richiamata e trascritta.
Devono, inoltre, essere svolte sul punto le considerazioni che seguono.
Il recesso è stato comunicato con missiva datata 1°/06/2021 (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice). Si evidenzia, al riguardo, che dall'esame degli estratti conto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 emerge il costante e crescente saldo negativo del conto corrente in misura superiore allo scoperto accordato per euro 70.000,00 (anno 2019 per oltre 70.000,00; anno 2020 per oltre
80.000,00 euro;
anno 2021 per oltre 90.000,00 euro: v. doc. 9, 10 e 11 nel fascicolo di parte convenuta), come evincibile dal contratto quadro di affidamento del 19/07/2016 (v. doc. L nel fascicolo di parte attrice), a nulla rilevando gli accertamenti compiuti nel presente giudizio in merito alle poste ripetibili da parte del cliente in ragione del fatto che la valutazione del pagina 18 di 22 comportamento tenuto dalla banca non può che avere riguardo alla situazione esistente in tale momento.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui ha affermato che il recesso della banca, se anticipato come nel caso di specie da una comunicazione al cliente, è legittimo allorquando il debitore abbia ripetutamente e in modo ingiustificato superato il limite dell'affidamento, non potendosi attribuire rilievo alla precedente inerzia della banca che costituisce atteggiamento di mera tolleranza (Cass., n. 29317/2020).
Ciò chiarito, in punto di legittimità del recesso, parimenti si condivide la valutazione operata dal giudice della cautela in merito alla illegittimità della segnalazione alla centrale rischi.
Difatti, come ben evidenziato dal giudice della cautela, la segnalazione del credito a sofferenza, secondo le stesse istruzioni della Banca d'Italia, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito o dal volontario inadempimento (cfr. sempre art.
1.5 delle Istruzioni e Cass., n. 7958/2009; Cass., n.
15609/2014; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 30/06/2018; Tribunale Grosseto, n.
250/2018).
In particolare, la sofferenza riguarda la situazione complessiva del cliente e non il singolo credito, anche se l'esistenza del credito insoluto costituisce condicio sine qua non della segnalazione che non può essere effettuata non solo nel caso in cui venga meno la situazione di difficoltà ma anche, ed in via alternativa, se il credito è stato rimborsato dal debitore o da terzi (cfr.
Istruzioni, Cap. 2, Sez. II § 1.5; Cass., n. 23453/2020 secondo la quale l'appostazione del credito a sofferenza non può essere fatta discendere dalla sola analisi degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12626/2010), richiamata anche dal giudice della cautela, impone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente ossia non limitata al rapporto in corso di svolgimento per ritenere positivamente accertata una grave e non transitoria difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte, specificamente indicando gli elementi sintomatici sulla base dei quali condurre la verifica della sofferenza: esistenza di revoca degli affidamenti, emissione di decreti ingiuntivi, sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti e procedimenti esecutivi ovvero di protesti (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Milano, n. 3517/2019 che ai fini dell'analisi complessiva della situazione finanziaria e debitoria del soggetto che si intende segnalare richiama, a titolo esemplificativo, protesti e visure, costituzione di garanzie reali in favore di terzi, esistenza di procedure esecutive infruttuose, provvedimenti giudiziali di condanna;
nello stesso senso, Tribunale Grosseto, n.
17/2017).
Tale complessa valutazione richiede, pertanto, il previo espletamento da parte dell'intermediario di una attività di carattere istruttorio e valutativo ossia il corretto adempimento dell'obbligo di informarsi. Nel caso di specie, invece, l'istituto di credito, come evidenziato dal giudice della cautela, ha operato la segnalazione esclusivamente sulla base dell'inadempimento al contratto di mutuo e dell'esposizione debitoria maturata con riferimento al conto corrente, senza evidenziare alcun ulteriore elemento idoneo ad integrare la sussistenza di una grave e non transitoria difficoltà di adempiere se non quello relativo all'inadempimento dei rapporti intrattenuti con la società, non risultando, peraltro, sufficiente allo scopo i risultati relativi al bilancio del 2020 in punto di perdita in mancanza di ulteriori elementi a corredo.
pagina 19 di 22 Si conferma, quindi, la valutazione operata dal giudice della cautela in merito alla illegittimità della segnalazione alla centrale rischi. Passando all'esame della domanda risarcitoria, va precisato in diritto che in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato (Cass., n. 6589/2023; Cass., n. 7594/2018), fermo il ricorso alle presunzioni (Cass., n. 29525/2024; Cass., n. 3133/2020).
Inoltre, in tema di danno non patrimoniale, il giudice può avvalersi del potere di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226, 2056 c.c. e 115 c.p.c., dovendosi leggere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e potendosi attribuire rilevanza anche a una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass., n. 13515/2022). Nell'odierno giudizio, parte attrice ha invocato le seguenti richieste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale: Contr
-euro 30.000,00 in relazione alla riduzione dello scoperto disposto dalla;
-euro 9.000,00 quale perdita di guadagno derivante dalla contrazione dell'attività della società istante in conseguenza della riduzione degli acquisti dei prodotti da commercializzare;
-euro 825,15 a titolo di spese per penali su assegni impagati e spese e compensi quantificati nell'atto di precetto della Parte_2
Con riferimento all'importo richiesto in relazione alla asserita riduzione delle scoperto Contr disposto dalla (euro 30.000,00), ritiene chi scrive che la prova documentale non consente di ritenere provato il pregiudizio, tanto meno nella misura allegata, nella misura in cui i documenti r)
e s) richiamati in citazione non danno conto di quanto genericamente affermato in merito al fatto che la banca avrebbe “sostanzialmente bloccato l'affidamento salvo buon fine nelle movimentazioni in uscita al pari di quanto occorso all'anticipo fatture”, senza alcuna ulteriori precisazioni, né risulta documentalmente provata la riduzione dello scoperto di conto corrente (in tesi passato da euro 10.000,00 a euro 5.000,00) secondo quanto allegato. Invero, l'unica risultanza documentale che può essere messa in relazione con la Contr segnalazione a sofferenza per cui è causa è la missiva della del 28/07/2021, con la quale l'istituto ha richiesto informazioni in merito a detta segnalazione (ente segnalante, importo segnalato a sofferenza, tipologia del rapporto e motivo della segnalazione), nonché ha invitato la parte ad indicare le iniziative che avrebbe assunto per contenere la situazione (v. doc. 17 nel fascicolo di parte attrice), senza che a tale missiva abbia fatto seguito un concreto contegno dell'istituto che possa essere stato causato dalla segnalazione in questione. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che gli assegni non sono stati pagati per mancanza di disponibilità di fondi, senza che sia possibile individuare la ragione di tale mancanza di disponibilità, anche valutate le carenti risultanze alle quali si è accennato sopra che non consentono di ricondurre quanto occorso a una modifica del rapporto in precedenza esistente con l'istituto di credito (sul mancato pagamento per “mancanza di fondi alla presentazione”: v. doc. x e doc. t). Per tale ragione, non può essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale per le maggiori somme corrisposte in relazione a tali assegni (complessivamente quantificato in euro 825,15).
Infine, in relazione alla somma richiesta a titolo di perdita di guadagno per contrazione dell'attività correlata alla riduzione degli acquisti dei prodotti da commercializzare (per complessivi euro 9.000,00), la prova documentale risulta insufficiente allo scopo, non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione contabile idonea a delineare detto mancato guadagno, solo che si consideri che il documento denominato “bilancio di verifica” dal 1°/01/2022 al 31/05/2022 indica un utile di euro 16.047,62 (v. doc. zz;
così come un utile evidenzia quello del 2021 per euro pagina 20 di 22 28.841,62: v. doc. w), mentre quanto allegato in merito al minor apporto del socio lavoratore non consente di addivenire a diverse conclusioni non solo in ragione della mancata prova della contrazione dell'attività, ma anche ove si consideri che la documentazione medica allegata evidenzia problematiche di salute pregresse suscettibili di assumere rilievo nella patologia occorsa
(v. doc. aa).
Né la prova orale articolata sul punto può trovare ingresso nella presente sede, essendo relativa a circostanze da comprovare documentalmente e non comprovate sulla base della documentazione prodotta, ovvero generica nella formulazione e contenente valutazioni, di talchè va respinta la richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo come formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale.
Segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale (chiesto in misura pari a euro 10.000,00), si ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a comprovare un pregiudizio alla reputazione personale e commerciale della società correlato alla indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. Difatti, sulla base delle risultanze documentali è un dato di fatto che successivamente alla Contr segnalazione per cui è causa, come sopra visto, la si è attivata per richiedere chiarimenti e, al contempo, la CRO SPA ha a sua volta effettuato altra segnalazione, con riferimento alla quale questo Tribunale con ordinanza del 19/05/2022 ha disposto la cancellazione (v. doc. N, O, P e
AAA nel fascicolo di parte attrice).
Tali iniziative, anche alla luce delle scansioni cronologiche, vanno messe in relazione con la segnalazione per cui è causa e legittimano il riconoscimento del pregiudizio subito in via equitativa.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, va osservato che nel caso di specie non può non tenersi conto del breve periodo in cui la segnalazione ha operato in ragione dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. (circa 5 mesi: da luglio 2021 a dicembre 2021, v. doc. 5, B. e ed f nel fascicolo di parte attrice), quale circostanza che indubbiamente opera quale fattore di riduzione del danno subito, ragion per cui appare equo riconoscere in via equitativa la somma di euro 5.000,00.
4. CONCLUSIONI. Alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'eccezione di compensazione formulata dalla banca, parte convenuta va condannata al pagamento del complessivo importo di euro 90.825,77 (tenuto conto delle somme dovute a parte attrice euro 126.289,27 in relazione al rapporto di conto corrente ed euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di quelle dovute alla banca a titolo di mutuo per euro 40.463,50, secondo quanto accertato dal CTU:
v. pag. 32), oltre interessi legali dalla domanda. Non ricorrono, infine, i presupposti per la pronuncia ai sensi dell'art. 120 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre gli esborsi sostenuti per la CTU espletata vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti in ragione della infondatezza delle doglianze articolate con riferimento al mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari ad euro
90.825,77, oltre interessi legali dalla domanda;
respinge nel resto le domande attoree;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di parte attrice in euro 8.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 1.241,00 a titolo di esborsi, oltre pagina 21 di 22 spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in data 3/05/2025
Scaduti i termini concessi
Il giudice
Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 219 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7/01/2025 e vertente TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
(ora Controparte_1 Controparte_2
, P.I. elettivamente domiciliati in Terni, via XX Settembre n. 15,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv.to Francesco Cipriano, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI E C.F. e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, piazza Controparte_4 P.IVA_3
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giannini che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/01/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo che la società Controparte_3 Controparte_1
(ora aveva
[...] Controparte_2 intrattenuto con (attualmente Controparte_5 il rapporto di conto corrente n. 0000/10006558 -sul quale Controparte_6 operavano due aperture di credito per la somma complessiva di euro 200.000,00- e il finanziamento n. 0B43063110242. Lamentava che l'istituto di credito aveva gestito tali rapporti in modo anomalo e in violazione della buona fede e della normativa bancaria, evidenziando che in data 1/06/2021 aveva revocato gli affidamenti in essere con intimazione di pagamento della somma pari a euro 91.890,93
e contestuale decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento, nonché richiesta di pagamento della somma di euro 40.110,05 per l'esposizione debitoria maturata in relazione a quest'ultimo contratto.
pagina 1 di 22 Tuttavia, dalla consulenza econometrica di parte era emerso un credito della società per oltre 200.000,00 euro (e, precisamente, pari ad euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale), ragion per cui la società aveva richiesto la restituzione delle poste illegittime addebitate con PEC del 29/06/2021 e, quindi, aveva presentato istanza di mediazione in data 19/07/2021, con incontro fissato al successivo 22/09/2021.
A fronte di quanto sopra, con comunicazione del 1°/07/2021 aveva Controparte_3 segnalato la società e i garanti a sofferenza.
La società aveva, quindi, contestato l'illiceità della segnalazione e, a fronte dell'inerzia dell'istituto di credito convenuto, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., ricorso accolto dal Tribunale di Terni, con provvedimento del 29/11/2021, attuato dalla controparte solamente il successivo 17/12/2021.
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano in diritto:
-che il recesso dal rapporto di affidamento e di apertura di credito era illegittimo in quanto posto in essere in violazione della normativa vigente che impone la sussistenza del giustificato motivo e il rispetto del preavviso di 15 giorni, rappresentando che, anche ove pattiziamente previsto in assenza di giusta causa -come nel caso di specie in maniera illegittima poiché idonea a determinare un grave squilibrio-, non può essere esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, come avvenuto nella fattispecie in esame in cui l'esposizione debitoria invocata dalla banca (per euro 91.890,93) era inferiore all'affidamento (per euro 200.000,00) e, in ogni caso, in passato l'istituto di credito aveva sempre tollerato lo sconfinamento e il ritardo nel pagamento delle rate di finanziamento;
-che la segnalazione a sofferenza era illegittima nella misura in cui non ricorreva il presupposto dell'insolvenza, secondo quanto evidenziato dal giudice della cautela, e non era rispettato il congruo preavviso strumentale a consentire al debitore di regolarizzare la posizione (posto che l'intenzione di effettuare la segnalazione era stata comunicata in data 1/07/2021 e la segnalazione era stata effettuata il successivo 5/07/2021), ragion per cui tale segnalazione perseguiva uno scopo prettamente ritorsivo con la finalità “di condizionare il libero agire e la libera tutela dei diritti della società istante”;
-che il contratto di conto corrente e i contratti di affidamento “comunque denominati” erano invalidi, posto che il rapporto di affidamento/apertura di credito non era stato stipulato “quanto meno sino all'anno 2011” in forma scritta, i contratti di affidamento stipulati in data 8/03/2011 e in data 19/07/2016 non erano mai stati consegnati all'attore, il contratto di conto corrente prevedeva condizioni economiche indeterminate/indeterminabili e prevedeva “la determinazione degli interessi uso piazza”; lamentava, poi, che “non potevano andare esenti da censure anche gli oneri economici addebitati in esecuzione dei rapporti di affidamento/aperture di credito” e, in particolare, quelli ante 2011 per violazione della forma scritta, quello stipulato in data 8/03/2011
“poiché risultava privo della data della precedente concessione di credito oggetto di modifica e non conteneva l'esplicitazione di alcuna condizione economica” e quello del 19/07/2016 poiché stipulato in violazione degli obblighi di consegna e degli obblighi di trasparenza e “di determinazione/determinabilità dell'oggetto”; aggiungeva che i contratti contenevano clausole vessatorie (interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese ed oneri diversi, capitalizzazione degli interessi, metodo di addebito/accredito della valuta non corrispondente all'effettiva disponibilità, ius variandi in peius, predisposizione in blocco e in maniera unilaterale così da determinare uno squilibrio) che per essere valide rimandavano alla effettiva conoscenza da parte del cliente, non risultando sufficiente il mero richiamo numerico;
-che nel caso di specie la banca aveva esercitato in maniera illegittima lo ius variandi;
pagina 2 di 22 -che, parimenti, il contratto di mutuo era invalido poiché non era mai stato consegnato all'attore ed aveva un oggetto indeterminato/indeterminabile in ragione della mancata indicazione delle condizioni economiche con riferimento al piano di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese), al regime degli interessi (semplice o composto) e alle modalità di calcolo adottate, nonché era privo del piano di ammortamento;
lamentava, poi, l'omessa informativa pre- contrattuale;
invocava, quindi, la nullità del contratto per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria e dell'art. 117 TUB;
lamentava, poi, la presenza di clausole vessatorie e, in particolare, dell'art. 2 (“erogazione, condizione sospensiva”), dell'art. 3 (“durata e modalità di rimborso”) e dell'art. 4 (“tassi di interesse”) e di ogni eventuale modifica in violazione dell'art. 118 TUB;
-che la banca sia nel rapporto di conto corrente (e relativi affidamenti) sia nel rapporto di finanziamento aveva applicato interessi superiori al tasso soglia antiusura, dovendo essere computata ogni somma costituente il costo del credito (anche la commissione di estinzione anticipata quanto al finanziamento), con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., nonché liberazione del debitore dal pagamento di ulteriori interessi e diritto alla restituzione di quelli addebitati nel corso del rapporto;
-che, in ogni caso, gli interessi non erano dovuti nella misura applicata poiché non pattuiti per iscritto “con oggetto determinato e/o determinabile” in violazione dell'art. 1284 c.c., ma esclusivamente mediante il tasso legale ovvero quello sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
-che la banca aveva violato il divieto di anatocismo sia nel periodo antecedente alla delibera
CICR del 9/02/2000 sia nel periodo successivo, sia nel contratto di conto corrente sia in relazione ai finanziamenti;
-che il contratto di mutuo non indicava il regime di interesse applicato nel caso di specie ossia quello dell'interesse composto, con conseguente anatocismo e innalzamento del tasso effettivo annuo (pari al 7,37%) rispetto a quello nominale annuo indicato in contratto (pari al
7,14%), con una differenza degli interessi passivi pari ad euro 2.257,28 (tenuto conto dell'importo della rata in regime dell'interesse semplice pari ad euro 1.154,30 e di quella dovuta in regime dell'interesse composto pari ad euro 1.191,93);
-nullità della commissione di massimo scoperto poiché indeterminata e ab origine sfornita di pattuizione scritta, e, altresì, delle commissioni di istruttoria veloce e di ogni commissione comunque denominata operante sugli sconfinamenti, affidamenti, aperture di credito e simili poiché applicate in violazione delle prescrizioni di forma dettate per effettuare gli adeguamenti;
-nullità delle spese non pattuite per iscritto;
-che, pertanto, parte attrice aveva diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in relazione al conto corrente in misura pari ad euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale e in relazione al rapporto di mutuo in misura pari a euro 9.656,59 sulla base del tasso BOT e in misura pari a euro 9.281,52 sulla base del tasso zero;
-che, infine, tali condotte avevano determinato in capo alla società istante un progressivo depauperamento, con compromissione della “situazione economico-patrimoniale-finanziaria” e della “reputazione, commerciale e personale”, con conseguente diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, anche in ragione degli effetti della segnalazione in sofferenza che aveva determinato il repentino venir meno di importanti fonti di credito (a fronte dell'affidamento in essere sino ad euro 200.000,00), la chiusura delle linee concesse dalla CRO S.p.a. con ulteriore segnalazione a sofferenza, ripercussioni nei rapporti con la Banca Centro soc. coop. (la quale a fronte della segnalazione a sofferenza operata da aveva avviato un'istruttoria, aveva CP_3 sostanzialmente bloccato l'affidamento salvo buon fine con conseguente rientro degli assegni ai pagina 3 di 22 fornitori impagati, aveva disposto la riduzione dello scoperto da euro 10.000,00 a euro 5.000,00 e imposto la revisione degli affidamenti ogni 6 mesi, nonché il rilascio di garanzie), nonché negativi effetti nei rapporti con i fornitori (in particolare, Agrochimica S.p.a. aveva notificato in data
21/10/2021 un atto di precetto per euro 6.921,22 a fronte del mancato pagamento dell'assegno e la società attrice aveva dovuto saldare gli assegni impagati con la maggiorazione delle penali del 5%; in termini generali, i fornitori aveva iniziato a richiedere il pagamento anticipato) e sui soci (tenuto conto del fatto che il socio aveva subito un infarto determinato dallo stress subito Controparte_7 per l'operato della banca, con conseguente impossibilità per la società di fare affidamento sul fondamentale apporto di tale socio-lavoratore); concludeva, quantificando tale danno in complessivi euro 39.825,15 a titolo di danno patrimoniale (di cui euro 30.000,00 in ragione della Contr riduzione delle scoperto con la ed euro 9.000,00 a titolo di mancato guadagno in ragione della contrazione dell'attività, nonché euro 825,15 a titolo di spese per penali su assegni impagati, spese e compensi quantificati nell'atto di precetto della ed euro 10.000,00 a titolo di Parte_2 danno non patrimoniale subìto dalla società.
Tanto premesso chiedeva, in via principale, previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e/o vessatorietà dei contratti o delle relative clausole e a fronte della illegittimità della segnalazione a sofferenza, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subìto, anche con riferimento alla perdita di chance che quantificava in complessivi euro
49.825,15, invocando anche il ricorso alla liquidazione in via equitativa;
previo accertamento delle illegittimità complessivamente invocate, dichiarare la non debenza delle somme versate a titolo di cms, interessi passivi usurari o ultralegali, somme addebitate a titolo di capitalizzazione ovvero con antergazione/postergazione delle valute per complessivi euro 291.627,42 nell'ipotesi di ricalcolo al tasso zero, ad euro 258.780,77 in quella di ricalcolo al tasso BOT e, infine, di euro 273.097,86 in quella di ricalcolo al tasso legale e in relazione al rapporto di mutuo in misura pari a euro 9.656,59 sulla base del tasso BOT e in misura pari a euro 9.281,52 sulla base del tasso zero;
rideterminare il saldo effettivo mediante esclusione delle poste illegittime, con condanna di controparte alla restituzione delle somme non dovute nella misura sopra richiamata, in via subordinata a titolo di indennità per arricchimento senza causa e con ordine ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo, in via principale, con riferimento al passaggio a sofferenza, rigettarsi la domanda e dichiararsi la legittimità e correttezza del comportamento della banca, nonché privarsi di effetti l'ordinanza cautelare;
in ordine ai rapporti bancari (conto corrente e mutuo), in via preliminare, respingersi le avverse domande in ragione della decadenza o, comunque, della prescrizione relativamente al periodo antecedente al 19/07/2011 in relazione ai versamenti aventi natura solutoria;
nel merito, rigettarsi le avverse domande poiché errate nei presupposti, infondate e, comunque, non provate nell'an e nel quantum; in subordine e salvo gravame, ridurre le pretese economiche secondo quanto ritenuto di giustizia e, comunque, compensare ogni ragione creditoria accertata in favore degli attori con i crediti vantati dalla banca (pari ad euro 91.890,93 e ad euro
40.110,50, oltre interessi di mora).
A sostegno delle domande avanzate, detta convenuta deduceva:
-che nell'ordinanza cautelare il Tribunale aveva confermato la piena legittimità della revoca degli affidamenti e del recesso, censurando esclusivamente il passaggio a sofferenza, con decisione non condivisibile;
che, in particolare, in merito alla comunicazione di revoca degli affidamenti operata in data 1°/06/2021 dagli atti emergeva la palese gravità del reiterato inadempimento maturato in relazione ad entrambi i rapporti (mutuo -stante il mancato pagamento di 24 ratei mensili con esposizione debitoria complessiva pari a euro 40.110,05 e conto corrente -a fronte dei continui sconfinamenti), non risultando necessario alcun preavviso in considerazione della espressa pagina 4 di 22 pattuizione contrattuale approvata per iscritto;
in fatto, rappresentava che il limite dell'affidamento sul conto corrente era pari a euro 70.000,00 (130.000,00 su presentazione del portafoglio, non utilizzato dal 2020), ragion per cui non corrispondeva al vero la sussistenza di un affidamento pari a euro 200.000,00, come invocato da controparte, mentre il preavviso non costituiva requisito di legittimità nella misura in cui la segnalazione costituiva atto dovuto ai sensi della circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia; che, dunque, il comportamento di controparte costituiva acclarata condotta reiterata omissiva degli obblighi di rimborso del finanziamento e dei limiti di affidamento, ricorrendo pertanto -anche in considerazione dei preoccupanti risultati del bilancio 2020 in merito a una perdita di euro 582.942,56- una situazione di grave e non transitoria situazione di difficoltà economica, a nulla rilevando le plurime garanzie fideiussorie poiché irrilevanti ed operanti sul diverso piano del recupero del credito;
asseriva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125, comma III TUB invocato dalla controparte per sostenere l'obbligatorietà del preavviso in ragione del fatto che nel caso di specie non veniva in rilievo un consumatore, evidenziando in fatto che, comunque, il preavviso era stato regolarmente ricevuto dalla società e dai garanti;
-con riferimento al contratto di conto corrente, deduceva, poi, che i contratti erano stati redatti in forma scritta e consegnati alla cliente ed eccepiva la prescrizione a far data dal decennio anteriore alla presentazione della domanda di mediazione occorsa il 19/07/2021, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24418/2010 e la giurisprudenza di legittimità successiva in punto di onere di allegazione gravante in parte qua sulla banca;
eccepiva, poi, la decadenza in ragione della mancata contestazione delle poste contabili riportate negli estratti conto, ricevuti dalla cliente ai sensi dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 119, comma III, TUB;
nel merito, si doleva del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice nella misura in cui la domanda presentava carattere esplorativo, essendo stata promossa “al buio”, e non potendo la consulenza di parte avere alcuna efficacia probatoria, oltre che essere errata e non condivisibile nei contenuti, nei presupposti, nelle formule di calcolo e nelle conclusioni;
rappresentava che la banca nel caso di specie si era adeguata alle indicazioni dettate dalla Banca d'Italia ovvero dal Ministero, ragion per cui il superamento del tasso soglia antiusura non era invocabile, lamentando, comunque, la mancata produzione del contratto nella sua versione integrale e deducendo che, in ogni caso, veniva in rilievo un contratto stipulato nell'anno 1984 ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa antiusura, risultando irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta, nonché contestando i criteri utilizzati dalla consulenza di controparte poiché fondati su formula difforme da quella utilizzata dalla Banca d'Italia in violazione del principio di omogeneità e mediante l'errata inclusione della commissione di massimo scoperto;
con riferimento all'anatocismo, invocava l'adeguamento sin dal luglio 2000 ai dettami previsti dalla delibera CICR del 9/02/2000, di cui era stata data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
21/06/2000; che, parimenti, la commissione di massimo scoperto era stata legittimamente applicata;
deduceva, poi, che le doglianze in merito alla applicazione di interessi ultralegali e di spese non pattuite risultava non provata, così come quelle relative agli affidamenti, avuto particolare riguardo all'esistenza dei contratti in data antecedente al 2011, con conseguente natura solutoria dei pagamenti effettuati e conseguenti effetti in punto di prescrizione, mentre quella riguardante l'applicazione dei giorni di valuta appariva generica;
-con riferimento al contratto di finanziamento, allegava che il contratto era stato consegnato al cliente, come da dichiarazione espressa nel contratto, e, comunque, il cliente non rivestiva la qualità di consumatore, con esclusione di ogni rilievo alle doglianze relative alla applicazione delle clausole vessatorie, comunque non presenti nel contratto;
che le previsioni contrattuali erano legittime, chiare e intellegibili, mentre le contestazioni relative all'applicazione del mutuo alla francese erano infondate, non sussistendo alcun fenomeno anatocistico in ragione del computo pagina 5 di 22 degli interessi in via esclusiva sulla quota capitale;
che l'inclusione della commissione di estinzione anticipata nel computo del tasso ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura appariva non condivisibile alla luce dell'orientamento unanime della giurisprudenza, mentre l'usura sopravvenuta era irrilevante;
-che la domanda risarcitoria era infondata, non provata e macroscopicamente esagerata nella quantificazione. All'udienza del 17/05/2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 18/10/2022. A fronte del trasferimento del giudice assegnatario, il procedimento veniva assegnato al
GOP, che rinviava il procedimento all'udienza del 28/06/2023 innanzi al giudice assegnatario. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante, all'udienza del 28/06/2023, il procedimento veniva assunto in riserva.
Con ordinanza riservata del 28/07/2023, il giudice disponeva CTU contabile e l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c. e rinviava all'udienza del 4/10/2023. All'udienza del 4/10/2023, il giudice conferiva l'incarico e rinviava per esame elaborato alla udienza del 27/02/2024, udienza rinviata al successivo 26/03/2024 in accoglimento dell'istanza di proroga avanzata dal CTU e, all'esito, assunta in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice convocava il CTU a chiarimenti orali sul computo della prescrizione alla data del 29/05/2024 e, all'esito dei chiarimenti, richiedeva chiarimenti scritti e rinviava per esame elaborato all'udienza dell'11/09/2024, udienza rinviata al 25/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 18/10/2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 7/01/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, di talché va confermata l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, dovendosi disattendere la richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo operata da parte attrice nella comparsa conclusionale. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass.,
n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum giova preliminarmente osservare che le doglianze attoree investono le illegittimità poste in essere dalla banca nel corso del rapporto instaurato con la società attrice, avuto particolare riguardo, al contratto di conto corrente pagina 6 di 22 N. 10006558 stipulato in data 12/03/1984 e ai conti collegati (v. doc. cc e L), al contratto di finanziamento stipulato in data 19/07/2016 (v. doc. M) e alla segnalazione alla Centrale Rischi, nonché le conseguenti domande risarcitorie.
A fronte della complessità delle tematiche in contestazione appare, pertanto, opportuno esaminare in maniera distinta tali censure.
1.SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE. Come sopra accennato, il contratto di conto corrente in questione è stato stipulato in data
12/03/1984 (v. doc. cc), e, ai fini che rilevano nella fattispecie concreta, prevede (v. art. 7):
- “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando gli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto”;
- “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Con riferimento a tale ultima pattuizione, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto.
Il rinvio agli usi su piazza operato dal contratto appare illegittimo.
Richiamata la stipula del contratto di conto corrente in data 12/03/1984 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare, sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n.
154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore
(Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n.
28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»).
pagina 7 di 22 Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU che, “accertata la mancanza di espressa pattuizione scritta dell'interesse superiore alla misura legale sopravvenuta nel corso del rapporto, ha effettuato il ricalcolo degli interessi applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.”, accertando una diminuzione degli interessi attivi per la banca pari a euro 143.182,69 e un aumento degli interessi attivi per il correntista pari a euro 3.850,79 (v. pag. 28 dell'elaborato). Con riferimento alla prima pattuizione sopra richiamata in tema di anatocismo, va precisato che il CTU, previa attenta disamina delle copiose produzioni documentali versate in atti, ha accertato che “non rileva la produzione di documentazione scritta ove sussista la pattuizione scritta che preveda la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito per il correntista” (v. pag. 28 della CTU). Tanto premesso in fatto, va in diritto richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015;
Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017;
Tribunale di Terni, 4/02/2020).
Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione pagina 8 di 22 della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024, in motivazione, che, al contempo, afferma che le decisioni nn. 5054 e 5064 del 2024 “non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725”, ribadendo l'intenzione di dare “seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale”). Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui, stante la mancata specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, ha escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo, accertando una diminuzione degli interessi attivi per la banca pari ad euro 162.285,09 e un aumento degli interessi attivi pari a euro 9.956,09 (v. pag. 29 della CTU).
Condivisibile appare, inoltre, il calcolo operato dal CTU con riferimento alla esclusione della cms (non computata in difetto di pattuizione fino al 19/07/2016, momento in cui la DF e la
CIV sono state pattuite in aderenza alla normativa vigente: v. pag. 30 della CTU), con eliminazione delle commissioni non pattuite in misura pari ad euro 38.350,84, nonché l'individuazione della decorrenza degli interessi attivi in favore del correntista nel momento in cui la banca ha acquisito la disponibilità degli importi e di quelli passivi nel momento in cui la stessa si è privata della disponibilità secondo le disposizioni del cliente, stante l'assenza di qualsivoglia pattuizione in merito alla valuta (v. pag. 31 della CTU;
“con diminuzione degli interessi attivi per la banca pari ad euro 171.788,30, aumento degli interessi attivi per il correntista pari ad euro 19.131,39, eliminazione delle commissioni pari ad euro 38.350,84” e, conseguente, “saldo a credito per il correntista” pari ad euro “137.383,71”), e, infine, l'esclusione delle spese non contrattualmente pattuite (v. pag. 32 della CTU, per euro 5.394,22), accertando, al contempo, la mancanza di
“modifiche unilaterali nelle modalità indicate nell'art. 118 TUB”. Alla stregua di tali complessivi conteggi (applicazione dell'interesse legale, esclusione della capitalizzazione, esclusione della cms fino al momento in cui è intervenuta una specifica pattuizione, esclusione delle spese non pattuite, esclusione della valuta non pattuita), l'ausiliario del giudice ha, quindi, accertato un saldo a credito del correntista pari ad euro 144.708,88, tenuto conto del saldo finale negativo del conto (per euro 91.891,93) e delle somme riconosciute in favore del correntista (euro 172.594,19 a titolo di interessi attivi non dovuti in favore della banca, euro
20.261,06 a titolo di interessi attivi dovuti al correntista, euro 38.350,84 a titolo di commissioni non pattuite e, infine, euro 5.394,22 a titolo di spese=236.600,31), dovendosi precisare che le doglianze relative al superamento del tasso soglia antiusura sono risultate infondate, quanto al conto corrente, oltre che in ragione dell'assenza di pattuizione, avuto riguardo alla sottoscrizione in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, e, relativamente ai contratti accessori stipulati successivamente all'entrata in vigore della normativa ovvero alle pattuizioni sopravvenute,
pagina 9 di 22 in quanto l'ausiliario del giudice ha accertato che “in alcun caso si verifica il superamento del tasso soglia antiusura”, escludendo l'usura originaria ossia l'unica che può assumere rilievo (v. pag. 22 e seguenti della CTU;
in diritto, Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme,
Cass., n. 24743/2023; conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023).
Sul punto, va precisato in diritto che quanto dedotto dalla banca in merito all'approvazione degli estratti nel corso del rapporto non appare condivisibile.
Difatti, il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018).
Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine all'invocato rigetto della domanda attorea in conseguenza della mancata produzione integrale degli estratti conto. Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n.
35979/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Perugia, n. 335 del 14/05/2024). In questa prospettiva, corretto appare l'operato dell'ausiliario del giudice che ha utilizzato il saldo risultante dall'estratto più risalente e, ove ha riscontrato una carenza documentale ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti conto disponibili (v. pag. 4 della CTU:
“Lo scrivente ha provveduto ad operare secondo le indicazioni del G.I., ovvero:
1.ha operato la ricostruzione del conto corrente oggetto di analisi partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, ossia dalla data del 01/10/1984, Il saldo del conto corrente a tale data ammontava a -
13.564,280. 2.Dopo il primo estratto conto disponibile non sono stati prodotti tutti gli estratti di conto corrente intermedi, pertanto il sottoscritto ha operato tenendo conto esclusivamente degli estratti di conto corrente disponibili. Per i periodi mancanti si è operato dando per presunta la legittimità della differenza tra il saldo finale risultante dall'estratto conto precedente quello mancante e il saldo iniziale risultante dall'estratto conto successivo a quello mancante effettuando un'operazione di congiunzione tra i due periodi. Nel dettaglio i periodi intermedi per cui la documentazione risulta mancante o incompleta sono i seguenti: -I, II e III trimestre 1985; -I, II, III
e IV trimestre 1986; -III e IV trimestre 1987. Ai fini di un corretto ricalcolo, i periodi mancanti sono stati esclusi dai conteggi”). Quanto alla eccezione di prescrizione, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
pagina 10 di 22 interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo
(ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento al carattere generico della allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016;
Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione).
In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018).
Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui
è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013).
Dunque, va esclusa la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo.
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
pagina 11 di 22 Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime.
Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n.
19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto, che il CTU, previa attenta disamina degli elementi emergenti dalla documentazione disponibile, ha ravvisato risultanze sufficienti a delineare la sussistenza dell'affidamento di fatto a far data dal 1/01/1992 (amplius, v. pag. 17 della CTU), sulla base dei seguenti criteri “a) presenza o meno di scaglioni separati dei tassi di interesse e/o indicazione della maggiorazione;
b) indicazione delle diciture specifiche per interessi fuori- fido/interessi di sconfinamento;
c) date di decorrenza dei tassi d) aliquote differenziate delle commissioni di massimo scoperto in base al diverso importo dello scoperto”, evidenziando che l'affidamento può essere rilevato “- dagli interessi in extra fido;
- dagli interessi intra-fido; - dai numeri debitori;
- dai saldi per valuta degli estratti scalari;
- dalle commissioni di massimo scoperto applicate in aliquote separate” (v. pag. 14 della CTU: “Pertanto attraverso l'analisi congiunta di tutti questi elementi sopra indicati il CTU ha potuto riscontrare la presenza di un affidamento cd. “di fatto”; il CTU richiama anche i documenti ritenuti rilevanti ai fini della contrattualizzazione del fido: “- allegato L dell'08-03-2011 ove viene aumentato l'importo della linea di credito in essere – apertura di credito in conto corrente - sul conto corrente oggetto di analisi da 120.000,00 euro a 180.000,00 concesso fino a - allegato bb, del 15-04-2015 CP_9 dove vengono concesse/ rinnovate due linee di affidamento rispettivamente di 40.000,00 sbf/anticipo fatture e 10.000,00 euro in conto corrente. In tale documento non vi sono riferimenti in merito al rapporto/i di conto corrente dove vengono concesse tali linee;
- allegato L del 19-06- 2016 dove viene pattuita un'ulteriore linea di credito pari ad euro 70.000,00, in aggiunta a quella già esistente di 180.000,00, ove risultano essere espresse le condizioni contrattuali di entrambe le linee di credito”).
pagina 12 di 22 Dunque, all'esito dei chiarimenti forniti nell'elaborato da ultimo depositato sulla base delle precisazioni effettuate dal giudice in ordine ai criteri di computo della prescrizione nel saldo ricalcolato sulla base dell'orientamento più recente della Suprema Corte (v. Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che ha chiarito che “la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse effettivamente solutorie”), l'ausiliario del giudice ha accertato, nell'ipotesi di conto corrente con fido di fatto, somme non ripetibili perché prescritte in misura pari ad euro 18.560,60 e, conseguentemente, un saldo a credito del correntista pari ad euro 126.289,27 (v. pag. 4 e 5 dei chiarimenti scritti), non condividendosi le osservazioni critiche del CTP della banca a fronte delle risposte fornite dal CTU alla cui lettura si aderisce e si rimanda, né le deduzioni difensive della banca di cui alla comparsa conclusionale.
2.SUL CONTRATTO DI MUTUO. Il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato in data 19/07/2016 e ha ad oggetto l'erogazione dell'importo complessivo di euro 60.000,00, con durata di 60 mesi a decorrere dalla data di erogazione del mutuo, da restituire mediante rate mensili (la prima delle quali con scadenza il 19/08/2016 e l'ultima delle quali il 19/07/2021), “calcolate con il sistema noto nella tecnica finanziaria come ammortamento francese”, al tasso di interesse variabile determinato in una quota fissa pari al 7,50% denominata spread e in una quota variabile pari al tasso lettera
Euribor a un mese base 360 (pari al momento della stipula al -0,364% annuo), e pari al momento della stipula al tasso del 7,136% nominale annuo, con tasso di mora pari al 0,50% in più del tasso nominale annuo, e TAEG indicato pari all'8,22% annuo (v. doc. M nel fascicolo di parte attrice). Passando all'esame delle doglianze svolte da parte attrice, va rilevata in fatto l'infondatezza delle deduzioni in ordine alla mancata consegna del contratto, posto che dalla lettura dell'accettazione (v. sempre doc. M) emerge che la mutuante ha in tale sede dichiarato “di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. 9 pagine unite fra loro da una fascetta”. Parimenti, è infondata in fatto la censura svolta in merito alla mancata indicazione della tipologia di ammortamento all'italiana o alla francese, posto che il testo espressamente prevede sul punto che “le rate (comprensive di interessi e d capitale) saranno calcolate con il sistema noto nella tecnica finanziaria come ammortamento francese” (v. sempre doc. M). Con riferimento alle doglianze svolte da parte attrice in tema di ammortamento alla francese e al regime finanziario dell'interesse composto, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto.
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora pagina 13 di 22 restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello
Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale
Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara,
10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale
Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale
Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale
Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023;
Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma,
3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022;
ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa pagina 14 di 22 del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate).
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n.
27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie,
“il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024).
Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse pagina 15 di 22 del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione).
In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta l'omessa allegazione del piano di ammortamento non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019).
Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
In fatto, si osserva che il CTU ha accertato che il tasso praticato è conforme a quello previsto nel regime di capitalizzazione composta (v. pag. 32 della CTU).
La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo (ossia per 29 mensilità su 60: v. pag. 17 della CTU) - all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione.
Né gli accertamenti della CTU, contrariamente agli assunti difensivi di parte attrice, consentono di addivenire a diverse conclusioni sulla base delle considerazioni di carattere giuridico sopra svolte.
In ogni caso, il CTU ha accertato un discostamento non significativo delle rate dovute in applicazione del regime dell'interesse semplice e in attuazione di quello composto (ossia rispettivamente pari a euro 1.154,00 e a euro 1.191,93, con una differenza nella rata di euro 37,93:
v. pag. 12 e pag. 14 della CTU), con un differenziale di interessi complessivo pari a euro 2.257,28
(11.515,54-9.258,26: v. pag. 15 della CTU); la differenza è sostanzialmente analoga nella esposizione debitoria residua all'attualità calcolata mediante i due regimi: euro 40.463,50 dovuto in caso di applicazione del regime composto (v. pag. 20 della CTU)/euro 37.896,26 in caso di applicazione del regime dell'interesse semplice (v. pag. 26 della CTU). Dunque, ritiene chi scrive che le informazioni contenute nel contratto abbiano consentito una adeguata informazione del cliente sull'operazione concordata, non potendosi ritenere integrata la violazione della normativa sulla trasparenza in ragione del discostamento non significativo dell'importo dovuto in applicazione dei due regimi finanziari non specificamente indicati nel contratto, differenza che, comunque, anche a voler diversamente ritenere, potrebbe assumere rilievo non già ai fini della nullità invocata da parte attrice ma, piuttosto, esclusivamente come violazione di una regola di condotta nella prospettiva della responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale ossia su profili non specificamente allegati da parte attrice.
pagina 16 di 22 Considerazioni analoghe devono essere svolte in relazione al minimale discostamento allegato da parte attrice del Tasso effettivo annuo rispetto a quello nominale annuo indicato in contratto, rispettivamente pari al 7,37% e al 7,14% (nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023; nella giurisprudenza di legittimità per l'esclusione della sanzione di nullità: Cass., n. 39169/2021; Cass., n. 26585/2022; Cass., n. 4597/2023; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024,
n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p.
e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema
Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica
(conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023).
Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017).
Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione).
Va, infine, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte attrice, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non pagina 17 di 22 scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche
Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017).
Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n.
23866/2022).
Facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora
(v. pag. 29 della CTU).
Le ulteriori doglianze articolate appaiono manifestamente generiche e, per tale ragione, sono insuscettibili di essere apprezzate quale valida contestazione.
Segue il rigetto delle domande svolte con riferimento al contratto di finanziamento.
3.SULLA DOMANDA RISARCITORIA IN RELAZIONE ALLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA. La domanda risarcitoria, genericamente formulata in relazione al danno subìto in ragione delle illegittimità poste in essere nel corso del rapporto, deve essere esaminata in relazione agli ulteriori motivi articolati ossia con riferimento al recesso e alla segnalazione a sofferenza.
Sul punto, questo giudice condivide e fa propria la motivazione del giudice della cautela in ordine alla legittimità del recesso, da intendersi nella presente sede integralmente richiamata e trascritta.
Devono, inoltre, essere svolte sul punto le considerazioni che seguono.
Il recesso è stato comunicato con missiva datata 1°/06/2021 (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice). Si evidenzia, al riguardo, che dall'esame degli estratti conto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 emerge il costante e crescente saldo negativo del conto corrente in misura superiore allo scoperto accordato per euro 70.000,00 (anno 2019 per oltre 70.000,00; anno 2020 per oltre
80.000,00 euro;
anno 2021 per oltre 90.000,00 euro: v. doc. 9, 10 e 11 nel fascicolo di parte convenuta), come evincibile dal contratto quadro di affidamento del 19/07/2016 (v. doc. L nel fascicolo di parte attrice), a nulla rilevando gli accertamenti compiuti nel presente giudizio in merito alle poste ripetibili da parte del cliente in ragione del fatto che la valutazione del pagina 18 di 22 comportamento tenuto dalla banca non può che avere riguardo alla situazione esistente in tale momento.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui ha affermato che il recesso della banca, se anticipato come nel caso di specie da una comunicazione al cliente, è legittimo allorquando il debitore abbia ripetutamente e in modo ingiustificato superato il limite dell'affidamento, non potendosi attribuire rilievo alla precedente inerzia della banca che costituisce atteggiamento di mera tolleranza (Cass., n. 29317/2020).
Ciò chiarito, in punto di legittimità del recesso, parimenti si condivide la valutazione operata dal giudice della cautela in merito alla illegittimità della segnalazione alla centrale rischi.
Difatti, come ben evidenziato dal giudice della cautela, la segnalazione del credito a sofferenza, secondo le stesse istruzioni della Banca d'Italia, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito o dal volontario inadempimento (cfr. sempre art.
1.5 delle Istruzioni e Cass., n. 7958/2009; Cass., n.
15609/2014; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 30/06/2018; Tribunale Grosseto, n.
250/2018).
In particolare, la sofferenza riguarda la situazione complessiva del cliente e non il singolo credito, anche se l'esistenza del credito insoluto costituisce condicio sine qua non della segnalazione che non può essere effettuata non solo nel caso in cui venga meno la situazione di difficoltà ma anche, ed in via alternativa, se il credito è stato rimborsato dal debitore o da terzi (cfr.
Istruzioni, Cap. 2, Sez. II § 1.5; Cass., n. 23453/2020 secondo la quale l'appostazione del credito a sofferenza non può essere fatta discendere dalla sola analisi degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12626/2010), richiamata anche dal giudice della cautela, impone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente ossia non limitata al rapporto in corso di svolgimento per ritenere positivamente accertata una grave e non transitoria difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte, specificamente indicando gli elementi sintomatici sulla base dei quali condurre la verifica della sofferenza: esistenza di revoca degli affidamenti, emissione di decreti ingiuntivi, sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti e procedimenti esecutivi ovvero di protesti (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Milano, n. 3517/2019 che ai fini dell'analisi complessiva della situazione finanziaria e debitoria del soggetto che si intende segnalare richiama, a titolo esemplificativo, protesti e visure, costituzione di garanzie reali in favore di terzi, esistenza di procedure esecutive infruttuose, provvedimenti giudiziali di condanna;
nello stesso senso, Tribunale Grosseto, n.
17/2017).
Tale complessa valutazione richiede, pertanto, il previo espletamento da parte dell'intermediario di una attività di carattere istruttorio e valutativo ossia il corretto adempimento dell'obbligo di informarsi. Nel caso di specie, invece, l'istituto di credito, come evidenziato dal giudice della cautela, ha operato la segnalazione esclusivamente sulla base dell'inadempimento al contratto di mutuo e dell'esposizione debitoria maturata con riferimento al conto corrente, senza evidenziare alcun ulteriore elemento idoneo ad integrare la sussistenza di una grave e non transitoria difficoltà di adempiere se non quello relativo all'inadempimento dei rapporti intrattenuti con la società, non risultando, peraltro, sufficiente allo scopo i risultati relativi al bilancio del 2020 in punto di perdita in mancanza di ulteriori elementi a corredo.
pagina 19 di 22 Si conferma, quindi, la valutazione operata dal giudice della cautela in merito alla illegittimità della segnalazione alla centrale rischi. Passando all'esame della domanda risarcitoria, va precisato in diritto che in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato (Cass., n. 6589/2023; Cass., n. 7594/2018), fermo il ricorso alle presunzioni (Cass., n. 29525/2024; Cass., n. 3133/2020).
Inoltre, in tema di danno non patrimoniale, il giudice può avvalersi del potere di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226, 2056 c.c. e 115 c.p.c., dovendosi leggere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e potendosi attribuire rilevanza anche a una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass., n. 13515/2022). Nell'odierno giudizio, parte attrice ha invocato le seguenti richieste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale: Contr
-euro 30.000,00 in relazione alla riduzione dello scoperto disposto dalla;
-euro 9.000,00 quale perdita di guadagno derivante dalla contrazione dell'attività della società istante in conseguenza della riduzione degli acquisti dei prodotti da commercializzare;
-euro 825,15 a titolo di spese per penali su assegni impagati e spese e compensi quantificati nell'atto di precetto della Parte_2
Con riferimento all'importo richiesto in relazione alla asserita riduzione delle scoperto Contr disposto dalla (euro 30.000,00), ritiene chi scrive che la prova documentale non consente di ritenere provato il pregiudizio, tanto meno nella misura allegata, nella misura in cui i documenti r)
e s) richiamati in citazione non danno conto di quanto genericamente affermato in merito al fatto che la banca avrebbe “sostanzialmente bloccato l'affidamento salvo buon fine nelle movimentazioni in uscita al pari di quanto occorso all'anticipo fatture”, senza alcuna ulteriori precisazioni, né risulta documentalmente provata la riduzione dello scoperto di conto corrente (in tesi passato da euro 10.000,00 a euro 5.000,00) secondo quanto allegato. Invero, l'unica risultanza documentale che può essere messa in relazione con la Contr segnalazione a sofferenza per cui è causa è la missiva della del 28/07/2021, con la quale l'istituto ha richiesto informazioni in merito a detta segnalazione (ente segnalante, importo segnalato a sofferenza, tipologia del rapporto e motivo della segnalazione), nonché ha invitato la parte ad indicare le iniziative che avrebbe assunto per contenere la situazione (v. doc. 17 nel fascicolo di parte attrice), senza che a tale missiva abbia fatto seguito un concreto contegno dell'istituto che possa essere stato causato dalla segnalazione in questione. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che gli assegni non sono stati pagati per mancanza di disponibilità di fondi, senza che sia possibile individuare la ragione di tale mancanza di disponibilità, anche valutate le carenti risultanze alle quali si è accennato sopra che non consentono di ricondurre quanto occorso a una modifica del rapporto in precedenza esistente con l'istituto di credito (sul mancato pagamento per “mancanza di fondi alla presentazione”: v. doc. x e doc. t). Per tale ragione, non può essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale per le maggiori somme corrisposte in relazione a tali assegni (complessivamente quantificato in euro 825,15).
Infine, in relazione alla somma richiesta a titolo di perdita di guadagno per contrazione dell'attività correlata alla riduzione degli acquisti dei prodotti da commercializzare (per complessivi euro 9.000,00), la prova documentale risulta insufficiente allo scopo, non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione contabile idonea a delineare detto mancato guadagno, solo che si consideri che il documento denominato “bilancio di verifica” dal 1°/01/2022 al 31/05/2022 indica un utile di euro 16.047,62 (v. doc. zz;
così come un utile evidenzia quello del 2021 per euro pagina 20 di 22 28.841,62: v. doc. w), mentre quanto allegato in merito al minor apporto del socio lavoratore non consente di addivenire a diverse conclusioni non solo in ragione della mancata prova della contrazione dell'attività, ma anche ove si consideri che la documentazione medica allegata evidenzia problematiche di salute pregresse suscettibili di assumere rilievo nella patologia occorsa
(v. doc. aa).
Né la prova orale articolata sul punto può trovare ingresso nella presente sede, essendo relativa a circostanze da comprovare documentalmente e non comprovate sulla base della documentazione prodotta, ovvero generica nella formulazione e contenente valutazioni, di talchè va respinta la richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo come formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale.
Segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale (chiesto in misura pari a euro 10.000,00), si ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a comprovare un pregiudizio alla reputazione personale e commerciale della società correlato alla indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. Difatti, sulla base delle risultanze documentali è un dato di fatto che successivamente alla Contr segnalazione per cui è causa, come sopra visto, la si è attivata per richiedere chiarimenti e, al contempo, la CRO SPA ha a sua volta effettuato altra segnalazione, con riferimento alla quale questo Tribunale con ordinanza del 19/05/2022 ha disposto la cancellazione (v. doc. N, O, P e
AAA nel fascicolo di parte attrice).
Tali iniziative, anche alla luce delle scansioni cronologiche, vanno messe in relazione con la segnalazione per cui è causa e legittimano il riconoscimento del pregiudizio subito in via equitativa.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, va osservato che nel caso di specie non può non tenersi conto del breve periodo in cui la segnalazione ha operato in ragione dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. (circa 5 mesi: da luglio 2021 a dicembre 2021, v. doc. 5, B. e ed f nel fascicolo di parte attrice), quale circostanza che indubbiamente opera quale fattore di riduzione del danno subito, ragion per cui appare equo riconoscere in via equitativa la somma di euro 5.000,00.
4. CONCLUSIONI. Alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'eccezione di compensazione formulata dalla banca, parte convenuta va condannata al pagamento del complessivo importo di euro 90.825,77 (tenuto conto delle somme dovute a parte attrice euro 126.289,27 in relazione al rapporto di conto corrente ed euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di quelle dovute alla banca a titolo di mutuo per euro 40.463,50, secondo quanto accertato dal CTU:
v. pag. 32), oltre interessi legali dalla domanda. Non ricorrono, infine, i presupposti per la pronuncia ai sensi dell'art. 120 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre gli esborsi sostenuti per la CTU espletata vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti in ragione della infondatezza delle doglianze articolate con riferimento al mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari ad euro
90.825,77, oltre interessi legali dalla domanda;
respinge nel resto le domande attoree;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di parte attrice in euro 8.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 1.241,00 a titolo di esborsi, oltre pagina 21 di 22 spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in data 3/05/2025
Scaduti i termini concessi
Il giudice
Marzia Di Bari
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